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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2075/2025 R.G. promossa da
(avv. ANGELA PALUMBO) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 16 settembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di (12 giugno 2015). Per_1
1 La ricorrente ha domandato l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore e la condanna del resistente a contribuire al mantenimento della figlia con la somma di euro 500,00 mensili e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 24 giugno 2025 sono stati dati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata disposta l'acquisizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente per mezzo dell'Agenzia delle Entrate.
In seguito, precisate le conclusioni, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
Il convenuto non chiama e non vede la figlia da tre anni, si disinteressa del suo mantenimento e non partecipa alle decisioni di maggior importanza che la riguardano.
Vi sono pertanto i presupposti per affidare la minore in via esclusiva alla madre, la quale adotterà in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (art. 337 quater comma
3 c.c.). Dall'affidamento esclusivo consegue il diritto della madre di percepire interamente l'assegno unico universale. Nulla viene stabilito in dispositivo sul punto, trattandosi di un effetto che discende direttamente dalla legge, senza necessità di una statuizione giudiziale.
La bambina manterrà la residenza abituale presso la madre, con la quale abita da quando è nata.
Il padre potrà vedere e tenere con sé previo accordo con la madre e tenuto conto degli Per_1 impegni della figlia.
Nel 2024 il resistente ha percepito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 1.045,33 (cfr. 730/2024). Tuttavia, nel 2023 egli aveva conseguito redditi ben più elevati, pari ad un lordo di euro 50.229,00, che, al netto delle imposte, ammontavano ad una media mensile, non certo trascurabile, di euro 2.977,58. Considerati i redditi di entrambi gli anni di imposta e il fatto che il padre non tiene mai con sé la figlia e non provvede, quindi, al suo mantenimento diretto, appare congruo porre a suo carico un assegno periodico di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della
2 commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n.
2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
La decorrenza dell'assegno viene fissata dalla domanda (prima mensilità dovuta: marzo
2025).
In applicazione del principio della causalità della lite, il resistente – che con la propria inerzia e disinteresse per la figlia ha reso necessaria la presente iniziativa giudiziaria – dovrà rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida la figlia in via esclusiva alla madre, autorizzata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che la figlia mantenga la residenza abituale presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni della minore;
4. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: marzo
2025) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro
500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2075/2025 R.G. promossa da
(avv. ANGELA PALUMBO) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 16 settembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di (12 giugno 2015). Per_1
1 La ricorrente ha domandato l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore e la condanna del resistente a contribuire al mantenimento della figlia con la somma di euro 500,00 mensili e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 24 giugno 2025 sono stati dati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata disposta l'acquisizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente per mezzo dell'Agenzia delle Entrate.
In seguito, precisate le conclusioni, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
Il convenuto non chiama e non vede la figlia da tre anni, si disinteressa del suo mantenimento e non partecipa alle decisioni di maggior importanza che la riguardano.
Vi sono pertanto i presupposti per affidare la minore in via esclusiva alla madre, la quale adotterà in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (art. 337 quater comma
3 c.c.). Dall'affidamento esclusivo consegue il diritto della madre di percepire interamente l'assegno unico universale. Nulla viene stabilito in dispositivo sul punto, trattandosi di un effetto che discende direttamente dalla legge, senza necessità di una statuizione giudiziale.
La bambina manterrà la residenza abituale presso la madre, con la quale abita da quando è nata.
Il padre potrà vedere e tenere con sé previo accordo con la madre e tenuto conto degli Per_1 impegni della figlia.
Nel 2024 il resistente ha percepito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 1.045,33 (cfr. 730/2024). Tuttavia, nel 2023 egli aveva conseguito redditi ben più elevati, pari ad un lordo di euro 50.229,00, che, al netto delle imposte, ammontavano ad una media mensile, non certo trascurabile, di euro 2.977,58. Considerati i redditi di entrambi gli anni di imposta e il fatto che il padre non tiene mai con sé la figlia e non provvede, quindi, al suo mantenimento diretto, appare congruo porre a suo carico un assegno periodico di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della
2 commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n.
2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
La decorrenza dell'assegno viene fissata dalla domanda (prima mensilità dovuta: marzo
2025).
In applicazione del principio della causalità della lite, il resistente – che con la propria inerzia e disinteresse per la figlia ha reso necessaria la presente iniziativa giudiziaria – dovrà rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida la figlia in via esclusiva alla madre, autorizzata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che la figlia mantenga la residenza abituale presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni della minore;
4. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: marzo
2025) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro
500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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