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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA FINOSCCHIARO APRILE, 23 90025 AR DI presso il Difensore
PILLITTERI Parte_2
ATTORE/I
contro
(c.f. ) + VARI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dalla conclusionale di parte attrice.
Con atto notarile del 02.10.2000 il sig. ha acquistato un fabbricato Parte_1
A, catastalmente censito al NCEU del Comune di Controparte_2
RC FR (PA) alla “partita n. 1355, MU 3146, Via Croca n. 51, P.T. – 1° e 2°, cat
A/6 cl. 2, vani 5.5, R.C. £ 255.500” (atto in notar del 02.10.2000, in atti) “Il Persona_1
detto fabbricato è costituito da tre piani fuori terra (T-1-2) con copertura ad unica falda
edificato in epoca antecedente al 1942. Dalle ricerche effettuate dal CTP presso l'UTC di
RC FR e nel portale catastale Sister, non è evincibile alcuna planimetria catastale
abbinata all'unità immobiliare urbana;
elementi che attestano come l'epoca di costruzione sia
antecedente al 1942 ovvero all'entrata in vigore della L. 1150-42, pertanto ne attestano la
regolarità urbanistica. Il dott. , CTP, come da relazione che si allega, a seguito Persona_2
dei rilievi architettonici effettuati per la redazione degli elaborati grafici a corredo della , Pt_3
ha rilevato che una porzione del detto fabbricato di 11 mq non ricade all'interno dell'area di
sedime della particella 3146 del foglio MU, bensì la stessa ricade all'interno della particella
981 del foglio 16 avente una superficie di 38.538 mq (particella intestata a soggetti irreperibili,
privi di data di nascita, di codice fiscale). Conseguentemente, il dott. ha Persona_2
provveduto a redigere in data 14-02-2022 un tipo di frazionamento con cui è stata stralciata
dalla particella 981 la porzione di 11 mq oggi censita al NCT con la particella 1000,
oggetto del presente giudizio di usucapione. Il signor si è comportato da legittimo Pt_1
proprietario è residente dal 2000 in detto immobile unitamente a tutta la propria famiglia. I
cointestatari, odierni convenuti, oltre a non avere mai esercitato il diritto di proprietà sulla
particella 981, da cui è stata stralciata la particella 1000 a seguito di frazionamento, risultano
essere sconosciuti. Inoltre, degli stessi non si conosce la residenza, né la dimora o il domicilio e
pagina 2 di 4 sussiste difficoltà di identificazione, per cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.
Le prove per testi assunte nel corso del giudizio hanno confermato che da oltre 20 anni,
precisamente dal 02-10-2000, il sig. si comporta da proprietario assoluto, Parte_1
in maniera pacifica ed ininterrotta abitando il terreno- ito nel Comune Controparte_3
di RC FR via Pier Santi Mattarella angolo via Croce, distinto al NCT al foglio n. 16
particella 1000, di superficie 11 MQ (stralciato dalla maggiore particella 981), su cui insiste
al primo piano una porzione di camerino e di bagno e al secondo piano una porzione di
lavanderia e di un bagno.”
In altri termini, per una irregolarità di accatastamento, l'immobile ritualmente acquistato dal sig. con atto notarile del 02.10.2000 insiste, per una porzione Pt_1
esigua (11mq), su una particella contigua di cui non sono identificabili i proprietari
(come da certificazione del Comune di RC FR, che ha fondato l'istanza di notificazione della citazione per pubblici proclami, accolta dal Presidente del
Tribunale).
Onde regolarizzare il titolo di proprietà non restava pertanto all'attore che promuovere domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione per possesso uti
dominus ultraventennale: circostanza confermata dai testi escussi. Va rimarcato che per effetto della notificazione per pubblici proclami chiunque avesse avuto motivo di opporsi, prospettando un interesse contrario, è stato messo in condizione di farlo e nulla è avvenuto. Sicché non v'è ragione per non accogliere la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che per l'effetto di usucapione, il signor nato a Parte_1
Palazzo Adriano il 16-10-1976, residente in [...]CodiceFiscale_2
(PA) via Croce n. 61, è proprietario assoluto del terreno- AREA EDIFICABILE- sito pagina 3 di 4 nel Comune di RC FR (PA) via Pier Santi Mattarella angolo via Croce, oggi identificato al NCT al foglio n. 16 particella 1000, di superficie 11 MQ, su cui insiste al primo piano una porzione di camerino e di bagno e al secondo piano una porzione di lavanderia e di un bagno, stralciata dalla maggiore particella 981 foglio 16;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza ed ogni altra conseguente e necessaria formalità, con esonero da responsabilità ed efficacia immediata essendo la sentenza provvisoriamente esecutiva;
irripetibili le spese in assenza di convenuti costituiti.
Termini Imerese, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA FINOSCCHIARO APRILE, 23 90025 AR DI presso il Difensore
PILLITTERI Parte_2
ATTORE/I
contro
(c.f. ) + VARI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dalla conclusionale di parte attrice.
Con atto notarile del 02.10.2000 il sig. ha acquistato un fabbricato Parte_1
A, catastalmente censito al NCEU del Comune di Controparte_2
RC FR (PA) alla “partita n. 1355, MU 3146, Via Croca n. 51, P.T. – 1° e 2°, cat
A/6 cl. 2, vani 5.5, R.C. £ 255.500” (atto in notar del 02.10.2000, in atti) “Il Persona_1
detto fabbricato è costituito da tre piani fuori terra (T-1-2) con copertura ad unica falda
edificato in epoca antecedente al 1942. Dalle ricerche effettuate dal CTP presso l'UTC di
RC FR e nel portale catastale Sister, non è evincibile alcuna planimetria catastale
abbinata all'unità immobiliare urbana;
elementi che attestano come l'epoca di costruzione sia
antecedente al 1942 ovvero all'entrata in vigore della L. 1150-42, pertanto ne attestano la
regolarità urbanistica. Il dott. , CTP, come da relazione che si allega, a seguito Persona_2
dei rilievi architettonici effettuati per la redazione degli elaborati grafici a corredo della , Pt_3
ha rilevato che una porzione del detto fabbricato di 11 mq non ricade all'interno dell'area di
sedime della particella 3146 del foglio MU, bensì la stessa ricade all'interno della particella
981 del foglio 16 avente una superficie di 38.538 mq (particella intestata a soggetti irreperibili,
privi di data di nascita, di codice fiscale). Conseguentemente, il dott. ha Persona_2
provveduto a redigere in data 14-02-2022 un tipo di frazionamento con cui è stata stralciata
dalla particella 981 la porzione di 11 mq oggi censita al NCT con la particella 1000,
oggetto del presente giudizio di usucapione. Il signor si è comportato da legittimo Pt_1
proprietario è residente dal 2000 in detto immobile unitamente a tutta la propria famiglia. I
cointestatari, odierni convenuti, oltre a non avere mai esercitato il diritto di proprietà sulla
particella 981, da cui è stata stralciata la particella 1000 a seguito di frazionamento, risultano
essere sconosciuti. Inoltre, degli stessi non si conosce la residenza, né la dimora o il domicilio e
pagina 2 di 4 sussiste difficoltà di identificazione, per cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.
Le prove per testi assunte nel corso del giudizio hanno confermato che da oltre 20 anni,
precisamente dal 02-10-2000, il sig. si comporta da proprietario assoluto, Parte_1
in maniera pacifica ed ininterrotta abitando il terreno- ito nel Comune Controparte_3
di RC FR via Pier Santi Mattarella angolo via Croce, distinto al NCT al foglio n. 16
particella 1000, di superficie 11 MQ (stralciato dalla maggiore particella 981), su cui insiste
al primo piano una porzione di camerino e di bagno e al secondo piano una porzione di
lavanderia e di un bagno.”
In altri termini, per una irregolarità di accatastamento, l'immobile ritualmente acquistato dal sig. con atto notarile del 02.10.2000 insiste, per una porzione Pt_1
esigua (11mq), su una particella contigua di cui non sono identificabili i proprietari
(come da certificazione del Comune di RC FR, che ha fondato l'istanza di notificazione della citazione per pubblici proclami, accolta dal Presidente del
Tribunale).
Onde regolarizzare il titolo di proprietà non restava pertanto all'attore che promuovere domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione per possesso uti
dominus ultraventennale: circostanza confermata dai testi escussi. Va rimarcato che per effetto della notificazione per pubblici proclami chiunque avesse avuto motivo di opporsi, prospettando un interesse contrario, è stato messo in condizione di farlo e nulla è avvenuto. Sicché non v'è ragione per non accogliere la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che per l'effetto di usucapione, il signor nato a Parte_1
Palazzo Adriano il 16-10-1976, residente in [...]CodiceFiscale_2
(PA) via Croce n. 61, è proprietario assoluto del terreno- AREA EDIFICABILE- sito pagina 3 di 4 nel Comune di RC FR (PA) via Pier Santi Mattarella angolo via Croce, oggi identificato al NCT al foglio n. 16 particella 1000, di superficie 11 MQ, su cui insiste al primo piano una porzione di camerino e di bagno e al secondo piano una porzione di lavanderia e di un bagno, stralciata dalla maggiore particella 981 foglio 16;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza ed ogni altra conseguente e necessaria formalità, con esonero da responsabilità ed efficacia immediata essendo la sentenza provvisoriamente esecutiva;
irripetibili le spese in assenza di convenuti costituiti.
Termini Imerese, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4