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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 610/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le "note di trattazione scritta" depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 610/2023, avente ad oggetto: indebito reddito di cittadinanza
TRA
nata a [...] M.mo (CS) il 16.08.71, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
,
MA TO, presso il cui studio, in Via Parco del Pollino n.7/A, in Belvedere Marittimo (CS), elettivamente domicilia come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 C.F. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... MA CA e MB RA come da procura generale alle liti a rogito Notaio
Per_1 in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' CP_1 sita in Piazza Loreto 22 RESISTENTE
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 20.04.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: che con comunicazione del 6.03.2023, notificata in data 21.03.2023 alla sig.ra Parte_1 1' CP_1 intimava la restituzione della somma complessiva di euro 2.321,08, percepita dalla beneficiaria a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di giugno 2022 al mese di agosto 2022; che la motivazione della richiesta era individuata nella “condanna in via definitiva per i reati art. 7, co. 1 e 2 e per i delitti art. 270-bis, 280, 289 - bis, 416- bis e ter, 422 e 640 bis del C.P. ( art.7 commi 1,2,3 L.
26/2019)."; che, tuttavia, tale richiesta sarebbe illegittima poiché nessuna delle ipotesi di revoca del reddito di cittadinanza, nei termini contestati, si è mai verificata in capo alla sig.ra Pt_1 che infatti essa ha è stata condannata con sentenza n. 815/2022 emessa dal Tribunale Penale di Paola in data 27.09.2022, per il reato previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n.2, 61 n.11 c.p. perché "al fine di trarre profitto, approfittando della temporanea presenza in orario notturno presso l'abitazione di
Persona_2 si impossessava della somma contante di euro 250,00, sottraendola dal portafogli della predetta Per_ 2. Fatto commesso il 13.08.2022; che nel corso del procedimento penale suddetto è stata sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma e, pertanto, il Giudice che l'ha disposta, a norma dell'art. 7 ter comma 2 del D.L. 9/2019, ha revocato, con effetto non retroattivo, il beneficio del Reddito di Cittadinanza, a far data dal 5.09.2022, dandone immediata comunicazione all'interessata e anche all' CP_1; che dunque, l'unica procedura di revoca del reddito di cittadinanza legittima nel caso di specie è stata posta in essere nei termini di legge, tanto che la sig.ra Pt_1 dal mese di settembre 2022 non ha più usufruito del beneficio economico.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito dell' CP_1 e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, con vittoria delle spese di lite. CP Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, l'CP_1 ha chiarito che nel caso di specie il debito è scaturito dalla circostanza che la richiedente è stata condannata in via definitiva per un reato rientrante nella previsione dell'art. 7 comma 3 del D.L. n. 4/2019 e s.m.i., che stabilisce quanto segue: "Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 ((e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,)) nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La revoca è disposta dall CP_1 ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna."
Ebbene, dalla piana lettura della previsione normativa testé riportata emerge che la condanna per fatti di reato previsti e puniti dall'art. 624 c.p. non rientra tra quelle che comportano la revoca in via retroattiva del beneficio del Reddito di Cittadinanza.
Inoltre, anche il provvedimento di sospensione del beneficio del 06.09.2022 del Giudice penale che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma, espressamente chiarisce che detta sospensione non ha effetto retroattivo.
Di talché la richiesta da parte dell' CP_1 di ripetizione delle somme percepite da giugno 2022 ad agosto 2022 non è sorretta da alcuna valida ragione giuridica.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma di euro 2.321,08 richiesta dall' CP_1 a Parte_1 con lettera del 06.03.2023 notificata il 21.03.2023 e percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da giugno 2022 ad agosto
2022.
§ 3. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di euro 2.321,08 richiesta con lettera del 06.03.2023 notificata il 21.03.2023 e percepita aParte_1dall' CP_1 a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da giugno 2022 ad agosto 2022;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 11.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 610/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le "note di trattazione scritta" depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 610/2023, avente ad oggetto: indebito reddito di cittadinanza
TRA
nata a [...] M.mo (CS) il 16.08.71, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
,
MA TO, presso il cui studio, in Via Parco del Pollino n.7/A, in Belvedere Marittimo (CS), elettivamente domicilia come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 C.F. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... MA CA e MB RA come da procura generale alle liti a rogito Notaio
Per_1 in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' CP_1 sita in Piazza Loreto 22 RESISTENTE
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 20.04.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: che con comunicazione del 6.03.2023, notificata in data 21.03.2023 alla sig.ra Parte_1 1' CP_1 intimava la restituzione della somma complessiva di euro 2.321,08, percepita dalla beneficiaria a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di giugno 2022 al mese di agosto 2022; che la motivazione della richiesta era individuata nella “condanna in via definitiva per i reati art. 7, co. 1 e 2 e per i delitti art. 270-bis, 280, 289 - bis, 416- bis e ter, 422 e 640 bis del C.P. ( art.7 commi 1,2,3 L.
26/2019)."; che, tuttavia, tale richiesta sarebbe illegittima poiché nessuna delle ipotesi di revoca del reddito di cittadinanza, nei termini contestati, si è mai verificata in capo alla sig.ra Pt_1 che infatti essa ha è stata condannata con sentenza n. 815/2022 emessa dal Tribunale Penale di Paola in data 27.09.2022, per il reato previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n.2, 61 n.11 c.p. perché "al fine di trarre profitto, approfittando della temporanea presenza in orario notturno presso l'abitazione di
Persona_2 si impossessava della somma contante di euro 250,00, sottraendola dal portafogli della predetta Per_ 2. Fatto commesso il 13.08.2022; che nel corso del procedimento penale suddetto è stata sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma e, pertanto, il Giudice che l'ha disposta, a norma dell'art. 7 ter comma 2 del D.L. 9/2019, ha revocato, con effetto non retroattivo, il beneficio del Reddito di Cittadinanza, a far data dal 5.09.2022, dandone immediata comunicazione all'interessata e anche all' CP_1; che dunque, l'unica procedura di revoca del reddito di cittadinanza legittima nel caso di specie è stata posta in essere nei termini di legge, tanto che la sig.ra Pt_1 dal mese di settembre 2022 non ha più usufruito del beneficio economico.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito dell' CP_1 e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, con vittoria delle spese di lite. CP Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, l'CP_1 ha chiarito che nel caso di specie il debito è scaturito dalla circostanza che la richiedente è stata condannata in via definitiva per un reato rientrante nella previsione dell'art. 7 comma 3 del D.L. n. 4/2019 e s.m.i., che stabilisce quanto segue: "Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 ((e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,)) nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La revoca è disposta dall CP_1 ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna."
Ebbene, dalla piana lettura della previsione normativa testé riportata emerge che la condanna per fatti di reato previsti e puniti dall'art. 624 c.p. non rientra tra quelle che comportano la revoca in via retroattiva del beneficio del Reddito di Cittadinanza.
Inoltre, anche il provvedimento di sospensione del beneficio del 06.09.2022 del Giudice penale che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma, espressamente chiarisce che detta sospensione non ha effetto retroattivo.
Di talché la richiesta da parte dell' CP_1 di ripetizione delle somme percepite da giugno 2022 ad agosto 2022 non è sorretta da alcuna valida ragione giuridica.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma di euro 2.321,08 richiesta dall' CP_1 a Parte_1 con lettera del 06.03.2023 notificata il 21.03.2023 e percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da giugno 2022 ad agosto
2022.
§ 3. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di euro 2.321,08 richiesta con lettera del 06.03.2023 notificata il 21.03.2023 e percepita aParte_1dall' CP_1 a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da giugno 2022 ad agosto 2022;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 11.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso