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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/01/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Giuliana Guardo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835/2023 R.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa congiuntamente da
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
[...
, nato a [...] il [...]; Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Carrara.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c, depositato in data 27 novembre 2023 e sottoscritto personalmente anche dai coniugi,
e hanno esposto: di avere contratto matrimonio a Parte_1 Parte_2
Serradifalco il 15 luglio 1995, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 1995, parte II, n. 10; che dal matrimonio è nato un figlio, , Per_1
il 15/1/1997, maggiorenne economicamente indipendente;
che successivamente è stata adottata la minore , nata a [...] nelle Filippine il 18/9/2006, studentessa Per_2
al terzo anno del liceo artistico di San Cataldo;
che la convivenza è divenuta intollerabile a causa della incompatibilità di carattere.
Alla luce di quanto sopra i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati cosicché ciascuno di essi sarà libero di vivere per conto proprio e in assoluta indipendenza rispetto all'altro, senza che alcuno dei due abbia diritto di interferire nella vita dell'altro (….);
2. La casa coniugale sita in Serradifalco – Via Amendola n.1 – con i relativi mobili, arredi e pertinenze viene assegnata al marito sig. che ne è Parte_2 proprietario anche nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente.
(…) 3. L'affidamento della figlia minore , di anni 17, sarà congiunto e Per_2
condiviso fra i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale cosicché le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della sua capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento in cui occorrerà assumere la decisione.
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso l'abitazione paterna mentre la madre potrà vederla e tenerla con sé ogniqualvolta lo riterrà dando un congruo preavviso al marito e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi.
5. Durante le ferie estive ciascun genitore dovrà trascorrere interamente con la figlia minore due settimane anche non consecutive, da individuarsi concordemente dagli stessi genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Durante le festività di Natale
o di Capodanno ciascun genitore avrà diritto – alternativamente - a trascorrere interamente tre giorni con la figlia minore e, ad anni alterni, tre giorni durante le vacanze Pasquali. Rimane inteso che le parti, previo accordo, potranno modificare la fruizione della figlia minore nel modo che riterranno opportuno, anche nell'interesse e secondo le sue esigenze. In ogni caso i ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre informare l'altro coniuge in caso di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
6. Il mantenimento e tutte le spese necessarie per la figlia minore, sia ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa, vengono poste carico esclusivo del padre che se ne farà carico fino a quando la stessa minore non sarà economicamente autosufficiente.
(…) 7. Il marito si obbliga a corrispondere alla moglie un importo mensile di €
450,00= quale contributo per il suo mantenimento, importo da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo e decorso un anno dalla omologazione della separazione.
I coniugi stabiliscono, inoltre, che alla cessazione dell'attività lavorativa del marito per suo collocamento a riposo (pensionamento) il contributo al mantenimento della moglie verrà determinato nel momento in cui il marito andrà in pensione, sempre da
Org_ aggiornarsi sulla base degli indici come sopra.
8. La moglie, dal canto suo, rinuncia espressamente ad ogni diritto e ragione spettante sulla quota del trattamento di rapporto (T.F.R.) e su quella devoluta al fondo Pt_3
maturate dal marito nel periodo di durata del matrimonio e, pertanto, si impegna a non richiedere alcunché per dette causali.
9. I coniugi ricorrenti dichiarano di non essere comproprietari di beni immobili e si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla suddivisione dei beni mobili in comune e che, pertanto, nulla rimane in comproprietà fra i medesimi.
10. Gli stessi ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
Con il ricorso è stata depositata anche la dichiarazione dei coniugi, sottoscritta dagli stessi personalmente, di non volersi riconciliare, con contestuale istanza di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 6 dicembre è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serradifalco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto