Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/04/2026, n. 2789
CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Spettanza del beneficio dei sei scatti anche a coloro che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma della norma anzidetta

    La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche nelle ipotesi di congedo a domanda, sulla base delle disposizioni di legge vigenti. Il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non può essere considerato decadenziale.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione debba coincidere con quella di emanazione dell'ordinativo di pagamento del credito principale o della comunicazione del prospetto di liquidazione, da cui il destinatario avrebbe potuto rendersi conto dell'errore nella liquidazione. Non è condivisibile la ricostruzione dell'INPS secondo cui la prescrizione decorre dalla data di cessazione dal servizio, poiché a tale data la parte non era in grado di far valere il proprio diritto, non essendo a conoscenza del mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/04/2026, n. 2789
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2789
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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