TAR Aosta, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 17
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 3, d.l. n. 162/2019. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, nonché per difetto di motivazione e carenza di istruttoria

    In mancanza di un PEF approvato, si realizza un ostacolo procedimentale, poiché manca la definizione del complessivo quadro contrattuale nel quale le tariffe dovrebbero inserirsi. La motivazione del provvedimento resta corretta e conforme a legge, anche se l'art. 13, co. 3, del d.l. n. 162/2019 è stato caducato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.l. n. 533/2003 (rectius n. 355/2003) nonché dell'art. 18 della Convenzione di RAV. Incompetenza

    Il provvedimento impugnato non contiene un'approvazione o un diniego nel merito delle modifiche tariffarie, ma si arresta al rilievo procedimentale che manca la fase prodromica dell'approvazione del PEF. Tale valutazione non richiede la forma prescritta per la finale approvazione tariffaria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, d.l. n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018. Illegittimità per falso presupposto e difetto di motivazione in relazione alla nota ART

    L'ART esprime un potere di regolazione vincolante sul sistema tariffario. La caducazione dell'art. 13, co. 3, del d.l. n. 162/2019 non elimina la necessità di un PEF approvato per gli aumenti tariffari. La regolazione ART non espropria il concedente di prerogative, ma incide sulla determinazione tecnica delle tariffe.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, co. 5, decreto-legge n. 355/2003. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria

    In mancanza di un PEF approvato, manca la definizione del quadro contrattuale necessario per valutare gli aumenti tariffari. L'amministrazione non ha rigettato la proposta nel merito, ma ha evidenziato la mancanza del PEF come presupposto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 3, d.l. n. 162/2019 e dell'art. 14, co. 1, legge n. 193/2024. Mancato aggiornamento tariffario in misura quantomeno corrispondente all'indice di inflazione, pari al 2,3%

    La normativa ha previsto un aumento una tantum per il 2024 a titolo di 'tampone' per i ritardi nell'approvazione dei PEF, non una rivalutazione permanente. L'ART ha esteso tale beneficio per il 2025 per ragioni di equità, ma all'interno di un quadro di rispetto della regolazione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per incompatibilità comunitaria e illegittimità costituzionale dell'art. 13, co. 3, decreto-legge n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dall’art. 8, co. 9, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella versione applicabile ratione temporis alla controversia

    Tali dubbi sono stati superati dalla sentenza n. 147/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di tali norme. L'effetto della pronuncia è lo sblocco del procedimento di aggiornamento del PEF.

  • Rigettato
    Illegittimità dei provvedimenti impugnati in disapplicazione dell'art. 13, co. 3, decreto-legge n. 162/2019, nella versione applicabile ratione temporis alla controversia, per violazione degli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal principio pacta sunt servanda

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state superate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2025. La Corte ha aderito alla logica della doppia pregiudiziale, ritenendo il proprio intervento risolutivo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 13, co. 3, decreto-legge n. 162/2019 nella versione applicabile ratione temporis per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e buon andamento, nonché insussistenza di un interesse pubblico tutelato dalla norma censurata

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state superate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2025. L'effetto della pronuncia è lo sblocco del procedimento di aggiornamento del PEF.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 13, co. 3, decreto-legge n. 162/2019 nella versione applicabile ratione temporis per violazione dell'art. 41, Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state superate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2025. L'effetto della pronuncia è lo sblocco del procedimento di aggiornamento del PEF.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del DL n. 162/2019 e successive modificazioni in relazione agli artt. 37 e 43 del DL n. 201/2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge n. 193/2024. Eccesso di potere per perplessità, sviamento, difetto di presupposto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione

    Il concedente, pur riconoscendo la coerenza del PEF con la regolazione ART, ha ritenuto insostenibili per l'utenza gli aumenti tariffari derivanti. Il Ministero non avrebbe potuto limitarsi a invitare la RAV a trovare una soluzione unilateralmente, ma avrebbe dovuto indicare possibili soluzioni condivise, assumendosi la propria quota di responsabilità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della Convenzione di Concessione come modificato dall’art. 6 dell’Atto Aggiuntivo nonché degli artt. 43 commi 1 e 2 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 e 14 comma 4 della L. 193/2024. Incompetenza

    La congiunta approvazione ministeriale è coerente con l'assunzione di responsabilità nella gestione dell'infrastruttura e nel riconoscimento di eventuali finanziamenti pubblici. Tale assunzione di responsabilità assiste solo l'esito finale dell'accordo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990

    La censura è infondata in un contesto negoziale che si trascina da anni. La dedotta violazione procedimentale resta assorbita dall'accoglimento nel merito del primo motivo di ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Aosta, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 17
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
    Numero : 17
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo