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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/09/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione prima civile
Nr.1057/2025 V.G.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale formato dai
Magistrati:
Dr Daniela Ronzani presidente
Dr Susanna Menegazzi giudice rel.
Dr Alessandra Pesci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr 1057/2025 V.G. pendente tra quale adottante, con l'Avv. Corinna Mesirca Parte_1
e quale adottanda Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: adozione di persone maggiori di età
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/2/2025, la signora Parte_1
premesso di essere coniugata con il sig. padre di CP_2
che è orfana di madre dal 1999 ed Controparte_1 Controparte_1
è di stato civile libero;
di convivere con il signor CP_2
e con fin dal 2002; che da allora ha accudito e l'ha CP_1 CP_1 cresciuta come fosse sua figlia;
che tra lei e si è così creato CP_1
un legame affettivo profondo;
che è desiderio della ricorrente ottenere il riconoscimento giuridico della relazione sociale ed affettiva che la lega a da anni;
che è da poco uscita CP_1 CP_1
da casa per andare ad abitare in appartamento poco distante,
continuando ad intrattenere rapporti stabili con il padre e con l'odierna ricorrente, tanto premesso ha chiesto che venga pronunciata l'adozione di ai sensi degli artt. 291 Controparte_1
e seg. cod. civ. sussistendo tutti i requisiti di legge.
La ricorrente ha chiesto che venga autorizzato il mantenimento del solo cognome paterno da parte dell'adottanda, senza aggiungere il cognome dell'adottante.
All'udienza del 17/6/2025 la ricorrente ha confermato la sua volontà
di adottare questa ha espresso il consenso e il Controparte_1
padre di ha dato l'assenso. CP_1
Il giudice si è riservato di riferire al collegio;
in seguito le parti hanno chiesto che, in subordine rispetto alla domanda di mantenimento del solo cognome paterno da tutte le parti auspicato,
il cognome della adottante venga posposto anzichè anteposto a quello paterno.
***
1. Sussistono i requisiti per pronunciare l'adozione di
[...]
da parte della signora CP_1 Parte_1
Ricorrono nel caso in esame le condizioni previste dall'art. 291 c.
c. per l'adozione di maggiorenne perché l'adottanda Controparte_1 è nata il [...], mentre l'adottante è nata il Parte_1
3/3/1955 (v documenti 2 e 1 allegati al ricorso); dunque l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda.
All'udienza del 17/6/2025 la signora ha prestato il CP_1
consenso ex art. 296 c.c. e il signor ha prestato l'assenso CP_1
ex art. 297 c.c.
Risulta che la signora si sia presa cura di Parte_1 [...]
fin da quando questa era bambina e l'abbia cresciuta come CP_1
una figlia, così creandosi un importante legame affettivo al quale si vuole dare ora giuridico riconoscimento.
2. La ricorrente chiede che l'adottata mantenga il Controparte_1
solo cognome paterno, senza aggiungere il cognome dell'adottante;
motiva questa istanza con la “volontà di consentire a di CP_1
mantenere il diritto alla propria identità personale “.
Il Tribunale ritiene che l'istanza possa essere accolta.
L'art. 299 c.c. stabilisce:”L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio”.
Tuttavia, l'ultimo comma della stessa disposizione prevede che, se ad adottare è una donna maritata, l'adottato assumerà il cognome della famiglia di lei solo ove esso non sia figlio del marito. Se
ne deduce che, invece, nel caso in cui la donna sposata adotti chi
è figlio del marito, allora l'adottato non assumerà il cognome della famiglia di lei. Nel caso di specie, una tale conclusione è conforme all'interesse di tutti i soggetti coinvolti: tutti hanno manifestato il desiderio che non acquisisca il cognome della signora perché CP_1 Pt_1 CP_1
si identifica ormai con il solo proprio cognome . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sul ricorso,
così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] Controparte_1
del Grappa il 17/1/1993, da parte di , nata a [...] Parte_1
del Montello il 3/3/1955 e residente a [...] (TV);
- dispone che l'adottata mantenga il solo cognome Controparte_1
CP_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 16/9/2025
il presidente il giudice rel. ed est.
dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
Sezione prima civile
Nr.1057/2025 V.G.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale formato dai
Magistrati:
Dr Daniela Ronzani presidente
Dr Susanna Menegazzi giudice rel.
Dr Alessandra Pesci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr 1057/2025 V.G. pendente tra quale adottante, con l'Avv. Corinna Mesirca Parte_1
e quale adottanda Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: adozione di persone maggiori di età
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/2/2025, la signora Parte_1
premesso di essere coniugata con il sig. padre di CP_2
che è orfana di madre dal 1999 ed Controparte_1 Controparte_1
è di stato civile libero;
di convivere con il signor CP_2
e con fin dal 2002; che da allora ha accudito e l'ha CP_1 CP_1 cresciuta come fosse sua figlia;
che tra lei e si è così creato CP_1
un legame affettivo profondo;
che è desiderio della ricorrente ottenere il riconoscimento giuridico della relazione sociale ed affettiva che la lega a da anni;
che è da poco uscita CP_1 CP_1
da casa per andare ad abitare in appartamento poco distante,
continuando ad intrattenere rapporti stabili con il padre e con l'odierna ricorrente, tanto premesso ha chiesto che venga pronunciata l'adozione di ai sensi degli artt. 291 Controparte_1
e seg. cod. civ. sussistendo tutti i requisiti di legge.
La ricorrente ha chiesto che venga autorizzato il mantenimento del solo cognome paterno da parte dell'adottanda, senza aggiungere il cognome dell'adottante.
All'udienza del 17/6/2025 la ricorrente ha confermato la sua volontà
di adottare questa ha espresso il consenso e il Controparte_1
padre di ha dato l'assenso. CP_1
Il giudice si è riservato di riferire al collegio;
in seguito le parti hanno chiesto che, in subordine rispetto alla domanda di mantenimento del solo cognome paterno da tutte le parti auspicato,
il cognome della adottante venga posposto anzichè anteposto a quello paterno.
***
1. Sussistono i requisiti per pronunciare l'adozione di
[...]
da parte della signora CP_1 Parte_1
Ricorrono nel caso in esame le condizioni previste dall'art. 291 c.
c. per l'adozione di maggiorenne perché l'adottanda Controparte_1 è nata il [...], mentre l'adottante è nata il Parte_1
3/3/1955 (v documenti 2 e 1 allegati al ricorso); dunque l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda.
All'udienza del 17/6/2025 la signora ha prestato il CP_1
consenso ex art. 296 c.c. e il signor ha prestato l'assenso CP_1
ex art. 297 c.c.
Risulta che la signora si sia presa cura di Parte_1 [...]
fin da quando questa era bambina e l'abbia cresciuta come CP_1
una figlia, così creandosi un importante legame affettivo al quale si vuole dare ora giuridico riconoscimento.
2. La ricorrente chiede che l'adottata mantenga il Controparte_1
solo cognome paterno, senza aggiungere il cognome dell'adottante;
motiva questa istanza con la “volontà di consentire a di CP_1
mantenere il diritto alla propria identità personale “.
Il Tribunale ritiene che l'istanza possa essere accolta.
L'art. 299 c.c. stabilisce:”L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio”.
Tuttavia, l'ultimo comma della stessa disposizione prevede che, se ad adottare è una donna maritata, l'adottato assumerà il cognome della famiglia di lei solo ove esso non sia figlio del marito. Se
ne deduce che, invece, nel caso in cui la donna sposata adotti chi
è figlio del marito, allora l'adottato non assumerà il cognome della famiglia di lei. Nel caso di specie, una tale conclusione è conforme all'interesse di tutti i soggetti coinvolti: tutti hanno manifestato il desiderio che non acquisisca il cognome della signora perché CP_1 Pt_1 CP_1
si identifica ormai con il solo proprio cognome . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sul ricorso,
così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] Controparte_1
del Grappa il 17/1/1993, da parte di , nata a [...] Parte_1
del Montello il 3/3/1955 e residente a [...] (TV);
- dispone che l'adottata mantenga il solo cognome Controparte_1
CP_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 16/9/2025
il presidente il giudice rel. ed est.
dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi