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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2777/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254156276000 QUOTA CONSORTIL a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 22.04.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.097 2024 0254156276000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto del conto del Consorzio di Bonifica RE Reggino, per il mancato versamento del contributo consortile per l'anno 2023 per i terreni di sua proprietà ubicati nei Comuni di Oppido Mamertina, Taurianova, Delianova e Terranova Sappo Minulio, lamentando, in particolare, il difetto dei presupposti legali (perimetri consortili, parametri di contribuenza, piano di classifica e piano di riparto) e, dall'altro, gli elementi utilizzati per il calcolo (opere realizzate, totale della spesa, quota da ripartire al netto dei finanziamenti pubblici, totale degli immobili assoggettati alla contribuzione, ecc.), nonché la carenza del potere impositivo, in assenza del beneficio per il fondo di proprietà dell'istante.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente indicato e soprattutto provato la data di ricezione dell'atto impugnato;
nel merito, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di doglianze involgenti l'attività dell'ente impositore.
Il Consorzio di Bonifica RE Reggino, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ed invero, va rammentato che la legge (art.21, primo comma, D.Lgs, 546/92) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso.
Ne discende che quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (da ultimo, Cass. n.23060/2019; Cass. n.5003/2018).
Orbene, nella specie, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, e a fronte di una specifica doglianza formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, non ha nemmeno menzionato la data dell'asserita notifica dell'atto impugnato e comunque in ogni caso non ha in alcun modo documentato la data di avvenuta ricezione di detto atto per consentire a questa Corte di verificare la tempestività o meno, ai sensi dell'art.21 sopra richiamato, del presente ricorso.
Rimangono assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della parte resistente costituita in complessivi € 400,00, oltre accessori come per legge, se dovuti. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2777/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254156276000 QUOTA CONSORTIL a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 22.04.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.097 2024 0254156276000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto del conto del Consorzio di Bonifica RE Reggino, per il mancato versamento del contributo consortile per l'anno 2023 per i terreni di sua proprietà ubicati nei Comuni di Oppido Mamertina, Taurianova, Delianova e Terranova Sappo Minulio, lamentando, in particolare, il difetto dei presupposti legali (perimetri consortili, parametri di contribuenza, piano di classifica e piano di riparto) e, dall'altro, gli elementi utilizzati per il calcolo (opere realizzate, totale della spesa, quota da ripartire al netto dei finanziamenti pubblici, totale degli immobili assoggettati alla contribuzione, ecc.), nonché la carenza del potere impositivo, in assenza del beneficio per il fondo di proprietà dell'istante.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente indicato e soprattutto provato la data di ricezione dell'atto impugnato;
nel merito, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di doglianze involgenti l'attività dell'ente impositore.
Il Consorzio di Bonifica RE Reggino, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ed invero, va rammentato che la legge (art.21, primo comma, D.Lgs, 546/92) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso.
Ne discende che quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (da ultimo, Cass. n.23060/2019; Cass. n.5003/2018).
Orbene, nella specie, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, e a fronte di una specifica doglianza formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, non ha nemmeno menzionato la data dell'asserita notifica dell'atto impugnato e comunque in ogni caso non ha in alcun modo documentato la data di avvenuta ricezione di detto atto per consentire a questa Corte di verificare la tempestività o meno, ai sensi dell'art.21 sopra richiamato, del presente ricorso.
Rimangono assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della parte resistente costituita in complessivi € 400,00, oltre accessori come per legge, se dovuti. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna