Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1684/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORTESI VENTURINI CECILIA, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA FARINI 15, PARMA;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. CARNESECCA SARA, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA FERDINANDO MAESTRI n. 6, PARMA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo che la separazione sia regolata secondo le seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, OR , a cui verrà assegnata la casa coniugale comprensiva del Pt_1 mobilio ivi contenuto. Il SI si allontanerà definitivamente dalla casa coniugale, CP_1 trasferendosi altrove, entro e non oltre il 28.02.2025;
2) il minore potrà vedere ed intrattenersi con il padre un pomeriggio a settimana, coincidente con il giorno di riposo lavorativo del SI , il quale preleverà il figlio alle ore 7.30 del mattino CP_1 per accompagnarlo a scuola, andarlo a riprendere al termine delle lezioni e tenerlo con sé per tutto il pomeriggio, riaccompagnandolo poi presso l'abitazione materna dopo cena. Se il giorno di riposo coinciderà con vacanza scolastica del minore, il SI preleverà CP_1 ugualmente il minore alle ore 7.30 per tenerlo con sé tutto il giorno e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna dopo cena. Nelle settimane in cui il SI effettuerà il turno lavorativo CP_1 mattutino, il minore trascorrerà ulteriori quattro pomeriggi con il padre, che lo preleverà da scuola e lo riaccompagnerà nell'abitazione materna dopo cena. L'organizzazione delle visite padre-figlio che pagina 1 di 6
durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere il figlio tre giorni ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il minore tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo sulle festività natalizie e pasquali e sulle vacanze estive, il padre sceglierà negli anni pari, e la madre negli anni dispari);
3) il SI contribuirà nel mantenimento ordinario del figlio minore mediante la CP_1 corresponsione della somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie dello stesso come da Protocollo di intesa del Tribunale di Reggio
Emilia. Nella specie:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PRVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal
SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnostiche.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
pagina 2 di 6 c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola. SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera. SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari CP_2 lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO
IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltra al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta
(WhatsApp, sms, e-mail, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
4) l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla OR;
Pt_1
pagina 3 di 6 5) il SI si impegna ed obbliga a trasferire, entro 60 giorni dalla pubblicazione della CP_1 sentenza conclusiva del giudizio, la proprietà dell'automobile Clio targata EF794BD alla OR
[...] Pt_
, che accetta, a fronte della corresponsione da parte di quest'ultima della somma di euro 2.100,00.
Tale trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile alla definizione del contenzioso tra le parti, costituisce attuazione degli accordi assunti in sede di separazione e sarà pertanto esente da imposte e tasse secondo quanto previsto dall'art. 19, Legge 06.03.1987 n. 74. Sino al trasferimento della proprietà dell'automobile Clio, il SI consentirà l'uso della stessa alla OR . CP_1 Pt_1 L'importo corrispondente alle mensilità arretrate di mantenimento figlio minore sino alla mensilità di novembre 2024, per un totale di euro 2.100,00, sarà trattenuto dal SI , quale prezzo di CP_1 cessione dell'automobile;
6) considerato che la OR ha provveduto personalmente e con propri proventi al Pt_1 pagamento della RC auto annuale (intestata al SI ) del veicolo Clio targato EF794BD, il CP_1 relativo contratto tra la compagnia di assicurazione ed il SI verrà ceduto alla OR CP_1
che subentrerà nello stesso sino alla scadenza naturale.
Considerato che
la OR ha Pt_1 Pt_1 provveduto personalmente e con propri proventi al pagamento della RC auto annuale (intestata al SI ) del veicolo Clio targato EF794BD, nel caso in cui non fosse attuabile e/o possibile la CP_1 cessione del predetto contratto alla OR , la differenza monetaria che verrà restituita al Pt_1 SI da parte dell'assicurazione per la chiusura anticipata del contratto, sarà dallo stesso CP_1 corrisposta in favore della moglie, con esibizione di documentazione attestante il quantum del rimborso effettuato dall'assicurazione;
7) il SI asporterà dall'abitazione coniugale, oltre ai propri beni personali, le CP_1 attrezzature e gli strumenti di bricolage;
8) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
9) spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il coniuge e, premesso Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 26/04/2008 in Minervino di Lecce (LE), e che dall'unione matrimoniale era nato, in data 29/06/2015, il figlio ha chiesto dichiararsi la Per_1 separazione personale dal marito ed ha formulato le altre domande di cui al ricorso introduttivo.
, costituitosi in giudizio con memoria difensiva, ha aderito alla richiesta di Controparte_1 pronuncia di separazione, anche con sentenza parziale, e, quanto alle questioni accessorie, ha concluso come da memoria di costituzione.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 29/10/2024, fallito il tentativo di conciliazione, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di pronunciare sentenza parziale di separazione;
sul punto il procuratore di parte resistente nulla ha opposto, e la causa è stata trattenuta in decisione. Con la sentenza non definitiva n. 1058/2024 pronunciata in data 29/10/2024, l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, il quale, con ordinanza del 30/10/2024, ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 4 di 6 - ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ponendo a loro carico l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite pec, o con telegramma o con e-mail, ogni eventuale cambiamento di residenza;
- ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente del minore presso la madre, disponendo altresì che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori esercitasse separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio nei periodi di rispettiva permanenza di quest'ultimo con il singolo genitore;
- ha disposto che il padre avrebbe potuto vedere e tenere con sé il figlio un giorno alla settimana dall'uscita da scuola sino al dopo cena, coincidente con il giorno di riposo lavorativo del padre;
durante le vacanze natalizie, il padre avrebbe tenuto il figlio sette giorni, alternando di anno in anno con la madre il 24-25 dicembre ed il 31 dicembre/01 gennaio;
durante le vacanze pasquali, tre giorni ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, il padre avrebbe scelto negli anni pari, e la madre negli anni dispari); Par
- ha disposto che l'assegno unico fosse erogato per intero alla ricorrente Parte_1
-ha assegnato la casa coniugale, sita in Ciano d'Enza Comune di Canossa (RE), Via Ca' Nova n. 9, alla ricorrente;
- ha posto a carico del padre, a decorrere dalla domanda (29/05/2024), un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 350,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. La causa è stata istruita tramite l'acquisizione di una relazione del Servizio Sociale territorialmente competente (Servizio Sociale famiglia, infanzia ed età evolutiva di ). Parte_2
Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, ed hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Fatte queste premesse, si dà atto che è già stata pronunciata la separazione dei coniugi, con sentenza parziale che, come risulta dall'attestazione della cancelleria in atti, è passata in giudicato in data 03/12/2024.
Sui restanti aspetti della controversia, ritiene il Collegio che possano essere accolte le conclusioni congiunte delle parti, atteso che non sono emersi, dalla relazione dei Servizi Sociali acquisita agli atti, elementi ostativi al mantenimento dell'affidamento condiviso del minore già in essere, e le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiale del figlio minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: 1) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento Per_1 prevalente presso la madre OR . Pt_1
2) Assegna la casa coniugale comprensiva del mobilio ivi contenuto alla ricorrente sig.ra , Pt_1 prendendosi atto dell'impegno assunto dal sig. di allontanarsi definitivamente dalla casa CP_1 coniugale, trasferendosi altrove, entro il 28.02.2025.
3) Dispone che il minore potrà vedere ed intrattenersi con il padre un pomeriggio a settimana, coincidente con il giorno di riposo lavorativo del SI il quale preleverà il figlio alle ore CP_1
7:30 del mattino per accompagnarlo a scuola, andarlo a riprendere al termine delle lezioni e tenerlo con sé per tutto il pomeriggio, riaccompagnandolo poi presso l'abitazione materna dopo cena. Se il giorno di riposo coinciderà con vacanza scolastica del minore, il SI preleverà CP_1 ugualmente il minore alle ore 7:30 per tenerlo con sé tutto il giorno e riaccompagnarlo presso pagina 5 di 6 l'abitazione materna dopo cena. Nelle settimane in cui il SI effettuerà il turno lavorativo CP_1 mattutino, il minore trascorrerà ulteriori quattro pomeriggi con il padre, che lo preleverà da scuola e lo riaccompagnerà nell'abitazione materna dopo cena. L'organizzazione delle visite padre-figlio che precede, verrà concordata dai genitori mese per mese, in aderenza agli orari lavorativi ed ai turni comunicati dal datore di lavoro del SI Il minore trascorrerà, altresì, con il padre il CP_1 weekend di riposo lavorativo del SI con impegno di quest'ultimo a comunicare alla CP_1 moglie eventuali modifiche dei turni di lavoro, che incidano sulle visite , a mezzo e-mail, Persona_2 almeno 48 ore prima. Nei giorni e nei weekend di riposo lavorativo del SI e quando CP_1 quest'ultimo effettuerà il turno lavorativo mattutino, lo stesso si suddividerà con la moglie gli impegni di accompagnamento e prelevamento del minore all'attività sportiva frequentata. Durante le Per_1 vacanze natalizie, il padre terrà il figlio sette giorni, alternando di anno in anno con la madre il 24-25 dicembre ed il 31 dicembre/01 gennaio;
durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere il figlio tre giorni ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il minore tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo sulle festività natalizie e pasquali e sulle vacanze estive, il padre sceglierà negli anni pari, e la madre negli anni dispari).
4) Pone a carico del SI l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio CP_1 minore mediante la corresponsione della somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_1 annuale ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo di intesa del Tribunale di Reggio Emilia così come meglio specificato al punto 3) delle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, cui si rimanda.
5) Dispone che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla OR . Pt_1
6) Prende atto degli accordi raggiunti dalle parti di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) delle conclusioni congiunte sopra trascritte.
7) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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