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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422/2021 del R.G.A.C., decisa il 17/12/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., promossa da (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
9/5/2020, difeso dall'avv. Barbara Morbinati, contro (c.f. Controparte_1 [...]
, nata a [...] il 19/1071959, difesa dall'avv. Giuseppe Iucci C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8/2/2021 il signor ha agito in giudizio per vedere accertato Parte_1
l'inadempimento, ad opera della signora degli obblighi derivanti da un Controparte_1 contratto di locazione relativo a due immobili siti a Sant'Elia Fiumerapido (FR), in Piazza Enrico
Risi n. 18, all'interno del complesso La Torre. A sostegno della domanda il ricorrente ha premesso di essere diventato proprietario dei cespiti in conseguenza della morte dell'originario titolare (il signor e della rinuncia all'eredità facente capo a quest'ultimo da Persona_1 parte de signori ed Ha osservato, nel contempo, che ai sensi della CP_2 Controparte_3 convenzione, conclusa dal de cuius il 2/3/1997, la resistente per il godimento dei due locali avrebbe dovuto versare un canone complessivo di 164.000 lire mensili, corrispondenti a €
85,00 al mese. A detta dell'istante la signora avrebbe omesso di pagare il corrispettivo Pt_1 pattuito nel periodo compreso tra il decesso del locatore, avvenuto il 21/10/2004, e il
4/12/2018, data del rilascio dei locali in favore del signor , subentrato nella CP_4 titolarità del compendio immobiliare in virtù delle statuizioni emesse dalla Corte di Appello di
Roma ad esito di un procedimento ex art. 2932 c.c. instaurato dinanzi al Tribunale di Cassino.
Sul rilievo dell'infruttuosità dei tentativi di recupero della cifra controversa il signor Pt_1 ha chiesto la condanna della controparte al versamento di € 14.500,00 (oltre a interessi e rivalutazione) o del diverso importo spettante e il riconoscimento delle spese processuali, da distrarre al procuratore antistatario.
***
Costituita con comparsa del 17/9/2021, la signora ha dato conto dell'omessa Pt_1 dimostrazione, da parte del ricorrente, della qualità di successore del precedente proprietario dei locali di Piazza Risi, tale secondo la conduttrice da rendere prive di fondamento le richieste azionate nell'atto introduttivo. Fatta salva tale censura, la resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati dall'istante. Ha evidenziato, ancora, che anche pur volendo opinare diversamente, i debiti in ipotesi accumulati verso il signor Pt_1 dovrebbero considerarsi estinti per compensazione alla luce dei controcrediti (in tutto €
12.063,03, oltre a interessi e rivalutazione) scaturenti dall'esecuzione di interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria eseguiti sugli immobili e dalla mancata restituzione, ad opera della parte locatrice, di canoni anticipati al momento della costituzione
1 del rapporto. In forza di quanto precede la signora ha concluso per il rigetto della Pt_1 domanda;
in subordine, per la riduzione dei corrispettivi maturati dal signor nei Pt_1 termini visti;
pure in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Il 29/9/2021 è stato ordinato l'avvio del procedimento di mediazione, poi rivelatosi inutile.
Nelle fasi successive il signor ha eccepito la prescrizione dei controcrediti vantati dalla Pt_1 resistente a titolo di rimborso e l'infondatezza, più in generale, delle relative pretese.
Espletate le prove orali, il 17/12/2025 la vertenza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
***
Riassunti in tal modo i termini della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
La successione del ricorrente nei diritti vantati dall'intestatario del contratto di locazione si desume dalle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Roma citata nelle premesse.
Non è contestato, invece, che il canone pattuito nel marzo del 1997 tra la resistente e il signor per i due locali del complesso La Torre equivalga a € 85,00 al mese. Persona_1
Dalla documentazione presente in atti emerge che l'istante ha rivendicato nei confronti della signora il diritto alla percezione degli arretrati con diffida ricevuta il 7/4/2020. Pt_1
Non risultano precedenti lettere di messa in mora idonee a interrompere il corso della prescrizione dei crediti controversi, da reputarsi di durata quinquennale ex art. 2948 c.c..
Il signor ha chiesto i canoni asseritamente scaduti tra il 21/10/2004 e il 4/12/2018. Pt_1
Se ne desume che al momento dell'avvio del procedimento, avente anch'esso efficacia interruttiva (oltre che sospensiva) ai sensi degli artt. 2943 c.c. e 2945 c.c., il ricorrente in linea di principio avrebbe potuto pretendere dalla signora l'adempimento dei soli Pt_1 crediti sorti a decorrere dal 7/4/2015 (in totale 45 mensilità di canone, pari a € 3.825,00).
La sentenza della Corte di Appello alla quale si è fatto cenno è stata pubblicata il 7/8/2015.
In assenza di prove circa l'impugnazione del provvedimento, non notificato, si deve ritenere che ai sensi dell'art. 327 c.p.c. la pronuncia sia divenuta definitiva a decorrere dall'1/3/2016.
Essendo la sentenza ex art. 2932 c.c. destinata a produrre i propri effetti solo con il passaggio in giudicato, a tanto consegue che solo da tale data il signor , ai sensi dell'art. 1602 CP_4
c.c., può dirsi subentrato al ricorrente nel diritto a percepire i canoni dovuti. Ciò implica, diversamente da quanto sostenuto dalla signora che l'istante, tenuto conto della Pt_1 prescrizione, ha titolo per ottenere i corrispettivi contrattuali maturati negli undici mesi compresi tra l'aprile del 2015 e il febbraio del 2016, equivalenti a € 935,00 (€ 85 x 11).
***
Sentito come testimone il 10/5/2022, il signor ha confermato che la signora Testimone_1 tra il 1993 e il 1997 si accollò costi pari a circa € 1.500,00 per lo svolgimento di lavori Pt_1 urgenti negli immobili di Piazza Risi, di competenza del locatore ex art. 1577 c.c..
L'eccezione di prescrizione dei correlati controcrediti, formulata dal signor dopo la Pt_1 celebrazione della prima udienza di trattazione, non merita di essere accolta, poiché tardiva.
Per tale motivo non vi è luogo per la condanna della resistente al pagamento di alcuna cifra.
Resta assorbita ogni considerazione sulle ulteriori eccezioni sollevate dalla signora Pt_1
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto alla refusione degli oneri di giudizio, stimabili Pt_1 in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.000,00 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in €
3.100,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la
2
fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 422/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede;
➢ rigetta le richieste di condanna proposte da contro Parte_1 Controparte_1 per le ragioni indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri Parte_1 Controparte_1 processuali, stimabili in complessivi € 3.100,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 17/12/2025
il giudice Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422/2021 del R.G.A.C., decisa il 17/12/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., promossa da (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
9/5/2020, difeso dall'avv. Barbara Morbinati, contro (c.f. Controparte_1 [...]
, nata a [...] il 19/1071959, difesa dall'avv. Giuseppe Iucci C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8/2/2021 il signor ha agito in giudizio per vedere accertato Parte_1
l'inadempimento, ad opera della signora degli obblighi derivanti da un Controparte_1 contratto di locazione relativo a due immobili siti a Sant'Elia Fiumerapido (FR), in Piazza Enrico
Risi n. 18, all'interno del complesso La Torre. A sostegno della domanda il ricorrente ha premesso di essere diventato proprietario dei cespiti in conseguenza della morte dell'originario titolare (il signor e della rinuncia all'eredità facente capo a quest'ultimo da Persona_1 parte de signori ed Ha osservato, nel contempo, che ai sensi della CP_2 Controparte_3 convenzione, conclusa dal de cuius il 2/3/1997, la resistente per il godimento dei due locali avrebbe dovuto versare un canone complessivo di 164.000 lire mensili, corrispondenti a €
85,00 al mese. A detta dell'istante la signora avrebbe omesso di pagare il corrispettivo Pt_1 pattuito nel periodo compreso tra il decesso del locatore, avvenuto il 21/10/2004, e il
4/12/2018, data del rilascio dei locali in favore del signor , subentrato nella CP_4 titolarità del compendio immobiliare in virtù delle statuizioni emesse dalla Corte di Appello di
Roma ad esito di un procedimento ex art. 2932 c.c. instaurato dinanzi al Tribunale di Cassino.
Sul rilievo dell'infruttuosità dei tentativi di recupero della cifra controversa il signor Pt_1 ha chiesto la condanna della controparte al versamento di € 14.500,00 (oltre a interessi e rivalutazione) o del diverso importo spettante e il riconoscimento delle spese processuali, da distrarre al procuratore antistatario.
***
Costituita con comparsa del 17/9/2021, la signora ha dato conto dell'omessa Pt_1 dimostrazione, da parte del ricorrente, della qualità di successore del precedente proprietario dei locali di Piazza Risi, tale secondo la conduttrice da rendere prive di fondamento le richieste azionate nell'atto introduttivo. Fatta salva tale censura, la resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati dall'istante. Ha evidenziato, ancora, che anche pur volendo opinare diversamente, i debiti in ipotesi accumulati verso il signor Pt_1 dovrebbero considerarsi estinti per compensazione alla luce dei controcrediti (in tutto €
12.063,03, oltre a interessi e rivalutazione) scaturenti dall'esecuzione di interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria eseguiti sugli immobili e dalla mancata restituzione, ad opera della parte locatrice, di canoni anticipati al momento della costituzione
1 del rapporto. In forza di quanto precede la signora ha concluso per il rigetto della Pt_1 domanda;
in subordine, per la riduzione dei corrispettivi maturati dal signor nei Pt_1 termini visti;
pure in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Il 29/9/2021 è stato ordinato l'avvio del procedimento di mediazione, poi rivelatosi inutile.
Nelle fasi successive il signor ha eccepito la prescrizione dei controcrediti vantati dalla Pt_1 resistente a titolo di rimborso e l'infondatezza, più in generale, delle relative pretese.
Espletate le prove orali, il 17/12/2025 la vertenza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
***
Riassunti in tal modo i termini della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
La successione del ricorrente nei diritti vantati dall'intestatario del contratto di locazione si desume dalle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Roma citata nelle premesse.
Non è contestato, invece, che il canone pattuito nel marzo del 1997 tra la resistente e il signor per i due locali del complesso La Torre equivalga a € 85,00 al mese. Persona_1
Dalla documentazione presente in atti emerge che l'istante ha rivendicato nei confronti della signora il diritto alla percezione degli arretrati con diffida ricevuta il 7/4/2020. Pt_1
Non risultano precedenti lettere di messa in mora idonee a interrompere il corso della prescrizione dei crediti controversi, da reputarsi di durata quinquennale ex art. 2948 c.c..
Il signor ha chiesto i canoni asseritamente scaduti tra il 21/10/2004 e il 4/12/2018. Pt_1
Se ne desume che al momento dell'avvio del procedimento, avente anch'esso efficacia interruttiva (oltre che sospensiva) ai sensi degli artt. 2943 c.c. e 2945 c.c., il ricorrente in linea di principio avrebbe potuto pretendere dalla signora l'adempimento dei soli Pt_1 crediti sorti a decorrere dal 7/4/2015 (in totale 45 mensilità di canone, pari a € 3.825,00).
La sentenza della Corte di Appello alla quale si è fatto cenno è stata pubblicata il 7/8/2015.
In assenza di prove circa l'impugnazione del provvedimento, non notificato, si deve ritenere che ai sensi dell'art. 327 c.p.c. la pronuncia sia divenuta definitiva a decorrere dall'1/3/2016.
Essendo la sentenza ex art. 2932 c.c. destinata a produrre i propri effetti solo con il passaggio in giudicato, a tanto consegue che solo da tale data il signor , ai sensi dell'art. 1602 CP_4
c.c., può dirsi subentrato al ricorrente nel diritto a percepire i canoni dovuti. Ciò implica, diversamente da quanto sostenuto dalla signora che l'istante, tenuto conto della Pt_1 prescrizione, ha titolo per ottenere i corrispettivi contrattuali maturati negli undici mesi compresi tra l'aprile del 2015 e il febbraio del 2016, equivalenti a € 935,00 (€ 85 x 11).
***
Sentito come testimone il 10/5/2022, il signor ha confermato che la signora Testimone_1 tra il 1993 e il 1997 si accollò costi pari a circa € 1.500,00 per lo svolgimento di lavori Pt_1 urgenti negli immobili di Piazza Risi, di competenza del locatore ex art. 1577 c.c..
L'eccezione di prescrizione dei correlati controcrediti, formulata dal signor dopo la Pt_1 celebrazione della prima udienza di trattazione, non merita di essere accolta, poiché tardiva.
Per tale motivo non vi è luogo per la condanna della resistente al pagamento di alcuna cifra.
Resta assorbita ogni considerazione sulle ulteriori eccezioni sollevate dalla signora Pt_1
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto alla refusione degli oneri di giudizio, stimabili Pt_1 in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.000,00 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in €
3.100,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la
2
fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 422/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede;
➢ rigetta le richieste di condanna proposte da contro Parte_1 Controparte_1 per le ragioni indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri Parte_1 Controparte_1 processuali, stimabili in complessivi € 3.100,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 17/12/2025
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