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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Maiore Presidente
Dott. Domenico Stilo Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali Giudice Onorario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa
DA
società “ , con sede in Siracusa Viale Teocrito Parte_1
n°213, cod. fisc. , in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
sig. nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Antonuccio, Parte_1
elettivamente domiciliata in Siracusa nella Via Senatore Giuseppe Maielli n.12 ATTORE
CONTRO
(C.F. ) ora , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
dell'avv. Alessandro Greco, elettivamente domiciliata in Siracusa nel Viale Scala Greca n. 119/C
E CONTRO
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Ivano Marcedone, elettivamente domiciliato in Siracusa nel Corso Gelone n. 90 CONVENUTI
Oggetto: querela di falso
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti: La società ha proposto Parte_1
opposizione alla esecuzione avanti al Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro avverso l'avviso di addebito n°5982011200047175: quale motivo di impugnazione la società ha dedotto di non avere mai CP_3
ricevuto l'avviso di addebito e che conseguentemente la pretesa creditoria era prescritta.
Si è costituita in giudizio l' resistendo all'avversa opposizione e sostenendo che l'avviso di CP_3
addebito era stato notificato a mezzo plico postale raccomandato a.r. n. 61028895206-9 dell'11.1.2012,
producendo in giudizio copia dei relativi avvisi di ricevimento. La società ha proposto querela di falso affinché fosse accertato e dichiarato che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale distinta dal numero n. 61028895206-9 dell'11.1.2012, non appartenessero né a
, né ad altra persona legittimata alla ricezione. Disposta la sospensione del processo Parte_1
avanti al Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro al fine di consentire la proposizione della querela di falso, la società ha riassunto la lite avanti al Tribunale di Siracusa al fine della Parte_1
proposizione della querela di falso nei termini sopra indicati. Radicatosi il contraddittorio con la e l' regolarmente evocati in giudizio, è stata esperita c.t.u. grafologica Controparte_1 CP_3
volta all'accertamento della riferibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61028895206-9, inviata dall' in data 11.1.2012, al legale rappresentante della CP_3
società attrice. Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 novembre 2024 e del successivo deposito delle memorie ex art. 190 codice di rito civile. Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa di dovere rigettare la domanda azionata dalla parte attrice per i motivi di seguito evidenziati. Deve dichiararsi inammissibile la domanda con cui la società
pagina 2 di 4 ha chiesto accertarsi che la sottoscrizione apposta Parte_1
sull'avviso di ricevimento della raccomandate postale distinta dal numero n. 61028895206-9,
dell'1.1.2012, non appartenessero né a , né ad altra persona legittimata alla loro Parte_1
ricezione: a tale conclusione si perviene sia in quanto l'agente postale che aveva provveduto alla consegna della raccomandata, quale incaricato di pubblico servizio, non era tenuto a redigere una relata di notifica o una annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico era stato consegnato, sia perché dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento si poteva soltanto presumere che il plico era stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata. Invero secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione
“essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 d.p.r. n. 602 del
1973, e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché
è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento.
Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario
(Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato,
senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., Sezione Tributaria, n. 29539 del
2020). Alla luce di quanto sopra, la firma apposta sugli avvisi di ricevimento fa presumere soltanto che la raccomandata fosse stata consegnata dall'agente postale all'indirizzo indicato, rendendo del tutto inconferente la proposizione della querela di falso posto che l'avviso di ricevimento non fa piena prova pagina 3 di 4 dell'identità del soggetto che materialmente ha ricevuto l'atto notificato, non sussistendo nel caso in esame alcuna fede privilegiata da superare.
In definitiva, deve dichiararsi il rigetto della querela di falso avanzata dalla le Parte_2
spese di lite al pari delle spese della c.t.u. grafologica seguono la soccombenza e vanno addossate alla parte querelante soccombente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 con scaglione indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la querela di falso proposta dal Parte_1
Condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
di (già , e dell' Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3
, spese liquidate per ciascuna delle parti in Euro 3.809,00 per compenso di
[...]
avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Pone le spese di c.t.u. a carico della società Parte_1
Siracusa, 8 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Dott.ssa Concetta Maiore
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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