Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05760/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5760 del 2024, proposto da
Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria - Cooperativa Caeb, Il Palinsesto S.r.l. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Blasi e Franco Enoch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Massimiliano Castriconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
Bucap S.p.A., Space S.p.A., Csa S.C.P.A., Essea Digit S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento di aggiudicazione della “[PNRR] Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di catalogazione di 100.000 documenti antichi a stampa in SBNWEB per l’accessibilità da remoto alle risorse documentarie della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli” (CUP F64H22000760001 - CIG B23E2494CD), prot. n. 0412472 del 17.10.2024;
e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto d’appalto, ove già stipulato o stipulando nelle more del presente giudizio, e per il risarcimento in forma specifica o per equivalente di ogni danno per l’effetto derivato o ancora derivando alle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, di Invitalia Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa e di Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. e di Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - Invitalia;
Vista la memoria del 28 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che in relazione al giudizio in esame introdotto per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di catalogazione di 100.000 documenti antichi a stampa in SBNWEB per l’accessibilità da remoto alle risorse documentarie della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli”, prot. n. 0412472 del 17.10.2024 è stata adottata l’ordinanza cautelare di rigetto che, oltre al periculum, ha anche vagliato l’insussistenza del fumus boni iuris nei seguenti termini: “ Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che non appaiano fondati i motivi dedotti da parte ricorrente, da valutarsi in questa sede anche alla luce del principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 diretto, tra l’altro, ad escludere “che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale” (Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2024, n. 7571);
Osservato, in particolare che:
a) quanto all’idoneità professionale, anche alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici (cfr. art. 100), deve ribadirsi la duplice considerazione secondo cui i codici Ateco hanno funzione statistica e non possono valere come titoli abilitativi per la dimostrazione dell’idoneità professionale (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2024, n. 4962); il concetto di pertinenza non equivale a perfetta coincidenza tra oggetto dell’appalto e attività prevalente risultante dall’iscrizione nei registri della CCIA (Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2024, n. 4124), ostandovi anche la precisa disposizione dell’art. 100 comma 3 del d.lgs. 36/2023
b) appare dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale intercorrente tra la mandante controinteressata e il capo progetto ai fini del requisito di cui all’art. 8.2.b del disciplinare di gara, trattandosi di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data antecedente la formulazione dell’offerta e non costituendo elemento di prova il curriculum vitae;
c) la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova circa la sussistenza di vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza tecnica nell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, espressione come noto di discrezionalità tecnica, peraltro valorizzata proprio dal nuovo Codice dei contratti pubblici;
d) appare legittima anche l’interpretazione non formalistica circa la presunta violazione – peraltro anche contestata nel merito - delle regole redazionali dell’offerta tecnica della controinteressata, non avrebbero dovuto essere valutati in senso rigido e formalistico, poiché anche nella lettura di tali prescrizioni la stazione appaltante è tenuta a operare con l’obiettivo di scegliere non il concorrente che si attenga a regole formali di compilazione dell’offerta, ma quello con le migliori garanzie di realizzazione della commessa, in attuazione del principio di cui all’art. 1 del d.Lgs. 36/2023 sopra citato;
e) infine, non appare condivisibile la qualificazione del servizio oggetto della procedura come “ad alta intensità di manodopera”, anche considerando la specifica misura (“M1C3I1.2”) del PNRR cui essa è funzionale né la prospettiva formalistica sottesa all’ultimo motivo di ricorso ” ;
Considerato che, con successiva memoria del 28 gennaio 2025, parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, con conseguente doverosa declaratoria di improcedibilità;
Rilevato che le altre parti del giudizio hanno preso atto della dichiarazione della ricorrente, chiedendo anche la compensazione delle spese e che, in considerazione della peculiarità della vicenda, possano pertanto compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO