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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3270/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220010593220000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 14.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Siciliana –
Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, successivamente depositato presso questa
Corte il 13.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato firmato anche digitalmente, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2 , eleggeva domicilio, proponeva ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 29720220010593220000, notificata in data 15.04.2023, portante un carico di € 654,79, a titolo di tasse auto, anno 2019, comprensive dei relativi interessi, sanzioni, oneri di riscossione e spese di notifica, con riferimento agli autoveicoli targati Targa_1, Targa_2 e Targa_3
Il ricorrente sosteneva la nullità della cartella impugnata per mancata notifica e/o allegazione dell'atto di accertamento richiamato.
Eccepiva la prescrizione triennale degli importi iscritti a ruolo, nonché l'intervenuta decadenza.
Rilevava la nullità della cartella impugnata per mancata sottoscrizione e per mancata sottoscrizione del ruolo con indicazione del responsabile del procedimento.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità della cartella impugnata con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate l'11.9.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Indirizzo_3, rappresentata, ai sensi della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h), dall'Avv. Nominativo_2, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_3, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, comunicava che, a seguito di verifiche effettuate e previa consultazione database ACI, il contenzioso relativo all'annualità 2019 risultava annullato per intervenuto pagamento del ricorrente di quanto dovuto in data
30.06.2025 mediante adesione alla definizione agevolata ex art. 28 L.R.10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni.
Riteneva superflua la continuazione del processo e, ai fini di una non condanna alle spese di giudizio, precisava che tale pagamento era stato effettuato in data posteriore all'emissione e notifica della cartella impugnata.
Deduceva che l'adesione alla definizione agevolata costituiva riconoscimento di quanto effettivamente dovuto e che il ricorrente non aveva provveduto a depositare tempestivamente istanza di rinuncia in conformità alla norma disciplinante la materia né aveva inviato comunicazione alternativa in tal senso.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 7.10.2025 nessuna delle parti era presente e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto la regolare notifica a mezzo pec in data 14.6.2023 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La Corte preso atto di quanto chiesto dalla Regione Sicilia ed esaminata la documentazione dalla stessa prodotta e allegata alla costituzione, comprovante la definizione ex art. 28 L.R.10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni dei carichi iscritti a ruolo reclamati con la cartella impugnata, ritiene sussistere le condizioni per l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n° 546/1992, con compensazione delle spese del giudizio, poiché la condanna alle spese della ricorrente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendola ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Corte di Cassazione, Ordinanza n° 20866 del 23.7.2025).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa interamente le spese del processuali tra le parti.
Ragusa 7/10/2025
IL GIUDICE
PP IC
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3270/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220010593220000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 14.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Siciliana –
Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, successivamente depositato presso questa
Corte il 13.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato firmato anche digitalmente, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2 , eleggeva domicilio, proponeva ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 29720220010593220000, notificata in data 15.04.2023, portante un carico di € 654,79, a titolo di tasse auto, anno 2019, comprensive dei relativi interessi, sanzioni, oneri di riscossione e spese di notifica, con riferimento agli autoveicoli targati Targa_1, Targa_2 e Targa_3
Il ricorrente sosteneva la nullità della cartella impugnata per mancata notifica e/o allegazione dell'atto di accertamento richiamato.
Eccepiva la prescrizione triennale degli importi iscritti a ruolo, nonché l'intervenuta decadenza.
Rilevava la nullità della cartella impugnata per mancata sottoscrizione e per mancata sottoscrizione del ruolo con indicazione del responsabile del procedimento.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità della cartella impugnata con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate l'11.9.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Indirizzo_3, rappresentata, ai sensi della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h), dall'Avv. Nominativo_2, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_3, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, comunicava che, a seguito di verifiche effettuate e previa consultazione database ACI, il contenzioso relativo all'annualità 2019 risultava annullato per intervenuto pagamento del ricorrente di quanto dovuto in data
30.06.2025 mediante adesione alla definizione agevolata ex art. 28 L.R.10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni.
Riteneva superflua la continuazione del processo e, ai fini di una non condanna alle spese di giudizio, precisava che tale pagamento era stato effettuato in data posteriore all'emissione e notifica della cartella impugnata.
Deduceva che l'adesione alla definizione agevolata costituiva riconoscimento di quanto effettivamente dovuto e che il ricorrente non aveva provveduto a depositare tempestivamente istanza di rinuncia in conformità alla norma disciplinante la materia né aveva inviato comunicazione alternativa in tal senso.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 7.10.2025 nessuna delle parti era presente e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto la regolare notifica a mezzo pec in data 14.6.2023 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La Corte preso atto di quanto chiesto dalla Regione Sicilia ed esaminata la documentazione dalla stessa prodotta e allegata alla costituzione, comprovante la definizione ex art. 28 L.R.10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni dei carichi iscritti a ruolo reclamati con la cartella impugnata, ritiene sussistere le condizioni per l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n° 546/1992, con compensazione delle spese del giudizio, poiché la condanna alle spese della ricorrente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendola ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Corte di Cassazione, Ordinanza n° 20866 del 23.7.2025).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa interamente le spese del processuali tra le parti.
Ragusa 7/10/2025
IL GIUDICE
PP IC