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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 310 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to PAPA NICOLA Parte_1
Appellante
E
con i Controparte_1 funzionari dott.ssa , dott.ssa e dott. Controparte_2 CP_3
ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015 Controparte_4
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.12.2010 proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 185/2010, emessa dalla di Controparte_5 [...]
in data 09.11.2010 (notificata il 17.11.2010), con cui gli veniva ingiunto il CP_1 pagamento di € 45.266,00 quale sanzione amministrativa irrogata a seguito degli accertamenti esperiti presso la sua azienda (rapporto n. 197/2010) per le seguenti violazioni della normativa di riferimento:
-avere impiegato n. 8 lavoratori non risultanti dalla documentazione o da altra scrittura obbligatoria;
-non avere consegnato e/o per avere consegnato con indicazioni inesatte o incomplete a n. 2 lavoratori all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso, nonché la comunicazione di cui al D. Lgs 152/1997;
-non avere inviato al competente Centro Provinciale per l'Impiego, entro il giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione relativa al rapporto di lavoro instaurato (contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto di lavoro non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo).
Deduceva l'illegittimità dell'ordinanza per i seguenti motivi:
• il verbale ispettivo a base dell'ordinanza opposta era privo di fede privilegiata per le circostanze non avvenute in presenza degli ispettori (ex art. 2700 c.c.);
• degli otto lavoratori, tre ( , e ) Persona_1 Persona_2 Persona_3 erano stati regolarmente assunti, mentre gli altri cinque ( , Persona_4 [...]
e ) non avevano Per_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_6 prestato attività alle sue dipendenze, ma alle dipendenze di un altro soggetto,
, individuato quale effettivo “datore di lavoro”; Persona_8
• l'assunzione da parte del ricorrente di alcuni tra i lavoratori contestati (in tutto tre) risultava regolare come comprovato da copiosa documentazione (Unilav, buste paga, DMAG, ecc.).
Concludeva, dunque, di non avere violato nessuna delle disposizioni indicate nell'ordinanza.
Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione e, nel merito, l'annullamento della stessa per carenza di legittimità, fondatezza e motivazione, vinte le spese di lite.
La parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata, rivendicando la fondatezza e correttezza delle risultanze ispettive.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha affermato che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti
Pag. 2 di 9 costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta
(Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095). Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che
l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato”.
Ha condannato il ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 2810,40.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che la pronuncia impugnata non ha alcun fondamento sui fatti causa;
l'opponente aveva già in primo grado sostenuto che i lavoratori , Persona_4 [...]
indicati nell'ordinanza, Per_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_7 non erano alle sue dipendenze, ma lavoravano sotto la direzione e il controllo del sig.
Tale circostanza risultava confermata dalle risultanze del Persona_8 procedimento penale instaurato, a seguito dell'ispezione, alla quale era seguita l'ingiunzione per cui è causa, nei confronti di e Parte_1 Persona_8 anche imputati per il reato di occupazione di lavoratori in nero senza permesso di soggiorno. Questa vicenda penale si era conclusa con sentenza assolutoria n. 868/2016, versata in atti in primo grado in data 05.02.2018 per l'odierno appellante per non aver commesso il fatto, passata in giudicato. Inoltre, le dichiarazioni acquisite dagli stessi agenti accertatori convergono nel ritenere sussistenti gli elementi qualificanti il rapporto di lavoro subordinato solo nei confronti di e non in relazione al Persona_8 ricorrente. L' non ha fornito prova positiva degli elementi costitutivi CP_1 dell'illecito amministrativo contestato, limitandosi a richiamare il verbale ispettivo, la cui efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. non opera per fatti non avvenuti in presenza degli accertatori. Ha errato il Tribunale ad attribuire l'onere probatorio all'opponente, in violazione del principio consolidato secondo cui spetta all'autorità amministrativa dimostrare il fondamento della propria pretesa.
Ha formulato così le proprie conclusioni:
“1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 843/2022 del
Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 12.10.2022;
Pag. 3 di 9 2) nel merito, ritenere e dichiarare nulla l'impugnata ordinanza - ingiunzione n.
185/2010, emessa dalla di in data Controparte_5 CP_1
09.11.2010 e notificata il 17.11.2010, con cui veniva ingiunto il pagamento di €.
45.266,00 quale sanzione amministrativa, per i motivi illustrati;
3) condannare l' , già Controparte_1 [...]
di , al Controparte_8 CP_1 pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre magg. 15%, IVA e
CPA, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Con L' di ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendo la legittimità CP_1 dell'accertamento e del verbale ispettivo nonché dell'ordinanza opposta ed ha evidenziato, in particolare, che la responsabilità del ricorrente risulta pienamente provata, soprattutto con riguardo all'occupazione irregolare dei lavoratori
[...]
, e , i quali erano stati impiegati dal Per_1 Persona_2 Persona_3 [...] prima della formale assunzione (c.d. “nero pregresso”). Pt_1
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. La sentenza appellata va riconosciuta nulla, così come chiede l'appellante, perché è affetta dall'omessa indicazione degli elementi da cui il tribunale ha desunto il proprio convincimento. Ha infatti imputato al ricorrente di non aver offerto una ricostruzione diversa dei fatti verbalizzati dagli ispettori, ma ha del tutto trascurato di indicare quali sono tali fatti e, soprattutto, quali sono i motivi di opposizione rispetto ad essi1.
La motivazione si presenta, quindi, priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica dei profili che formano l'effettivo oggetto della controversia, dei quali, per l'appunto, la
Pag. 4 di 9 sentenza non fa menzione, limitandosi all'esposizione di principi generali e affidando ad apodittiche e generiche affermazioni l'applicazione di quegli stessi principi al caso in esame. Il tribunale non ha invero indicato quali sono le infrazioni contestate al ricorrente;
né quali sono le argomentazioni, in fatto e in diritto, con cui il ricorrente si è opposto agli addebiti;
né quali sono le ragioni per cui quelle specifiche argomentazioni non meritano accoglimento. Sicché la motivazione, nella sua stereotipata genericità, si rivela apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata2.
2.La stigmatizzata nullità impone al Collegio di ovviare all'omessa delibazione sulle doglianze proposte con l'opposizione3.
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa per gli illeciti di cui
1.all'art. 3 del D.L. 22/2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002,
n. 73, come sostituito dall'art. 36 bis comma 7 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 04.08.2006, n. 248, per avere impiegato n. 8 lavoratori non risultanti dalla documentazione o da altra scrittura obbligatoria;
lavoratori interessati:
assunzione del 25.10.2009 per n. 5 gg. di lavoro effettivo;
Persona_5
assunzione del 25.10.2009 per n. 5 gg. di lavoro effettivo;
Persona_6
, assunzione del 25.10.2009 per n. 5 gg. di lavoro effettivo;
Persona_7
, assunzione del 2.09.2009 per n. 46 gg. di lavoro effettivo;
Persona_4
, assunzione del 26.10.2009 per n. 4 gg. di lavoro effettivo;
Controparte_7
,assunzione del 31.08.2009 per n. 1 gg. di lavoro effettivo;
Persona_3
, assunzione del 13.08.2009 per n. 8 gg. di lavoro effettivo;
Persona_2
assunzione del 31.07.2009 per n. 4 gg. di lavoro effettivo;
Persona_1 che si sanziona per €. 40.500,00(di cui €. 3.600,00 come sanzione amministrativa per ciascun lavoratore ed €. 11.700,00 come maggiorazione pari ad €. 150,00 per il numero di giorni effettivamente lavorati n. 78); 2 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”.
Pag. 5 di 9 2.all'art. 4 bis, comma 2, del D. Lgvo 21.04.2000, n. 181, così come inserito dall'art. 6 comma 1 del D. Lgvo 19.12.2002, n. 297, per non avere consegnato e/o per avere consegnato con indicazioni inesatte o incomplete a n. 2 lavoratori all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso, nonché la comunicazione di cui al D. Lgvo
152/1997; lavoratori interessati:
assunzione del 25.10.2009; Persona_5
assunzione del 25.10.2009; Persona_6
, assunzione del 25.10.2009; Persona_7
, assunzione del 2.09.2009; Persona_4
, assunzione del 26.10.2009; Controparte_7
, assunzione del 31.08.2009; Persona_3
, assunzione del 13.08.2009; Persona_2
assunzione del 31.07.2009; Persona_1 che si sanziona per €. 3.500,00
3.all'art. 9 bis, comma2, della legge 28.11.1996, n. 608 sostituito dall'art. 1 comma
1080 della legge 296/2006 per non avere inviato al competente Centro Provinciale per
l'Impiego, entro il giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto di lavoro non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo;
lavoratori interessati:
assunzione del 25.10.2009; Persona_5
assunzione del 25.10.2009; Persona_6
, assunzione del 25.10.2009; Persona_7
, assunzione del 2.09.2009; Persona_4
, assunzione del 26.10.2009; Controparte_7
, assunzione del 31.08.2009; Persona_3
, assunzione del 13.08.2009; Persona_2
assunzione del 31.07.2009; Persona_1 che si sanziona per €. 1.260,00.
Pag. 6 di 9 Con Nel verbale (cfr doc. 1 del fasc.dell' ) risulta attestato che nei terreni di sono Pt_1 stati rinvenuti intenti al lavoro, come braccianti agricoli, i lavoratori riportati nell'elenco
(sono in tutto nove), che sono stati sentiti e che da tali dichiarazioni (che vengono allegate) è emersa la responsabilità dello zio materno di ex Pt_1 Persona_8 art. 28 del dgls. n. 276/2003 quale somministratore di personale utilizzato dal titolare dell'azienda (il riferimento è ai primi otto dell'elenco); si afferma poi che un Pt_1 solo lavoratore risulta regolarmente assunto (il riferimento è a riportato Persona_9 al n. 9 dell'elenco); che 4 lavoratori sono di origine africana (i primi quattro dell'elenco, senza permesso di soggiorno, di cui il attinto anche da provvedimento di Per_4 espulsione), 2 sono rumeni e 2 sono italiani, precisandosi “questi ultimi tutti in nero , in quanto non risultano comunicazioni preventive con Unilav”
Gli accertatori hanno poi affermato che si configura a carico di entrambi (ovvero
[...]
e ) il reato di occupazione di manodopera clandestina Parte_1 Persona_8 ex art. 22 del dlgs. n. 286/1998 e l'illecito di somministrazione fraudolenta ex art. 28 del dlgs. n. 276/2003; che “per i predetti lavoratori dipendenti come indicati ai n.
1,2,3,4,5,6,7,8 dell'allegato elenco, il datore di lavoro, , non è stato Parte_1 in grado di documentare la loro regolare occupazione, prima di essere ammessi al lavoro, né gli stessi hanno potuto esibire alcuna documentazione attestante la propria regolare presenza al lavoro”; hanno quindi concluso che a vanno Parte_1 ascritti gli illeciti di impiego di manodopera non risultante da scrittura, omessa consegna dell'assunzione e omessa comunicazione preventiva (cioè gli illeciti poi sanzionati con l'ordinanza ingiunzione),
Ciò posto, per quanto riguarda , e Persona_3 Persona_2 Persona_1
(rispettivamente riportati ai n. 6,7,e 8 dell'elenco) , si rileva che è pacifico che si tratti di lavoratori alle dipendenze dell'odierno appellante;
è incontestato che abbiano iniziato a lavorare nelle date riportate nell'elenco dagli ispettori sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate.
Orbene dalla documentazione prodotta risulta che per la Persona_3 comunicazione di assunzione è del 31.8.2009 e quindi è stata inoltrata nello stesso giorno in cui egli ha incominciato a lavorare;
per la comunicazione di Persona_1 assunzione è del 31.8.2009, mentre egli ha iniziato a lavorare il 31.7.2009; per Per_2
Pag. 7 di 9 risulta solo la denuncia di manodopera per settembre 2009 ed ha iniziato a Per_2 lavorare il 13.8.2009.
Pertanto, per questi tre lavoratori gli illeciti contestati sussistono.
Al contrario per quanto riguarda gli altri lavoratori, premesso che dal reato di occupazione di manodopera clandestina il è stato assolto per non avere Pt_1 commesso il fatto (cfr sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, prima sezione penale, n. 868/2016, prodotta in primo grado, con la seguente motivazione “alcun elemento certo in grado di resistere al ragionevole dubbio che possa indurre a ritenere in concorso con quale consapevole utilizzatore di manodopera Pt_1 Per_8 straniera irregolare, evidentemente procurata e pagata direttamente da ) nelle Per_8 dichiarazioni rilasciate ed allegate al verbale ispettivo (cfr doc. 5,6,7,8,9 del fasc. Con dell' ) gli stessi hanno affermato di essere braccianti agricoli alle dipendenze di con il quale hanno pattuito una paga mensile netta di euro 400 con la Persona_8 precisazione che questi li ospitava (offrendo vitto ed alloggio) e li accompagnava sui terreni di sicchè non possono essere considerati lavoratori dipendenti di Pt_1 quest'ultimo (contrariamente a quanto ritenuto dagli accertatori e sul punto si rammenta che non opera la fede privilegiata del verbale ispettivo in ordine agli apprezzamenti personali e valutazioni compiute dagli ispettori cfr ex multis Cass. 3077/1992) che, dunque, non può rispondere degli illeciti contestati.
Per i motivi suesposti, previa declaratoria di nullità della gravata sentenza, si annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta limitatamente alla posizione dei lavoratori
[...]
, e Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_4 Controparte_7 confermandola nel resto.
3.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio con reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo (cfr Cass.
23132/2021: “In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito”), tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri di cui al
Pag. 8 di 9 DM n. 55/2014 e s.m.i., nonché la riduzione che è prevista dall'art. 9, c. 2, del d.lgs. n.
149/2015, perché l'amministrazione si è costituita in entrambi i gradi con propri funzionari, vengono compensate per due terzi, ponendosi il restante terzo a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello da
[...]
con ricorso depositato in data 5.4.2023 avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia n. 843/2022 così provvede:
1. previa declaratoria di nullità della gravata sentenza, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta limitatamente alla posizione dei lavoratori Persona_5 Persona_6
, e , confermandola nel resto. Persona_7 Persona_4 Controparte_7
2. liquida le spese del doppio grado di giudizio, in € 3703 per il primo grado ed in €
3996 per il secondo grado, compensandole per due terzi e ponendo il restante terzo a carico dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. Cfr. in mot. Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali (ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 3 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 310 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to PAPA NICOLA Parte_1
Appellante
E
con i Controparte_1 funzionari dott.ssa , dott.ssa e dott. Controparte_2 CP_3
ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015 Controparte_4
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.12.2010 proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 185/2010, emessa dalla di Controparte_5 [...]
in data 09.11.2010 (notificata il 17.11.2010), con cui gli veniva ingiunto il CP_1 pagamento di € 45.266,00 quale sanzione amministrativa irrogata a seguito degli accertamenti esperiti presso la sua azienda (rapporto n. 197/2010) per le seguenti violazioni della normativa di riferimento:
-avere impiegato n. 8 lavoratori non risultanti dalla documentazione o da altra scrittura obbligatoria;
-non avere consegnato e/o per avere consegnato con indicazioni inesatte o incomplete a n. 2 lavoratori all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso, nonché la comunicazione di cui al D. Lgs 152/1997;
-non avere inviato al competente Centro Provinciale per l'Impiego, entro il giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione relativa al rapporto di lavoro instaurato (contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto di lavoro non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo).
Deduceva l'illegittimità dell'ordinanza per i seguenti motivi:
• il verbale ispettivo a base dell'ordinanza opposta era privo di fede privilegiata per le circostanze non avvenute in presenza degli ispettori (ex art. 2700 c.c.);
• degli otto lavoratori, tre ( , e ) Persona_1 Persona_2 Persona_3 erano stati regolarmente assunti, mentre gli altri cinque ( , Persona_4 [...]
e ) non avevano Per_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_6 prestato attività alle sue dipendenze, ma alle dipendenze di un altro soggetto,
, individuato quale effettivo “datore di lavoro”; Persona_8
• l'assunzione da parte del ricorrente di alcuni tra i lavoratori contestati (in tutto tre) risultava regolare come comprovato da copiosa documentazione (Unilav, buste paga, DMAG, ecc.).
Concludeva, dunque, di non avere violato nessuna delle disposizioni indicate nell'ordinanza.
Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione e, nel merito, l'annullamento della stessa per carenza di legittimità, fondatezza e motivazione, vinte le spese di lite.
La parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata, rivendicando la fondatezza e correttezza delle risultanze ispettive.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha affermato che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti
Pag. 2 di 9 costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta
(Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095). Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che
l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato”.
Ha condannato il ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 2810,40.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che la pronuncia impugnata non ha alcun fondamento sui fatti causa;
l'opponente aveva già in primo grado sostenuto che i lavoratori , Persona_4 [...]
indicati nell'ordinanza, Per_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_7 non erano alle sue dipendenze, ma lavoravano sotto la direzione e il controllo del sig.
Tale circostanza risultava confermata dalle risultanze del Persona_8 procedimento penale instaurato, a seguito dell'ispezione, alla quale era seguita l'ingiunzione per cui è causa, nei confronti di e Parte_1 Persona_8 anche imputati per il reato di occupazione di lavoratori in nero senza permesso di soggiorno. Questa vicenda penale si era conclusa con sentenza assolutoria n. 868/2016, versata in atti in primo grado in data 05.02.2018 per l'odierno appellante per non aver commesso il fatto, passata in giudicato. Inoltre, le dichiarazioni acquisite dagli stessi agenti accertatori convergono nel ritenere sussistenti gli elementi qualificanti il rapporto di lavoro subordinato solo nei confronti di e non in relazione al Persona_8 ricorrente. L' non ha fornito prova positiva degli elementi costitutivi CP_1 dell'illecito amministrativo contestato, limitandosi a richiamare il verbale ispettivo, la cui efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. non opera per fatti non avvenuti in presenza degli accertatori. Ha errato il Tribunale ad attribuire l'onere probatorio all'opponente, in violazione del principio consolidato secondo cui spetta all'autorità amministrativa dimostrare il fondamento della propria pretesa.
Ha formulato così le proprie conclusioni:
“1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 843/2022 del
Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 12.10.2022;
Pag. 3 di 9 2) nel merito, ritenere e dichiarare nulla l'impugnata ordinanza - ingiunzione n.
185/2010, emessa dalla di in data Controparte_5 CP_1
09.11.2010 e notificata il 17.11.2010, con cui veniva ingiunto il pagamento di €.
45.266,00 quale sanzione amministrativa, per i motivi illustrati;
3) condannare l' , già Controparte_1 [...]
di , al Controparte_8 CP_1 pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre magg. 15%, IVA e
CPA, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Con L' di ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendo la legittimità CP_1 dell'accertamento e del verbale ispettivo nonché dell'ordinanza opposta ed ha evidenziato, in particolare, che la responsabilità del ricorrente risulta pienamente provata, soprattutto con riguardo all'occupazione irregolare dei lavoratori
[...]
, e , i quali erano stati impiegati dal Per_1 Persona_2 Persona_3 [...] prima della formale assunzione (c.d. “nero pregresso”). Pt_1
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. La sentenza appellata va riconosciuta nulla, così come chiede l'appellante, perché è affetta dall'omessa indicazione degli elementi da cui il tribunale ha desunto il proprio convincimento. Ha infatti imputato al ricorrente di non aver offerto una ricostruzione diversa dei fatti verbalizzati dagli ispettori, ma ha del tutto trascurato di indicare quali sono tali fatti e, soprattutto, quali sono i motivi di opposizione rispetto ad essi1.
La motivazione si presenta, quindi, priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica dei profili che formano l'effettivo oggetto della controversia, dei quali, per l'appunto, la
Pag. 4 di 9 sentenza non fa menzione, limitandosi all'esposizione di principi generali e affidando ad apodittiche e generiche affermazioni l'applicazione di quegli stessi principi al caso in esame. Il tribunale non ha invero indicato quali sono le infrazioni contestate al ricorrente;
né quali sono le argomentazioni, in fatto e in diritto, con cui il ricorrente si è opposto agli addebiti;
né quali sono le ragioni per cui quelle specifiche argomentazioni non meritano accoglimento. Sicché la motivazione, nella sua stereotipata genericità, si rivela apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata2.
2.La stigmatizzata nullità impone al Collegio di ovviare all'omessa delibazione sulle doglianze proposte con l'opposizione3.
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa per gli illeciti di cui
1.all'art. 3 del D.L. 22/2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002,
n. 73, come sostituito dall'art. 36 bis comma 7 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 04.08.2006, n. 248, per avere impiegato n. 8 lavoratori non risultanti dalla documentazione o da altra scrittura obbligatoria;
lavoratori interessati:
assunzione del 25.10.2009 per n. 5 gg. di lavoro effettivo;
Persona_5
assunzione del 25.10.2009 per n. 5 gg. di lavoro effettivo;
Persona_6
, assunzione del 25.10.2009 per n. 5 gg. di lavoro effettivo;
Persona_7
, assunzione del 2.09.2009 per n. 46 gg. di lavoro effettivo;
Persona_4
, assunzione del 26.10.2009 per n. 4 gg. di lavoro effettivo;
Controparte_7
,assunzione del 31.08.2009 per n. 1 gg. di lavoro effettivo;
Persona_3
, assunzione del 13.08.2009 per n. 8 gg. di lavoro effettivo;
Persona_2
assunzione del 31.07.2009 per n. 4 gg. di lavoro effettivo;
Persona_1 che si sanziona per €. 40.500,00(di cui €. 3.600,00 come sanzione amministrativa per ciascun lavoratore ed €. 11.700,00 come maggiorazione pari ad €. 150,00 per il numero di giorni effettivamente lavorati n. 78); 2 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”.
Pag. 5 di 9 2.all'art. 4 bis, comma 2, del D. Lgvo 21.04.2000, n. 181, così come inserito dall'art. 6 comma 1 del D. Lgvo 19.12.2002, n. 297, per non avere consegnato e/o per avere consegnato con indicazioni inesatte o incomplete a n. 2 lavoratori all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso, nonché la comunicazione di cui al D. Lgvo
152/1997; lavoratori interessati:
assunzione del 25.10.2009; Persona_5
assunzione del 25.10.2009; Persona_6
, assunzione del 25.10.2009; Persona_7
, assunzione del 2.09.2009; Persona_4
, assunzione del 26.10.2009; Controparte_7
, assunzione del 31.08.2009; Persona_3
, assunzione del 13.08.2009; Persona_2
assunzione del 31.07.2009; Persona_1 che si sanziona per €. 3.500,00
3.all'art. 9 bis, comma2, della legge 28.11.1996, n. 608 sostituito dall'art. 1 comma
1080 della legge 296/2006 per non avere inviato al competente Centro Provinciale per
l'Impiego, entro il giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto di lavoro non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo;
lavoratori interessati:
assunzione del 25.10.2009; Persona_5
assunzione del 25.10.2009; Persona_6
, assunzione del 25.10.2009; Persona_7
, assunzione del 2.09.2009; Persona_4
, assunzione del 26.10.2009; Controparte_7
, assunzione del 31.08.2009; Persona_3
, assunzione del 13.08.2009; Persona_2
assunzione del 31.07.2009; Persona_1 che si sanziona per €. 1.260,00.
Pag. 6 di 9 Con Nel verbale (cfr doc. 1 del fasc.dell' ) risulta attestato che nei terreni di sono Pt_1 stati rinvenuti intenti al lavoro, come braccianti agricoli, i lavoratori riportati nell'elenco
(sono in tutto nove), che sono stati sentiti e che da tali dichiarazioni (che vengono allegate) è emersa la responsabilità dello zio materno di ex Pt_1 Persona_8 art. 28 del dgls. n. 276/2003 quale somministratore di personale utilizzato dal titolare dell'azienda (il riferimento è ai primi otto dell'elenco); si afferma poi che un Pt_1 solo lavoratore risulta regolarmente assunto (il riferimento è a riportato Persona_9 al n. 9 dell'elenco); che 4 lavoratori sono di origine africana (i primi quattro dell'elenco, senza permesso di soggiorno, di cui il attinto anche da provvedimento di Per_4 espulsione), 2 sono rumeni e 2 sono italiani, precisandosi “questi ultimi tutti in nero , in quanto non risultano comunicazioni preventive con Unilav”
Gli accertatori hanno poi affermato che si configura a carico di entrambi (ovvero
[...]
e ) il reato di occupazione di manodopera clandestina Parte_1 Persona_8 ex art. 22 del dlgs. n. 286/1998 e l'illecito di somministrazione fraudolenta ex art. 28 del dlgs. n. 276/2003; che “per i predetti lavoratori dipendenti come indicati ai n.
1,2,3,4,5,6,7,8 dell'allegato elenco, il datore di lavoro, , non è stato Parte_1 in grado di documentare la loro regolare occupazione, prima di essere ammessi al lavoro, né gli stessi hanno potuto esibire alcuna documentazione attestante la propria regolare presenza al lavoro”; hanno quindi concluso che a vanno Parte_1 ascritti gli illeciti di impiego di manodopera non risultante da scrittura, omessa consegna dell'assunzione e omessa comunicazione preventiva (cioè gli illeciti poi sanzionati con l'ordinanza ingiunzione),
Ciò posto, per quanto riguarda , e Persona_3 Persona_2 Persona_1
(rispettivamente riportati ai n. 6,7,e 8 dell'elenco) , si rileva che è pacifico che si tratti di lavoratori alle dipendenze dell'odierno appellante;
è incontestato che abbiano iniziato a lavorare nelle date riportate nell'elenco dagli ispettori sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate.
Orbene dalla documentazione prodotta risulta che per la Persona_3 comunicazione di assunzione è del 31.8.2009 e quindi è stata inoltrata nello stesso giorno in cui egli ha incominciato a lavorare;
per la comunicazione di Persona_1 assunzione è del 31.8.2009, mentre egli ha iniziato a lavorare il 31.7.2009; per Per_2
Pag. 7 di 9 risulta solo la denuncia di manodopera per settembre 2009 ed ha iniziato a Per_2 lavorare il 13.8.2009.
Pertanto, per questi tre lavoratori gli illeciti contestati sussistono.
Al contrario per quanto riguarda gli altri lavoratori, premesso che dal reato di occupazione di manodopera clandestina il è stato assolto per non avere Pt_1 commesso il fatto (cfr sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, prima sezione penale, n. 868/2016, prodotta in primo grado, con la seguente motivazione “alcun elemento certo in grado di resistere al ragionevole dubbio che possa indurre a ritenere in concorso con quale consapevole utilizzatore di manodopera Pt_1 Per_8 straniera irregolare, evidentemente procurata e pagata direttamente da ) nelle Per_8 dichiarazioni rilasciate ed allegate al verbale ispettivo (cfr doc. 5,6,7,8,9 del fasc. Con dell' ) gli stessi hanno affermato di essere braccianti agricoli alle dipendenze di con il quale hanno pattuito una paga mensile netta di euro 400 con la Persona_8 precisazione che questi li ospitava (offrendo vitto ed alloggio) e li accompagnava sui terreni di sicchè non possono essere considerati lavoratori dipendenti di Pt_1 quest'ultimo (contrariamente a quanto ritenuto dagli accertatori e sul punto si rammenta che non opera la fede privilegiata del verbale ispettivo in ordine agli apprezzamenti personali e valutazioni compiute dagli ispettori cfr ex multis Cass. 3077/1992) che, dunque, non può rispondere degli illeciti contestati.
Per i motivi suesposti, previa declaratoria di nullità della gravata sentenza, si annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta limitatamente alla posizione dei lavoratori
[...]
, e Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_4 Controparte_7 confermandola nel resto.
3.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio con reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo (cfr Cass.
23132/2021: “In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito”), tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri di cui al
Pag. 8 di 9 DM n. 55/2014 e s.m.i., nonché la riduzione che è prevista dall'art. 9, c. 2, del d.lgs. n.
149/2015, perché l'amministrazione si è costituita in entrambi i gradi con propri funzionari, vengono compensate per due terzi, ponendosi il restante terzo a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello da
[...]
con ricorso depositato in data 5.4.2023 avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia n. 843/2022 così provvede:
1. previa declaratoria di nullità della gravata sentenza, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta limitatamente alla posizione dei lavoratori Persona_5 Persona_6
, e , confermandola nel resto. Persona_7 Persona_4 Controparte_7
2. liquida le spese del doppio grado di giudizio, in € 3703 per il primo grado ed in €
3996 per il secondo grado, compensandole per due terzi e ponendo il restante terzo a carico dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. Cfr. in mot. Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali (ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 3 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.