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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 5945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5945 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 813 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
08.05.2025, vertente
Tra
) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Villaricca (NA), Via G. B. Vico, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Agostino
Pellegrino che lo assiste e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del primo grado;
- Appellante -
Contro
( , in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1 P.IVA_1
t., elettivamente domiciliata in Aversa (CE), Viale Olimpico, n. 1000, presso lo studio dell'Avv. Marco Della Volpe che la assiste e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio del primo grado;
- Appellata con appello incidentale -
E Contro
Controparte_2
- Appellato contumace - CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 29.09.2015 Parte_1
evocava in giudizio avanti il Tribunale Civile di Napoli Nord CP_2
e la compagnia assicuratrice per sentir
[...] Controparte_1
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, per le gravi lesioni da lui subite a seguito di sinistro stradale occorso il giorno 09.08.2007 in
Castel LT (CE), in corrispondenza del km 29,850 della Strada
Domitiana, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Esponeva l'istante di trovarsi nelle suddescritte circostanze di luogo e di tempo a percorrere la Strada Domitiana - con direzione Mondragone - a bordo della propria bicicletta, allorquando veniva investito da tergo dall'autovettura Fiat Punto tg. CM036TJ condotta dal proprietario venendo sbalzato a terra e riportando varie lesioni Controparte_2
fisiche refertate in pari data dai sanitari di P.S. della Clinica Pineta
Grande di Castel LT presso la cui struttura veniva trasportato in ambulanza, oltreché di natura psichica a seguito dell'esperienza traumatica vissuta con riflessi negativi sull'umore e nella gestione dei rapporti interfamiliari.
Restava contumace il proprietario della vettura, mentre si costituiva la la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione della Controparte_1
pretesa dell'attore rispetto alla quale il primo atto interruttivo sarebbe stato l'atto di citazione introduttivo, l'efficacia probatoria del modello CAI
a sostegno della dinamica del sinistro prospettata, nonché la genericità degli elementi offerti dall'attore per la determinazione delle lesioni subite, peraltro non riconducibili all'evento oggetto di causa, né quantificate e
2 specificamente individuate in termini medico-legali, concludendo per la declaratoria di rigetto della domanda con vittoria di spese processuali.
Espletata la prova orale richiesta dall'attore, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza n. 3177/2018 resa in data 14-17.12.2018 in forza della quale il Tribunale adito rigettava la domanda attorea, condannando al pagamento degli Parte_1
oneri processuali in favore della convenuta assicuratrice.
Il Tribunale ha ritenuto non soddisfatte le esigenze di natura probatoria circa la ricostruzione del fatto storico, essendo emersa dall'espletamento della prova testimoniale una descrizione del luogo del sinistro differente dalla rappresentazione riportata nell'atto introduttivo, avendo i testi riferito con dichiarazioni concordi che l'impatto tra i due veicoli sarebbe avvenuto in corrispondenza di una rotatoria, senza tuttavia precisare ulteriori elementi di individuazione del sito che, in assenza di riscontro fotografico, rendevano impossibile il collegamento tra l'indicazione del km
29,850 della Strada Domitiana e i luoghi del presunto sinistro.
B. Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello , con Parte_1
atto di citazione notificato con modalità telematica ai sensi della L. n.
53/94 in data 11.02.2019 e ai sensi dell'art. 139 c.p.c., 2° comma, in data 12.02.2019, eccependo nel merito due motivi di gravame con il primo dei quali veniva dedotta insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle risultanze della prova orale acquisita, dalla quale emergeva la chiara responsabilità del veicolo investitore nella produzione del sinistro a nulla rilevando il mancato riferimento nell'atto di citazione alla presenza della rotatoria all'interno della quale i testi escussi dichiaravano verificatosi l'impatto tra il veicolo e la bicicletta condotta dall'appellante, poiché il luogo era già stato esattamente individuato mediante l'indicazione chilometrica della
3 strada consolare, il cui richiamo avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere obiettivamente provata la descrizione dell'evento lesivo.
Con il secondo rilievo di censura veniva contestata violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., 2° comma, per mancata declaratoria, in via subordinata, di concorsualità nella produzione del sinistro che era stato comunque provato quale evento realmente accaduto.
Concludeva l'appellante per l'accoglimento del gravame proposto, in riforma della sentenza impugnata, e per la condanna della compagnia assicuratrice del veicolo responsabile alla rifusione del pregiudizio dallo stesso patito sulla base delle risultanze della C.T.U. di cui chiedeva disporsi l'espletamento, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. per dedurre profili di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. e per contestarne il fondamento nel merito stante la corretta valutazione delle emergenze istruttorie operata dal Tribunale, proponendo appello incidentale affidato ad un unico motivo critico con cui veniva censurata omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata in primo grado, per non aver mai l'odierno appellante depositato un atto tale da qualificarsi costituzione in mora ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs n. 209/2005.
Concludeva la società appellata per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento della domanda di riforma in parte qua della pronuncia impugnata dalla stessa formulata, con vittoria di spese processuali.
Restava contumace cui veniva regolarmente notificato Controparte_2
l'atto di appello.
La Corte, ritenuta la necessita a completamento dell'istruttoria espletata di disporre C.T.U. medico-legale nei confronti dell'appellante, con ordinanza del 10.05.2024 conferiva il relativo incarico all'ausiliario Dott.
il quale, dopo aver ottenuto una proroga per la Persona_1
4 conclusione delle operazioni peritali, provvedeva al deposito dell'elaborato tecnico nei nuovi termini assegnati.
Nel corso dell'udienza del 08.05.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di riforma della sentenza impugnata promossa da Parte_1
, in quanto impostata su una lettura oggettivamente aderente
[...]
alle risultanze delle prove orali raccolte, appare fondata e, dunque, potrà trovare accoglimento nei termini di seguito delineati.
Devesi anzitutto dichiarare la contumacia processuale dell'appellato non costituito in giudizio. Controparte_2
Devono, poi, disattendersi entrambe le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla società appellata tanto Controparte_1
sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c., mostrando l'atto di appello in modo chiaro ed inequivoco il "quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice consistenti nell'indicazione delle prove che si assumono erroneamente interpretate e, per l'effetto, la chiara volontà di ottenere la sostituzione della parte del provvedimento che si è reputata illegittima con una nuova decisione contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, quanto in relazione all'art. 348 bis c.p.c. non risultando l'azione proposta sprovvista di elementi valutativi da cui trarre ragionevole convincimento di una prognosi di probabile rigetto dell'impugnazione.
1) Ciò posto per motivi di logica argomentativa si ritiene procedere in via preliminare allo scrutinio dell'unico motivo di censura svolto dall'appellante incidentale con il quale veniva Controparte_1
5 rilevata omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione della domanda attorea, tempestivamente sollevata in primo grado, per non avere il danneggiato mai formulato, né allegato in giudizio, un atto da qualificarsi costituzione in mora ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs n. 209/2005.
Si osserva in merito che dall'esame della documentazione allegata dall'appellato al fascicolo del primo grado emerge una prima comunicazione di richiesta risarcitoria per le lesioni subite a seguito dell'evento occorso in data 09.08.2007 che il trasmetteva alla Pt_1
compagnia con inoltro del 30.07.2009 ed avvenuta Parte_2
ricezione del 03.08.2009, completa di tutti i dati richiesti dall'invocata normativa quali generalità, descrizione del sinistro, lesioni subite dal danneggiato con relativa documentazione medica ed esplicita dichiarazione di disponibilità a sottoporsi agli accertamenti da parte della società assicuratrice, la quale mai risulta abbia provveduto all'apertura del sinistro e a darne valido riscontro se non a seguito della notificazione dell'atto di citazione avvenuta in data 29.09.2015.
Successivamente all'invio della detta raccomandata di denuncia sono seguiti ulteriori atti interruttivi della prescrizione nei confronti di segnatamente con inoltro del 13.06.2011 (ricezione Parte_2
del 23.06.2011) e del 18.02.2013 (ricezione del 25.02.2013), nonché alla subentrata odierna appellante con inoltro del Controparte_1
07.03.2014 (ricezione del 13.03.2014), tutti idonei a produrre gli effetti previsti dall'art. 2943 c.c., 4° comma, in quanto contenenti esplicito richiamo alla pretesa risarcitoria fatta valere con la prima comunicazione di costituzione in mora, trovandosi sul punto affermato che l'atto interruttivo della prescrizione “non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. Civ. Ord. n. 24913/2022).
6 Orbene la sequenza di comunicazioni trasmesse all'assicuratrice appellante, in quanto funzionalmente collegate al primo atto di richiesta risarcitoria e costituzione in mora del 30.07.2009, appaiono tempestive rispetto al termine di prescrizione biennale stabilito dall'art. 2947 c.c., 2° comma, per la rifusione del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, dovendo peraltro annotare che ai sensi del successivo 3° comma il termine di due anni si applica al solo risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno di lesioni fisiche la norma prevede il maggior termine di prescrizione di 6 anni dall'evento trattandosi di fattispecie riconducibile al reato di lesioni personali colpose, prescritto dall'art. 590 c.p., valevole anche se non è stata esercitata l'azione penale.
Per le ragioni che precedono non si ritiene possa condividersi la censura sollevata dall'appellata che, dunque, non potrà Controparte_1
trovare accoglimento.
2) Si procede ora all'esame dell'appello principale svolto da Parte_1
, il quale ha lamentato insufficiente motivazione e violazione o
[...]
falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle risultanze della prova orale acquisita che accertava la chiara responsabilità del veicolo investitore nella produzione del sinistro, non potendo assegnare rilievo al mancato richiamo nell'atto di citazione della presenza della rotatoria all'interno della quale si verificava l'impatto tra il veicolo e la bicicletta condotta dall'appellante, come dichiarato dai testi escussi, essendo già stato il luogo dell'incidente esattamente individuato mediante riferimento all'indicazione chilometrica della strada consolare percorsa.
E' principio di comune esperienza che l'individuazione di un luogo lungo una strada statale, ossia una strada extraurbana che interseca nella sua percorrenza una pluralità di territori appartenenti a differenti Comuni,
Province o Regioni, avvenga con riferimento ai segnali di progressiva
7 chilometrica indicanti la distanza in chilometri calcolata dal punto di origine della strada.
Orbene avendo trovato conferma in istruttoria che il sinistro tra la vettura investitrice e la bicicletta condotta dall'appellante, come riferito dai testi escussi e , sia avvenuto Testimone_1 Testimone_2
lungo la strada statale 7 quater, denominata Via Domitiana, nel tratto di percorrenza da Castel LT a Mondragone, l'unico elemento idoneo ad indicare il luogo ove si è consumato l'evento, in carenza di altri rilievi oggettivamente valutabili, è stato il riferimento ai segnali di progressiva chilometrica che ha consentito di determinare con sufficiente grado di affidabilità l'esatta ubicazione del sito di interesse.
Ciò posto il ha indicato nell'atto introduttivo, richiamando Pt_1
quanto già esposto nella comunicazione di denuncia di sinistro del
30.07.2009, la progressiva chilometrica 29.850 senza fornire ulteriori dettagli del luogo emersi, invece, dalla rappresentazione dell'evento riferito con versione concorde dai testi escussi, i quali non hanno fatto altro che ampliare di elementi, ritenuti irrilevanti ai fini dell'incidenza nella produzione del sinistro, la descrizione già di per sé sufficiente ad individuare il luogo dell'evento fatta dall'istante.
Si ritiene in tal senso che la mancata affermazione nell'atto di citazione della presenza di una rotatoria lungo la Via Domitiana, all'interno della quale veniva a verificarsi l'impatto tra i due veicoli, non appare elemento valutativo incompatibile con le narrazioni contenute nelle prove orali acquisite, né implicante una prospettazione del fatto differente da quella fornita dai testimoni i quali, lungi dall'aver introdotto circostanze nuove sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del sinistro, hanno in realtà confermato l'evento su cui si fonda la pretesa risarcitoria.
Si ritiene dunque, anche alla luce della documentazione fotografica relativa ai danni presenti sulla ruota posteriore della bicicletta, possa
8 affermarsi con certezza che si sia in concreto trattato di un tamponamento, come affermato dai testi che hanno contribuito alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla descrizione dei luoghi fornendo un quadro completo di ciò che è realmente accaduto.
In carenza di specifica contestazione circa l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, apparse invero dotate di logicità, coerenza e analiticità, oltreché pienamente convergenti e prive di contraddizioni, si ritiene questione irrilevante l'omessa annotazione nell'atto di citazione della presenza della rotatoria nel tratto della Via Domitiana, avendo trovato pieno riscontro probatorio la prospettazione dei fatti esposta dall'attore nell'atto introduttivo ed assolta l'esigenza di forma richiesta dall'art. 163
c.p.c., 3° comma, n. 4.
Dovrà pertanto concludersi per l'accoglimento dell'appello principale con contestuale revisione della sentenza impugnata, e per l'effetto, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellato tenuto Controparte_2
solidalmente alla propria compagnia assicuratrice Controparte_1
alla rifusione del pregiudizio patito dall'appellante . Parte_1
3) La compiuta verifica della prova sull'an debeatur impone alla Corte di provvedere alla determinazione dell'entità del danno biologico subito dall'istante, potendo far ricorso alla documentazione sanitaria prodotta e alla relazione peritale del C.T.U. Dott. apparsa coerente, oltreché Per_2
esaustiva in relazione alle deduzioni sollevate dal C.T.P. dell'assicuratrice appellata e immune da vizi logico-interpretativi.
A tal proposito il consulente medico nominato d'ufficio ha potuto accertare che , in conseguenza del sinistro occorsogli in Parte_1
data 09.08.2007, veniva trasportato in ambulanza presso il P.S. della clinica Pineta Grande di Castel LT ove veniva refertato a suo carico
“Trauma cranico con escoriazioni cutanee regione labiale, escoriazioni ginocchio destro e sinistro, gamba sinistra”; due giorni dopo l'evento in
9 data 11.08.2007 l'appellante lamentava forte dolore nei movimenti di intra ed extra-rotazione dell'anca sinistra certificati in pari da specialista ortopedico traumatologico con prescrizione di divieto di carico e assunzione di farmaco antinfiammatorio a spiccata azione antidolorifica;
in data 14.08.2007 il riceveva visita domiciliare ove veniva Pt_1
diagnosticata sclerosi localizzata ossea (S.L.O.) dell'anca sinistra con prognosi di 20 gg. di riposo;
in data 30.08.2007 il paziente si sottoponeva ad esame radiografico del bacino con risultato di “Esiti di politrauma con frattura pluriframmentaria intra-articolare dell'acetabolo con interessamento sia del pilastro anteriore che prevalentemente posteriore.
Frattura composta dell'ischio”; in date 15.09.2007 e 18.09.2007
l'appellante veniva nuovamente sottoposto a visita di controllo lamentando intenso dolore e limitazione funzionale all'anca sinistra;
in data 24.09.2007 il , accompagnato da persona di famiglia, si Pt_1
recava al P.S. della clinica Pineta Grande di Castel LT ove, a seguito di ulteriori e più approfonditi esami specialistici, veniva effettuata una consulenza ortopedica che riscontrava “Anca sinistra molto dolente.
Limitazione funzionale a carico di tutti i movimenti;
arto inferiore sinistro accorciato. Lussazione inveterata anca sinistra in esiti di frattura dell'acetabolo”; in data 07.11.2007 l'appellante si sottoponeva presso la detta struttura sanitaria ad intervento chirurgico con diagnosi di
“Lussazione anca sinistra su sfondamento dell'acetabolo, operato di artroprotesi totale” e prescrizione di divieto di carico;
a seguito di verifiche sanitarie e dopo un ulteriore periodo di riposo, in data 10.12.2007 veniva infine prescritta la rieducazione al passo e la massoterapia.
La lesione riscontrata dal C.T.U. consistente in “una frattura scomposta e pluriframmentaria dell'acetabolo di sinistra;
una frattura composta dell'ischio, contusione escoriata al labbro ed escoriazioni multiple per il
10 corpo” è stata valutata pienamente compatibile con l'evento dannoso per cui è causa e cronologicamente adeguata al corso della malattia.
L'ausiliario ha avuto modo di replicare con efficacia persuasiva alle controdeduzioni sollevate dal consulente dell'assicuratrice appellata, affermando fossero stati rispettati nel caso trattato tutti i criteri medico- legali idonei a soddisfare il carattere di certezza del danno, tra cui quello cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica, dell'assenza di pregresse patologie o traumatismi a carico del distretto anatomico lesionato, infine della condizione clinica soggettiva dell'istante che dovrà, molto probabilmente, nel corso della sua vita sottoporsi ad uno o più interventi di revisione.
I postumi lesivi riscontrati a carico dell'appellante sono stati così determinati in un periodo di inabilità temporanea assoluta della durata di gg. 25 e un ulteriore periodo di invalidità parziale al 50% della durata di ulteriori gg. 25, nonché una compromissione della complessiva efficienza psico-fisica pari alla misura del 26% della totale.
Le valutazioni espresse dal C.T.U., suffragate da adeguati accertamenti e logicamente motivate, possono, pertanto, essere poste a fondamento della liquidazione del danno patito dall'istante che viene determinato, sulla base delle tabelle di danno non patrimoniale aggiornate dal Tribunale di
Milano nel Giugno 2024 applicabili alla fattispecie trattata poiché in vigore al momento della decisione (vedi Cass. Civ. Sent. n. 25485/16 e
Ord. n. 22265/18), negli importi di €. 152.133,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale (€. 107.136,00) comprensivo del ristoro da sofferenza soggettiva interiore (€. 44.997,00) ed €. 4.313,00 a titolo di complessiva inabilità temporanea, con spese mediche documentate nel fascicolo di parte dell'appellante per importo totale di €. 178,45.
Trattandosi di debito di valore (vedi da ultimo Cass. Civ. Sent. n.
7216/2025), sul danno biologico così liquidato, comprensivo delle spese
11 mediche documentate, sono dovuti interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento da computarsi sulla minor somma - ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (09.08.2007) - via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata con il secondo motivo del gravame principale, le spese di soccombenza di entrambi i gradi di giudizio vengono integralmente poste a carico della compagnia appellata e sono liquidate, in linea col principio secondo cui Controparte_1
l'onere delle spese processuali va rapportato all'esito finale della lite
(Cass. Civ. Ord. n. 23639/24 e n. 13356/21), secondo i criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni con riferimento allo scaglione compreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00 tenuto conto della somma complessivamente attribuita alla parte vittoriosa, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da nei Parte_1
12 confronti di e e sull'appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale svolto da per la riforma della sentenza Controparte_1
n. 3177/2018 resa ex art. 281 sexies dal Tribunale Civile di Napoli Nord in data 14-17.12.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in riforma della sentenza gravata, condanna in solido e Controparte_2 [...]
in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1
delle somme di €. 152.133,00 a titolo di danno Parte_1
biologico/dinamico-relazionale comprensivo del ristoro da sofferenza soggettiva interiore, €.
4.313.00 a titolo di inabilità temporanea ed €.
178,45 per esborsi documentati, oltre interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento da computarsi sulla minor somma - ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (09.08.2007) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
d) condanna in solido e in Controparte_2 Controparte_1
persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida per il primo grado in €. 545,00 per esborsi Parte_1
ed €. 10.570,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. e per il presente grado in €. 804,00 per esborsi ed €. 10.700,00 per compensi oltre I.V.A. e
C.P.A.;
e) nei rapporti tra le parti pone le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 25.03.2025, definitivamente a carico di Controparte_1
e di in solido tra loro;
[...] Controparte_2
13 f) attesta che sussistono per l'appellante incidentale
[...]
i presupposti per il suo assoggettamento alla contribuzione CP_1
ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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