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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1056/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
COPPA DARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2887/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 246/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 1
e pubblicata il 01/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CD00436 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CD00436 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CD00436 2020 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CD00436 2020 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 agosto 2022 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYX01CD00436 2020 con il quale, a seguito di verbale di constatazione della Guardia di Finanza, venivano accertati redditi da locazione per l'anno 2016 non dichiarati, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (vizio di sottoscrizione;
carenza di motivazione;
inesistenza del rapporto locativo poiché gli immobili, in quota –
2/9 – appartenenti alla ricorrente ed in quota a parenti della stessa, erano stati sempre detenuti a titolo di comodato verbale e gratuito dalla società Società_1 s.r.l.; conseguente illegittimità anche della sanzione irrogata).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 20 gennaio 2023 n. 246/1/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali rilevando che il godimento dell'immobile in oggetto per mano della compagine sociale Società_1 s.r.l. era avvenuto a titolo gratuito essendo destinato da generazioni all'attività imprenditoriale di famiglia.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza richiamando le risultanze dell'accertamento in forza del quale si era proceduto, ai sensi dell'art. 41 ter del
D.P.R. 600/73, ad applicare un canone annuo presuntivo pari al 10% del valore degli immobili per le annualità
d'imposta dal 2015 al 2019.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è infondato.
Ed invero, occorre rilevare l'assoluta genericità dello stesso che, affrontando esclusivamente uno dei profili formali dell'avviso di accertamento (legittimità della motivazione per relationem), non si confronta con le considerazioni di merito in forza delle quali il ricorso è stato accolto.
L'appellata, peraltro, ha allegato numerose sentenze già passate in cosa giudicata (v. elenco contenuto nelle controdeduzioni) che hanno escluso l'esistenza del contratto di locazione e dei conseguenti redditi.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 2.000,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 246/1/23 resa in data 20 gennaio 2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori come per legge con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
COPPA DARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2887/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 246/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 1
e pubblicata il 01/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CD00436 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CD00436 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CD00436 2020 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CD00436 2020 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 agosto 2022 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYX01CD00436 2020 con il quale, a seguito di verbale di constatazione della Guardia di Finanza, venivano accertati redditi da locazione per l'anno 2016 non dichiarati, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (vizio di sottoscrizione;
carenza di motivazione;
inesistenza del rapporto locativo poiché gli immobili, in quota –
2/9 – appartenenti alla ricorrente ed in quota a parenti della stessa, erano stati sempre detenuti a titolo di comodato verbale e gratuito dalla società Società_1 s.r.l.; conseguente illegittimità anche della sanzione irrogata).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 20 gennaio 2023 n. 246/1/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali rilevando che il godimento dell'immobile in oggetto per mano della compagine sociale Società_1 s.r.l. era avvenuto a titolo gratuito essendo destinato da generazioni all'attività imprenditoriale di famiglia.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza richiamando le risultanze dell'accertamento in forza del quale si era proceduto, ai sensi dell'art. 41 ter del
D.P.R. 600/73, ad applicare un canone annuo presuntivo pari al 10% del valore degli immobili per le annualità
d'imposta dal 2015 al 2019.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è infondato.
Ed invero, occorre rilevare l'assoluta genericità dello stesso che, affrontando esclusivamente uno dei profili formali dell'avviso di accertamento (legittimità della motivazione per relationem), non si confronta con le considerazioni di merito in forza delle quali il ricorso è stato accolto.
L'appellata, peraltro, ha allegato numerose sentenze già passate in cosa giudicata (v. elenco contenuto nelle controdeduzioni) che hanno escluso l'esistenza del contratto di locazione e dei conseguenti redditi.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 2.000,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 246/1/23 resa in data 20 gennaio 2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori come per legge con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente