TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 9139/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Jenny Verduci
Domicilio eletto: Genova, Salita Brasile 33/d7
presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Andrea Campi
Domicilio eletto: Genova, Piazza Dante 6/4
presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 30.09.2024)
avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 16.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1
madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che con provvedimento, datato 25.11.2022, reso nel procedimento RG
746/2022 V.G. il Tribunale di Genova aveva omologato le condizioni concordate fra le parti di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli minori e Per_1
, secondo quanto indicato nel già menzionato decreto che Per_2
produceva;
- Che la gestione dei figli secondo le condizioni concordate si era dimostrata difficoltosa ed era stata fonte di contrasti fra i genitori;
- Che nel frattempo si era trasferita con i figli ad abitare in provincia di
Chiavari presso l'immobile di proprietà del compagno, comunicando per tempo tale decisone al padre dei minori.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento congiunto dei figli e ad entrambi di genitori Per_1 Per_2
con collocazione abitativa e residenza presso la madre,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per i figli da porre a carico del padre non inferiore ad euro 900,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio (da ora anche il resistente o il CP_1
padre) allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che la non aveva ancora rilasciato la casa già familiare sita in Pt_1
Savignone (GE), pur essendosi trasferita ad abitare a Chiavari con i figli,
- Che tale trasferimento abitativo dei figli aveva reso la frequentazione degli stessi maggiormente difficoltosa per il padre,
- Che fra le condizioni di accordo omologate fra le parti era prevista la percezione dell'assegno unico al 100% da parte della madre,
- Di non aver avuto un incremento di reddito tale da giustificare la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi di genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre,
- Dichiarare decaduto il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla signora sita in Loc. Aschiera 12, Pt_1
- La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - La previsione di un contributo di mantenimento per i figli da porre a carico del padre nella misura non superiore ad euro 650,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 16.01.2025, le parti interpellate dichiaravano che i figli erano nati rispettivamente: , il 16.01.2018 e , il 18.02.2020. Per_1 Per_2
Veniva confermato che il padre corrisponde per il mantenimento ordinario dei figli la somma complessiva di euro 650,00, importo ad oggi mai aggiornato, e che la misura dell'assegno era stata determinata sul presupposto della rinuncia del padre alla percezione dell'assegno unico.
All'esito, le parti aderivano alla proposta del giudice di conciliazione della causa alle seguenti condizioni, ferme tutte le altre condizioni di cui al decreto 25.11.2022 del Tribunale di Genova:
- Fermo l'affidamento condiviso i figli saranno prevalentemente collocati presso la madre in Leivi, Via Dei Caduti 126 dove assumeranno la residenza anagrafica
- L'assegnazione alla madre della casa famigliare in Savignone via
Aschiera viene conseguentemente meno e pertanto l'immobile sarà gestito secondo l'ordinario regime della proprietà immobiliare
- In occasione delle frequentazioni fra il padre e i figli sarà il padre a prelevarli presso l'abitazione della madre e questa a riprenderli al termine del periodo con la precisazione che nel giorno di competenza infrasettimanale del padre, oggi fissato per il venerdì, sarà il padre a gestire interamente sia la fase di andata che quella di ritorno;
libere le parti di concordare diverse modalità che abbiano
l'effetto di ripartire per metà le spese dei trasferimenti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - Aggiornamento Istat alla data odierna dell'assegno di mantenimento ordinario.
- Fermo il resto.
- Spese compensate
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa al Collegio.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Per_1
, nati a seguito della convivenza more uxorio delle parti, deve Per_2
essere accolta.
Le parti hanno aderito alla proposta di conciliazione della causa nei termini sopra riportati, a modifica condizioni di cui al decreto 25.11.2022 del
Tribunale di Genova, reso nel procedimento RG 746/2022 V.G.
Devono conseguentemente essere recepite le nuove condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole concordate all'udienza del 16.01.2025, che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, a parziale modifica del citato decreto 25.11.2022 del Tribunale di
Genova, pubblicato il 30.11.2022, nel procedimento RG 746/2022 V.G., ferme tutte le altre condizioni dello stesso, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
, c. f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.03.1989,
e
, c. f. , nato Genova (GE) il CP_1 C.F._2
06.04.1991
- Fermo l'affidamento condiviso i figli saranno prevalentemente collocati presso la madre in Leivi, Via Dei Caduti 126 dove assumeranno la residenza anagrafica
- L'assegnazione alla madre della casa famigliare in Savignone via
Aschiera viene conseguentemente meno e pertanto l'immobile sarà gestito secondo l'ordinario regime della proprietà immobiliare
- In occasione delle frequentazioni fra il padre e i figli sarà il padre a prelevarli presso l'abitazione della madre e questa a riprenderli al termine del periodo con la precisazione che nel giorno di competenza infrasettimanale del padre, oggi fissato per il venerdì, sarà il padre a gestire interamente sia la fase di andata che quella di ritorno;
libere le parti di concordare diverse modalità che abbiano
l'effetto di ripartire per metà le spese dei trasferimenti.
- Aggiornamento Istat alla data odierna dell'assegno di mantenimento ordinario.
- Fermo il resto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 9139/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Jenny Verduci
Domicilio eletto: Genova, Salita Brasile 33/d7
presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Andrea Campi
Domicilio eletto: Genova, Piazza Dante 6/4
presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 30.09.2024)
avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 16.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1
madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che con provvedimento, datato 25.11.2022, reso nel procedimento RG
746/2022 V.G. il Tribunale di Genova aveva omologato le condizioni concordate fra le parti di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli minori e Per_1
, secondo quanto indicato nel già menzionato decreto che Per_2
produceva;
- Che la gestione dei figli secondo le condizioni concordate si era dimostrata difficoltosa ed era stata fonte di contrasti fra i genitori;
- Che nel frattempo si era trasferita con i figli ad abitare in provincia di
Chiavari presso l'immobile di proprietà del compagno, comunicando per tempo tale decisone al padre dei minori.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento congiunto dei figli e ad entrambi di genitori Per_1 Per_2
con collocazione abitativa e residenza presso la madre,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per i figli da porre a carico del padre non inferiore ad euro 900,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio (da ora anche il resistente o il CP_1
padre) allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che la non aveva ancora rilasciato la casa già familiare sita in Pt_1
Savignone (GE), pur essendosi trasferita ad abitare a Chiavari con i figli,
- Che tale trasferimento abitativo dei figli aveva reso la frequentazione degli stessi maggiormente difficoltosa per il padre,
- Che fra le condizioni di accordo omologate fra le parti era prevista la percezione dell'assegno unico al 100% da parte della madre,
- Di non aver avuto un incremento di reddito tale da giustificare la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi di genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre,
- Dichiarare decaduto il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla signora sita in Loc. Aschiera 12, Pt_1
- La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - La previsione di un contributo di mantenimento per i figli da porre a carico del padre nella misura non superiore ad euro 650,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 16.01.2025, le parti interpellate dichiaravano che i figli erano nati rispettivamente: , il 16.01.2018 e , il 18.02.2020. Per_1 Per_2
Veniva confermato che il padre corrisponde per il mantenimento ordinario dei figli la somma complessiva di euro 650,00, importo ad oggi mai aggiornato, e che la misura dell'assegno era stata determinata sul presupposto della rinuncia del padre alla percezione dell'assegno unico.
All'esito, le parti aderivano alla proposta del giudice di conciliazione della causa alle seguenti condizioni, ferme tutte le altre condizioni di cui al decreto 25.11.2022 del Tribunale di Genova:
- Fermo l'affidamento condiviso i figli saranno prevalentemente collocati presso la madre in Leivi, Via Dei Caduti 126 dove assumeranno la residenza anagrafica
- L'assegnazione alla madre della casa famigliare in Savignone via
Aschiera viene conseguentemente meno e pertanto l'immobile sarà gestito secondo l'ordinario regime della proprietà immobiliare
- In occasione delle frequentazioni fra il padre e i figli sarà il padre a prelevarli presso l'abitazione della madre e questa a riprenderli al termine del periodo con la precisazione che nel giorno di competenza infrasettimanale del padre, oggi fissato per il venerdì, sarà il padre a gestire interamente sia la fase di andata che quella di ritorno;
libere le parti di concordare diverse modalità che abbiano
l'effetto di ripartire per metà le spese dei trasferimenti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - Aggiornamento Istat alla data odierna dell'assegno di mantenimento ordinario.
- Fermo il resto.
- Spese compensate
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa al Collegio.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Per_1
, nati a seguito della convivenza more uxorio delle parti, deve Per_2
essere accolta.
Le parti hanno aderito alla proposta di conciliazione della causa nei termini sopra riportati, a modifica condizioni di cui al decreto 25.11.2022 del
Tribunale di Genova, reso nel procedimento RG 746/2022 V.G.
Devono conseguentemente essere recepite le nuove condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole concordate all'udienza del 16.01.2025, che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, a parziale modifica del citato decreto 25.11.2022 del Tribunale di
Genova, pubblicato il 30.11.2022, nel procedimento RG 746/2022 V.G., ferme tutte le altre condizioni dello stesso, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
, c. f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.03.1989,
e
, c. f. , nato Genova (GE) il CP_1 C.F._2
06.04.1991
- Fermo l'affidamento condiviso i figli saranno prevalentemente collocati presso la madre in Leivi, Via Dei Caduti 126 dove assumeranno la residenza anagrafica
- L'assegnazione alla madre della casa famigliare in Savignone via
Aschiera viene conseguentemente meno e pertanto l'immobile sarà gestito secondo l'ordinario regime della proprietà immobiliare
- In occasione delle frequentazioni fra il padre e i figli sarà il padre a prelevarli presso l'abitazione della madre e questa a riprenderli al termine del periodo con la precisazione che nel giorno di competenza infrasettimanale del padre, oggi fissato per il venerdì, sarà il padre a gestire interamente sia la fase di andata che quella di ritorno;
libere le parti di concordare diverse modalità che abbiano
l'effetto di ripartire per metà le spese dei trasferimenti.
- Aggiornamento Istat alla data odierna dell'assegno di mantenimento ordinario.
- Fermo il resto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7