Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4158/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Pasquale Perfetti Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4158/2024
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato/a TORINO (TO) il 16/08/1959 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TARDITI ANNALISA
E
ata ad ALBA (CN) il 09/07/1964 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BALBO LORENZA
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1°) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2°) a partire dalla firma del presente ricorso il sig. verserà Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento – da qualificarsi in sede di divorzio a titolo di assegno divorzile- l'importo mensile netto di € 130,00 (centrotrenta00) mediante bonifico bancario alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Banca d'Alba CP_1
[...]. Tale somma sarà versata alla signora anticipatamente entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. 3°) il sig. si impegna altresì a versare, entro e non oltre il 30.11.2024, a favore Pt_1
della sig.ra importo di euro 910,00 ( a titolo di contributo in costanza di matrimonio ai sensi CP_1
dell'articolo 143 c.c. per il periodo maggio - novembre 2024) 4°) i coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti precedenti;
5°) disporre che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da nata a [...] Parte_1 CP_1
il 09/07/1964, celebrato in CORTEMILIA in data 14/02/1999, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie C, Anno 1999
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 13/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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