Art. 1711. Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo 1. Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell'Associazione presso le Forze armate, ovvero dai comandanti dei centri di mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unita' o uffici alle proprie dipendenze. 2. Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell'unita' o servizio. 3. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 accompagnano i giudizi formulati dalle autorita' prescritte dall'articolo 1704.
Articolo 1711 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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