Articolo 63 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 62Articolo 64
Versione
13 aprile 1963
Art. 63.
I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo 18, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 .
In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilita' per le operazioni che sono tenuti a controllare.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a svolgere tale funzione in sostituzione del primo ufficiale reggente dell'ufficio.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963