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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 877/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17459/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005048973000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 802/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 07120250005048973, notificata in data 23.6.2025, e, quindi, i sottesi avvisi per mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 e deduce a fondamento di non aver mai ricevuto nessun tipo di avviso di accertamento di irrogazione delle sanzioni così come specificato nella cartella, l'omessa motivazione di detta cartella, la prescrizione della pretesa essendo trascorsi oltre tre anni al momento della trasmissione del ruolo all'attuale Concessionario.
Radicato il contraddittorio, si costituiscono l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania che assumono la legittimità del proprio operato.
La Corte all'esito dell'udienza del 20.1.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento è stata impugnata con riferimento agli avvisi di accertamento nn. 964005148608
e 964245109430 ritualmente notificati nelle mani del destinatario in data 8/7/2022 (cfr. cartoline postali con l'indicazione del numero dell'avviso).
Ebbene, l'omessa impugnativa di detti avvisi determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E l'eccezione di prescrizione appare destituita di fondamento posto che in materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Invero, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.
E nella fattispecie in esame la notifica degli avvisi di accertamento avvenuta il 8/7/2022 rispetto alla data del 23.6.2025 di notifica della cartella impugnata rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo trascorsi meno di tre anni tra dette date.
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso la cartella di pagamento osserva la Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580;
Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)”. Con sentenza n. 16812/2024 la Suprema Corte ha ribadito che
“La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto”.
Quanto alla mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi va ricordato l'insegnamento del
Supremo Collegio (Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), applicabile nella fattispecie in esame in cui l'atto impugnato ha fatto seguito a un avviso di accertamento regolarmente notificato, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
E' stato, di seguito, precisato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del
16/10/2023).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano per ciascuna in € 278,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17459/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005048973000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 802/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 07120250005048973, notificata in data 23.6.2025, e, quindi, i sottesi avvisi per mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 e deduce a fondamento di non aver mai ricevuto nessun tipo di avviso di accertamento di irrogazione delle sanzioni così come specificato nella cartella, l'omessa motivazione di detta cartella, la prescrizione della pretesa essendo trascorsi oltre tre anni al momento della trasmissione del ruolo all'attuale Concessionario.
Radicato il contraddittorio, si costituiscono l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania che assumono la legittimità del proprio operato.
La Corte all'esito dell'udienza del 20.1.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento è stata impugnata con riferimento agli avvisi di accertamento nn. 964005148608
e 964245109430 ritualmente notificati nelle mani del destinatario in data 8/7/2022 (cfr. cartoline postali con l'indicazione del numero dell'avviso).
Ebbene, l'omessa impugnativa di detti avvisi determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E l'eccezione di prescrizione appare destituita di fondamento posto che in materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Invero, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.
E nella fattispecie in esame la notifica degli avvisi di accertamento avvenuta il 8/7/2022 rispetto alla data del 23.6.2025 di notifica della cartella impugnata rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo trascorsi meno di tre anni tra dette date.
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso la cartella di pagamento osserva la Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580;
Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)”. Con sentenza n. 16812/2024 la Suprema Corte ha ribadito che
“La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto”.
Quanto alla mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi va ricordato l'insegnamento del
Supremo Collegio (Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), applicabile nella fattispecie in esame in cui l'atto impugnato ha fatto seguito a un avviso di accertamento regolarmente notificato, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
E' stato, di seguito, precisato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del
16/10/2023).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano per ciascuna in € 278,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore