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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2024, n. 15660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15660 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA RI LU, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 6/09/2023 del Tribunale di Lanciano;
visti gli atti e la richiesta;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MO RE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta;
udito l'avvocato Giuseppe Sabatelli, che ha chiesto l'accoglimento della richiesta. RITENUTO IN FATTO 1. RI LU IA, nella qualità di imputata innanzi al Tribunale di Lanciano, chiede, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione del processo Penale Sent. Sez. 6 Num. 15660 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 14/12/2023 penale pendente in fase dibattimentale nei suoi confronti al Tribunale di Campobasso. La parte istante premette di essere imputata, in qualità di direttrice dell'Istituto di pena di Lanciano, dei reati di truffa e di falso nella dichiarazione dell'orario di servizio e di aver subito abusi e omissioni nel presente procedimento penale ad opera dei tre magistrati che compongono l'Ufficio del Pubblico ministero del Tribunale di Lanciano. Il marito della parte istante avrebbe peraltro lavorato, quale Pubblico Ministem nello stesso ufficio, quale Procuratore capo facente funzione. La parte istante, a fondamento della propria istanza, deduce: - che le indagini sarebbero state pregiudizialmente orientate a pervenire all'affermazione della sua colpevolezza;
- che le richieste di interrogatorio depositate nella fase delle indagini preliminari sarebbero sempre state rifiutate dai magistrati del Pubblico Ministero, con ostentato sgarbo;
- che l'unitaria indagine sarebbe stata frammentata in due diversi procedimenti (n. 580/19 Mod. 21 e n. 1591/20 Mod. 21) per creare un'impropria suggestione di recidiva;
- che i magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministro avrebbero depositato una richiesta di misura cautelare interdittiva nei propri confronti, redatta peraltro dalla Polizia giudiziaria;
- che i magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano avrebbero continuato a rappresentare l'accusa in giudizio, ancorché fossero stati denunciati da suo marito. La parte istante aggiunge, inoltre, che erroneo sarebbe stato il rinvio a giudizio disposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lanciano e che il giudice del dibattimento avrebbe accordato un rinvio solo di pochi giorni dell'udienza del 15 giugno 2023, a seguito della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, dovuto a ragioni di salute. 2. In data 27 novembre 2023 la parte istante ha depositato una memoria integrativa, nella quale ha ulteriormente approfondito la propria prospettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto manifestamente infondata. 2. L'istante deduce una situazione di grave inimicizia con i tre magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, maturata nell'ambito di tale procedimento penale, e i riflessi che la 2 prevenzione manifestata nei suoi confronti in questo procedimento penale avrebbero determinato sul Tribunale di Lanciano. 3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatío iudícii (ex plurimis: Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638; Sez. 6, n. 22077 del 05/03/2015, Marino, Rv. 263559 - 01). Ne consegue che, da un lato, per «grave situazione locale» deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638; conf., ex plurimís: Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223642-01; conf. Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560 - 01). 4. Declinando tali consolidati principì nel caso di specie, deve rilevarsi che la richiesta di rimessione del processo proposta dalla parte istante è manifestamente infondata. Gli asseriti motivi di risentimento personale posti a fondamento dell'istanza di rimessione, già nella prospettazione della parte, non sono tali da determinare una grave situazione territoriale estranea alla dialettica processuale, né da pregiudicare l'imparzialità dell'ufficio giudiziario competente, vulnerando la libertà di autodeterminazione delle diverse persone nello stesso coinvolte. I fatti denunciati sono, infatti, privi di una gravità tale da determinare 3 l'effetto di perturbazione del sereno svolgimento del processo tassativamente delineato dall'art. 45, comma 1, cod. proc. pen. Le circostanze poste a fondamento della paventata parzialità dell'ufficio del pubblico ministero paiono, comunque, prive di adeguato fondamento probatorio. Parimenti la pendenza di denunce penali a carico di magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, peraltro presentate dal coniuge della parte istante e aperte a opposti epiloghi decisori, non risulta aver proiettato un'ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso e, dunque, non è di per sé sufficiente ad integrare la «grave situazione locale», tassativamente richiesta, ai fini della rimessione del processo. Da ultimo, i provvedimenti adottati dal Giudice dell'udienza preliminare e dal Giudice del dibattimento del Tribunale di Lanciano, che ha peraltro accolto la richiesta di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore dell'imputata, per quanto allegato, non paiono espressione di prevenzione nei confronti della parte istante e, ove illegittimi, sono innpugnabili nelle forme previste dal codice di rito, senza integrare i presupposti per la rimessione richiesta. 5. Nessun rilievo possono, da ultimo, assumere le ulteriori circostanze dedotte dalla parte istante nella memoria depositata in data 27 novembre 2023, in quanto la stessa è inammissibile, essendo stata sottoscritta dalla parte personalmente. La richiesta di rimessione del processo deve, infatti, essere sottoscritta personalmente dalla parte istante, per espressa previsione dell'art. 46, comma 2, cod. proc. pen.; la stessa, tuttavia, una volta trasmessa alla Corte di cassazione, è decisa, ai sensi dell'art. 48, comma 1, cod. proc. pen., secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità. Le memorie difensive non possono, pertanto, essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la richiesta di rimessione del processo deve essere dichiarata inammissibile e la parte istante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.
visti gli atti e la richiesta;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MO RE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta;
udito l'avvocato Giuseppe Sabatelli, che ha chiesto l'accoglimento della richiesta. RITENUTO IN FATTO 1. RI LU IA, nella qualità di imputata innanzi al Tribunale di Lanciano, chiede, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione del processo Penale Sent. Sez. 6 Num. 15660 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 14/12/2023 penale pendente in fase dibattimentale nei suoi confronti al Tribunale di Campobasso. La parte istante premette di essere imputata, in qualità di direttrice dell'Istituto di pena di Lanciano, dei reati di truffa e di falso nella dichiarazione dell'orario di servizio e di aver subito abusi e omissioni nel presente procedimento penale ad opera dei tre magistrati che compongono l'Ufficio del Pubblico ministero del Tribunale di Lanciano. Il marito della parte istante avrebbe peraltro lavorato, quale Pubblico Ministem nello stesso ufficio, quale Procuratore capo facente funzione. La parte istante, a fondamento della propria istanza, deduce: - che le indagini sarebbero state pregiudizialmente orientate a pervenire all'affermazione della sua colpevolezza;
- che le richieste di interrogatorio depositate nella fase delle indagini preliminari sarebbero sempre state rifiutate dai magistrati del Pubblico Ministero, con ostentato sgarbo;
- che l'unitaria indagine sarebbe stata frammentata in due diversi procedimenti (n. 580/19 Mod. 21 e n. 1591/20 Mod. 21) per creare un'impropria suggestione di recidiva;
- che i magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministro avrebbero depositato una richiesta di misura cautelare interdittiva nei propri confronti, redatta peraltro dalla Polizia giudiziaria;
- che i magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano avrebbero continuato a rappresentare l'accusa in giudizio, ancorché fossero stati denunciati da suo marito. La parte istante aggiunge, inoltre, che erroneo sarebbe stato il rinvio a giudizio disposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lanciano e che il giudice del dibattimento avrebbe accordato un rinvio solo di pochi giorni dell'udienza del 15 giugno 2023, a seguito della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, dovuto a ragioni di salute. 2. In data 27 novembre 2023 la parte istante ha depositato una memoria integrativa, nella quale ha ulteriormente approfondito la propria prospettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto manifestamente infondata. 2. L'istante deduce una situazione di grave inimicizia con i tre magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, maturata nell'ambito di tale procedimento penale, e i riflessi che la 2 prevenzione manifestata nei suoi confronti in questo procedimento penale avrebbero determinato sul Tribunale di Lanciano. 3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatío iudícii (ex plurimis: Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638; Sez. 6, n. 22077 del 05/03/2015, Marino, Rv. 263559 - 01). Ne consegue che, da un lato, per «grave situazione locale» deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638; conf., ex plurimís: Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223642-01; conf. Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560 - 01). 4. Declinando tali consolidati principì nel caso di specie, deve rilevarsi che la richiesta di rimessione del processo proposta dalla parte istante è manifestamente infondata. Gli asseriti motivi di risentimento personale posti a fondamento dell'istanza di rimessione, già nella prospettazione della parte, non sono tali da determinare una grave situazione territoriale estranea alla dialettica processuale, né da pregiudicare l'imparzialità dell'ufficio giudiziario competente, vulnerando la libertà di autodeterminazione delle diverse persone nello stesso coinvolte. I fatti denunciati sono, infatti, privi di una gravità tale da determinare 3 l'effetto di perturbazione del sereno svolgimento del processo tassativamente delineato dall'art. 45, comma 1, cod. proc. pen. Le circostanze poste a fondamento della paventata parzialità dell'ufficio del pubblico ministero paiono, comunque, prive di adeguato fondamento probatorio. Parimenti la pendenza di denunce penali a carico di magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, peraltro presentate dal coniuge della parte istante e aperte a opposti epiloghi decisori, non risulta aver proiettato un'ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso e, dunque, non è di per sé sufficiente ad integrare la «grave situazione locale», tassativamente richiesta, ai fini della rimessione del processo. Da ultimo, i provvedimenti adottati dal Giudice dell'udienza preliminare e dal Giudice del dibattimento del Tribunale di Lanciano, che ha peraltro accolto la richiesta di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore dell'imputata, per quanto allegato, non paiono espressione di prevenzione nei confronti della parte istante e, ove illegittimi, sono innpugnabili nelle forme previste dal codice di rito, senza integrare i presupposti per la rimessione richiesta. 5. Nessun rilievo possono, da ultimo, assumere le ulteriori circostanze dedotte dalla parte istante nella memoria depositata in data 27 novembre 2023, in quanto la stessa è inammissibile, essendo stata sottoscritta dalla parte personalmente. La richiesta di rimessione del processo deve, infatti, essere sottoscritta personalmente dalla parte istante, per espressa previsione dell'art. 46, comma 2, cod. proc. pen.; la stessa, tuttavia, una volta trasmessa alla Corte di cassazione, è decisa, ai sensi dell'art. 48, comma 1, cod. proc. pen., secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità. Le memorie difensive non possono, pertanto, essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la richiesta di rimessione del processo deve essere dichiarata inammissibile e la parte istante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.