Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 518
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata prova della data di notifica

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non ha assolto all'onere di provare la data di notifica dell'atto impugnato, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza, impedendo così la verifica della tempestività del ricorso.

  • Altro
    Mancanza dei presupposti legali e di calcolo

    Le questioni relative ai presupposti legali e agli elementi di calcolo sono state assorbite dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 518
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 518
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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