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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 3/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente
BASCUCCI SANTE, OR
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 3/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 102/2020 depositato il 5/2/2020
proposto da
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di AN - Via Palestro, 15 60122
AN AN
Email_1elettivamente domiciliata presso
1 contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 319/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
AN sez. 1 e pubblicata il 26/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TQKM000299 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: conferma dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di AN n. 319/1/2019 del
19/6/2019, depositata in segreteria il 26/6/2019, è stato accolto il ricorso proposto da
Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento sopra indicato.
Dalla lettura della succinta motivazione si comprende:
2 che il contribuente aveva stipulato, in qualità di pieno proprietario–locatore, due contratti di locazione relativi a due immobili;
che, non avendo percepito i canoni, conformemente a recenti orientamenti della
Suprema Corte, non era tenuto ad indicare l'importo degli stessi nella dichiarazione dei redditi presentata;
che sussistevano giustificati motivi per addivenire alla decisione di compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AN – ha proposto appello nel quale, seppure non articolato in autonomi e specifici motivi, si possono comunque enucleare le seguenti censure all'impugnata sentenza:
a. “L'art. 26 del DPR n. 917/1986 fissa il principio giusto il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone. In base alla regola generale di cui all'art. 26 del TUIR, secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore ancorché non percepiti, pure per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, il materiale incasso di un provento. Pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal canone di locazione, non rileva il canone effettivamente percepito dal locatore, bensì
l'ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento.”;
b. unica eccezione a tale disposizione di carattere generale è costituita dai canoni di locazione afferenti ad immobili adibiti ad uso abitativo: “… l'articolo 8, comma
5, della legge n. 431 del 1998, introducendo due nuovi periodi all'attuale art. 26 del T.U.I.R., ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della
3 conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al locatore è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.”;
c. gli immobili del contribuente cui afferiscono i canoni de quibus erano stati locati ad una società (Società_1 s.r.l.) poi dichiarata fallita di guisa che non si trattava di locazione ad uso abitativo;
d. in ogni caso, il contribuente non ha adempiuto al suo onere di prova contraria:
“Nel caso che ci occupa, la documentazione prodotta dalla parte in allegato alla richiesta di autotutela ed al ricorso introduttivo, in particolare l' (non ancora convalidato) e l' del conduttore, non esime quest'ultimo dal dichiarare i canoni non percepiti in quanto, benché non riscossi dal conduttore fallito, devono essere comunque dichiarati dal locatore (art. 26, comma 1 cit. è chiaro: “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito…”) e, solo ad avvenuta consegna dei locali, da parte del conduttore o dalla curatela, e solo
Resistente_1da quel momento, i canoni non vanno dichiarati. Il Sig. non ha prodotto nulla che potesse giustificare l'omessa dichiarazione dei redditi di locazione non abitativa per i canoni non percepiti dal mese di gennaio a novembre 2013, poiché tra la documentazione presentata non è presente né la convalida di sfratto, né il verbale di rilascio dell'immobile o altro documento utile a dimostrare che l'immobile non fosse più occupato dal conduttore moroso già dal mese di gennaio 2013. Infatti, l' e l'4 passivo fallimentare> del conduttore, prodotte dal locatore, sono rispettivamente datate 11.11.2013 e 30.12.2013, dunque successive alle mensilità dei canoni che la parte chiede di non assoggettare a tassazione.”.
3. Si è costituito in giudizio il contribuente così controdeducendo:
la pretesa dell'Amministrazione si fonda su una pronuncia del Giudice di o legittimità che non si attaglia al caso in esame;
“o il contribuente, già nella richiesta di autotutela ed in tutte le successive sedi, ha ampiamente dimostrato in maniera oggettiva che sono state poste in essere tutte le attività che la legge pone a base della richiesta di revoca del contratto di locazione, ossia è stata fatta l'intimazione allo sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida a cui il Giudice aveva fissato il termine per la comparizione delle parti il 16/1/2014 ma il 20/11/2013 la società conduttrice veniva dichiarata fallita e tale evento aveva effetto di assorbimento/annullamento della procedura di sfratto. Quindi il contribuente nulla poteva opporre al fallimento ed anzi è stato poi ammesso regolarmente al passivo ma poi, non essendoci stato attivo da liquidare, nessuna somma ha mai ricevuto per detta locazione.”;
la distinzione, , tra contratti di locazione ad uso abitativo e contratti o sub specie non destinati a tale scopo è manifestamente illegittima: “Tale norma, se non correttamente interpretata ed applicata, porterebbe all'assurdo di creare una disparità di trattamento tra il contribuente privato che, ancorché non incassi i canoni di locazione, deve pagare le tasse sino a quando non ottiene lo sfratto e/o la risoluzione del contratto rispetto invece ad un imprenditore che si troverebbe a pagare le imposte sui canoni non percepiti potendo poi portare a perdita su crediti e quindi ridurre il suo imponibile fiscale per l'eventuale dichiarazione di fallimento del cliente moroso o per l'accertata impossibilità a recuperare detto credito azzerando quindi la tassazione.”.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunti i fatti non controversi della presente vicenda, ritiene questa Corte che l'appello sia fondato, atteso che la sentenza impugnata si fonda su principi ritenuti erronei dal Giudice di legittimità al cui orientamento questa Corte aderisce.
Ed invero, il distinguo sul quale riposa il motivo d'appello, ossia il differente regime fiscale dei redditi fondiari costituiti da canoni non percepiti a seconda che essi ineriscano a contratti di locazione ad uso abitativo ovvero non abitativo è validato dalla
Corte di Cassazione con pronunce che giustificano tale differenza sicché ogni sospetto di illegittimità costituzionale della norma (art. 8 L. 9/12/1998 n. 431) deve essere respinto: “In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della l. n. 431 del
1988 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ascritto alla formazione del reddito anche i canoni non riscossi dal comproprietario dell'immobile in 1quanto usurpati dall'altro comproprietario).”.
Orbene, poiché è pacifico che, nella vicenda oggetto del presente processo, la pronuncia di sfratto per morosità (o comunque la dichiarazione giudiziale di risoluzione 2dei contratti) è intervenuta nell'anno 2014, ne consegue, inevitabilmente, che gli effetti
6 della stessa non possono estendersi ai redditi fondiari del 2013 cui afferisce l'avviso impugnato.
In conclusione, irrilevante, al fine del decidere, il censurato (da parte dell'appellato) richiamo da parte dell'Ufficio a sentenza del Giudice di legittimità non pertinente al caso in esame, va ritenuto che, con riferimento ai redditi fondiari dell'anno 2013, il contribuente aveva l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli importi dei canoni di locazione ad uso non abitativo inerenti agli immobili sui quali vantava un diritto reale, ancorché non percepiti per inadempimento del conduttore.
La natura esclusivamente giuridica della questione sottesa al presente processo e l'assenza di una “colpa processuale” in capo a parte appellata giustificano la decisione di compensare fra le parti, come già avvenuto in primo grado, le spese processuali del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in AN, 3 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Massimo Boretti
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. sez. V 9/5/2019 n. 12332. Cfr., in motivazione pag. 3, per quel che concerne i profili di legittimità costituzione di siffatta interpretazione delle norme. 2 contratto n. 2424 registrato in data 3/8/2011 (data inizio locazione 1/1/2013 e data fine locazione 31/07/2017) con canone di locazione pari a € 7.200,00 e contratto n. 1796 registrato in data 14/04/2012 (data inizio locazione il 1/1/2013 e data fine locazione 20/11/2013) con canone di locazione pari a € 8.400,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 3/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente
BASCUCCI SANTE, OR
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 3/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 102/2020 depositato il 5/2/2020
proposto da
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di AN - Via Palestro, 15 60122
AN AN
Email_1elettivamente domiciliata presso
1 contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 319/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
AN sez. 1 e pubblicata il 26/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TQKM000299 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: conferma dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di AN n. 319/1/2019 del
19/6/2019, depositata in segreteria il 26/6/2019, è stato accolto il ricorso proposto da
Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento sopra indicato.
Dalla lettura della succinta motivazione si comprende:
2 che il contribuente aveva stipulato, in qualità di pieno proprietario–locatore, due contratti di locazione relativi a due immobili;
che, non avendo percepito i canoni, conformemente a recenti orientamenti della
Suprema Corte, non era tenuto ad indicare l'importo degli stessi nella dichiarazione dei redditi presentata;
che sussistevano giustificati motivi per addivenire alla decisione di compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AN – ha proposto appello nel quale, seppure non articolato in autonomi e specifici motivi, si possono comunque enucleare le seguenti censure all'impugnata sentenza:
a. “L'art. 26 del DPR n. 917/1986 fissa il principio giusto il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone. In base alla regola generale di cui all'art. 26 del TUIR, secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore ancorché non percepiti, pure per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, il materiale incasso di un provento. Pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal canone di locazione, non rileva il canone effettivamente percepito dal locatore, bensì
l'ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento.”;
b. unica eccezione a tale disposizione di carattere generale è costituita dai canoni di locazione afferenti ad immobili adibiti ad uso abitativo: “… l'articolo 8, comma
5, della legge n. 431 del 1998, introducendo due nuovi periodi all'attuale art. 26 del T.U.I.R., ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della
3 conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al locatore è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.”;
c. gli immobili del contribuente cui afferiscono i canoni de quibus erano stati locati ad una società (Società_1 s.r.l.) poi dichiarata fallita di guisa che non si trattava di locazione ad uso abitativo;
d. in ogni caso, il contribuente non ha adempiuto al suo onere di prova contraria:
“Nel caso che ci occupa, la documentazione prodotta dalla parte in allegato alla richiesta di autotutela ed al ricorso introduttivo, in particolare l'
Resistente_1da quel momento, i canoni non vanno dichiarati. Il Sig. non ha prodotto nulla che potesse giustificare l'omessa dichiarazione dei redditi di locazione non abitativa per i canoni non percepiti dal mese di gennaio a novembre 2013, poiché tra la documentazione presentata non è presente né la convalida di sfratto, né il verbale di rilascio dell'immobile o altro documento utile a dimostrare che l'immobile non fosse più occupato dal conduttore moroso già dal mese di gennaio 2013. Infatti, l'
3. Si è costituito in giudizio il contribuente così controdeducendo:
la pretesa dell'Amministrazione si fonda su una pronuncia del Giudice di o legittimità che non si attaglia al caso in esame;
“o il contribuente, già nella richiesta di autotutela ed in tutte le successive sedi, ha ampiamente dimostrato in maniera oggettiva che sono state poste in essere tutte le attività che la legge pone a base della richiesta di revoca del contratto di locazione, ossia è stata fatta l'intimazione allo sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida a cui il Giudice aveva fissato il termine per la comparizione delle parti il 16/1/2014 ma il 20/11/2013 la società conduttrice veniva dichiarata fallita e tale evento aveva effetto di assorbimento/annullamento della procedura di sfratto. Quindi il contribuente nulla poteva opporre al fallimento ed anzi è stato poi ammesso regolarmente al passivo ma poi, non essendoci stato attivo da liquidare, nessuna somma ha mai ricevuto per detta locazione.”;
la distinzione, , tra contratti di locazione ad uso abitativo e contratti o sub specie non destinati a tale scopo è manifestamente illegittima: “Tale norma, se non correttamente interpretata ed applicata, porterebbe all'assurdo di creare una disparità di trattamento tra il contribuente privato che, ancorché non incassi i canoni di locazione, deve pagare le tasse sino a quando non ottiene lo sfratto e/o la risoluzione del contratto rispetto invece ad un imprenditore che si troverebbe a pagare le imposte sui canoni non percepiti potendo poi portare a perdita su crediti e quindi ridurre il suo imponibile fiscale per l'eventuale dichiarazione di fallimento del cliente moroso o per l'accertata impossibilità a recuperare detto credito azzerando quindi la tassazione.”.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunti i fatti non controversi della presente vicenda, ritiene questa Corte che l'appello sia fondato, atteso che la sentenza impugnata si fonda su principi ritenuti erronei dal Giudice di legittimità al cui orientamento questa Corte aderisce.
Ed invero, il distinguo sul quale riposa il motivo d'appello, ossia il differente regime fiscale dei redditi fondiari costituiti da canoni non percepiti a seconda che essi ineriscano a contratti di locazione ad uso abitativo ovvero non abitativo è validato dalla
Corte di Cassazione con pronunce che giustificano tale differenza sicché ogni sospetto di illegittimità costituzionale della norma (art. 8 L. 9/12/1998 n. 431) deve essere respinto: “In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della l. n. 431 del
1988 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ascritto alla formazione del reddito anche i canoni non riscossi dal comproprietario dell'immobile in 1quanto usurpati dall'altro comproprietario).”.
Orbene, poiché è pacifico che, nella vicenda oggetto del presente processo, la pronuncia di sfratto per morosità (o comunque la dichiarazione giudiziale di risoluzione 2dei contratti) è intervenuta nell'anno 2014, ne consegue, inevitabilmente, che gli effetti
6 della stessa non possono estendersi ai redditi fondiari del 2013 cui afferisce l'avviso impugnato.
In conclusione, irrilevante, al fine del decidere, il censurato (da parte dell'appellato) richiamo da parte dell'Ufficio a sentenza del Giudice di legittimità non pertinente al caso in esame, va ritenuto che, con riferimento ai redditi fondiari dell'anno 2013, il contribuente aveva l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli importi dei canoni di locazione ad uso non abitativo inerenti agli immobili sui quali vantava un diritto reale, ancorché non percepiti per inadempimento del conduttore.
La natura esclusivamente giuridica della questione sottesa al presente processo e l'assenza di una “colpa processuale” in capo a parte appellata giustificano la decisione di compensare fra le parti, come già avvenuto in primo grado, le spese processuali del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in AN, 3 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Massimo Boretti
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. sez. V 9/5/2019 n. 12332. Cfr., in motivazione pag. 3, per quel che concerne i profili di legittimità costituzione di siffatta interpretazione delle norme. 2 contratto n. 2424 registrato in data 3/8/2011 (data inizio locazione 1/1/2013 e data fine locazione 31/07/2017) con canone di locazione pari a € 7.200,00 e contratto n. 1796 registrato in data 14/04/2012 (data inizio locazione il 1/1/2013 e data fine locazione 20/11/2013) con canone di locazione pari a € 8.400,00.