Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa Alima Zana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6233/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AMADORI ELEONORA Parte_1
ATTORE contro ontumace CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Piaccia a codesto Illustrissimo Tribunale, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione così giudicare:
In via principale:
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, ritenere, accertare e dichiarare che il sig.
è debitore effettivo, nella sua qualità di socio della società in nome collettivo, nei CP_1 confronti del sig. della somma di € 18.932,56 oltre interessi legali dal dì del Parte_1
dovuto al saldo;
- conseguentemente condannare il convenuto al pagamento della somma di € 18.932,56, oltre interessi legali e compensativi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In subordine: pagina 1 di 5
debitore, nella sua qualità di socio della società in nome collettivo, nei confronti del sig.
[...]
e conseguentemente condannarlo al pagamento della somma dovuta pari ad € 18.932,56 Parte_1
(oltre interessi legali dal dì del dovuto) o alla somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e compensativi dal giorno dell'esborso da parte del sig. sino all'effettivo soddisfo. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1. Le vicende processuali
Con atto di citazione depositato in data 13.2.2023, , in qualità di socio al 50% di Parte_1
RO. , ha agito, in via di regresso, nei confronti Controparte_2 Parte_2
di al fine di ottenere la condanna dello stesso, quale socio del restante 50%, al CP_1
pagamento della quota della metà -pari € 18.932,56- dell'intero debito sociale -ammontante al maggiore importo di € 37.122,67- azionato da due ex dipendenti per mensilità arretrate e TFR, integralmente estinto dall'attore mediante pagamento, e gravante in via solidale su entrambi i soci.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non si è costituito.
Il giudice istruttore, senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria, all'udienza del 19.2.2025 ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Preliminarmente: la cognizione del giudice monocratico
La causa viene decisa dal giudice monocratico, trattandosi il caso in esame di rapporto di debito, azionato in via di regresso, tra ex soci di società di persone. La lite non rientra infatti nelle materie di competenza del Tribunale in composizione collegiale di cui all'art. 50 bis, numero 5, c.p.c. anche nella formulazione antecedente alla riforma c.d. Cartabia, qui applicabile, trattandosi di causa instaurata in data 13.2.2023.
Invero, secondo quanto disposto dall'art. 3 del lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa in composizione collegiale, per quanto attiene alla materia societaria, sono competenti solo per le cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata (oltre le imprese cooperative, le mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento
CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le pagina 2 di 5 stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento).
3. La contumacia del convenuto
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato in virtù della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dall'Ufficiale giudiziario il quale ha proceduto all'invio della raccomandata AR, perfezionatasi per compiuta giacenza il 4.3.2023, come da documentazione versata agli atti.
4. Nel merito
Parte attrice ha agito in regresso, ai sensi dell'art. 1299 c.c., alla luce della specifica disciplina di cui all'art. 2291 c.c. prevista per le società in nome collettivo.
In particolare, come noto, nelle s.n.c. ogni socio risponde per le obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio e risponde nei confronti dei terzi per l'adempimento dell'intero. Ciò posto, il socio che estingue la totalità di un debito sociale ha facoltà poi di agire in via di regresso nei confronti del consocio per ottenere la parte di debito sociale su di lui gravante.
Consolidati orientamenti giurisprudenziali configurano tale forma di responsabilità come sussidiaria rispetto a quella della società, essendo, questa, destinata ad operare nel solo caso in cui sia venuta meno la disponibilità dei beni sociali in quanto già escussi dai creditori.
Peraltro, lo strumento processuale dell'azione di regresso, ben può intendersi come realizzativo, ipso iure, di una surrogazione ai sensi dell'art. 1203 comma 3 c.c., considerato che il condebitore solidale che agisce opera di fatto una surrogazione nei diritti spettanti creditore principale dallo stesso integralmente soddisfatto.
Ciò premesso, nel caso di specie, , socio al 50% di RO. Parte_1 [...]
, società oggi in liquidazione/scioglimento con cessazione dell'attività Controparte_3 di costruzione e messa in opera di serramenti (cfr. doc. “visura società” depositato da parte attrice), ha allegato di aver saldato integralmente un debito sociale sorto per il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti due dipendenti.
Ha pertanto chiesto la condanna in regresso del convenuto, quale condebitore solidale al 50%, con conseguente condanna dello stesso al pagamento del dovuto, pari alla somma di €18.932,56, oltre accessori.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue:
pagina 3 di 5 - l'ex dipendente della società ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (n. Parte_3
2703/2020), reso da questo Ufficio, sezione Lavoro, in data 28.11.2020 ed avente ad oggetto la condanna della società al pagamento di € 11.324,13.
La creditrice, riscontrata l'incapienza patrimoniale della società, ha notificato l'atto di precetto nei confronti dei soci di e (cfr. doc. “precetto ) per la somma CP_1 Parte_1 Pt_3 di € 11.324,13, di cui €1.276,73 per spese legali, e € 10.047,40 per capitale ed interessi.
Nelle more del pagamento, in data 13.9.2021, ha proceduto al pignoramento presso Parte_3
terzi eseguito su un conto corrente S.p.a.- di titolarità di , fino alla CP_4 Parte_1 concorrenza del dovuto, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. (cfr. doc. “ . Presso terzi”); CP_5
- l'ex dipendente in forza del decreto ingiuntivo (n. 3355/2018) reso dal Controparte_6
Tribunale di Milano, sezione Lavoro, munito di formula esecutiva in data 16.11.2018, non avendo potuto dare esecuzione allo stesso per incapienza patrimoniale della società, ha notificato atto di precetto nei confronti dei soci e per la CP_1 Parte_1 somma di € 19.718,93, di cui € 1.422,64 per spese legali e € 18.296,29 per capitale ed interessi
(cfr. doc. ); CP_7
- in data 23.11.2021, parte attrice ha effettuato, a saldo di tali crediti i seguenti pagamenti mediante assegni bancari circolari:
• di € 10.493,33, intestato a Parte_3
• di € 19.651,13, intestato a Persona_1
• di € 2.067,67, intestato a Controparte_8
• di € 3.446,54, intestato a Controparte_8
È dunque provato, rispetto all'an dell'azione, quanto segue:
i il debito litigioso è stato contratto dalla società (e ciò come già confortato dagli Uffici che hanno emesso i decreti ingiuntivi di cui sopra);
ii in via sussidiaria, e dunque per incapienza patrimoniale della società in nome collettivo, i creditori sociali -gli ex lavoratori dipendenti- hanno azionato i decreti ingiuntivi -ottenuti nei confronti della società- mediante intimazione di pagamento ai due soci in solido;
iii solo un socio al 50%, l'odierno attore, si è fatto carico di saldare il debito della società con il proprio patrimonio personale, e ciò, a seguito del pignoramento -in data 13.9.2021- del proprio conto corrente acceso presso PostePay S.p.a., per mezzo dei pagamenti, come meglio sopra descritti, effettuati in data 23.11.2021; iv in qualità di condebitore solidale che ha estinto il debito mediante pagamento, l'attore ha diritto al regresso nei confronti dell'altro condebitore solidale, il convenuto, socio al 50%. pagina 4 di 5 Passando al quantum del credito qui azionato, il supporto probatorio allegato da parte attrice porta a riconoscere il saldo del debito sociale azionato, eseguito da , nella misura di Parte_1
€35.658,67 -e non € 37.122,67 invocati dall'attore-, con conseguente riqualificazione dell'ammontare della quota di debito gravante su pari ad € 17.829,335. CP_1
5. Il comando giudiziale
Il convenuto va dunque condannato al pagamento del debito per l'importo come sopra rideterminato, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento al creditore (23.11.2021) alla data di introduzione del giudizio ed al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dal 14.2.2023 al saldo, trattandosi di credito -di somma di denaro- a titolo di regresso sorto al momento del pagamento da parte del condebitore solidale.
Il convenuto va altresì condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i minimi, tenuto conto del valore della causa, della semplicità dell'unica questione trattata e della rapidità del giudizio ove il convenuto non si neppure costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da nei confronti Parte_1
di con atto di citazione notificato in data 6.2.2023, ogni diversa istanza ed eccezione CP_1
disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara nella sua qualità di socio 50% di RO. CP_1 [...]
, è debitore in regresso per € 17.829,335 di , per le Controparte_3 Parte_1
ragioni esposte in narrativa;
2. condanna al pagamento a favore di della somma di €17.829,335, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali decorrenti dal 23.11.2021 al 13.2.2023 e al saggio di cui al d.lgls 231/2002 dal
14.2.2023 fino al saldo effettivo;
3. condanna altresì alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €1.700 di cui CP_1
€1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 18 maggio 2025
Il Giudice unico dott.ssa Alima Zana
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