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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13401 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
64828 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE VIII
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori dott. Luigi Argan Presidente rel. dott. Paolo D'Avino Giudice dott. Mario Coderoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 64828/2021 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Alberto Azuni n. 9, presso lo Studio dell'Avv.
Filippo Andreoli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
-ATTRICE-
-
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Tortolini n. 29, presso lo Studio dell'Avv. Marco Cecilia che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
-ATTORE IN RICONVENZIONALE-
OGGETTO: impugnazione di testamento olografo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 3.11.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
.
[...]
Deduceva all'uopo a)- che, in data 5.4.2021 decedeva in Roma la di lei zia , sorella di Persona_1 suo padre;
b)- che, in data 15.5.2021, per atto del Notaio di Roma, veniva pubblicato un Per_2 testamento olografo, datato 30.10.2013, apparentemente riferibile alla defunta, con il quale lei stessa attrice veniva istituita erede universale, ed il convenuto veniva beneficiato di Controparte_1 legato di usufrutto dell'immobile sito in Roma, Via Oriolo Romano n.8; c)- che, dalla perizia grafologica, su suo incarico svolta dalla dott.ssa emergeva, tuttavia, che il detto Per_3 testamento non era stato dalla defunta redatto di sua mano.
Per cui, proposta querela di falso, chiedeva i)- che venisse accertato che il testamento impugnato non proveniva dalla defunta, siccome apocrifo, e ii)- che venisse conseguentemente dichiarata la nullità del testamento stesso;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto , eccepiva innanzitutto la nullità della Controparte_1 domanda per pretesa indeterminatezza e genericità della stessa, nonché il difetto della procura speciale dalla legge richiesta per la proposizione della querela di falso;
deduceva che pendeva procedimento penale volto all'accertamento della falsità dello stesso testamento dalla controparte impugnato;
negava quindi, nel merito, che l'impugnato testamento olografo fosse apocrifo, contestando il contenuto della consulenza grafologica prodotta dalla parte attrice, siccome fondata sull'esame di una semplice copia fotostatica e sulla comparazione con scritture private di non certa riferibilità alla de cuius; assumeva, quindi che, quale compagno di vita della defunta , Persona_1 egli aveva, nel corso degli anni, sostenuto ingenti spese per le esigenze di vita e la cura della madre della defunta stessa nonché per gli arredi e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento di Via Oriolo n. 8, di proprietà di quest'ultima, in ragione di complessivi €
49.000,00; e concludeva pertanto chiedendo i)- che il giudizio venisse sospeso in attesa della definizione del pendente procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento della falsità dell'impugnato testamento, ii)- che venisse dichiarata la nullità dall'avversa domanda ovvero l'inammissibilità della proposta querela di falso, iii)- che la stessa avversa domanda venisse nel merito respinta e, in via riconvenzionale, v)- che la parte attrice venisse condannata al pagamento della complessiva somma di € 49.000,00; con vittoria di spese. Con la propria memoria ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c., il convenuto depositava Controparte_1 elaborato peritale redatto dall' Ing. che riconosceva l'autenticità del testamento Persona_4 impugnato.
Con ordinanza del 26.2.2024, veniva disposta consulenza tecnica grafologica d'ufficio, affidata alla dott.ssa Persona_5
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.10.2024 veniva respinta l'istanza di ammissione della prova testimoniale, quale dal convenuto tempestivamente proposta con la propria Controparte_1 memoria istruttoria ex art. 183, VI co, n, 2, c.p.c..
All'udienza del 14.11.2024, avendo, le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 10.1.2025, la parte attrice chiedeva, per la prima volta, che il convenuto venisse condannato all'immediato rilascio dell'immobile di Via Oriolo
Romano n. 8, quale da lui ricevuto in legato di usufrutto in forza dell'impugnato testamento, e che venisse, nei confronti dello stesso, applicata la sanzione prevista dall'art. 96, III co, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'istanza di sospensione del giudizio per pendenza di procedimento penale avente ad oggetto la falsità dello stesso testamento olografo in questa sede impugnato, quale formulata dal convenuto Controparte_1
L'istanza, con cui il convenuto chiede che il presente giudizio sia sospeso a motivo della pendenza di procedimento penale avente ad oggetto la falsità dello stesso testamento in questa sede impugnato, è stata correttamente disattesa;
poiché, per principio, ormai consolidato, il giudizio civile non è più automaticamente sospeso per pregiudizialità penale, affermandosi in proposito che “La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 651, 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che
l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale.” (così, Cass. Civ. n. 15248/21; conf., tra le tante, Cass. Civ.
n. 31114/2024, n. 18918/19, n. 6834/17, n. 15641/09).
II]- Dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per pretesa indeterminatezza della domanda
L'eccezione processuale con la quale la parte convenuta intende far valere la nullità dell'atto di citazione, a norma dell'art. 163, III co., n. 4 c.p.c., per pretesa indeterminatezza della domanda, deve essere disattesa;
poiché, dal tenore dello stesso atto di citazione e delle relative conclusioni, emerge con chiarezza inequivoca che l'attrice abbia agito al fine di far dichiarare, per Parte_1 relativa apocrifia, la nullità dell'impugnato testamento olografo, all'apparenza riferibile alla defunta con il quale quest'ultima istituiva erede l'attrice stessa, sua nipote, lasciando, in Persona_1 legato, al convenuto , l'usufrutto dell'immobile sito in Roma alla Via Oriolo Controparte_1
Romano n.8 (v. citazione, in atti).
III]- Dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso.
L'eccezione con la quale la parte convenuta intende far valere l'inammissibilità della querela di falso, quale dalla parte attrice proposta con riferimento al testamento olografo di cui trattasi, è del tutto inconferente, poiché, al di là di ogni altra possibile considerazione, secondo la più recente ed autorevole giurisprudenza di legittimità, per far valere l'apocrifia del testamento olografo non è affatto necessario proporre querela di falso, essendo sufficiente formulare domanda di accertamento negativo della autenticità del testamento stesso (v. Cass. Civ. S.U. n. 12307/12: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”); con la conseguenza che, avendo, nella specie, la parte attrice siffatta domanda di accertamento negativo comunque inequivocamente formulata, ogni questione relativa alla ritualità delle querela di falso dalla stessa all'uopo proposta (che non è stata mai ammessa) è, all'evidenza, priva di qualsivoglia rilevanza.
IV]- Della domanda attorea di accertamento della nullità, per apocrifia, del testamento olografo in data 30.10.2013, ad apparente firma dalla defunta Persona_1
La domanda in esame, con la quale l'attrice chiede che, a motivo della pretesa Parte_1 relativa falsità, venga dichiarata la nullità del testamento olografo datato 30.10.2013, con cui, come detto, la defunta zia , la istituiva sua unica erede, disponendo, in favore del convenuto Persona_1 legato di usufrutto dell'immobile sito in Roma, Via Oriolo Romano n.8, deve Controparte_1 essere, nel merito, accolta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Dalla relazione tecnica grafologica, elaborata dalla consulente d'ufficio dott.ssa Persona_5 esente da vizi logici e metodologici, emerge, infatti, inequivocabilmente che “L'attento esame della firma a nome in calce alla scheda testamentaria in verifica datata 30.10.2013 ed il Persona_1 confronto di questa con le firme comparative autografe a disposizione della de cuius, conducono con il massimo grado di confidenza tecnica ad un giudizio di della firma in calce al CP_2 testamento in verifica. Questo CTU per correttezza non può pronunciarsi fondatamente, invece, sulla autografia/apocrifia del testo della scheda testamentaria in verifica, in quanto lo stesso è vergato in stampatello minuscolo (script) e non si ha a disposizione materiale comparativo omogeneo proveniente dalla de cuius, della quale si dispone di sole firme comparative.” (v. ctu p. 46).
2)- A siffatte conclusioni, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, la stessa consulente è pervenuta analizzando - anche a mezzo di moderne metodiche di analisi fisica, quali l'ispezione UV, l'esame a luce radente e la riflettologia infrarossa - e mettendo, quindi a confronto, lo scritto impugnato con le prodotte scritture di comparazione.
3)- Posto che oggetto di verifica è l'intero testamento a firma di e che la documentazione Persona_1 comparativa consiste di sole firme dal 1999 al 2019, che risultano sia precedenti che successive alla data del testamento in esame, la consulente tecnica ha correttamente proceduto al solo confronto tra la firma in calce al testamento e le firme comparative autografe, non avendo a disposizione documenti comparativi omogenei rispetto al testo della scheda olografa in verifica (v. ctu, pag. 36).
Dall'analisi grafologica della firma in calce al testamento in verifica e delle firme comparative autografe, sono, sì, emerse talune similarità (la forma, la direzione del tracciato lungo il rigo di base, la direzione assiale, l'esercizio pressorio); ma sono, al contempo, emerse sostanziali difformità, che giustificano il formulato giudizio di apocrifia (v. ctu, p. 44), quali dalla consulente tecnica, così descritte: “(….) Tra la firma in calce al testamento in verifica e le firme comparative autografe (che, si ricorda, hanno presentato un bassissimo livello di variabilità grafica negli anni), sono al contempo emerse numerose ed importanti difformità in particolare concernenti:
- il movimento: nella firma in verifica controllato con sutura tra la “u” e la c” del nome, mentre nelle comparative più fluido e privo di suture;
- l'estensione in orizzontale: più estesa nella verificanda rispetto alle comparative;
- la continuità grafica: che in verifica vede uno stacco con sutura nel gruppo “uc” del nome ed uno stacco nel gruppo “t-i-i” del cognome, mentre nelle autografe non vede mai stacchi con suture successive nel nome e vede il legamento del gruppo “tti” nel cognome;
- la “u” del nome: che nella firma in verifica termina con gestualità in curva aperta, mentre nelle autografe termina sempre con gestualità fuggitiva verso il basso;
- la lettera “i” del nome: che nella firma in verifica è filiforme, mentre nelle autografe è sempre ben strutturata e mai eseguita con stiramento del tracciato che rende tale grafema filiforme;
- la “a” del nome: che in verifica ha avvio in ore 6 con dinamica antioraria a conchiglia priva di arrotolamenti interni, mentre nelle comparative ha avvio in ore 9 circa e tramite dinamica antioraria esegue un arrotolamento interno alla base e termina con gestualità fuggitiva verso il basso;
- i rapporti proporzionali tra “a” finale del nome e la “D” iniziale del cognome: che nella firma in verifica vede la “a” finale del nome molto più bassa della “D” iniziale del cognome, mentre nelle autografe, in proporzione, la “a” finale del nome non è molto più bassa della “D”;
- la “i” finale del gruppo “Di”: che nella verificanda presenta l'apposizione della gestualità fuggitiva del puntino spostata verso destra, mentre nelle autografe è spostata verso sinistra;
- il movimento ideosecutivo della “Z”: che in entrambi i gruppi a confronto presenta una curvilineità nella parte superiore, ma mentre nella firma in calce al testamento in verifica tale grafema termina con gancio finale verso destra e presenta il taglio mediano staccato dalla “i” successiva priva di puntino, nelle comparative termina sempre con gestualità fuggitiva verso il basso e verso sinistra e presenta il taglio mediano sempre legato alla “i” successiva la quale presenta sempre l'apposizione del puntino diacritico:
- il gruppo “tt”: che nella firma in calce al testamento in verifica è eseguito in tre tempi con stacco tra i due corpi verticali, mentre nelle firme comparative è eseguito in due tempi con legamento tra i due corpi verticali;
- la “i” finale del cognome: che nella firma in verifica presenta il puntino piuttosto alto e spostato verso destra, mentre nelle firme comparative è più basso e vicino al corpo verticale;
(v. ctu, pp. 37 e ss).
4)- Come è noto, a norma dell'art. 602 c.c., il testamento olografo “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”; e , ai sensi dell'art. 606, I co, c.c., a mente del quale “Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo”, esso è comunque nullo se, come nel caso di specie, sia accertata anche solo la falsità della relativa sottoscrizione, e non anche quella della scrittura del contenuto;
essendo noto che “In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare
l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore.” (così Cass. Civ. n. 18616/09; conf. Cass. Civ.
n. 11195/12, n. 13487/05).
V]- Dell'apertura della successione legittima
In conseguenza dell'accertata nullità dell'impugnato testamento ad apparente firma della defunta
[...]
, deve essere dichiarata l'apertura della di lei successione legittima. Persona_1
VI]- Della domanda di condanna dell'attrice alla restituzione delle somme spese per le esigenze di vita e la cura della madre della defunta nonché per gli arredi e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento di Via Oriolo n. 8, di proprietà di quest'ultima, in ragione di complessivi € 49.000,00, quale, in via riconvenzionale, proposta dal convenuto CP_1
[...]
La domanda in esame non può essere accolta per l'assorbente ragione che il convenuto, che la domanda stessa ha proposto, non ha in alcun modo provato di avere effettivamente sostenuto le spese allegate.
VII] Della domanda di condanna all'immediato rilascio dell'appartamento di Via Oriolo
Romano n. 8, quale proposta dall'attrice . Parte_1
La domanda con cui la parte attrice, sul presupposto della nullità del testamento con il quale esso veniva al convenuto legato in usufrutto, chiede che quest'ultima venga condannato all'immediato rilascio dell'immobile di Via Oriolo Romano n. 8, di proprietà della defunta, deve essere dichiarata inammissibile, perché fondata su fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli allegati nell'atto di citazione e, comunque, ex novo proposta con la comparsa conclusionale, dopo la maturazione delle preclusioni assertive (v. Cass. Civ. S.U. n. 22404/18; conf. Cass. Civ. n. 28873/24, n. 18546/20)
VIII]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
IX]- Del regolamento delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio
Secondo lo stesso criterio della soccombenza, le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, debbono essere definitivamente poste a carico del convenuto . Controparte_1 X]- Della domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III co, c.p.c., quale proposta dalla parte attrice
Non sussistono, nella specie, i presupposti per la condanna del soccombente convenuto CP_1 al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III co, c.p.c., quale
[...] sollecitata dalla parte attrice (v. comparsa conclusionale); poiché, avendo lo stesso prodotto in giudizio perizia di parte, che – seppure diversamente rispetto a quanto accertato in questa sede – assevera, in modo non manifestamente irrazionale, l'autenticità del testamento impugnato (v. doc. cit., in allegato alle memorie ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c., di parte convenuta), non può affermarsi che egli abbia resistito in giudizio, con dolo o colpa grave;
essendo noto che “La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte;
con la conseguenza che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (v. Cass. Civ. S.U. n.
22405/18).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità, per apocrifia, del testamento, datato 30.10.2013, ad apparente firma della defunta , pubblicato il 15.5.2021, per atto del Notaio di Roma, rep. Persona_1 Persona_6
n. 7055, - racc. n. 4106 e, per l'effetto,
-dichiara aperta la successione legittima di essa , nata a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta in data 5.4.2021; -respinge la domanda di condanna dell'attrice alla restituzione delle somme spese per le esigenze di vita e la cura della madre di essa defunta nonché per gli arredi e la Persona_1 manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento di Via Oriolo n. 8, di proprietà di quest'ultima, in ragione di complessivi € 49.000,00, quale, in via riconvenzionale, proposta dal convenuto . Controparte_1
-dichiara inammissibile la domanda di condanna all'immediato rilascio dell'appartamento di
Via Oriolo Romano n. 8, quale dalla attrice proposta nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_3
-condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.500,00, di cui € 518,00
[...] per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-pone le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dello stesso convenuto ; Controparte_1
-respinge la domanda di condanna di esso convenuto al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III co, c.p.c., quale proposta dalla parte attrice.
Così deciso in Roma, lì 10.7.2025
Il Presidente est. – dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Simeoni Claudia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE VIII
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori dott. Luigi Argan Presidente rel. dott. Paolo D'Avino Giudice dott. Mario Coderoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 64828/2021 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Alberto Azuni n. 9, presso lo Studio dell'Avv.
Filippo Andreoli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
-ATTRICE-
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E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Tortolini n. 29, presso lo Studio dell'Avv. Marco Cecilia che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
-ATTORE IN RICONVENZIONALE-
OGGETTO: impugnazione di testamento olografo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 3.11.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
.
[...]
Deduceva all'uopo a)- che, in data 5.4.2021 decedeva in Roma la di lei zia , sorella di Persona_1 suo padre;
b)- che, in data 15.5.2021, per atto del Notaio di Roma, veniva pubblicato un Per_2 testamento olografo, datato 30.10.2013, apparentemente riferibile alla defunta, con il quale lei stessa attrice veniva istituita erede universale, ed il convenuto veniva beneficiato di Controparte_1 legato di usufrutto dell'immobile sito in Roma, Via Oriolo Romano n.8; c)- che, dalla perizia grafologica, su suo incarico svolta dalla dott.ssa emergeva, tuttavia, che il detto Per_3 testamento non era stato dalla defunta redatto di sua mano.
Per cui, proposta querela di falso, chiedeva i)- che venisse accertato che il testamento impugnato non proveniva dalla defunta, siccome apocrifo, e ii)- che venisse conseguentemente dichiarata la nullità del testamento stesso;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto , eccepiva innanzitutto la nullità della Controparte_1 domanda per pretesa indeterminatezza e genericità della stessa, nonché il difetto della procura speciale dalla legge richiesta per la proposizione della querela di falso;
deduceva che pendeva procedimento penale volto all'accertamento della falsità dello stesso testamento dalla controparte impugnato;
negava quindi, nel merito, che l'impugnato testamento olografo fosse apocrifo, contestando il contenuto della consulenza grafologica prodotta dalla parte attrice, siccome fondata sull'esame di una semplice copia fotostatica e sulla comparazione con scritture private di non certa riferibilità alla de cuius; assumeva, quindi che, quale compagno di vita della defunta , Persona_1 egli aveva, nel corso degli anni, sostenuto ingenti spese per le esigenze di vita e la cura della madre della defunta stessa nonché per gli arredi e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento di Via Oriolo n. 8, di proprietà di quest'ultima, in ragione di complessivi €
49.000,00; e concludeva pertanto chiedendo i)- che il giudizio venisse sospeso in attesa della definizione del pendente procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento della falsità dell'impugnato testamento, ii)- che venisse dichiarata la nullità dall'avversa domanda ovvero l'inammissibilità della proposta querela di falso, iii)- che la stessa avversa domanda venisse nel merito respinta e, in via riconvenzionale, v)- che la parte attrice venisse condannata al pagamento della complessiva somma di € 49.000,00; con vittoria di spese. Con la propria memoria ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c., il convenuto depositava Controparte_1 elaborato peritale redatto dall' Ing. che riconosceva l'autenticità del testamento Persona_4 impugnato.
Con ordinanza del 26.2.2024, veniva disposta consulenza tecnica grafologica d'ufficio, affidata alla dott.ssa Persona_5
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.10.2024 veniva respinta l'istanza di ammissione della prova testimoniale, quale dal convenuto tempestivamente proposta con la propria Controparte_1 memoria istruttoria ex art. 183, VI co, n, 2, c.p.c..
All'udienza del 14.11.2024, avendo, le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 10.1.2025, la parte attrice chiedeva, per la prima volta, che il convenuto venisse condannato all'immediato rilascio dell'immobile di Via Oriolo
Romano n. 8, quale da lui ricevuto in legato di usufrutto in forza dell'impugnato testamento, e che venisse, nei confronti dello stesso, applicata la sanzione prevista dall'art. 96, III co, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'istanza di sospensione del giudizio per pendenza di procedimento penale avente ad oggetto la falsità dello stesso testamento olografo in questa sede impugnato, quale formulata dal convenuto Controparte_1
L'istanza, con cui il convenuto chiede che il presente giudizio sia sospeso a motivo della pendenza di procedimento penale avente ad oggetto la falsità dello stesso testamento in questa sede impugnato, è stata correttamente disattesa;
poiché, per principio, ormai consolidato, il giudizio civile non è più automaticamente sospeso per pregiudizialità penale, affermandosi in proposito che “La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 651, 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che
l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale.” (così, Cass. Civ. n. 15248/21; conf., tra le tante, Cass. Civ.
n. 31114/2024, n. 18918/19, n. 6834/17, n. 15641/09).
II]- Dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per pretesa indeterminatezza della domanda
L'eccezione processuale con la quale la parte convenuta intende far valere la nullità dell'atto di citazione, a norma dell'art. 163, III co., n. 4 c.p.c., per pretesa indeterminatezza della domanda, deve essere disattesa;
poiché, dal tenore dello stesso atto di citazione e delle relative conclusioni, emerge con chiarezza inequivoca che l'attrice abbia agito al fine di far dichiarare, per Parte_1 relativa apocrifia, la nullità dell'impugnato testamento olografo, all'apparenza riferibile alla defunta con il quale quest'ultima istituiva erede l'attrice stessa, sua nipote, lasciando, in Persona_1 legato, al convenuto , l'usufrutto dell'immobile sito in Roma alla Via Oriolo Controparte_1
Romano n.8 (v. citazione, in atti).
III]- Dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso.
L'eccezione con la quale la parte convenuta intende far valere l'inammissibilità della querela di falso, quale dalla parte attrice proposta con riferimento al testamento olografo di cui trattasi, è del tutto inconferente, poiché, al di là di ogni altra possibile considerazione, secondo la più recente ed autorevole giurisprudenza di legittimità, per far valere l'apocrifia del testamento olografo non è affatto necessario proporre querela di falso, essendo sufficiente formulare domanda di accertamento negativo della autenticità del testamento stesso (v. Cass. Civ. S.U. n. 12307/12: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”); con la conseguenza che, avendo, nella specie, la parte attrice siffatta domanda di accertamento negativo comunque inequivocamente formulata, ogni questione relativa alla ritualità delle querela di falso dalla stessa all'uopo proposta (che non è stata mai ammessa) è, all'evidenza, priva di qualsivoglia rilevanza.
IV]- Della domanda attorea di accertamento della nullità, per apocrifia, del testamento olografo in data 30.10.2013, ad apparente firma dalla defunta Persona_1
La domanda in esame, con la quale l'attrice chiede che, a motivo della pretesa Parte_1 relativa falsità, venga dichiarata la nullità del testamento olografo datato 30.10.2013, con cui, come detto, la defunta zia , la istituiva sua unica erede, disponendo, in favore del convenuto Persona_1 legato di usufrutto dell'immobile sito in Roma, Via Oriolo Romano n.8, deve Controparte_1 essere, nel merito, accolta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Dalla relazione tecnica grafologica, elaborata dalla consulente d'ufficio dott.ssa Persona_5 esente da vizi logici e metodologici, emerge, infatti, inequivocabilmente che “L'attento esame della firma a nome in calce alla scheda testamentaria in verifica datata 30.10.2013 ed il Persona_1 confronto di questa con le firme comparative autografe a disposizione della de cuius, conducono con il massimo grado di confidenza tecnica ad un giudizio di della firma in calce al CP_2 testamento in verifica. Questo CTU per correttezza non può pronunciarsi fondatamente, invece, sulla autografia/apocrifia del testo della scheda testamentaria in verifica, in quanto lo stesso è vergato in stampatello minuscolo (script) e non si ha a disposizione materiale comparativo omogeneo proveniente dalla de cuius, della quale si dispone di sole firme comparative.” (v. ctu p. 46).
2)- A siffatte conclusioni, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, la stessa consulente è pervenuta analizzando - anche a mezzo di moderne metodiche di analisi fisica, quali l'ispezione UV, l'esame a luce radente e la riflettologia infrarossa - e mettendo, quindi a confronto, lo scritto impugnato con le prodotte scritture di comparazione.
3)- Posto che oggetto di verifica è l'intero testamento a firma di e che la documentazione Persona_1 comparativa consiste di sole firme dal 1999 al 2019, che risultano sia precedenti che successive alla data del testamento in esame, la consulente tecnica ha correttamente proceduto al solo confronto tra la firma in calce al testamento e le firme comparative autografe, non avendo a disposizione documenti comparativi omogenei rispetto al testo della scheda olografa in verifica (v. ctu, pag. 36).
Dall'analisi grafologica della firma in calce al testamento in verifica e delle firme comparative autografe, sono, sì, emerse talune similarità (la forma, la direzione del tracciato lungo il rigo di base, la direzione assiale, l'esercizio pressorio); ma sono, al contempo, emerse sostanziali difformità, che giustificano il formulato giudizio di apocrifia (v. ctu, p. 44), quali dalla consulente tecnica, così descritte: “(….) Tra la firma in calce al testamento in verifica e le firme comparative autografe (che, si ricorda, hanno presentato un bassissimo livello di variabilità grafica negli anni), sono al contempo emerse numerose ed importanti difformità in particolare concernenti:
- il movimento: nella firma in verifica controllato con sutura tra la “u” e la c” del nome, mentre nelle comparative più fluido e privo di suture;
- l'estensione in orizzontale: più estesa nella verificanda rispetto alle comparative;
- la continuità grafica: che in verifica vede uno stacco con sutura nel gruppo “uc” del nome ed uno stacco nel gruppo “t-i-i” del cognome, mentre nelle autografe non vede mai stacchi con suture successive nel nome e vede il legamento del gruppo “tti” nel cognome;
- la “u” del nome: che nella firma in verifica termina con gestualità in curva aperta, mentre nelle autografe termina sempre con gestualità fuggitiva verso il basso;
- la lettera “i” del nome: che nella firma in verifica è filiforme, mentre nelle autografe è sempre ben strutturata e mai eseguita con stiramento del tracciato che rende tale grafema filiforme;
- la “a” del nome: che in verifica ha avvio in ore 6 con dinamica antioraria a conchiglia priva di arrotolamenti interni, mentre nelle comparative ha avvio in ore 9 circa e tramite dinamica antioraria esegue un arrotolamento interno alla base e termina con gestualità fuggitiva verso il basso;
- i rapporti proporzionali tra “a” finale del nome e la “D” iniziale del cognome: che nella firma in verifica vede la “a” finale del nome molto più bassa della “D” iniziale del cognome, mentre nelle autografe, in proporzione, la “a” finale del nome non è molto più bassa della “D”;
- la “i” finale del gruppo “Di”: che nella verificanda presenta l'apposizione della gestualità fuggitiva del puntino spostata verso destra, mentre nelle autografe è spostata verso sinistra;
- il movimento ideosecutivo della “Z”: che in entrambi i gruppi a confronto presenta una curvilineità nella parte superiore, ma mentre nella firma in calce al testamento in verifica tale grafema termina con gancio finale verso destra e presenta il taglio mediano staccato dalla “i” successiva priva di puntino, nelle comparative termina sempre con gestualità fuggitiva verso il basso e verso sinistra e presenta il taglio mediano sempre legato alla “i” successiva la quale presenta sempre l'apposizione del puntino diacritico:
- il gruppo “tt”: che nella firma in calce al testamento in verifica è eseguito in tre tempi con stacco tra i due corpi verticali, mentre nelle firme comparative è eseguito in due tempi con legamento tra i due corpi verticali;
- la “i” finale del cognome: che nella firma in verifica presenta il puntino piuttosto alto e spostato verso destra, mentre nelle firme comparative è più basso e vicino al corpo verticale;
(v. ctu, pp. 37 e ss).
4)- Come è noto, a norma dell'art. 602 c.c., il testamento olografo “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”; e , ai sensi dell'art. 606, I co, c.c., a mente del quale “Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo”, esso è comunque nullo se, come nel caso di specie, sia accertata anche solo la falsità della relativa sottoscrizione, e non anche quella della scrittura del contenuto;
essendo noto che “In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare
l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore.” (così Cass. Civ. n. 18616/09; conf. Cass. Civ.
n. 11195/12, n. 13487/05).
V]- Dell'apertura della successione legittima
In conseguenza dell'accertata nullità dell'impugnato testamento ad apparente firma della defunta
[...]
, deve essere dichiarata l'apertura della di lei successione legittima. Persona_1
VI]- Della domanda di condanna dell'attrice alla restituzione delle somme spese per le esigenze di vita e la cura della madre della defunta nonché per gli arredi e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento di Via Oriolo n. 8, di proprietà di quest'ultima, in ragione di complessivi € 49.000,00, quale, in via riconvenzionale, proposta dal convenuto CP_1
[...]
La domanda in esame non può essere accolta per l'assorbente ragione che il convenuto, che la domanda stessa ha proposto, non ha in alcun modo provato di avere effettivamente sostenuto le spese allegate.
VII] Della domanda di condanna all'immediato rilascio dell'appartamento di Via Oriolo
Romano n. 8, quale proposta dall'attrice . Parte_1
La domanda con cui la parte attrice, sul presupposto della nullità del testamento con il quale esso veniva al convenuto legato in usufrutto, chiede che quest'ultima venga condannato all'immediato rilascio dell'immobile di Via Oriolo Romano n. 8, di proprietà della defunta, deve essere dichiarata inammissibile, perché fondata su fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli allegati nell'atto di citazione e, comunque, ex novo proposta con la comparsa conclusionale, dopo la maturazione delle preclusioni assertive (v. Cass. Civ. S.U. n. 22404/18; conf. Cass. Civ. n. 28873/24, n. 18546/20)
VIII]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
IX]- Del regolamento delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio
Secondo lo stesso criterio della soccombenza, le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, debbono essere definitivamente poste a carico del convenuto . Controparte_1 X]- Della domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III co, c.p.c., quale proposta dalla parte attrice
Non sussistono, nella specie, i presupposti per la condanna del soccombente convenuto CP_1 al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III co, c.p.c., quale
[...] sollecitata dalla parte attrice (v. comparsa conclusionale); poiché, avendo lo stesso prodotto in giudizio perizia di parte, che – seppure diversamente rispetto a quanto accertato in questa sede – assevera, in modo non manifestamente irrazionale, l'autenticità del testamento impugnato (v. doc. cit., in allegato alle memorie ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c., di parte convenuta), non può affermarsi che egli abbia resistito in giudizio, con dolo o colpa grave;
essendo noto che “La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte;
con la conseguenza che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (v. Cass. Civ. S.U. n.
22405/18).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità, per apocrifia, del testamento, datato 30.10.2013, ad apparente firma della defunta , pubblicato il 15.5.2021, per atto del Notaio di Roma, rep. Persona_1 Persona_6
n. 7055, - racc. n. 4106 e, per l'effetto,
-dichiara aperta la successione legittima di essa , nata a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta in data 5.4.2021; -respinge la domanda di condanna dell'attrice alla restituzione delle somme spese per le esigenze di vita e la cura della madre di essa defunta nonché per gli arredi e la Persona_1 manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento di Via Oriolo n. 8, di proprietà di quest'ultima, in ragione di complessivi € 49.000,00, quale, in via riconvenzionale, proposta dal convenuto . Controparte_1
-dichiara inammissibile la domanda di condanna all'immediato rilascio dell'appartamento di
Via Oriolo Romano n. 8, quale dalla attrice proposta nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_3
-condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.500,00, di cui € 518,00
[...] per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-pone le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dello stesso convenuto ; Controparte_1
-respinge la domanda di condanna di esso convenuto al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III co, c.p.c., quale proposta dalla parte attrice.
Così deciso in Roma, lì 10.7.2025
Il Presidente est. – dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Simeoni Claudia