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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/07/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1661/2020 RG
Avente ad OGGETTO: spettanze TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Scarpato, elett.te dom.ti in Parte_1 Napoli al Viale Margherita n. 51;
RICORRENTE E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Cozzolino ed Controparte_1 elett.nti dom.ti in Pomigliano D'Arco alla via Manzoni 18; RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/03/2020 parte ricorrente agiva nei confronti della
[...]
premettendo: di aver lavorato con continuità dal 3.11.2018 al 3.09.2019 alle Controparte_2 sue dipendenze, senza alcun inquadramento formale;
di essere stato assegnato alla sede operativa di Pomigliano D'Arco sita in Via Manzoni n. 13/15; di aver, sempre lavorato come barista addetto prevalentemente a preparare e servire caffè, bevande, bibite, prodotti dolci e di piccola rosticceria ai clienti del bar e, a causa carenza di personale, di essere stato anche addetto alla cassa;
di aver prestato l'attività dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale che cadeva a rotazione tra il lunedì ed il giovedì, eccetto che nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, per i quali non godeva di alcuna giornata di riposo;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalla domenica al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 2.00 del mattino, il venerdì ed il sabato dalle ore 15.00 alle ore 3.00 del mattino ed oltre, in ragione del maggiore afflusso di clientela nei fine settimana, di aver percepito una retribuzione di fatto pari ad € 120,00 settimanali corrisposta in contanti direttamente dalla titolare sig.ra o dal compagno di quest'ultima CP_1 Per_1
di non aver percepito alcunché a titolo di 13^, 14^ mensilità, percependo nel mese di
[...] Agosto 2019 soltanto il pagamento della prima settimana di lavoro per complessivi € 120,00; di aver, in data 3 settembre 2019, rassegnato le dimissioni per giusta causa e di non avere percepito alcunché a titolo di indennità di mancato preavviso e di TFR;
di aver goduto, nel corso del rapporto di lavoro, di una sola settimana di ferie non retribuite in corrispondenza con la chiusura del locale;
di avere, con PEC del 15.10.2019, tentato il bonario componimento della lite mettendo in mora controparte per tutte le differenze retributive e contributive maturate nel periodo di lavoro oggetto di contestazione, evidenziando che a mezzo pec di riscontro la resistente inviava una comunicazione del seguente tenore “Buongiorno qui , prima di Controparte_2 procedere per vie legali vorremmo fissare un appuntamento con voi e parlarne. Detto ciò non siamo disposti a farci prendere in giro e leggere cose assolutamente non vere su di noi, e per questo motivo siamo disposti a pagare tutte le sanzioni per non aver dichiarato il dipendente, e portare la questione in tribunale visto che il sig. ha avuto tutto da noi anche quello che non Pt_1 ci spettava. Detto ciò, il sig. non è stato licenziato da noi, ma ha abbandonato lui il posto Pt_1 di lavoro da un giorno all'altro con un solo messaggio. Quindi noi il nostro sbaglio lo comprendiamo e siamo disposti a pagare, ma per quanto riguarda il resto se non verrà trovato un accordo useremo i nostri mezzi e le prove tramite i nostri legali per difenderci dalle accuse. Cordiali saluti ” CP_2 Ciò premesso parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti della per ottenere la CP_2 condanna di parte resistente in p.l.r.p.t. al pagamento, a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 28.889,28 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, condanna della stessa al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA. Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso CP_2 introduttivo, rilevando che il senza alcuna precedente esperienza lavorativa, in data Pt_1
01/08/2019, era stato adibito in prova con mansioni limitate alla pulizia e allo sgombero del banco e dei tavoli con un orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle 15.00 alle 24.00 ed un giorno libero a settimana a rotazione tra il giovedì e il lunedì, a fronte di una retribuzione di € 140,00, fino al 31/08/2019 allorquando lo stesso non si era più presentato. Fissata dal giudice assegnatario dott. ssa Filomena Naldi la 1a udienza per il 01.07.2021, rinviata dopo il libero interrogatorio del ricorrente per tentare la conciliazione all'udienza del 21.10.2021 , quindi rinviata al 17.03.2022 per esame istanze istruttorie ed ancora rinviata d'ufficio al 10.11.2022 per impedimento del GL, rinviata nuovamente dal gop , in CP_3 sostituzione del GL, per i medesimi incombenti al 18.1.24, udienza a sua volta rinviata per prova testimoniale al 12.09.2024, differita al 18.10.2024 dinanzi al gop Gentile, la causa, una volta rimessa al GL dott. Naldi, veniva dalla stessa rinviata per discussione al 11.12.2025 e da ultimo scardinata alla scrivente in virtù del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR, che la anticipava all'udienza dell'1-7-2025, la prima tenutasi dinanzi a sé, alla quale, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta entro i limiti tracciati dalla presente motivazione. Va in chiave delimitativa del tema del decidere osservato che, alla luce delle difese spiegate da parte resistente in memoria di costituzione, deve ritenersi pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti limitatamente al mese di agosto 2019, per cui entro tali limiti la prova articolata ed espletata si palesa irrilevante. Diversamente è da dirsi quanto al periodo precedente, avendo parte ricorrente dedotto l'inizio del rapporto lavorativo sin dal 3-11-2018, circostanza che è stata recisamente contestata dalla resistente, per cui soccorrono in parte qua le risultanze della prova orale espletata, che per agevolarne la consultazione vengono di seguito trascritte. Il teste ha riferito: ADR: “Rammento che circa 6-7 anni fa avevo un negozio Testimone_1 di detersivi alla spina che era situato a fianco all' ed ebbi modo di verificare CP_2 personalmente che presso questo esercizio lavorava il sig. , che conobbi in quanto Parte_1 in diverse circostanze sono andato in questo bar a consumare caffè e colazioni e lo stesso bar si riforniva presso di me per i detersivi;
ADR: Rammento che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del bar per circa un anno- un anno e mezzo, non ricordo con precisione. ADR: Non sono a conoscenza di quali siano i fatti che hanno consentito il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'esercizio commerciale. ADR: In mia presenza non è accaduto che il eseguisse Pt_1 disposizioni impartite dai titolari. ADR: Posso precisare che l'intero rapporto di lavoro è stato effettuato sempre presso l' . ADR: Preciso che il mio negozio era Controparte_2 sito in Pomigliano D'Arco alla via Manzoni n.
7. ADR: Preciso che l' effettuava anche CP_2 aperitivi sia per il pranzo che per la cena ed era fornito di tavolini e sedie, che erano posti sia all'interno che all'esterno del locale. ADR: Ricordo che, le volte in cui sono andato al bar, ho potuto notare che il sig. preparava oltre al caffè anche aperitivi e quanto Parte_1 necessario per lo stesso “panini, dolci”; usciva anche per le consegne e diverse volte ho notato che dava una mano a pulire il locale. ADR: Ricordo che l'orario di lavoro era ripartito lungo l'intera settimana, spesso lo incontravo di pomeriggio e poiché il bar, serviva anche aperitivi per la cena, l'orario alcune volte si protraeva anche oltre l'una di notte. Posso precisare quanto riferito in quanto alcune volte mi sono intrattenuto il sabato e la domenica sera. ADR: Non posso precisare se il ricorrente beneficiasse o meno di turni di riposo, posso solo riferire che le volte in cui andavo in questo negozio lo trovavo lì. ADR: Non posso precisare in quali mesi vi fosse maggiore affluenza, posso solo riferire che tutte le volte o quasi che ci andavo trovavo il ricorrente nell'esercizio che lavorava. ADR: Non so quale paga percepisse il ricorrente per l'attività lavorativa prestata, né tanto meno so se abbia percepito tredicesima o quattordicesima mensilità. ADR: interrogato sul capo 1) ribadisce di non ricordare la data in cui il sig. ha Pt_1 lavorato, ma precisa che nel periodo estivo lavorava. ADR: Preciso che il ricorrente osservava dei turni di lavoro in quanto alcune volte l'ho incontrato di mattine ed altre volte di sera”. Il teste cognato della resistente, ha dichiarato: “ADR: Ricordo i fatti di Testimone_2 causa in quanto all'epoca lavorava anche io al bar di mia cognata. Preciso che il ricorrente non lavorava al banco bensì era per lo più utilizzato per sparecchiare i tavoli, pulire il banco ed effettuava consegne. ADR: Lavorava prevalentemente nel turno pomeridiano che iniziava alle 15:00 e terminava quando il locale era vuoto. Preciso che accadeva che talune volte si finiva anche oltre la mezzanotte ed altre volte, in assenza di clienti, si chiudeva anche prima. Il ricorrente beneficiava anche di un giorno di riposo a settimana, a volte di lunedì, a volte di giovedì. ADR: Alcune volte il sig. è stato pagato in mia presenza e ricordo che la paga Pt_1 era sui 130-140 € versati settimanalmente da mia cognata personalmente. ADR: Confermo che dal 31 Agosto 2019, senza alcun preavviso, il ricorrente lasciò il lavoro e non ci comunicò detta decisione né tanto meno ci precisò di questo suo intento. Detta assenza ha comportato qualche problema per l'organizzazione del lavoro”. Il teste dopo aver precisato di non avere rapporti di parentela con il ricorrente Testimone_3 che è il fidanzato della figlia, evidenziava: “Ricordo che il ricorrente ha iniziato il rapporto di lavoro con nel mese di Agosto 2018, anzi penso fosse il mese di giugno, e detto CP_2 lavoro si è protratto per più di un anno. ADR: Non sono a conoscenza di fatti inerenti all'assunzione del alle dipendenze dell' . ADR: Ricordo che l'orario di lavoro Pt_1 CP_2 poteva essere mattutino (dalle 5:00 alle 15:00) o pomeridiano. Sono a conoscenza di ciò in quanto alcune volte lo accompagnavo io di prima mattina, in quanto apriva il bar e preparava l'occorrente per la preparazione della colazione;
il turno di pomeriggio iniziava alle 15:00 e si protraeva fino alla mezzanotte ed oltre. Preciso che il sabato e la domenica detto orario spesso si protraeva fino alle 2-3 di mattina e sono certo di questo orario in quanto mi è capitato più di una volta di andarlo a prendere di notte e per accelerare le operazioni di chiusura in più di un'occasione gli ho dato una mano a portare i tavoli e sedie all'interno. Ricordo che era lui che chiudeva il bar. ADR: L' è situato alle spalle di Piazza Primavera in Pomigliano CP_2 D'Arco, non rammento la strada in cui si trova. ADR: Poiché tutti i sabati e le domeniche con la famiglia ero solito frequentare il bar potevo notare che il preparava colazioni, CP_2 Pt_1 caffè, in quanto lavorava dietro al banco, preparava quanto occorrente per aperitivi diurni e serali ed effettuava anche consegne ed in alcune circostanze era anche alla cassa. ADR: Tutte le settimane beneficiava di un giorno di riposo, rammento in modo Parte_1 approssimativo che poteva essere o un martedì o un mercoledì. ADR: Non rammento mesi in cui non abbia beneficiato del giorno di riposo. ADR: mi ha riferito in diverse circostanze che Pt_1 era pagato settimanalmente con una retribuzione di circa 120-125 €, talvolta accadeva che il pagamento era effettuato con modalità quindicinale. ADR: mi ha anche riferito di non aver Pt_1 percepito tredicesima e quattordicesima mensilità. ADR: So, riferito dal che in seguito ad Pt_1 un battibecco si interruppe il rapporto di lavoro. Posso precisare che l'ultima settimana di lavoro effettuata dal non fu corrisposta allo stesso, e di questa circostanza sono certo in quanto Pt_1 accompagnai lo stesso presso l'esercizio per riscuotere quanto sospeso ADR: Posso precisare che non ha beneficiato neppure del TFR. ADR: Rammento che durante il rapporto di lavoro il non frequentava la scuola” Pt_1 Il teste ha precisato: “In passato ho lavorato alle dipendenze della resistente per Testimone_4 circa 4 mesi. ADR: Frequentavo il bar saltuariamente circa 1-2 volte a settimana ed ho avuto modo di notare il sig. che nel mese di agosto 2019 lavorava alle dipendenze del bar. Pt_1 Preciso che la sua attività consisteva nella pulizia dei tavoli e delle sedie ed effettuava consegne. Non ho mai avuto modo di vederlo dietro al banco o svolgere attività diverse da quelle riferite. ADR: Preciso che nonostante abbia in diverse circostanze fatto colazione al bar non ho mai incontrato Lo stesso lo incontravo il pomeriggio nelle volte in cui mi recavo presso questo Pt_1 esercizio. Non posso precisare l'orario di lavoro pomeridiano. ADR: Non posso in alcun modo precisare i giorni in cui lavorava il né tantomeno riferire se beneficiasse o meno di qualche Pt_1 giorno di riposo. ADR: Posso solo riferire che nel mese di settembre del 2019 ho avuto modo di constatare che il sig. non era più a lavoro nel bar”. Pt_1 Alla luce delle sopratrascritte dichiarazioni testimoniali, ad avviso del Giudice, non può ritenersi raggiunta la prova che incombeva su parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 3-11-2018. Ed invero se, da un lato, le dichiarazioni del teste si palesano particolarmente generiche Tes_1 non avendo lo stesso saputo neppure precisare il periodo in cui il rapporto si sarebbe svolto ed avendo anzi fatto riferimento ad un arco temporale di un anno-un anno mezzo ben superiore a quello dedotto dallo stesso ricorrente, dall'altro il teste appare scarsamente attendibile Tes_3 avendo indicato quale epoca di inizio il periodo estivo del 2018 (lo stesso ha fatto prima riferimento al mese di agosto e poi di giugno) laddove in ricorso si indica il 3-11-2018 ed avendo poi descritto un orario del tutto diverso da quello precisato in ricorso essendosi riferito, oltre che ad un turno pomeridiano, ad uno mattutino, dalle ore 5 alle ore 15,00, laddove è pacifico tra le parti in causa che l'orario di lavoro fosse collocato esclusivamente in fascia pomeridiana. A ciò si aggiunga che, quanto ai testi intimati da parte resistente, se non Testimone_2 precisava l'epoca di inizio del rapporto ma solo quella di conclusione, la teste faceva Tes_4 riferimento al mese di agosto 2019 con ciò confermando la tesi datoriale. Ricordando come a mente dell'art. 2740 c.c. l'onere probatorio incombeva su parte ricorrente e non potendosi ritenere lo stesso assolto, la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato tra le parti può essere affermata nei limiti della ammissione di parte resistente e cioè unicamente per l'agosto 2019. Vendendo all'orario lavorativo si osserva che, a fronte della allegazione attorea circa lo svolgimento di una prestazione lavorativa dalle ore 15,00 alle ore 2 di notte per 4 giorni a settimana ed alle 3 di notte per altri 2 giorni, e nei mesi da giugno ad agosto senza alcun giorno di riposo (7 giorni su 7), la resistente ha dedotto un orario articolato dalle ore 15 alle ore 24 e solo raramente fino all'1 di notte, per cui pacifica tra le parti l'ora di inizio resta da verificare quella di fine giornata lavorativa. Ebbene anche in tal caso soccorre la prova orale espletata dalla quale ad avviso del Giudice non è emersa una articolazione oraria corrispondente a quella dettagliata in ricorso. Ed invero se il teste non ha saputo specificare l'ora di fine lavoro anche perché, a quanto ha riferito, la Tes_1 sua frequentazione del bar era prevalentemente legata alla sua attività lavorativa presso un negozio di detersivi limitrofo e quindi in fascia oraria diurna, la deposizione del er quanto Tes_3 già evidenziato appare sul punto inattendibile avendo lo stesso fatto riferimento ad un duplice turno, uno di mattina ed uno di pomeriggio, laddove tra le parti è pacifico che il ricorrente giammai abbia lavorato di mattina, mentre il teste ha fatto riferimento Testimone_2 quale orario limite serale alla mezzanotte e la teste nulla era in grado di riferire sul punto. Tes_4
In conclusione, deve ritenersi che la prestazione lavorativa del ricorrente si sia svolta per 6 giorni settimanali di cui uno coincidente con la domenica per 9 ore al giorno e dunque per un totale di 54 ore settimanali di cui 14 ore di straordinario, secondo la deduzione della stessa parte resistente. Venendo alle mansioni svolte parte ricorrente ha dedotto di essere stato addetto a compiti barista, preparando e servendo caffè e altre bibite oltre a prodotti di pasticceria e rosticceria, circostanza contestata da parte resistente che ha piuttosto ricondotto le mansioni a cui lo stesso era addetto a quelle di sgombero e pulizia del bancone e dei tavoli. Ebbene, nell'impossibilità di addivenire ad una chiara ed univoca ricostruzione del contenuto mansionistico riferibile al stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi sul Pt_1 punto, osserva il giudice come, anche a voler ritenere per vero quanto riferito dai testi intimati da parte ricorrente secondo i quali il ricorrente non si limitava a mansioni di riordino e pulizia, ma preparava anche bevande e colazioni, in ogni caso non appare condivisibile il richiamo operato da parte ricorrente al V livello del CCNL TURISMO PUBBLICI ESERCIZI, al quale appartengono i lavoratori che sono in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, apparendo più coerente il riferimento al VI livello a cui appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico, tra cui è espressamente contemplato il profilo del commis di bar (intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche). Va a tal proposito rilevato, da un lato, che il ricorrente conseguiva il diploma pochi mesi prima di iniziare a lavorare (né consta che lo stesso già in precedenza avesse lavorato nel settore) e, dall'altro, che in ricorso nulla è stato allegato in merito al possesso di qualificate conoscenze tecnico-pratiche o comunque di una preparazione e pratica di lavoro necessarie allo svolgimento dei compiti esecutivi, così come richiesto dalla contrattazione lavorativa per l'inquadramento nel livello invocato. Venendo al quantum, avuto riguardo alla paga minima oraria fissata dal CCNL Turismo-pubblici esercizi -richiamato da parte ricorrente in ricorso e la cui applicabilità non è stata contestata dalla resistente- per la sesta categoria, pari ad € 1.337,74 ed avendo parte ricorrente dichiarato di avere ricevuto nel mese di agosto solo la paga relativa alla prima settimana pari ad € 120,00 (né avendo la datrice di lavoro provato di avere pagato il superiore importo dedotto in comparsa di € 140,00 a settimana o quanto meno di avere corrisposto l'importo di € 120,00 anche per le altre settimane di tale mese), risulta adeguato quantificare in € 1.217,74 la somma spettante per differenze retributive ordinarie atteso che il salario previsto dal CCNL costituisce la paga minima che, per ciascuna ora di lavoro, il dipendente deve, inderogabilmente, ricevere. Inoltre, alla parte spetteranno € 111,47 a titolo di rateo 13^ mensilità, il cui specifico diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dal d.p.r. 28.7.1960 n. 1070 (fonte legale), che ha esteso erga omnes l'accordo interconfederale del 1946. Quanto al TFR, tenuto conto che tale diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982 e risulta per nulla percepito dal lavoratore, al ricorrente spetterà l'ulteriore somma di € 107,34 a titolo di rateo TFR. Infine avendo la parte prestato 14 ore di lavoro straordinario a settimana per un totale di 56 ore mensili alla stessa spetteranno € 396,17 a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario, calcolato applicando una maggiorazione del 10% come prevista ex R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 692, art. 5, che si riferisce alla retribuzione minima per il lavoro straordinario, che non può essere inferiore alla retribuzione ordinaria onnicomprensiva maggiorata del 10%, stante l'applicazione meramente parametrica del CCNL. In conclusione, parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.832,72 oltre accessori come in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza calcolate avuto riguardo ed entro i limiti dell'accoglimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1 deduzione, eccezione disattese così provvede: accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l' Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 1.832,72 di cui €107,34 per TFR, oltre
[...] svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza delle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.278,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si comunichi. Così deciso in Nola, il 1-7-2025 IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1661/2020 RG
Avente ad OGGETTO: spettanze TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Scarpato, elett.te dom.ti in Parte_1 Napoli al Viale Margherita n. 51;
RICORRENTE E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Cozzolino ed Controparte_1 elett.nti dom.ti in Pomigliano D'Arco alla via Manzoni 18; RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/03/2020 parte ricorrente agiva nei confronti della
[...]
premettendo: di aver lavorato con continuità dal 3.11.2018 al 3.09.2019 alle Controparte_2 sue dipendenze, senza alcun inquadramento formale;
di essere stato assegnato alla sede operativa di Pomigliano D'Arco sita in Via Manzoni n. 13/15; di aver, sempre lavorato come barista addetto prevalentemente a preparare e servire caffè, bevande, bibite, prodotti dolci e di piccola rosticceria ai clienti del bar e, a causa carenza di personale, di essere stato anche addetto alla cassa;
di aver prestato l'attività dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale che cadeva a rotazione tra il lunedì ed il giovedì, eccetto che nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, per i quali non godeva di alcuna giornata di riposo;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalla domenica al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 2.00 del mattino, il venerdì ed il sabato dalle ore 15.00 alle ore 3.00 del mattino ed oltre, in ragione del maggiore afflusso di clientela nei fine settimana, di aver percepito una retribuzione di fatto pari ad € 120,00 settimanali corrisposta in contanti direttamente dalla titolare sig.ra o dal compagno di quest'ultima CP_1 Per_1
di non aver percepito alcunché a titolo di 13^, 14^ mensilità, percependo nel mese di
[...] Agosto 2019 soltanto il pagamento della prima settimana di lavoro per complessivi € 120,00; di aver, in data 3 settembre 2019, rassegnato le dimissioni per giusta causa e di non avere percepito alcunché a titolo di indennità di mancato preavviso e di TFR;
di aver goduto, nel corso del rapporto di lavoro, di una sola settimana di ferie non retribuite in corrispondenza con la chiusura del locale;
di avere, con PEC del 15.10.2019, tentato il bonario componimento della lite mettendo in mora controparte per tutte le differenze retributive e contributive maturate nel periodo di lavoro oggetto di contestazione, evidenziando che a mezzo pec di riscontro la resistente inviava una comunicazione del seguente tenore “Buongiorno qui , prima di Controparte_2 procedere per vie legali vorremmo fissare un appuntamento con voi e parlarne. Detto ciò non siamo disposti a farci prendere in giro e leggere cose assolutamente non vere su di noi, e per questo motivo siamo disposti a pagare tutte le sanzioni per non aver dichiarato il dipendente, e portare la questione in tribunale visto che il sig. ha avuto tutto da noi anche quello che non Pt_1 ci spettava. Detto ciò, il sig. non è stato licenziato da noi, ma ha abbandonato lui il posto Pt_1 di lavoro da un giorno all'altro con un solo messaggio. Quindi noi il nostro sbaglio lo comprendiamo e siamo disposti a pagare, ma per quanto riguarda il resto se non verrà trovato un accordo useremo i nostri mezzi e le prove tramite i nostri legali per difenderci dalle accuse. Cordiali saluti ” CP_2 Ciò premesso parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti della per ottenere la CP_2 condanna di parte resistente in p.l.r.p.t. al pagamento, a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 28.889,28 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, condanna della stessa al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA. Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso CP_2 introduttivo, rilevando che il senza alcuna precedente esperienza lavorativa, in data Pt_1
01/08/2019, era stato adibito in prova con mansioni limitate alla pulizia e allo sgombero del banco e dei tavoli con un orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle 15.00 alle 24.00 ed un giorno libero a settimana a rotazione tra il giovedì e il lunedì, a fronte di una retribuzione di € 140,00, fino al 31/08/2019 allorquando lo stesso non si era più presentato. Fissata dal giudice assegnatario dott. ssa Filomena Naldi la 1a udienza per il 01.07.2021, rinviata dopo il libero interrogatorio del ricorrente per tentare la conciliazione all'udienza del 21.10.2021 , quindi rinviata al 17.03.2022 per esame istanze istruttorie ed ancora rinviata d'ufficio al 10.11.2022 per impedimento del GL, rinviata nuovamente dal gop , in CP_3 sostituzione del GL, per i medesimi incombenti al 18.1.24, udienza a sua volta rinviata per prova testimoniale al 12.09.2024, differita al 18.10.2024 dinanzi al gop Gentile, la causa, una volta rimessa al GL dott. Naldi, veniva dalla stessa rinviata per discussione al 11.12.2025 e da ultimo scardinata alla scrivente in virtù del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR, che la anticipava all'udienza dell'1-7-2025, la prima tenutasi dinanzi a sé, alla quale, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta entro i limiti tracciati dalla presente motivazione. Va in chiave delimitativa del tema del decidere osservato che, alla luce delle difese spiegate da parte resistente in memoria di costituzione, deve ritenersi pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti limitatamente al mese di agosto 2019, per cui entro tali limiti la prova articolata ed espletata si palesa irrilevante. Diversamente è da dirsi quanto al periodo precedente, avendo parte ricorrente dedotto l'inizio del rapporto lavorativo sin dal 3-11-2018, circostanza che è stata recisamente contestata dalla resistente, per cui soccorrono in parte qua le risultanze della prova orale espletata, che per agevolarne la consultazione vengono di seguito trascritte. Il teste ha riferito: ADR: “Rammento che circa 6-7 anni fa avevo un negozio Testimone_1 di detersivi alla spina che era situato a fianco all' ed ebbi modo di verificare CP_2 personalmente che presso questo esercizio lavorava il sig. , che conobbi in quanto Parte_1 in diverse circostanze sono andato in questo bar a consumare caffè e colazioni e lo stesso bar si riforniva presso di me per i detersivi;
ADR: Rammento che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del bar per circa un anno- un anno e mezzo, non ricordo con precisione. ADR: Non sono a conoscenza di quali siano i fatti che hanno consentito il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'esercizio commerciale. ADR: In mia presenza non è accaduto che il eseguisse Pt_1 disposizioni impartite dai titolari. ADR: Posso precisare che l'intero rapporto di lavoro è stato effettuato sempre presso l' . ADR: Preciso che il mio negozio era Controparte_2 sito in Pomigliano D'Arco alla via Manzoni n.
7. ADR: Preciso che l' effettuava anche CP_2 aperitivi sia per il pranzo che per la cena ed era fornito di tavolini e sedie, che erano posti sia all'interno che all'esterno del locale. ADR: Ricordo che, le volte in cui sono andato al bar, ho potuto notare che il sig. preparava oltre al caffè anche aperitivi e quanto Parte_1 necessario per lo stesso “panini, dolci”; usciva anche per le consegne e diverse volte ho notato che dava una mano a pulire il locale. ADR: Ricordo che l'orario di lavoro era ripartito lungo l'intera settimana, spesso lo incontravo di pomeriggio e poiché il bar, serviva anche aperitivi per la cena, l'orario alcune volte si protraeva anche oltre l'una di notte. Posso precisare quanto riferito in quanto alcune volte mi sono intrattenuto il sabato e la domenica sera. ADR: Non posso precisare se il ricorrente beneficiasse o meno di turni di riposo, posso solo riferire che le volte in cui andavo in questo negozio lo trovavo lì. ADR: Non posso precisare in quali mesi vi fosse maggiore affluenza, posso solo riferire che tutte le volte o quasi che ci andavo trovavo il ricorrente nell'esercizio che lavorava. ADR: Non so quale paga percepisse il ricorrente per l'attività lavorativa prestata, né tanto meno so se abbia percepito tredicesima o quattordicesima mensilità. ADR: interrogato sul capo 1) ribadisce di non ricordare la data in cui il sig. ha Pt_1 lavorato, ma precisa che nel periodo estivo lavorava. ADR: Preciso che il ricorrente osservava dei turni di lavoro in quanto alcune volte l'ho incontrato di mattine ed altre volte di sera”. Il teste cognato della resistente, ha dichiarato: “ADR: Ricordo i fatti di Testimone_2 causa in quanto all'epoca lavorava anche io al bar di mia cognata. Preciso che il ricorrente non lavorava al banco bensì era per lo più utilizzato per sparecchiare i tavoli, pulire il banco ed effettuava consegne. ADR: Lavorava prevalentemente nel turno pomeridiano che iniziava alle 15:00 e terminava quando il locale era vuoto. Preciso che accadeva che talune volte si finiva anche oltre la mezzanotte ed altre volte, in assenza di clienti, si chiudeva anche prima. Il ricorrente beneficiava anche di un giorno di riposo a settimana, a volte di lunedì, a volte di giovedì. ADR: Alcune volte il sig. è stato pagato in mia presenza e ricordo che la paga Pt_1 era sui 130-140 € versati settimanalmente da mia cognata personalmente. ADR: Confermo che dal 31 Agosto 2019, senza alcun preavviso, il ricorrente lasciò il lavoro e non ci comunicò detta decisione né tanto meno ci precisò di questo suo intento. Detta assenza ha comportato qualche problema per l'organizzazione del lavoro”. Il teste dopo aver precisato di non avere rapporti di parentela con il ricorrente Testimone_3 che è il fidanzato della figlia, evidenziava: “Ricordo che il ricorrente ha iniziato il rapporto di lavoro con nel mese di Agosto 2018, anzi penso fosse il mese di giugno, e detto CP_2 lavoro si è protratto per più di un anno. ADR: Non sono a conoscenza di fatti inerenti all'assunzione del alle dipendenze dell' . ADR: Ricordo che l'orario di lavoro Pt_1 CP_2 poteva essere mattutino (dalle 5:00 alle 15:00) o pomeridiano. Sono a conoscenza di ciò in quanto alcune volte lo accompagnavo io di prima mattina, in quanto apriva il bar e preparava l'occorrente per la preparazione della colazione;
il turno di pomeriggio iniziava alle 15:00 e si protraeva fino alla mezzanotte ed oltre. Preciso che il sabato e la domenica detto orario spesso si protraeva fino alle 2-3 di mattina e sono certo di questo orario in quanto mi è capitato più di una volta di andarlo a prendere di notte e per accelerare le operazioni di chiusura in più di un'occasione gli ho dato una mano a portare i tavoli e sedie all'interno. Ricordo che era lui che chiudeva il bar. ADR: L' è situato alle spalle di Piazza Primavera in Pomigliano CP_2 D'Arco, non rammento la strada in cui si trova. ADR: Poiché tutti i sabati e le domeniche con la famiglia ero solito frequentare il bar potevo notare che il preparava colazioni, CP_2 Pt_1 caffè, in quanto lavorava dietro al banco, preparava quanto occorrente per aperitivi diurni e serali ed effettuava anche consegne ed in alcune circostanze era anche alla cassa. ADR: Tutte le settimane beneficiava di un giorno di riposo, rammento in modo Parte_1 approssimativo che poteva essere o un martedì o un mercoledì. ADR: Non rammento mesi in cui non abbia beneficiato del giorno di riposo. ADR: mi ha riferito in diverse circostanze che Pt_1 era pagato settimanalmente con una retribuzione di circa 120-125 €, talvolta accadeva che il pagamento era effettuato con modalità quindicinale. ADR: mi ha anche riferito di non aver Pt_1 percepito tredicesima e quattordicesima mensilità. ADR: So, riferito dal che in seguito ad Pt_1 un battibecco si interruppe il rapporto di lavoro. Posso precisare che l'ultima settimana di lavoro effettuata dal non fu corrisposta allo stesso, e di questa circostanza sono certo in quanto Pt_1 accompagnai lo stesso presso l'esercizio per riscuotere quanto sospeso ADR: Posso precisare che non ha beneficiato neppure del TFR. ADR: Rammento che durante il rapporto di lavoro il non frequentava la scuola” Pt_1 Il teste ha precisato: “In passato ho lavorato alle dipendenze della resistente per Testimone_4 circa 4 mesi. ADR: Frequentavo il bar saltuariamente circa 1-2 volte a settimana ed ho avuto modo di notare il sig. che nel mese di agosto 2019 lavorava alle dipendenze del bar. Pt_1 Preciso che la sua attività consisteva nella pulizia dei tavoli e delle sedie ed effettuava consegne. Non ho mai avuto modo di vederlo dietro al banco o svolgere attività diverse da quelle riferite. ADR: Preciso che nonostante abbia in diverse circostanze fatto colazione al bar non ho mai incontrato Lo stesso lo incontravo il pomeriggio nelle volte in cui mi recavo presso questo Pt_1 esercizio. Non posso precisare l'orario di lavoro pomeridiano. ADR: Non posso in alcun modo precisare i giorni in cui lavorava il né tantomeno riferire se beneficiasse o meno di qualche Pt_1 giorno di riposo. ADR: Posso solo riferire che nel mese di settembre del 2019 ho avuto modo di constatare che il sig. non era più a lavoro nel bar”. Pt_1 Alla luce delle sopratrascritte dichiarazioni testimoniali, ad avviso del Giudice, non può ritenersi raggiunta la prova che incombeva su parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 3-11-2018. Ed invero se, da un lato, le dichiarazioni del teste si palesano particolarmente generiche Tes_1 non avendo lo stesso saputo neppure precisare il periodo in cui il rapporto si sarebbe svolto ed avendo anzi fatto riferimento ad un arco temporale di un anno-un anno mezzo ben superiore a quello dedotto dallo stesso ricorrente, dall'altro il teste appare scarsamente attendibile Tes_3 avendo indicato quale epoca di inizio il periodo estivo del 2018 (lo stesso ha fatto prima riferimento al mese di agosto e poi di giugno) laddove in ricorso si indica il 3-11-2018 ed avendo poi descritto un orario del tutto diverso da quello precisato in ricorso essendosi riferito, oltre che ad un turno pomeridiano, ad uno mattutino, dalle ore 5 alle ore 15,00, laddove è pacifico tra le parti in causa che l'orario di lavoro fosse collocato esclusivamente in fascia pomeridiana. A ciò si aggiunga che, quanto ai testi intimati da parte resistente, se non Testimone_2 precisava l'epoca di inizio del rapporto ma solo quella di conclusione, la teste faceva Tes_4 riferimento al mese di agosto 2019 con ciò confermando la tesi datoriale. Ricordando come a mente dell'art. 2740 c.c. l'onere probatorio incombeva su parte ricorrente e non potendosi ritenere lo stesso assolto, la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato tra le parti può essere affermata nei limiti della ammissione di parte resistente e cioè unicamente per l'agosto 2019. Vendendo all'orario lavorativo si osserva che, a fronte della allegazione attorea circa lo svolgimento di una prestazione lavorativa dalle ore 15,00 alle ore 2 di notte per 4 giorni a settimana ed alle 3 di notte per altri 2 giorni, e nei mesi da giugno ad agosto senza alcun giorno di riposo (7 giorni su 7), la resistente ha dedotto un orario articolato dalle ore 15 alle ore 24 e solo raramente fino all'1 di notte, per cui pacifica tra le parti l'ora di inizio resta da verificare quella di fine giornata lavorativa. Ebbene anche in tal caso soccorre la prova orale espletata dalla quale ad avviso del Giudice non è emersa una articolazione oraria corrispondente a quella dettagliata in ricorso. Ed invero se il teste non ha saputo specificare l'ora di fine lavoro anche perché, a quanto ha riferito, la Tes_1 sua frequentazione del bar era prevalentemente legata alla sua attività lavorativa presso un negozio di detersivi limitrofo e quindi in fascia oraria diurna, la deposizione del er quanto Tes_3 già evidenziato appare sul punto inattendibile avendo lo stesso fatto riferimento ad un duplice turno, uno di mattina ed uno di pomeriggio, laddove tra le parti è pacifico che il ricorrente giammai abbia lavorato di mattina, mentre il teste ha fatto riferimento Testimone_2 quale orario limite serale alla mezzanotte e la teste nulla era in grado di riferire sul punto. Tes_4
In conclusione, deve ritenersi che la prestazione lavorativa del ricorrente si sia svolta per 6 giorni settimanali di cui uno coincidente con la domenica per 9 ore al giorno e dunque per un totale di 54 ore settimanali di cui 14 ore di straordinario, secondo la deduzione della stessa parte resistente. Venendo alle mansioni svolte parte ricorrente ha dedotto di essere stato addetto a compiti barista, preparando e servendo caffè e altre bibite oltre a prodotti di pasticceria e rosticceria, circostanza contestata da parte resistente che ha piuttosto ricondotto le mansioni a cui lo stesso era addetto a quelle di sgombero e pulizia del bancone e dei tavoli. Ebbene, nell'impossibilità di addivenire ad una chiara ed univoca ricostruzione del contenuto mansionistico riferibile al stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi sul Pt_1 punto, osserva il giudice come, anche a voler ritenere per vero quanto riferito dai testi intimati da parte ricorrente secondo i quali il ricorrente non si limitava a mansioni di riordino e pulizia, ma preparava anche bevande e colazioni, in ogni caso non appare condivisibile il richiamo operato da parte ricorrente al V livello del CCNL TURISMO PUBBLICI ESERCIZI, al quale appartengono i lavoratori che sono in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, apparendo più coerente il riferimento al VI livello a cui appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico, tra cui è espressamente contemplato il profilo del commis di bar (intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche). Va a tal proposito rilevato, da un lato, che il ricorrente conseguiva il diploma pochi mesi prima di iniziare a lavorare (né consta che lo stesso già in precedenza avesse lavorato nel settore) e, dall'altro, che in ricorso nulla è stato allegato in merito al possesso di qualificate conoscenze tecnico-pratiche o comunque di una preparazione e pratica di lavoro necessarie allo svolgimento dei compiti esecutivi, così come richiesto dalla contrattazione lavorativa per l'inquadramento nel livello invocato. Venendo al quantum, avuto riguardo alla paga minima oraria fissata dal CCNL Turismo-pubblici esercizi -richiamato da parte ricorrente in ricorso e la cui applicabilità non è stata contestata dalla resistente- per la sesta categoria, pari ad € 1.337,74 ed avendo parte ricorrente dichiarato di avere ricevuto nel mese di agosto solo la paga relativa alla prima settimana pari ad € 120,00 (né avendo la datrice di lavoro provato di avere pagato il superiore importo dedotto in comparsa di € 140,00 a settimana o quanto meno di avere corrisposto l'importo di € 120,00 anche per le altre settimane di tale mese), risulta adeguato quantificare in € 1.217,74 la somma spettante per differenze retributive ordinarie atteso che il salario previsto dal CCNL costituisce la paga minima che, per ciascuna ora di lavoro, il dipendente deve, inderogabilmente, ricevere. Inoltre, alla parte spetteranno € 111,47 a titolo di rateo 13^ mensilità, il cui specifico diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dal d.p.r. 28.7.1960 n. 1070 (fonte legale), che ha esteso erga omnes l'accordo interconfederale del 1946. Quanto al TFR, tenuto conto che tale diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982 e risulta per nulla percepito dal lavoratore, al ricorrente spetterà l'ulteriore somma di € 107,34 a titolo di rateo TFR. Infine avendo la parte prestato 14 ore di lavoro straordinario a settimana per un totale di 56 ore mensili alla stessa spetteranno € 396,17 a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario, calcolato applicando una maggiorazione del 10% come prevista ex R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 692, art. 5, che si riferisce alla retribuzione minima per il lavoro straordinario, che non può essere inferiore alla retribuzione ordinaria onnicomprensiva maggiorata del 10%, stante l'applicazione meramente parametrica del CCNL. In conclusione, parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.832,72 oltre accessori come in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza calcolate avuto riguardo ed entro i limiti dell'accoglimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1 deduzione, eccezione disattese così provvede: accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l' Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 1.832,72 di cui €107,34 per TFR, oltre
[...] svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza delle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.278,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si comunichi. Così deciso in Nola, il 1-7-2025 IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci