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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. SE EL NI Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 972 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
e nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Calogero La Novara, elettivamente domiciliati presso in suo studio in Siculiana, via
Calvario n.81 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 7 ottobre 2025
DEL PM: cfr. visto del 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, i cui figli sono maggiorenni e economicamente autosufficienti.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario il 15 novembre 1999 a Siculiana, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siculiana del
199, atto n.55 parte II serie A u.01 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
SE EL
NI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. SE EL NI Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 972 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
e nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Calogero La Novara, elettivamente domiciliati presso in suo studio in Siculiana, via
Calvario n.81 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 7 ottobre 2025
DEL PM: cfr. visto del 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, i cui figli sono maggiorenni e economicamente autosufficienti.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario il 15 novembre 1999 a Siculiana, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siculiana del
199, atto n.55 parte II serie A u.01 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
SE EL
NI
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