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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/11/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Castrovillari
Verbale della causa n.257/23
Oggi 27.11.25 alle ore 10.31 sono comparsi gli avv.ti Milena Marrone in sostituzione dell'Avv.
AN IU, per parte ricorrente nonché la dott.ssa Eleonora Greco, in sostituzione dell'Avv. Serembe per parte resistente, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa AT Magaro'
Alle ore 11.28, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa AT Magaro'
pagina 1 di 5 N. R.G. 257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT Magaro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv CICCIU' Parte_1 C.F._1
CO
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ET CO
RESISTENTE
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.I fatti di causa
Con atto di citazione del 24.01.23, , conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, proponendo opposizione decreto ingiuntivo n. 677/2022, emesso in data CP_1
17.11.22, con cui veniva allo stesso ingiunto il pagamento, su istanza del convenuto,
pagina 2 di 5 dell'importo di € 6.344,00, a titolo di canoni non versati relativi al contratto di affitto di azienda intercorso tra le parti.
Deduceva l'opponente l' insussistenza della morosità, asserendo che il pagamento del corrispettivo richiesto era avvenuto in contanti.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 677/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari, R.G.
1977/2022, in data 18.11.2022 per i motivi di cui in narrativa.
Si costituiva ritualmente in giudizio , il quale contestava l'avversa Controparte_1 opposizione, chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa discussione.
2. Sul merito del giudizio
La pretesa creditoria dell'opposto è fondata e merita accoglimento.
E' noto come, per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale,
l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
pagina 3 di 5 Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Tanto premesso va osservato che nel caso in esame l'opponente non contesta il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria costituito dal contratto di affitto di ramo di azienda allegato agli atti, limitandosi ad eccepire l'intervenuto pagamento in contanti della somma richiesta , afferente ai canoni relativi al periodo settembre 2016 ottobre 2018.
Sul punto, tuttavia, l'unico teste di parte opponente , ex dipendente di Testimone_1 Parte_1
, ha evidenziato di aver assistito al pagamento mensile del fitto, che avveniva sempre in
[...] contanti, affermando tuttavia di aver lavorato per l'opponente da dicembre 2018 fino a dicembre
2021, quindi in un periodo successivo a quello oggetto di causa e di aver anche prima frequentato il bar.
La testimonianza anzidetta appare infatti poco attendibile, atteso che difficilmente il semplice frequentatore di un bar ha contezza della la regolarità dei pagamenti e delle operazioni relative alla gestione del bar medesimo.
Va inoltre rimarcata l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, che impongono alla parte di predisporre una documentazione scritta attestante l'intervenuto pagamento, documentazione assente nel caso di specie (cfr. ex plurimis. Cass. civ. 7940/20).
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione va rigettata atteso che a fronte della prova del titolo negoziale su cui si fonda la pretesa creditoria, ovvero il contratto di affitto del ramo di azienda, l'opponente non ha assolto all'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento del canone.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 677/2022 emesso in data 17/11/2022 , che dichiara esecutivo
• Condanna altresì la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in € 6,80 per spese vive, € 2.740,00 per compenso professionale oltre accessori di legge
Castrovillari, 27.11.25
Il Giudice
dott. AT Magaro'
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