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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/11/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1669/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1669/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Mila Monti e dall'Avv. Jacopo Pistorino Parte_1 presso il cui studio in Milano è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Scotti ed elettivamente domiciliata presso il CP_1 predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO avente ad oggetto:cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
“Nel merito: 1) dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cerano (NO), in data 27 maggio 2000, (atto n. 00009, parte II, serie A, anno 2000) ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. 898/70 ed ordinare la trascrizione della relativa sentenza;
2) affidare la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e residenza, ai soli fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il più ampio diritto di visita e, comunque, secondo il seguente Per_1 schema: - per 2 giorni infrasettimanali, il mercoledì ed il giovedì, nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia nel fine settimana, dall'uscita da scuola (o dalle ore 07.30 nel caso di interruzione delle lezioni) sino al mattino del venerdì, con accompagnamento a scuola (o alle ore 10.00, alla residenza della madre, nel caso di interruzione delle lezioni); mentre, nella settimana in cui il padre avrà con sé la figlia nel fine settimana, un giorno infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 07.30 nel caso di interruzione delle lezioni) sino al mattino del giovedì, con accompagnamento a scuola (o alle ore 10.00, alla residenza della madre, nel caso di interruzione delle lezioni); - a fine settimana alternati con la madre, il venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 07.30 nel caso di interruzione delle lezioni) sino al mattino del lunedì con accompagnamento a scuola (o alle ore pagina 1 di 10 10.00, alla residenza della madre, nel caso di interruzione delle lezioni); - durante le vacanze estive, per almeno 3 (tre) settimane - anche non consecutive – nel periodo compreso tra giugno e settembre;
previsione di un uguale periodo di per la madre con la figlia, così da garantire il mantenimento del diritto di visita per il padre nel periodo in cui la figlia non sarà via per le vacanze con la madre;
il tutto dalle ore 07.30 del primo giorno di inizio del periodo di vacanza sino alle ore 22.00 dell'ultimo giorno di vacanze;
entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ciascun anno, si comunicheranno il periodo prescelto per le ferie estive da trascorrere con la figlia;
- per la metà delle vacanze scolastiche natalizie di ogni anno, alternando il periodo che avrà inizio il giorno successivo il termine delle lezioni scolastiche dalle ore 09.00 e fino al 30 dicembre alle ore 15.00, con quello che avrà inizio il 30 dicembre ore 15.00 e fino al giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche, alle ore 21.00; - le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, da trascorrere con ciascun genitore per due giorni e segnatamente dalle ore 09.00 della vigilia di Pasqua alle ore 21 del giorno di Pasqua e dalle ore 09.00 del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21.00 del giorno successivo;
- i restanti periodi di vacanza e/o festività sia laiche sia religiose seguendo il principio dell'alternanza; - il compleanno della figlia, ad anni alterni;
4) disporre che il signor versi alla signora a titolo di concorso nel Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia, l'importo che verrà ritenuto di giustizia e, comunque, non superiore ad € 350,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come indicate nella sentenza di separazione, oltre al 50% dell'assegno unico;
5) infine, in considerazione delle circostanze dedotte in atto, disporsi la revoca del contributo al mantenimento a favore della signora da parte del signor CP_1
a far data dalla domanda e, per l'effetto, disporsi la restituzione delle somme eventualmente nel Pt_1 frattempo percepite;
nonché, accertata e dichiarata la mancanza dei presupposti di cui al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della signora nulla disporre in merito. In via CP_1 istruttoria: - Disporsi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, che devono intendersi precedute dall'inciso “vero che”: 1) la signora ometteva di comunicare al signor CP_1 Pt_1
l'avvenuta accettazione della figlia al Liceo Antonelli di Novara;
2) il padre veniva informato dall'istruttore di nuoto di che quest'ultima in data 5 marzo 2021 cadeva dalla bicicletta, Per_1 facendosi male alla spalla destra;
3) il padre chiedeva chiarimenti alla madre in merito all'accaduto e la signora definiva il dolore patito da come “un semplice dolore alla spalla”; 4) CP_1 Per_1 continuando a lamentare dolore alla spalla, il padre la portava al Pronto Soccorso pediatrico e Per_1 su indicazione dei medici del P.S. ad una visita ortopedica il giorno successivo, la cui diagnosi era
“distorsione spalla/ braccio destro, con prescrizione di antinfiammatori, arto al collo per 6/7 giorni e cautela nelle attività sportive per 15/20 giorni”; 5) padre e figlia svolgono insieme svariate attività di svago e di sport e spesso vanno a correre insieme o a fare passeggiate in bicicletta nella campagna nei dintorni di Cerano;
6) vede con assiduità i nonni ed i cugini, figli della sorella del padre, oltre Per_1 ad essere inserita nel contesto familiare della signora compagna del signor , Persona_2 Pt_1 frequentando la madre e la zia, il fratello ed i figli e la moglie di quest'ultimo; 7) ha instaurato Per_1 un rapporto stabile e consolidato con la dottoressa compagna del padre;
8) sovente si Per_2 Per_1 rivolge alla dottoressa compagna del padre, anche per un aiuto nello svolgimento dei compiti Per_2 scolastici;
9) il ricorrente svolge la propria attività lavorativa dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30; 10)il ricorrente deve sostenere le spese per la gestione dell'autovettura di proprietà del padre signor , di cui è costretto a servirsi, dovendo provvedere ai propri genitori anziani, il cui CP_2 padre è gravemente malato (Alzheimer); 11) ha deciso di terminare l'attività sportiva di nuoto Per_1 agonistico. In caso di ammissione dei capitoli ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data 26 agosto 2023. - Se ritenuta necessaria, per una più appropriata valutazione della coppia genitoriale, disporsi CTU: a) sulle attuali caratteristiche psicofisiche della signora e del signor e le loro CP_1 Pt_1 qualità genitoriali, anche in relazione alla capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro; b) sull'attuale situazione psicofisica della minore e la relazione con ciascun genitore e il relativo nucleo pagina 2 di 10 allargato;
c) sul miglior regime di affidamento e/o collocamento di;
d) sul miglior regime di Per_1 frequentazione con il genitore non prevalente collocatario. - In subordine alla CTU, incaricare i Servizi Sociali competenti di svolgere una attenta, costante ed effettiva attività di controllo, vigilanza e monitoraggio sull'intero nucleo familiare, sull'andamento e sulla qualità delle relazioni genitoriali. - Se ritenuto, vista la richiesta di ampliamento dei tempi di frequentazione tra il padre e la figlia, disporsi nuovamente l'ascolto della minore, . - Infine, ordinare alla signora la produzione Persona_3 CP_1 in giudizio di ogni documento fiscale e contabile relativo alla propria situazione economica e patrimoniale, in Italia e all'estero, così da poter verificare le spese dalla stessa effettivamente sostenute;
- ordinare alla signora l'esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., di tutti gli estratti dei conti CP_1 correnti sui quali ella operi, in virtù di intestazione, cointestazione o delega, nonché gli estratti delle carte di credito di cui ella fruisce;
- ordinare alla signora l'esibizione in giudizio, ex art. 210 CP_1 c.p.c., di tutti i depositi titoli, investimenti e conti di gestione di cui sia titolare/contitolare o possa disporre, direttamente o indirettamente, in Italia e all'estero. Con il favore di spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri di legge”.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione respinta, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerano il 27 maggio 2000; - confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con l'arredo ivi esistente;
- disporre l'affidamento CP_1 condiviso della figlia , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di Per_1 ordinaria amministrazione e con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Cerano, Via Gramsci n. 5; - disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi con la madre e sentita la figlia, o in difetto di accordo, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro in tal caso dandone comunicazione con congruo anticipo) fino alla domenica sera alle ore 21.00, nonchè un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro in tal caso dandone comunicazione alla madre con congruo anticipo) fino alle ore 21.00; durante il periodo delle vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 26 dicembre (indicativamente ore 21:00) e il periodo dal 30 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 1° gennaio (indicativamente ore 21:00) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore due giorni e segnatamente dalle ore 10:00 (indicativamente) della vigilia di Pasqua alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno di Pasqua e dalle ore 10:00 (indicativamente) del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno successivo secondo il criterio dell'alternanza annuale;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma con la sig.ra dalle ore CP_1 10:00 (indicativamente) sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà con il sig. dalle ore 10:00 Pt_1 (indicativamente) sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festive;
dovrà sempre garantirsi all'altro genitore durante tali periodi la possibilità di comunicazioni telefoniche giornaliere con la minore e la conoscenza aggiornata del luogo ove si trova;
- disporre che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 450,00 mensili, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 75% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative alla figlia, come indicate nel pagina 3 di 10 provvedimento presidenziale;
- disporre, confermando il provvedimento presidenziale, che il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di contributo al suo mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'assegno dell'importo di euro 213,60 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c. di produrre in Pt_1 giudizio gli estratti conto (anche cointestati) e le movimentazioni delle carte di credito e di debito (anche cointestate) relativi ai conti correnti ed ai depositi di cui lo stesso sia intestatario cointestatario e su cui abbia delega ad operare;
-ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c. e/o a , ag. di Pt_1 CP_3 Vigevano, Via dei Mulini 19, di produrre in giudizio la documentazione contrattuale (contratto e variazioni contrattuali) e gli estratti contabili relativi alla polizza vita n. 5421401 e alla polizza CP_3 vita n. 501736054 di cui è titolare il sig. ; - ordinare al sig. ex art. 210 CP_3 Parte_1 Pt_1 c.p.c. e/o al suo datore di lavoro , con sede in Novara, via Negroni n. Parte_2 7, l'esibizione delle buste paga dal gennaio 2022 ad oggi, nonchè dei documenti contrattuali riportanti inquadramento, mansioni e benefits relativi al rapporto di lavoro in essere con la predetta
[...]
, con sede in Novara Via Negroni n.7. - Inoltre, a dimostrazione delle circostanze Parte_2 allegate nei propri atti difensivi la resistente chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli 1)Vero che in data 4/3/2022 la sig.ra scriveva a “dobbiamo fare una cosa a 2: Persona_2 Per_1 quando sei sola me lo dici e ti mando il link per accettare il collegamento del mio telefono con il tuo tablet”, come da screenshot del tablet in uso a che si rammostra, doc. 22 di parte resistente;
2) Per_1
Vero che in data 27/3/2022 la sig.ra con il nickname di “Fox” scriveva alla minore Per_2 Per_1 chiedendole se aveva “fatto sesso”, come da screenshots del tablet che si rammostra, doc. 22 di parte resistente;
3) Vero che la sig.ra scriveva a anche durante l'orario scolastico e mentre Per_2 Per_1 si trovava sul posto di lavoro”; 4) Vero che nel dicembre 2021 la sig.ra scriveva a Persona_2
il seguente messaggio “ lo stai vedendo da sola che tua madre non è una persona equilibrata e Per_1 di buon senso e anche questo ad una figlia fa male. Però a maggior ragione non devi farti abbattere e devi considerare quello che dice come detto da una persona non a posto” (come risulta dalla stampa del messaggio che si rammostra doc. 23) 5) Vero che nel dicembre 2021 la sig.ra scriveva a Per_2
testualmente: “cancella tutti i mess di oggi e anche la traccia degli orari dei mess “ come da Per_1 stampa del messaggio su tablet che si rammostra (doc. 24) 6) Vero che il sig. dal mese di marzo Pt_1
2023 si recava a prendere presso l'abitazione materna di Via Gramsci, Cerano, con Per_1 l'autovettura aziendale Fiat ND recante il logo del datore di lavoro e contrassegnata dal n. 12; 7) Vero che dal mese di marzo 2023 il sig. si recava a prendere all'uscita dalla scuola con Pt_1 Per_1 l'autovettura aziendale Fiat ND di colore grigio recante il logo dell' Parte_2 ; 8) Vero che il 15 settembre 2023 , alle ore 16.45 circa il sig. si recava a prendere
[...] Pt_1 Per_1 in Cerano, Via Gramsci con l'autovettura Fiat ND aziendale appartenente all'
[...]
e contrassegnata dal n. 12 tg D0 ; 9) Vero che dal marzo 2023 il sig. Parte_2
nei pomeriggi infrasettimanali di sua spettanza si recava a prendere per poi tenerla con Pt_1 Per_1 sé durante l'espletamento delle propria attività lavorative sino al termine dell'orario di lavoro;
10) Vero che nel marzo 2023 il sig. comunicava alla figlia di aver avuto una promozione e cambiato le Pt_1 proprie mansioni lavorative presso il datore di lavoro e ricevuto come benefit l'auto Parte_2 aziendale;
12) Vero che nell'aprile 2023 e nell'agosto 2023 il sig. scriveva alla sig.ra di Pt_1 CP_1 richiedere il bonus trasporti per (come da mail del 17 aprile 2023 e del 23 agosto 2023 che si Per_1 rammostrano docc. 25 e 26); 13) Vero che la sig.ra , madre della sig.ra , è Testimone_1 CP_1 sottoposta ad amministrazione di sostegno disposta dal Giudice Tutelare di Novara dott.ssa Monica Bellini con provvedimento del 2 febbraio 2022, proc. n. 2853/2021 (come da estratto del provvedimento doc. 29 che si rammostra); 14) Vero che la sig.ra insieme alla sorella CP_1 ed al padre si prende cura della madre non autosufficiente e sottoposta ad Parte_3 Persona_4 amministrazione di sostegno;
15) Vero che dalla nascita di la sig.ra si dedicava Per_1 CP_1 alla cura della famiglia e figlia per decisione concorde dei coniugi. pagina 4 di 10 Per il P.M. Nulla. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cerano il 27 maggio 2000. Dall'unione coniugale è nata il [...] . Per_1 Le parti risultano separate giusta sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 13 maggio 2021.
Con ricorso depositato il 18/7/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto che, fermo l'affido condiviso della minore, venga disposto il collocamento alternato della stessa presso ciascun genitore ed il conseguente mantenimento diretto da parte di ciascun genitore per i tempi di rispettiva permanenza. A sostegno delle proprie domande di modifica parte ricorrente ha rappresentato che le parti hanno difficoltà nella comunicazione e la resistente interpreta in maniera restrittiva o comunque rigida il diritto di visita paterno;
al contrario, ha espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il Per_1 padre.
Con comparsa depositata il 17/1/2023 si è costituita in giudizio aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili, ma chiedendo la conferma del collocamento della minore presso la madre e dei tempi di visita paterni. Sotto il profilo economico, ha chiesto che venga disposto un aumento del contributo al mantenimento della minore sino ad euro 400,00 ed il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 200,00 mensili.
Prima della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente ha disposto l'ascolto della minore. All'esito, ha emesso provvedimenti provvisori ed urgenti come segue:
“AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 e residenza anagrafica presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi con la madre e sentita la figlia e, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del sig. ) fino alla domenica sera alle ore 21:00, nonché un pomeriggio infrasettimanale, Pt_1 indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del sig. ) Pt_1 fino alle ore 21:00; durante il periodo delle vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 26 dicembre (indicativamente ore 21:00) e il periodo dal 30 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 1° gennaio (indicativamente ore 21:00) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore due giorni e segnatamente dalle ore 10:00 (indicativamente) della vigilia di Pasqua alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno di Pasqua e dalle ore 10:00 (indicativamente) del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno successivo secondo il criterio dell'alternanza annuale;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma con la sig.ra dalle ore 10:00 (indicativamente) sino alle ore 21:00 CP_1 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà con il sig. dalle ore 10:00 (indicativamente) sino alle ore Pt_1 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante corresponsione alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno di importo pari a euro 373,80, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 75% delle spese straordinarie come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo pagina 5 di 10 accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. In difetto di diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito da ciascuno di essi secondo le previsioni di legge. PONE a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante corresponsione alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno di importo pari a euro 213,60, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)” Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, le parti hanno depositato memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. All'esito, il GI ha ordinato alle parti il deposito di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Le istanze istruttorie Le parti hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie formulate in atti. Il Collegio condivide il giudizio di ammissibilità e rilevanza formulato dal GI nell'ordinanza del 22/11/2023 che qui integralmente si richiama.
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cerano, trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, al nr. 9– Serie A – Parte II, anno 2000 risultano separate in forza di della Sentenza del Tribunale di Novara n. 369/2021 emessa il 13 maggio 2021. Visto il tempo decorso, ed avendo riguardo al momento della comparizione delle parti avanti al Presidente nel giudizio di separazione, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Affido e collocamento della minore;
diritto di visita del genitore non collocatario. Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente pagina 6 di 10 vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. Nel caso di specie, non sono emersi elementi idonei a derogare al regime ordinario di affido, tenuto conto della concorde richiesta delle parti e di quanto emerso nel corso dell'ascolto di , che Per_1 ha dato atto di un rapporto ampiamente positivo con entrambi i genitori. Il collocamento prevalente dev'essere confermato presso la madre, tenuto conto che il ricorrente ha, da ultimo, rinunciato alla domanda di collocamento alternato, tenuto conto di quanto riferito da in sede di ascolto. Per_1 Con riferimento al diritto di visita, si ritiene nell'interesse della minore disporre un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, tenuto conto della volontà espressa da di incrementare Per_1 il proprio rapporto con il ricorrente. Oltre all'ampliamento previsto in sede presidenziale, in particolare, si ritiene di poter introdurre un pernotto settimanale nella giornata da individuarsi sulla base delle esigenze di stessa, ormai diciasettenne. Tale ampliamento è, infatti, possibile Per_1 senza compromissione delle abitudini di vita della minore, tenuto conto della vicinanza delle abitazioni e, quindi, della pari distanza dal plesso scolastico.
Assegnazione della casa familiare;
contributo al mantenimento della minore. Tenuto conto del collocamento prevalente presso la madre, dev'essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente. Con riferimento al contributo al mantenimento, si ricordi che l'art.337-ter c.c. prevede ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il giudice stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel caso di specie, si ritiene di dover confermare il contributo già previsto in sede di separazione, così come nel frattempo rivalutato, a carico del padre. Parimenti, deve confermarsi l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 75%, tenuto conto che le parti non hanno provato variazioni significative di reddito dal momento della pronuncia di separazione.
Domanda di assegno divorzile. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla pagina 7 di 10 luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli. Infatti alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Risulta, dunque, preliminarmente necessario valutare le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali. Parte ricorrente svolge attività lavorativa quale dipendente a tempo indeterminato. Beneficia di un reddito netto mensile di euro 2.100,00 (come dichiarato, si tratta di euro 1.800,00 per quattordici mensilità). Sostiene un canone di locazione di euro 250,00 mensili ed è gravato di un finanziamento di euro 205,00 circa sino al 2027. Ha depositato estratti di conto corrente con saldo di euro 5.000,00 circa. Parte resistente ha dichiarato di essere disoccupata dal 2008 e di svolgere saltuaria attività part time. Vive in un immobile concesso in comodato d'uso gratuito dal proprio genitore. E' titolare di tre conti correnti, ciascuno con saldo inferiore ad euro 1.000,00, le cui movimentazioni, anche in contanti, evidenziano lo svolgimento non regolare di attività lavorativa. Risulta titolare di investimenti per euro 5.000,00. Proprio l'assenza di redditi propri consente di presumere che la resistente possa beneficiare di un supporto da parte della famiglia d'origine. Emerge, dunque, una significativa disparità reddituale tra le parti. Non è stato, peraltro, contestato che la scelta della resistente di lasciare il lavoro nel 2008 sia stata una scelta familiare comune, assunta per consentire di seguire la figlia minore (sul punto, la coincidenza cronologica conferma detta conclusione). Irrilevante è la considerazione del ricorrente di “non aver comunque incrementato il proprio reddito a fronte della scelta della resistente: è chiaro, infatti, che la scelta di un genitore di seguire in via prevalente il figlio da un lato consente all'altro di lavorare a tempo pieno e, dall'altro, produce un risparmio di spesa familiare nella predisposizione di cura da parte di un terzo. Il matrimonio è durato 21 anni. Al momento della separazione, la resistente aveva già compiuto 50 anni;
dopo un'interruzione nell'attività lavorativa di 13 anni risulta evidentemente molto difficoltoso trovare nuova collocazione nel mondo del lavoro. Per le considerazioni sopra esposte, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in tutte e tre le sue componenti, in misura analoga al contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, così come rivalutato.
Le spese di lite. Tenuto conto della natura necessaria della pronuncia di cessazione degli effetti civile, della soccombenza di parte resistente in ordine alla richiesta di ampliamento dei tempi di visita paterni, della reciproca soccombenza in ordine al mantenimento della minore e della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di assegno divorzile, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa:
pagina 8 di 10 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 il 27 maggio 2000 in Cerano, trascritto nei registri dello stato civile del predetto CP_1 Comune al n. 00009, parte II, serie A, anno 2000; b) affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre cui resta assegnata la casa familiare;
c) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi con la madre e sentita la figlia e, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del sig. ) fino alla domenica sera alle ore 21:00, nonché un Pt_1 pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del sig. ) con pernotto;
durante il periodo delle vacanze scolastiche Pt_1 estive la minore trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 26 dicembre (indicativamente ore 21:00) e il periodo dal 30 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 1° gennaio (indicativamente ore 21:00) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore due giorni e segnatamente dalle ore 10:00 (indicativamente) della vigilia di Pasqua alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno di Pasqua e dalle ore 10:00 (indicativamente) del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno successivo secondo il criterio dell'alternanza annuale;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma con la sig.ra dalle ore 10:00 CP_1 (indicativamente) sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà con il sig.
dalle ore 10:00 (indicativamente) sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in Pt_1 giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
d) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante corresponsione alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno di importo pari a euro 373,80, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 75% delle spese straordinarie come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo pagina 9 di 10 prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. In difetto di diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito da ciascuno di essi secondo le previsioni di legge;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1 cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno divorzile di importo pari a euro 213,60, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)” f) dispone la compensazione delle spese di lite. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 7/8/2025
Il Presidente
dott. Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
dott. Veronica Zanin
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1669/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Mila Monti e dall'Avv. Jacopo Pistorino Parte_1 presso il cui studio in Milano è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Scotti ed elettivamente domiciliata presso il CP_1 predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO avente ad oggetto:cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
“Nel merito: 1) dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cerano (NO), in data 27 maggio 2000, (atto n. 00009, parte II, serie A, anno 2000) ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. 898/70 ed ordinare la trascrizione della relativa sentenza;
2) affidare la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e residenza, ai soli fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il più ampio diritto di visita e, comunque, secondo il seguente Per_1 schema: - per 2 giorni infrasettimanali, il mercoledì ed il giovedì, nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia nel fine settimana, dall'uscita da scuola (o dalle ore 07.30 nel caso di interruzione delle lezioni) sino al mattino del venerdì, con accompagnamento a scuola (o alle ore 10.00, alla residenza della madre, nel caso di interruzione delle lezioni); mentre, nella settimana in cui il padre avrà con sé la figlia nel fine settimana, un giorno infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 07.30 nel caso di interruzione delle lezioni) sino al mattino del giovedì, con accompagnamento a scuola (o alle ore 10.00, alla residenza della madre, nel caso di interruzione delle lezioni); - a fine settimana alternati con la madre, il venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 07.30 nel caso di interruzione delle lezioni) sino al mattino del lunedì con accompagnamento a scuola (o alle ore pagina 1 di 10 10.00, alla residenza della madre, nel caso di interruzione delle lezioni); - durante le vacanze estive, per almeno 3 (tre) settimane - anche non consecutive – nel periodo compreso tra giugno e settembre;
previsione di un uguale periodo di per la madre con la figlia, così da garantire il mantenimento del diritto di visita per il padre nel periodo in cui la figlia non sarà via per le vacanze con la madre;
il tutto dalle ore 07.30 del primo giorno di inizio del periodo di vacanza sino alle ore 22.00 dell'ultimo giorno di vacanze;
entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ciascun anno, si comunicheranno il periodo prescelto per le ferie estive da trascorrere con la figlia;
- per la metà delle vacanze scolastiche natalizie di ogni anno, alternando il periodo che avrà inizio il giorno successivo il termine delle lezioni scolastiche dalle ore 09.00 e fino al 30 dicembre alle ore 15.00, con quello che avrà inizio il 30 dicembre ore 15.00 e fino al giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche, alle ore 21.00; - le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, da trascorrere con ciascun genitore per due giorni e segnatamente dalle ore 09.00 della vigilia di Pasqua alle ore 21 del giorno di Pasqua e dalle ore 09.00 del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21.00 del giorno successivo;
- i restanti periodi di vacanza e/o festività sia laiche sia religiose seguendo il principio dell'alternanza; - il compleanno della figlia, ad anni alterni;
4) disporre che il signor versi alla signora a titolo di concorso nel Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia, l'importo che verrà ritenuto di giustizia e, comunque, non superiore ad € 350,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come indicate nella sentenza di separazione, oltre al 50% dell'assegno unico;
5) infine, in considerazione delle circostanze dedotte in atto, disporsi la revoca del contributo al mantenimento a favore della signora da parte del signor CP_1
a far data dalla domanda e, per l'effetto, disporsi la restituzione delle somme eventualmente nel Pt_1 frattempo percepite;
nonché, accertata e dichiarata la mancanza dei presupposti di cui al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della signora nulla disporre in merito. In via CP_1 istruttoria: - Disporsi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, che devono intendersi precedute dall'inciso “vero che”: 1) la signora ometteva di comunicare al signor CP_1 Pt_1
l'avvenuta accettazione della figlia al Liceo Antonelli di Novara;
2) il padre veniva informato dall'istruttore di nuoto di che quest'ultima in data 5 marzo 2021 cadeva dalla bicicletta, Per_1 facendosi male alla spalla destra;
3) il padre chiedeva chiarimenti alla madre in merito all'accaduto e la signora definiva il dolore patito da come “un semplice dolore alla spalla”; 4) CP_1 Per_1 continuando a lamentare dolore alla spalla, il padre la portava al Pronto Soccorso pediatrico e Per_1 su indicazione dei medici del P.S. ad una visita ortopedica il giorno successivo, la cui diagnosi era
“distorsione spalla/ braccio destro, con prescrizione di antinfiammatori, arto al collo per 6/7 giorni e cautela nelle attività sportive per 15/20 giorni”; 5) padre e figlia svolgono insieme svariate attività di svago e di sport e spesso vanno a correre insieme o a fare passeggiate in bicicletta nella campagna nei dintorni di Cerano;
6) vede con assiduità i nonni ed i cugini, figli della sorella del padre, oltre Per_1 ad essere inserita nel contesto familiare della signora compagna del signor , Persona_2 Pt_1 frequentando la madre e la zia, il fratello ed i figli e la moglie di quest'ultimo; 7) ha instaurato Per_1 un rapporto stabile e consolidato con la dottoressa compagna del padre;
8) sovente si Per_2 Per_1 rivolge alla dottoressa compagna del padre, anche per un aiuto nello svolgimento dei compiti Per_2 scolastici;
9) il ricorrente svolge la propria attività lavorativa dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30; 10)il ricorrente deve sostenere le spese per la gestione dell'autovettura di proprietà del padre signor , di cui è costretto a servirsi, dovendo provvedere ai propri genitori anziani, il cui CP_2 padre è gravemente malato (Alzheimer); 11) ha deciso di terminare l'attività sportiva di nuoto Per_1 agonistico. In caso di ammissione dei capitoli ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data 26 agosto 2023. - Se ritenuta necessaria, per una più appropriata valutazione della coppia genitoriale, disporsi CTU: a) sulle attuali caratteristiche psicofisiche della signora e del signor e le loro CP_1 Pt_1 qualità genitoriali, anche in relazione alla capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro; b) sull'attuale situazione psicofisica della minore e la relazione con ciascun genitore e il relativo nucleo pagina 2 di 10 allargato;
c) sul miglior regime di affidamento e/o collocamento di;
d) sul miglior regime di Per_1 frequentazione con il genitore non prevalente collocatario. - In subordine alla CTU, incaricare i Servizi Sociali competenti di svolgere una attenta, costante ed effettiva attività di controllo, vigilanza e monitoraggio sull'intero nucleo familiare, sull'andamento e sulla qualità delle relazioni genitoriali. - Se ritenuto, vista la richiesta di ampliamento dei tempi di frequentazione tra il padre e la figlia, disporsi nuovamente l'ascolto della minore, . - Infine, ordinare alla signora la produzione Persona_3 CP_1 in giudizio di ogni documento fiscale e contabile relativo alla propria situazione economica e patrimoniale, in Italia e all'estero, così da poter verificare le spese dalla stessa effettivamente sostenute;
- ordinare alla signora l'esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., di tutti gli estratti dei conti CP_1 correnti sui quali ella operi, in virtù di intestazione, cointestazione o delega, nonché gli estratti delle carte di credito di cui ella fruisce;
- ordinare alla signora l'esibizione in giudizio, ex art. 210 CP_1 c.p.c., di tutti i depositi titoli, investimenti e conti di gestione di cui sia titolare/contitolare o possa disporre, direttamente o indirettamente, in Italia e all'estero. Con il favore di spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri di legge”.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione respinta, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerano il 27 maggio 2000; - confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con l'arredo ivi esistente;
- disporre l'affidamento CP_1 condiviso della figlia , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di Per_1 ordinaria amministrazione e con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Cerano, Via Gramsci n. 5; - disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi con la madre e sentita la figlia, o in difetto di accordo, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro in tal caso dandone comunicazione con congruo anticipo) fino alla domenica sera alle ore 21.00, nonchè un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro in tal caso dandone comunicazione alla madre con congruo anticipo) fino alle ore 21.00; durante il periodo delle vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 26 dicembre (indicativamente ore 21:00) e il periodo dal 30 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 1° gennaio (indicativamente ore 21:00) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore due giorni e segnatamente dalle ore 10:00 (indicativamente) della vigilia di Pasqua alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno di Pasqua e dalle ore 10:00 (indicativamente) del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno successivo secondo il criterio dell'alternanza annuale;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma con la sig.ra dalle ore CP_1 10:00 (indicativamente) sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà con il sig. dalle ore 10:00 Pt_1 (indicativamente) sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festive;
dovrà sempre garantirsi all'altro genitore durante tali periodi la possibilità di comunicazioni telefoniche giornaliere con la minore e la conoscenza aggiornata del luogo ove si trova;
- disporre che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 450,00 mensili, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 75% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative alla figlia, come indicate nel pagina 3 di 10 provvedimento presidenziale;
- disporre, confermando il provvedimento presidenziale, che il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di contributo al suo mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'assegno dell'importo di euro 213,60 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c. di produrre in Pt_1 giudizio gli estratti conto (anche cointestati) e le movimentazioni delle carte di credito e di debito (anche cointestate) relativi ai conti correnti ed ai depositi di cui lo stesso sia intestatario cointestatario e su cui abbia delega ad operare;
-ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c. e/o a , ag. di Pt_1 CP_3 Vigevano, Via dei Mulini 19, di produrre in giudizio la documentazione contrattuale (contratto e variazioni contrattuali) e gli estratti contabili relativi alla polizza vita n. 5421401 e alla polizza CP_3 vita n. 501736054 di cui è titolare il sig. ; - ordinare al sig. ex art. 210 CP_3 Parte_1 Pt_1 c.p.c. e/o al suo datore di lavoro , con sede in Novara, via Negroni n. Parte_2 7, l'esibizione delle buste paga dal gennaio 2022 ad oggi, nonchè dei documenti contrattuali riportanti inquadramento, mansioni e benefits relativi al rapporto di lavoro in essere con la predetta
[...]
, con sede in Novara Via Negroni n.7. - Inoltre, a dimostrazione delle circostanze Parte_2 allegate nei propri atti difensivi la resistente chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli 1)Vero che in data 4/3/2022 la sig.ra scriveva a “dobbiamo fare una cosa a 2: Persona_2 Per_1 quando sei sola me lo dici e ti mando il link per accettare il collegamento del mio telefono con il tuo tablet”, come da screenshot del tablet in uso a che si rammostra, doc. 22 di parte resistente;
2) Per_1
Vero che in data 27/3/2022 la sig.ra con il nickname di “Fox” scriveva alla minore Per_2 Per_1 chiedendole se aveva “fatto sesso”, come da screenshots del tablet che si rammostra, doc. 22 di parte resistente;
3) Vero che la sig.ra scriveva a anche durante l'orario scolastico e mentre Per_2 Per_1 si trovava sul posto di lavoro”; 4) Vero che nel dicembre 2021 la sig.ra scriveva a Persona_2
il seguente messaggio “ lo stai vedendo da sola che tua madre non è una persona equilibrata e Per_1 di buon senso e anche questo ad una figlia fa male. Però a maggior ragione non devi farti abbattere e devi considerare quello che dice come detto da una persona non a posto” (come risulta dalla stampa del messaggio che si rammostra doc. 23) 5) Vero che nel dicembre 2021 la sig.ra scriveva a Per_2
testualmente: “cancella tutti i mess di oggi e anche la traccia degli orari dei mess “ come da Per_1 stampa del messaggio su tablet che si rammostra (doc. 24) 6) Vero che il sig. dal mese di marzo Pt_1
2023 si recava a prendere presso l'abitazione materna di Via Gramsci, Cerano, con Per_1 l'autovettura aziendale Fiat ND recante il logo del datore di lavoro e contrassegnata dal n. 12; 7) Vero che dal mese di marzo 2023 il sig. si recava a prendere all'uscita dalla scuola con Pt_1 Per_1 l'autovettura aziendale Fiat ND di colore grigio recante il logo dell' Parte_2 ; 8) Vero che il 15 settembre 2023 , alle ore 16.45 circa il sig. si recava a prendere
[...] Pt_1 Per_1 in Cerano, Via Gramsci con l'autovettura Fiat ND aziendale appartenente all'
[...]
e contrassegnata dal n. 12 tg D0 ; 9) Vero che dal marzo 2023 il sig. Parte_2
nei pomeriggi infrasettimanali di sua spettanza si recava a prendere per poi tenerla con Pt_1 Per_1 sé durante l'espletamento delle propria attività lavorative sino al termine dell'orario di lavoro;
10) Vero che nel marzo 2023 il sig. comunicava alla figlia di aver avuto una promozione e cambiato le Pt_1 proprie mansioni lavorative presso il datore di lavoro e ricevuto come benefit l'auto Parte_2 aziendale;
12) Vero che nell'aprile 2023 e nell'agosto 2023 il sig. scriveva alla sig.ra di Pt_1 CP_1 richiedere il bonus trasporti per (come da mail del 17 aprile 2023 e del 23 agosto 2023 che si Per_1 rammostrano docc. 25 e 26); 13) Vero che la sig.ra , madre della sig.ra , è Testimone_1 CP_1 sottoposta ad amministrazione di sostegno disposta dal Giudice Tutelare di Novara dott.ssa Monica Bellini con provvedimento del 2 febbraio 2022, proc. n. 2853/2021 (come da estratto del provvedimento doc. 29 che si rammostra); 14) Vero che la sig.ra insieme alla sorella CP_1 ed al padre si prende cura della madre non autosufficiente e sottoposta ad Parte_3 Persona_4 amministrazione di sostegno;
15) Vero che dalla nascita di la sig.ra si dedicava Per_1 CP_1 alla cura della famiglia e figlia per decisione concorde dei coniugi. pagina 4 di 10 Per il P.M. Nulla. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cerano il 27 maggio 2000. Dall'unione coniugale è nata il [...] . Per_1 Le parti risultano separate giusta sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 13 maggio 2021.
Con ricorso depositato il 18/7/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto che, fermo l'affido condiviso della minore, venga disposto il collocamento alternato della stessa presso ciascun genitore ed il conseguente mantenimento diretto da parte di ciascun genitore per i tempi di rispettiva permanenza. A sostegno delle proprie domande di modifica parte ricorrente ha rappresentato che le parti hanno difficoltà nella comunicazione e la resistente interpreta in maniera restrittiva o comunque rigida il diritto di visita paterno;
al contrario, ha espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il Per_1 padre.
Con comparsa depositata il 17/1/2023 si è costituita in giudizio aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili, ma chiedendo la conferma del collocamento della minore presso la madre e dei tempi di visita paterni. Sotto il profilo economico, ha chiesto che venga disposto un aumento del contributo al mantenimento della minore sino ad euro 400,00 ed il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 200,00 mensili.
Prima della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente ha disposto l'ascolto della minore. All'esito, ha emesso provvedimenti provvisori ed urgenti come segue:
“AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 e residenza anagrafica presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi con la madre e sentita la figlia e, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del sig. ) fino alla domenica sera alle ore 21:00, nonché un pomeriggio infrasettimanale, Pt_1 indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del sig. ) Pt_1 fino alle ore 21:00; durante il periodo delle vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 26 dicembre (indicativamente ore 21:00) e il periodo dal 30 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 1° gennaio (indicativamente ore 21:00) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore due giorni e segnatamente dalle ore 10:00 (indicativamente) della vigilia di Pasqua alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno di Pasqua e dalle ore 10:00 (indicativamente) del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno successivo secondo il criterio dell'alternanza annuale;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma con la sig.ra dalle ore 10:00 (indicativamente) sino alle ore 21:00 CP_1 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà con il sig. dalle ore 10:00 (indicativamente) sino alle ore Pt_1 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante corresponsione alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno di importo pari a euro 373,80, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 75% delle spese straordinarie come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo pagina 5 di 10 accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. In difetto di diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito da ciascuno di essi secondo le previsioni di legge. PONE a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante corresponsione alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno di importo pari a euro 213,60, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)” Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, le parti hanno depositato memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. All'esito, il GI ha ordinato alle parti il deposito di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Le istanze istruttorie Le parti hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie formulate in atti. Il Collegio condivide il giudizio di ammissibilità e rilevanza formulato dal GI nell'ordinanza del 22/11/2023 che qui integralmente si richiama.
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cerano, trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, al nr. 9– Serie A – Parte II, anno 2000 risultano separate in forza di della Sentenza del Tribunale di Novara n. 369/2021 emessa il 13 maggio 2021. Visto il tempo decorso, ed avendo riguardo al momento della comparizione delle parti avanti al Presidente nel giudizio di separazione, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Affido e collocamento della minore;
diritto di visita del genitore non collocatario. Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente pagina 6 di 10 vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. Nel caso di specie, non sono emersi elementi idonei a derogare al regime ordinario di affido, tenuto conto della concorde richiesta delle parti e di quanto emerso nel corso dell'ascolto di , che Per_1 ha dato atto di un rapporto ampiamente positivo con entrambi i genitori. Il collocamento prevalente dev'essere confermato presso la madre, tenuto conto che il ricorrente ha, da ultimo, rinunciato alla domanda di collocamento alternato, tenuto conto di quanto riferito da in sede di ascolto. Per_1 Con riferimento al diritto di visita, si ritiene nell'interesse della minore disporre un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, tenuto conto della volontà espressa da di incrementare Per_1 il proprio rapporto con il ricorrente. Oltre all'ampliamento previsto in sede presidenziale, in particolare, si ritiene di poter introdurre un pernotto settimanale nella giornata da individuarsi sulla base delle esigenze di stessa, ormai diciasettenne. Tale ampliamento è, infatti, possibile Per_1 senza compromissione delle abitudini di vita della minore, tenuto conto della vicinanza delle abitazioni e, quindi, della pari distanza dal plesso scolastico.
Assegnazione della casa familiare;
contributo al mantenimento della minore. Tenuto conto del collocamento prevalente presso la madre, dev'essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente. Con riferimento al contributo al mantenimento, si ricordi che l'art.337-ter c.c. prevede ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il giudice stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel caso di specie, si ritiene di dover confermare il contributo già previsto in sede di separazione, così come nel frattempo rivalutato, a carico del padre. Parimenti, deve confermarsi l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 75%, tenuto conto che le parti non hanno provato variazioni significative di reddito dal momento della pronuncia di separazione.
Domanda di assegno divorzile. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla pagina 7 di 10 luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli. Infatti alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Risulta, dunque, preliminarmente necessario valutare le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali. Parte ricorrente svolge attività lavorativa quale dipendente a tempo indeterminato. Beneficia di un reddito netto mensile di euro 2.100,00 (come dichiarato, si tratta di euro 1.800,00 per quattordici mensilità). Sostiene un canone di locazione di euro 250,00 mensili ed è gravato di un finanziamento di euro 205,00 circa sino al 2027. Ha depositato estratti di conto corrente con saldo di euro 5.000,00 circa. Parte resistente ha dichiarato di essere disoccupata dal 2008 e di svolgere saltuaria attività part time. Vive in un immobile concesso in comodato d'uso gratuito dal proprio genitore. E' titolare di tre conti correnti, ciascuno con saldo inferiore ad euro 1.000,00, le cui movimentazioni, anche in contanti, evidenziano lo svolgimento non regolare di attività lavorativa. Risulta titolare di investimenti per euro 5.000,00. Proprio l'assenza di redditi propri consente di presumere che la resistente possa beneficiare di un supporto da parte della famiglia d'origine. Emerge, dunque, una significativa disparità reddituale tra le parti. Non è stato, peraltro, contestato che la scelta della resistente di lasciare il lavoro nel 2008 sia stata una scelta familiare comune, assunta per consentire di seguire la figlia minore (sul punto, la coincidenza cronologica conferma detta conclusione). Irrilevante è la considerazione del ricorrente di “non aver comunque incrementato il proprio reddito a fronte della scelta della resistente: è chiaro, infatti, che la scelta di un genitore di seguire in via prevalente il figlio da un lato consente all'altro di lavorare a tempo pieno e, dall'altro, produce un risparmio di spesa familiare nella predisposizione di cura da parte di un terzo. Il matrimonio è durato 21 anni. Al momento della separazione, la resistente aveva già compiuto 50 anni;
dopo un'interruzione nell'attività lavorativa di 13 anni risulta evidentemente molto difficoltoso trovare nuova collocazione nel mondo del lavoro. Per le considerazioni sopra esposte, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in tutte e tre le sue componenti, in misura analoga al contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, così come rivalutato.
Le spese di lite. Tenuto conto della natura necessaria della pronuncia di cessazione degli effetti civile, della soccombenza di parte resistente in ordine alla richiesta di ampliamento dei tempi di visita paterni, della reciproca soccombenza in ordine al mantenimento della minore e della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di assegno divorzile, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa:
pagina 8 di 10 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 il 27 maggio 2000 in Cerano, trascritto nei registri dello stato civile del predetto CP_1 Comune al n. 00009, parte II, serie A, anno 2000; b) affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre cui resta assegnata la casa familiare;
c) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi con la madre e sentita la figlia e, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del sig. ) fino alla domenica sera alle ore 21:00, nonché un Pt_1 pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del sig. ) con pernotto;
durante il periodo delle vacanze scolastiche Pt_1 estive la minore trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 26 dicembre (indicativamente ore 21:00) e il periodo dal 30 dicembre (indicativamente ore 10:00) al 1° gennaio (indicativamente ore 21:00) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore due giorni e segnatamente dalle ore 10:00 (indicativamente) della vigilia di Pasqua alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno di Pasqua e dalle ore 10:00 (indicativamente) del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21:00 (indicativamente) del giorno successivo secondo il criterio dell'alternanza annuale;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma con la sig.ra dalle ore 10:00 CP_1 (indicativamente) sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà con il sig.
dalle ore 10:00 (indicativamente) sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in Pt_1 giorno festivo e dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 (indicativamente) se ricadenti in giorno non festivo;
d) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante corresponsione alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno di importo pari a euro 373,80, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 75% delle spese straordinarie come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo pagina 9 di 10 prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. In difetto di diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito da ciascuno di essi secondo le previsioni di legge;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1 cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno divorzile di importo pari a euro 213,60, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)” f) dispone la compensazione delle spese di lite. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 7/8/2025
Il Presidente
dott. Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
dott. Veronica Zanin
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