Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 15/04/2026, n. 6781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6781 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9048 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Antoniazzi, Francesca Cazorzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di esclusione dal reclutamento, notificato il 27 giugno 2025;
- del provvedimento del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - SM Ufficio Reclutamento e Concorsi di diniego dell'istanza di riesame del giudizio d'idoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2025 - 2° blocco del 30 luglio 2025;
- di ciascun altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto, che confermi il giudizio di inidoneità del candidato ricorrente e la sua conseguente esclusione dal concorso VFI 2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 03/11/2025:
- dell’“ELENCO CONVOCATI AI RAV PER L’INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”, pubblicato il 13 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina webttps://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, provvedimento per l’effetto confermante l’esclusione del ricorrente;
- del non posseduto verbale n. 3 del 6 agosto 2025 con il quale la Commissione valutatrice “ha redatto le graduatorie finali di merito relative al 2° blocco 2025, consegnate –con foglio n. M_D AFCB486 REG2025 0032731 del 6 agosto 2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito– alla DGPM, che ne ha, successivamente, verificato la legittimità”;
- del decreto M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025, pubblicato per estratto il 18 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, approva la graduatoria degli idonei non vincitori, nonché approva la graduatoria di merito per l’incorporamento nel settore “Forze Speciali”, confermando implicitamente l’esclusione del ricorrente;
- per quanto occorrer possa, della “INTEGRAZIONE CONVOCATI AI RAV PER L'INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”, pubblicato il 29 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente;
- per quanto occorrer possa, dell’atto “Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Convocazione del 08 settembre 2025”, pubblicato il 4 settembre 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente;
- per quanto occorrer possa, dell’atto “Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Integrazione chiamata. Convocazione del 16 settembre 2025”, pubblicato il 12 settembre 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente;
- di qualsiasi altro atto, verbale, elenco, graduatoria (anche parziale redatta dalla Commissione valutatrice o altro organo dell’amministrazione resistente) o provvedimento contenente l’elenco dei candidati superanti la visita sanitaria e successive prove e confermante per l’effetto l’esclusione del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. UC NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del giudizio è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente nell’ambito del concorso indicato in epigrafe, avente la seguente motivazione: “Tatuaggio polso sinistro, non compatibile con i requisiti concorsuali”;
- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della Difesa;
- con motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria di merito nelle more approvata;
- con ordinanza n. -OMISSIS-del 27/11/2025 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura della Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare, al fine di accertare dove effettivamente si collocasse il tatuaggio e, pertanto, la sussistenza o meno della causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale;
- all’esito dei risultati della verificazione che erano favorevoli a parte ricorrente, veniva adottata l’ordinanza n. -OMISSIS-del 05/02/2026 con cui la domanda cautelare veniva accolta in via interinale e, per l’effetto, il ricorrente veniva ammesso “con riserva” al completamento dell’iter concorsuale;
- con memoria del 28/03/2026 il ricorrente ha chiesto di dichiarare improcedibile il gravame, dal momento che, a seguito dei successivi accertamenti sanitari, gli veniva riscontrata una nuova causa di inidoneità (imperfezioni della funzione visiva (VS), tra le quali mire oftalmometriche irregolari e cheratocono bilaterale, determinanti l’insufficienza dell’apparato oculare), la quale veniva purtroppo confermata da visite mediche svolte autonomamente;
- nella camera di consiglio del 08/04/2026, previo avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati” (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, in considerazione di tutte le circostanze che hanno caratterizzato il giudizio, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali;
Ritenuto che le spese di verificazione, invece, debbano essere poste a carico dell’Amministrazione resistente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NI, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
UC NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC NT | IO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.