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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 145/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 13/05/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Politano, presso il cui studio, sito in Castrolibero, al Viale Della Resistenza n.
39, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Ferro e
Federico Cerboni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Simon, sito in Pisa, al Largo Ciro Menotti 13
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Ferri, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via del Parco Margherita, n. 4, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Qualificazione contratto agenzia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 7.2.2023, la ricorrente ha chiesto di “1) ACCERTARE E
DICHIARARE che, il rapporto intercorso tra la sig.ra e la Parte_1 CP_1
Pag. 1 di 7 a partire dal 01.06.2009 e sino alla data di recesso, è da qualificarsi quale CP_1 rapporto di agenzia, per tutte le argomentazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e, conseguentemente, 2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'agente al FIRR, all'indennità ex art. 1751 c.c. o, in subordine, all'indennità suppletiva di clientela, alle provvigioni maturate, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi enucleati in narrativa e per gli importi dettagliatamente riportati al PUNTO 17 delle suesposte premesse, da intendersi quivi integralmente trascritti e, per l'effetto, 3) CONDANNARE la società in p.l.r.p.t., a versare, nei Controparte_1 confronti della ricorrente, le indennità ed i compensi spettanti articolati e motivati come in atti, per la complessiva somma di €. 542.684,16 o, in subordine, di €.
510.025,83; 4) CONDANNARE la società in p.l.r.p.t., -, a Controparte_1 regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra mediante il Parte_1 versamento dei contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la sede
; - In via subordinata, 5) nella denegata Controparte_2 ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo - CONDANNARE la società in p.l.r.p.t. -, al risarcimento in forma generica del danno Controparte_3 arrecato alla ricorrente in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla stessa;
- In via ulteriormente gradata, 6) nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo - ACCERTARE la responsabilità, ai sensi dell'art. 2116
c.c., della società – in p.l.r.p.t., e, per l'effetto, 7) CONDANNARLA al Controparte_1 risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra a seguito Parte_1 dell'omissione della regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
- In ogni caso, 8) CONDANNARE la a Controparte_2 provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva della sig.ra , in particolare, mediante l'adozione degli atti Parte_1 necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti. IN OGNI CASO 9)
CONDANNARE, infine, le resistenti, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, maggiorate ex art. 4 comma 1-Bis del DM Giustizia n. 37/2018, in considerazione del fatto che, il detto professionista, in corso di causa, ha depositato telematicamente i propri scritti difensivi avendo cura di adottare particolari tecniche di
Pag. 2 di 7 redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al Magistrato e alle altre parti del processo”.
1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) in data 01.06.2009, aveva ricevuto da parte della Società un Controparte_1 incarico “di ricerca, sviluppo e assistenza tecnico/amministrativa per operazioni immobiliari sul territorio italiano”, conferito mediante la stipulazione di contratti a termine per la durata di tre anni, formalmente qualificati come di “consulenza”, i quali avevano come specifico oggetto: “l'individuazione con il terzo legittimato delle condizioni generali della proposta commerciale, l'assistenza nella fase finale delle trattative fino alla conclusione - a seguito di scelte e valutazioni rimesse all'insindacabile discrezionalità della - delle operazioni immobiliari Controparte_1 proposte”;
b) più in articolare, le erano state affidate le seguenti mansioni “-sottoposizione per iscritto di una iniziale indicazione di massima circa le caratteristiche degli Immobili e le Opportunità di Sviluppo;
-identificazione dei soggetti legittimati a concludere con Contr l'operazione; -fornitura di un complessivo giudizio relativamente all'idoneità degli immobili a raggiungere i nostri obiettivi e all'esistenza di eventuali punti di criticità; -riferimento agli esiti di tutte le verifiche effettuate relativamente agli elementi sopra indicati e valutazione della rilevanza di problematiche non risolte ovvero sopraggiunte e, quindi, complessivamente certificazione di tutte le caratteristiche, al Contr fine di consentire a un acquisto consapevole;
-ricerca e definizione con il soggetto Contr terzo, secondo le istruzioni della di un'intesa circa il contenuto del contratto definitivo e di eventuali ulteriori atti, anche di natura tecnica;
-conduzione, di comune Contr accordo con la delle trattative, con informazione tempestiva alla società del relativo stato di avanzamento, fino alla formulazione del contratto definitivo;
-sostegno nella elaborazione di tutta la documentazione sopra indicata, avvalendosi, se richiesto, anche della collaborazione degli altri incaricati della società; -svolgimento di ogni altra attività di servizi tecnico-amministrativi necessari e comunque utili, finalizzati al buon esito delle trattative, alla conclusione dell'Affare e al rilascio del permesso di costruire ovvero alla sottoscrizione del contratto di locazione Immobiliare;
-verifica sia della legittimazione ed affidabilità del soggetto terzo che propone l'operazione commerciale, garantire la praticabilità e l'assenza di impedimenti di natura
Pag. 3 di 7 dell'operazione medesima, con conseguente Email_1 responsabilità diretta in caso di segnalazione di operazioni non in regola con la normativa vigente o da parte di soggetti non legittimati e/o affidabili.”;
c) per la conclusione di ciascun affare era stata prevista una provvigione di euro
75.000,00 o di 50.000,00, oltre IVA, a seconda che la struttura alberghiera avesse o meno un numero di camere superiore a 150;
d) per tutta durata del mandato per cui è causa, aveva sempre tenuto una condotta conforme a lealtà e buona fede, salvaguardando incessantemente ed in maniera scrupolosa gli interessi della preponente, prodigandosi nello svolgimento delle funzioni affidate, ed “assicurando, all'odierna resistente, un giro di affari che, ad oggi, genera esponenziali guadagni alla stessa”;
e) nel corso del rapporto contrattuale, la aveva cessato di ottemperare Controparte_1 agli obblighi contrattualmente assunti, proseguendo “furtivamente” le trattative con le controparti proprietarie ed “occultando” la conclusione degli affari, la cui instaurazione era riconducibile all'attività della ricorrente medesima;
f) a seguito delle controversie insorte in ordine alla spettanza delle provvigioni, il
26/05/2016 le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo con cui la CP_1 offriva alla sig.ra la somma di € 20.000 a saldo e stralcio di quanto
[...] Parte_1 richiesto dalla stessa, con la risoluzione del contratto di consulenza stipulato il
2/09/2013, convenendo che per ciascuna nuova segnalazione, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere specifici mandati di procacciamento d'affari;
g) il 31 marzo 2017, la le aveva conferito nuovamente un incarico in Controparte_1 qualità di “procacciatore di affari” per le operazioni denominate “Parma, Carrara e
Arezzo” con la previsione di un compenso di €50.000 oltre iva per la conclusione di ciascun affare da versare previa emissione di regolare fattura e di una clausola risolutiva espressa, con la quale veniva stabilito che il rapporto tra le parti si sarebbe risolto alla conclusione delle citate operazioni;
h) in seguito alle nuove controversie sorte, le parti avevano concluso in data 26.10.2018 Contr un altro accordo transattivo con il quale la offriva alla sig.ra la somma di Pt_1
€15.000 a saldo e stralcio.
2. Con memoria depositata in data 28.12.2023 si è costituita la parte resistente
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1
Pag. 4 di 7 quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate. Più in particolare, ha evidenziato come le pretese della ricorrente fossero state oggetto dei contratti di transazione stipulati in data 26.5.2016 e 26.10.2018.
3. Con memoria depositata in data 26.3.2024 si è costituita anche CP_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale ha
[...] evidenziato l'infondatezza delle domande ex adverso spiegate
4. Le domande devono essere dichiarate inammissibili.
4.1. In via dirimente, deve rilevarsi come le parti abbiano stipulato due contratti di transazione rispettivamente il primo in data 26.5.2016 ed il secondo il data 26.10.2018.
Nel contratto di transazione del 26.5.2016, più in particolare, dopo avere richiamato la conclusione dei contratti di “consulenza” del 1.6.2009, rinnovato in data 1.6.2009, e del
2.9.2013, è stato previsto come “con la sottoscrizione del presente accordo, le parti – senza riconoscimento alcuno delle altrui ragioni e pretese, e a fronte delle, e subordinatamente alle, reciproche rinunce e concessioni qui previste – transigono ogni pretesa o contestazione, dedotta o deducibile, derivante o comunque occasionata da tutto quanto in premessa descritto o ad esso in alcun modo relativa, nonché da qualsiasi accordo o rapporto tra di loro prima d'ora in qualsivoglia modo esistente o intervenuto, dichiarando pertanto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, ad alcun titolo e dichiarano di voler interrompere in data odierna l'accordo sottoscritto Cont in data 2.9.2013… B&B offre a che accetta, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni credito, ragione o causa vantato da quest'ultima per capitale, interessi, spese legali, costi per bonifico e incasso, ed ogni eventuale ulteriore onere o pretesa derivante o comunque occasionata da tutto quanto in premessa descritto o ad esso in alcun modo relativa, la somma complessiva ed omnicomprensiva di Euro 20.000,00 (ventimila)”.
Anche con il contratto di transazione del 26.10.2028 le medesime parti hanno concordato di “transigere e definire ogni contestazione ed ogni pretesa, dedotta e deducibile, derivante o comunque occasionata da tutto quanto descritto nelle premesse g) e h) o ad esse in alcun modo relativa, nonché - fatta eccezione per quanto previsto alle Premesse b) e d) – da qualsiasi accordo o rapporto tra e stesse insorto in passato e fino alla data odierna, con espressa rinuncia sin d'ora a qualunque ulteriore richiesta, pretesa o azione giudiziale di natura contrattuale o extracontrattuale… le parti
Pag. 5 di 7 dichiarano e accettano che l'accordo transattivo di cui alle premesse a) - c) continua ad avere piena efficacia fra le parti”.
Non può dubitarsi della circostanza che con tali atti transattivi le parti abbiano inteso definire i rapporti giuridici tra di loro intercorrenti sin dal 1.6.2009, rendendo inammissibile la proposizione delle pretese oggetto del presente giudizio.
4.2. Né può dubitarsi della validità delle transazioni in esame, in considerazione del fatto che, anche ove si ritenesse loro applicabile la disciplina recata dagli artt. 409 e ss. c.p.c. avverso le stesse non è stata proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione.
E' pur vero che secondo il giudice della nomofilachia l'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (così, Cass. civ., 9160/2022).
Tuttavia, la consapevolezza circa i diritti oggetto di transazione da parte della ricorrente non può non essere colta dalla specifica elencazione delle attività svolte in favore della società resistente in forza dei contratti per cui è causa, con l'indicazione analitica dei profili di contrasto sussistenti tra le parti e delle ragioni addotte da ciascuna parte a loro sostegno.
4.3. Né può ritenersi che gli stessi atti di transazione siano nulli perché in contrasto con la disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
Ed infatti, come opinato dalla giurisprudenza di legittimità “l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie avuto specificamente riguardo ai contratti «per adesione» e che possono definirsi tali soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale
(se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione
Pag. 6 di 7 e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Cass., 30 novembre 2020, n. 27320; Cass., 19 marzo 2018, n. 6753)” (così,
Cass. civ., 42091/2021).
I contratti di transazione esaminati non sono volti a regolare una serie indefinita di casi, di guisa che ad essi non si applica la disciplina dell'inefficacia di cui all'art. 1341 c.c. cit.
5. Le peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, in relazione alla quale sono già state stipulati due contratti di transazione, consiglia la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza. Esse sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, da individuarsi in quello compreso tra euro 520.000,01 sino a 1.000.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e difficoltà dell'affare.
Le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale, per la particolare qualità di litisconsorte necessario non direttamente interessato alla lite, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara l'inammissibilità delle domande;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi euro 6.200,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge;
3) compensa le altre spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 145/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 13/05/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Politano, presso il cui studio, sito in Castrolibero, al Viale Della Resistenza n.
39, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Ferro e
Federico Cerboni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Simon, sito in Pisa, al Largo Ciro Menotti 13
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Ferri, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via del Parco Margherita, n. 4, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Qualificazione contratto agenzia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 7.2.2023, la ricorrente ha chiesto di “1) ACCERTARE E
DICHIARARE che, il rapporto intercorso tra la sig.ra e la Parte_1 CP_1
Pag. 1 di 7 a partire dal 01.06.2009 e sino alla data di recesso, è da qualificarsi quale CP_1 rapporto di agenzia, per tutte le argomentazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e, conseguentemente, 2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'agente al FIRR, all'indennità ex art. 1751 c.c. o, in subordine, all'indennità suppletiva di clientela, alle provvigioni maturate, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi enucleati in narrativa e per gli importi dettagliatamente riportati al PUNTO 17 delle suesposte premesse, da intendersi quivi integralmente trascritti e, per l'effetto, 3) CONDANNARE la società in p.l.r.p.t., a versare, nei Controparte_1 confronti della ricorrente, le indennità ed i compensi spettanti articolati e motivati come in atti, per la complessiva somma di €. 542.684,16 o, in subordine, di €.
510.025,83; 4) CONDANNARE la società in p.l.r.p.t., -, a Controparte_1 regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra mediante il Parte_1 versamento dei contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la sede
; - In via subordinata, 5) nella denegata Controparte_2 ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo - CONDANNARE la società in p.l.r.p.t. -, al risarcimento in forma generica del danno Controparte_3 arrecato alla ricorrente in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla stessa;
- In via ulteriormente gradata, 6) nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo - ACCERTARE la responsabilità, ai sensi dell'art. 2116
c.c., della società – in p.l.r.p.t., e, per l'effetto, 7) CONDANNARLA al Controparte_1 risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra a seguito Parte_1 dell'omissione della regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
- In ogni caso, 8) CONDANNARE la a Controparte_2 provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva della sig.ra , in particolare, mediante l'adozione degli atti Parte_1 necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti. IN OGNI CASO 9)
CONDANNARE, infine, le resistenti, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, maggiorate ex art. 4 comma 1-Bis del DM Giustizia n. 37/2018, in considerazione del fatto che, il detto professionista, in corso di causa, ha depositato telematicamente i propri scritti difensivi avendo cura di adottare particolari tecniche di
Pag. 2 di 7 redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al Magistrato e alle altre parti del processo”.
1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) in data 01.06.2009, aveva ricevuto da parte della Società un Controparte_1 incarico “di ricerca, sviluppo e assistenza tecnico/amministrativa per operazioni immobiliari sul territorio italiano”, conferito mediante la stipulazione di contratti a termine per la durata di tre anni, formalmente qualificati come di “consulenza”, i quali avevano come specifico oggetto: “l'individuazione con il terzo legittimato delle condizioni generali della proposta commerciale, l'assistenza nella fase finale delle trattative fino alla conclusione - a seguito di scelte e valutazioni rimesse all'insindacabile discrezionalità della - delle operazioni immobiliari Controparte_1 proposte”;
b) più in articolare, le erano state affidate le seguenti mansioni “-sottoposizione per iscritto di una iniziale indicazione di massima circa le caratteristiche degli Immobili e le Opportunità di Sviluppo;
-identificazione dei soggetti legittimati a concludere con Contr l'operazione; -fornitura di un complessivo giudizio relativamente all'idoneità degli immobili a raggiungere i nostri obiettivi e all'esistenza di eventuali punti di criticità; -riferimento agli esiti di tutte le verifiche effettuate relativamente agli elementi sopra indicati e valutazione della rilevanza di problematiche non risolte ovvero sopraggiunte e, quindi, complessivamente certificazione di tutte le caratteristiche, al Contr fine di consentire a un acquisto consapevole;
-ricerca e definizione con il soggetto Contr terzo, secondo le istruzioni della di un'intesa circa il contenuto del contratto definitivo e di eventuali ulteriori atti, anche di natura tecnica;
-conduzione, di comune Contr accordo con la delle trattative, con informazione tempestiva alla società del relativo stato di avanzamento, fino alla formulazione del contratto definitivo;
-sostegno nella elaborazione di tutta la documentazione sopra indicata, avvalendosi, se richiesto, anche della collaborazione degli altri incaricati della società; -svolgimento di ogni altra attività di servizi tecnico-amministrativi necessari e comunque utili, finalizzati al buon esito delle trattative, alla conclusione dell'Affare e al rilascio del permesso di costruire ovvero alla sottoscrizione del contratto di locazione Immobiliare;
-verifica sia della legittimazione ed affidabilità del soggetto terzo che propone l'operazione commerciale, garantire la praticabilità e l'assenza di impedimenti di natura
Pag. 3 di 7 dell'operazione medesima, con conseguente Email_1 responsabilità diretta in caso di segnalazione di operazioni non in regola con la normativa vigente o da parte di soggetti non legittimati e/o affidabili.”;
c) per la conclusione di ciascun affare era stata prevista una provvigione di euro
75.000,00 o di 50.000,00, oltre IVA, a seconda che la struttura alberghiera avesse o meno un numero di camere superiore a 150;
d) per tutta durata del mandato per cui è causa, aveva sempre tenuto una condotta conforme a lealtà e buona fede, salvaguardando incessantemente ed in maniera scrupolosa gli interessi della preponente, prodigandosi nello svolgimento delle funzioni affidate, ed “assicurando, all'odierna resistente, un giro di affari che, ad oggi, genera esponenziali guadagni alla stessa”;
e) nel corso del rapporto contrattuale, la aveva cessato di ottemperare Controparte_1 agli obblighi contrattualmente assunti, proseguendo “furtivamente” le trattative con le controparti proprietarie ed “occultando” la conclusione degli affari, la cui instaurazione era riconducibile all'attività della ricorrente medesima;
f) a seguito delle controversie insorte in ordine alla spettanza delle provvigioni, il
26/05/2016 le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo con cui la CP_1 offriva alla sig.ra la somma di € 20.000 a saldo e stralcio di quanto
[...] Parte_1 richiesto dalla stessa, con la risoluzione del contratto di consulenza stipulato il
2/09/2013, convenendo che per ciascuna nuova segnalazione, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere specifici mandati di procacciamento d'affari;
g) il 31 marzo 2017, la le aveva conferito nuovamente un incarico in Controparte_1 qualità di “procacciatore di affari” per le operazioni denominate “Parma, Carrara e
Arezzo” con la previsione di un compenso di €50.000 oltre iva per la conclusione di ciascun affare da versare previa emissione di regolare fattura e di una clausola risolutiva espressa, con la quale veniva stabilito che il rapporto tra le parti si sarebbe risolto alla conclusione delle citate operazioni;
h) in seguito alle nuove controversie sorte, le parti avevano concluso in data 26.10.2018 Contr un altro accordo transattivo con il quale la offriva alla sig.ra la somma di Pt_1
€15.000 a saldo e stralcio.
2. Con memoria depositata in data 28.12.2023 si è costituita la parte resistente
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1
Pag. 4 di 7 quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate. Più in particolare, ha evidenziato come le pretese della ricorrente fossero state oggetto dei contratti di transazione stipulati in data 26.5.2016 e 26.10.2018.
3. Con memoria depositata in data 26.3.2024 si è costituita anche CP_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale ha
[...] evidenziato l'infondatezza delle domande ex adverso spiegate
4. Le domande devono essere dichiarate inammissibili.
4.1. In via dirimente, deve rilevarsi come le parti abbiano stipulato due contratti di transazione rispettivamente il primo in data 26.5.2016 ed il secondo il data 26.10.2018.
Nel contratto di transazione del 26.5.2016, più in particolare, dopo avere richiamato la conclusione dei contratti di “consulenza” del 1.6.2009, rinnovato in data 1.6.2009, e del
2.9.2013, è stato previsto come “con la sottoscrizione del presente accordo, le parti – senza riconoscimento alcuno delle altrui ragioni e pretese, e a fronte delle, e subordinatamente alle, reciproche rinunce e concessioni qui previste – transigono ogni pretesa o contestazione, dedotta o deducibile, derivante o comunque occasionata da tutto quanto in premessa descritto o ad esso in alcun modo relativa, nonché da qualsiasi accordo o rapporto tra di loro prima d'ora in qualsivoglia modo esistente o intervenuto, dichiarando pertanto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, ad alcun titolo e dichiarano di voler interrompere in data odierna l'accordo sottoscritto Cont in data 2.9.2013… B&B offre a che accetta, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni credito, ragione o causa vantato da quest'ultima per capitale, interessi, spese legali, costi per bonifico e incasso, ed ogni eventuale ulteriore onere o pretesa derivante o comunque occasionata da tutto quanto in premessa descritto o ad esso in alcun modo relativa, la somma complessiva ed omnicomprensiva di Euro 20.000,00 (ventimila)”.
Anche con il contratto di transazione del 26.10.2028 le medesime parti hanno concordato di “transigere e definire ogni contestazione ed ogni pretesa, dedotta e deducibile, derivante o comunque occasionata da tutto quanto descritto nelle premesse g) e h) o ad esse in alcun modo relativa, nonché - fatta eccezione per quanto previsto alle Premesse b) e d) – da qualsiasi accordo o rapporto tra e stesse insorto in passato e fino alla data odierna, con espressa rinuncia sin d'ora a qualunque ulteriore richiesta, pretesa o azione giudiziale di natura contrattuale o extracontrattuale… le parti
Pag. 5 di 7 dichiarano e accettano che l'accordo transattivo di cui alle premesse a) - c) continua ad avere piena efficacia fra le parti”.
Non può dubitarsi della circostanza che con tali atti transattivi le parti abbiano inteso definire i rapporti giuridici tra di loro intercorrenti sin dal 1.6.2009, rendendo inammissibile la proposizione delle pretese oggetto del presente giudizio.
4.2. Né può dubitarsi della validità delle transazioni in esame, in considerazione del fatto che, anche ove si ritenesse loro applicabile la disciplina recata dagli artt. 409 e ss. c.p.c. avverso le stesse non è stata proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione.
E' pur vero che secondo il giudice della nomofilachia l'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (così, Cass. civ., 9160/2022).
Tuttavia, la consapevolezza circa i diritti oggetto di transazione da parte della ricorrente non può non essere colta dalla specifica elencazione delle attività svolte in favore della società resistente in forza dei contratti per cui è causa, con l'indicazione analitica dei profili di contrasto sussistenti tra le parti e delle ragioni addotte da ciascuna parte a loro sostegno.
4.3. Né può ritenersi che gli stessi atti di transazione siano nulli perché in contrasto con la disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
Ed infatti, come opinato dalla giurisprudenza di legittimità “l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie avuto specificamente riguardo ai contratti «per adesione» e che possono definirsi tali soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale
(se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione
Pag. 6 di 7 e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Cass., 30 novembre 2020, n. 27320; Cass., 19 marzo 2018, n. 6753)” (così,
Cass. civ., 42091/2021).
I contratti di transazione esaminati non sono volti a regolare una serie indefinita di casi, di guisa che ad essi non si applica la disciplina dell'inefficacia di cui all'art. 1341 c.c. cit.
5. Le peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, in relazione alla quale sono già state stipulati due contratti di transazione, consiglia la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza. Esse sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, da individuarsi in quello compreso tra euro 520.000,01 sino a 1.000.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e difficoltà dell'affare.
Le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale, per la particolare qualità di litisconsorte necessario non direttamente interessato alla lite, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara l'inammissibilità delle domande;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi euro 6.200,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge;
3) compensa le altre spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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