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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 5065/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5065/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 GIUGNO MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5065/2024 R.G. promossa da
, cod. fisc. , nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 quale erede del proprio coniuge cod. fisc. , deceduto Persona_1 CodiceFiscale_2 il 22/01/2013, rappresentata dalla propria figlia Sig.ra cod. fisc. Persona_2 [...]
ed elettivamente domiciliata in Catania, via Aldebaran n. 9, presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Donata Finocchiaro dal quale è rappresenta e difesa per procura in atti
CONTRO (c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli,
Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza del foro di Catania, tutti per procura in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, nella qualità di erede del proprio coniuge proponeva opposizione avverso l'avviso di Persona_1
CP_ pagamento del 18/04/2024, notificata il 07/05/2024, con cui l' – sede di Catania- richiede il pagamento di € 2.579,14, a titolo di somme indebitamente percepite nell'anno 2003 per prestazione di disoccupazione;
Precisava, infatti, che a dire dell' la superiore somma non CP_1
è a lei spettante a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
Eccepiva quindi: Illegittimità dell'atto impugnato per maturata prescrizione del credito -
Precisava a tal riguardo che il presunto credito recato dal suddetto avviso di pagamento, essendo relativo all'anno 2003, è da ritenersi illegittimo per maturata prescrizione estintiva CP_ ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. e che sebbene l' nell'atto impugnato, richiami la precedente richiesta di pagamento del 13/04/2020, anche a quella data la prescrizione estintiva del credito era già ampiamente maturata. Contestava, quindi, il diritto di procedere alla minacciata esecuzione, per essersi il credito estinto per prescrizione successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Concludeva chiedendo: Preliminarmente, sospendere l'esecutività della richiesta di pagamento impugnata, considerata la emergente fondatezza dei motivi del ricorso, e la sussistenza del periculum in mora derivante dal rischio che, nelle more del giudizio,
l'Amministrazione proceda alla minacciata riscossione coattiva. Nel merito, dichiarare nulla o comunque annullare perché illegittima la pretesa creditizia avanzata con l'atto impugnato.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese generali, da distrarsi ex art. 96 cpc in favore del difensore antistatario.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova;
per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta dell' di restituzione del complessivo importo risultante dalla somma CP_1 dell'indebito; condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Con provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 4 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 4.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Passando quindi al merito della controversia che ci occupa, si rileva che la ricorrente ha unicamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione di indebito fatto valere dall'ente, e più precisamente il diritto ad ottenere la restituzione di somme versate a titolo di indennità di disoccupazione ritenute non dovute. Siamo, pertanto, di fronte ad un'ipotesi di indebito oggettivo soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Occorre quindi verificare la fondatezza della suddetta eccezione, tralasciando l'accertamento della sussistenza nella specie dei presupposti che giustifichino il diritto alla prestazione e alla sua conservazione, in quanto aspetti che esulano dalla domanda in esame.
L'indebito contestato dall'istituto previdenziale, si riferisce a somme ricevute dal
[...]
coniuge dell'odierna ricorrente che agisce in qualità di erede, a titolo di indennità Per_1 di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per il periodo 1/01/2003 al 31/12/2003, espunte dall'estratto conto agricolo del defunto coniuge della ricorrente, nel 2007; cancellazione, per come dice l' , regolarmente e tempestivamente notificata al CP_1 [...]
e pur tuttavia l' , sebbene nell'atto impugnato richiami espressamente una Per_1 CP_1 comunicazione del 13/04/2020 con cui sarebbe stato richiesto il recupero della somma di €.
2.579,14 riferita all'indebito oggi impugnato, nulla ha prodotto al fine di dare prova di atti interruttivi della eccepita prescrizione
Invero, procedendo all'esame della documentazione versata in atti, l'Istituto si è limitato a depositare una nota interna dell'Ufficio, riferita, sicuramente, ad una richiesta di informazioni per la difesa dell'Istituto relativa alla pratica in oggetto nonché un prospetto relativo alla cancellazione di dell'anno 2003 effettuate nel 2007 in Arla, tuttavia, non ha Persona_1 prodotto la richiamata comunicazione del 13/04/2020 né l'avviso di ricevimento della stessa;
Pertanto, essendo stata omessa da parte dell'ente qualsiasi produzione al riguardo, alcun atto interruttivo è riscontrabile nel caso che ci occupa.
Al riguardo si osserva che, in materia di richiesta di disoccupazione agricola, sia la domanda che la liquidazione della prestazione devono essere, rispettivamente, presentate ed effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento, sicchè da tale anno comincia a decorrere il termine di prescrizione (sul punto, Cass. n. 10250/2014).
Ne consegue che, nel caso in esame, considerato l'anno di riferimento (2003), il suddetto termine ha cominciato a decorrere, con riguardo alla prestazione indebita, nel 2004 sicché, attesa l'assenza di atti interruttivi, alla data in cui è stato comunicato il provvedimento di indebito impugnato era ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che deve ritenersi maturata nella specie l'invocata fattispecie estintiva e deve ritenersi, pertanto, estinto per prescrizione il diritto dell' di ottenere la restituzione di CP_1 quanto eventualmente corrisposto indebitamente
La controversia va pertanto risolta con l'accoglimento del ricorso.
Va dunque dichiarato estinto per prescrizione il diritto dell' alla ripetizione degli indebiti CP_1 sulle prestazioni di disoccupazione agricola relativa all'anno 2003.
Avuto riguardo all'esito della controversia le spese di lite vanno compensare tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5065/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara che l' non ha diritto di ripetere dalla ricorrente la somma di €. 2.579,14 a titolo CP_1 di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2003 del proprio coniuge, Persona_1 richiesta con provvedimento del 18/04/2024;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 4 GIUGNO 2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5065/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 GIUGNO MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5065/2024 R.G. promossa da
, cod. fisc. , nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 quale erede del proprio coniuge cod. fisc. , deceduto Persona_1 CodiceFiscale_2 il 22/01/2013, rappresentata dalla propria figlia Sig.ra cod. fisc. Persona_2 [...]
ed elettivamente domiciliata in Catania, via Aldebaran n. 9, presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Donata Finocchiaro dal quale è rappresenta e difesa per procura in atti
CONTRO (c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli,
Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza del foro di Catania, tutti per procura in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, nella qualità di erede del proprio coniuge proponeva opposizione avverso l'avviso di Persona_1
CP_ pagamento del 18/04/2024, notificata il 07/05/2024, con cui l' – sede di Catania- richiede il pagamento di € 2.579,14, a titolo di somme indebitamente percepite nell'anno 2003 per prestazione di disoccupazione;
Precisava, infatti, che a dire dell' la superiore somma non CP_1
è a lei spettante a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
Eccepiva quindi: Illegittimità dell'atto impugnato per maturata prescrizione del credito -
Precisava a tal riguardo che il presunto credito recato dal suddetto avviso di pagamento, essendo relativo all'anno 2003, è da ritenersi illegittimo per maturata prescrizione estintiva CP_ ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. e che sebbene l' nell'atto impugnato, richiami la precedente richiesta di pagamento del 13/04/2020, anche a quella data la prescrizione estintiva del credito era già ampiamente maturata. Contestava, quindi, il diritto di procedere alla minacciata esecuzione, per essersi il credito estinto per prescrizione successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Concludeva chiedendo: Preliminarmente, sospendere l'esecutività della richiesta di pagamento impugnata, considerata la emergente fondatezza dei motivi del ricorso, e la sussistenza del periculum in mora derivante dal rischio che, nelle more del giudizio,
l'Amministrazione proceda alla minacciata riscossione coattiva. Nel merito, dichiarare nulla o comunque annullare perché illegittima la pretesa creditizia avanzata con l'atto impugnato.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese generali, da distrarsi ex art. 96 cpc in favore del difensore antistatario.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova;
per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta dell' di restituzione del complessivo importo risultante dalla somma CP_1 dell'indebito; condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Con provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 4 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 4.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Passando quindi al merito della controversia che ci occupa, si rileva che la ricorrente ha unicamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione di indebito fatto valere dall'ente, e più precisamente il diritto ad ottenere la restituzione di somme versate a titolo di indennità di disoccupazione ritenute non dovute. Siamo, pertanto, di fronte ad un'ipotesi di indebito oggettivo soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Occorre quindi verificare la fondatezza della suddetta eccezione, tralasciando l'accertamento della sussistenza nella specie dei presupposti che giustifichino il diritto alla prestazione e alla sua conservazione, in quanto aspetti che esulano dalla domanda in esame.
L'indebito contestato dall'istituto previdenziale, si riferisce a somme ricevute dal
[...]
coniuge dell'odierna ricorrente che agisce in qualità di erede, a titolo di indennità Per_1 di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per il periodo 1/01/2003 al 31/12/2003, espunte dall'estratto conto agricolo del defunto coniuge della ricorrente, nel 2007; cancellazione, per come dice l' , regolarmente e tempestivamente notificata al CP_1 [...]
e pur tuttavia l' , sebbene nell'atto impugnato richiami espressamente una Per_1 CP_1 comunicazione del 13/04/2020 con cui sarebbe stato richiesto il recupero della somma di €.
2.579,14 riferita all'indebito oggi impugnato, nulla ha prodotto al fine di dare prova di atti interruttivi della eccepita prescrizione
Invero, procedendo all'esame della documentazione versata in atti, l'Istituto si è limitato a depositare una nota interna dell'Ufficio, riferita, sicuramente, ad una richiesta di informazioni per la difesa dell'Istituto relativa alla pratica in oggetto nonché un prospetto relativo alla cancellazione di dell'anno 2003 effettuate nel 2007 in Arla, tuttavia, non ha Persona_1 prodotto la richiamata comunicazione del 13/04/2020 né l'avviso di ricevimento della stessa;
Pertanto, essendo stata omessa da parte dell'ente qualsiasi produzione al riguardo, alcun atto interruttivo è riscontrabile nel caso che ci occupa.
Al riguardo si osserva che, in materia di richiesta di disoccupazione agricola, sia la domanda che la liquidazione della prestazione devono essere, rispettivamente, presentate ed effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento, sicchè da tale anno comincia a decorrere il termine di prescrizione (sul punto, Cass. n. 10250/2014).
Ne consegue che, nel caso in esame, considerato l'anno di riferimento (2003), il suddetto termine ha cominciato a decorrere, con riguardo alla prestazione indebita, nel 2004 sicché, attesa l'assenza di atti interruttivi, alla data in cui è stato comunicato il provvedimento di indebito impugnato era ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che deve ritenersi maturata nella specie l'invocata fattispecie estintiva e deve ritenersi, pertanto, estinto per prescrizione il diritto dell' di ottenere la restituzione di CP_1 quanto eventualmente corrisposto indebitamente
La controversia va pertanto risolta con l'accoglimento del ricorso.
Va dunque dichiarato estinto per prescrizione il diritto dell' alla ripetizione degli indebiti CP_1 sulle prestazioni di disoccupazione agricola relativa all'anno 2003.
Avuto riguardo all'esito della controversia le spese di lite vanno compensare tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5065/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara che l' non ha diritto di ripetere dalla ricorrente la somma di €. 2.579,14 a titolo CP_1 di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2003 del proprio coniuge, Persona_1 richiesta con provvedimento del 18/04/2024;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 4 GIUGNO 2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011