Decreto presidenziale 8 giugno 2019
Ordinanza cautelare 11 luglio 2019
Sentenza 7 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/07/2022, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 01169/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2019, proposto da
Associazione Oro della Fenice Group, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Martina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Lecce n. 538/2019 del 28.3.2019, affissa in pari data all’Albo Pretorio del Comune di Lecce, con la quale si è disposta l'interdizione immediata dell'attività dell'Associazione ricorrente, configurata come asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria;
- nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ove lesivi, tra i quali:
- il verbale di sopralluogo congiunto dell'1.3.2019 effettuato dal personale del Comando di Polizia Locale e della ASL di Lecce;
- la nota del Dipartimento di Prevenzione – SISP dell’ASL di Lecce, prot. n. 0037037/2019 dell’11.3.2019 acquisita in pari data dall’Amministrazione Comunale al prot. n. 0037037/2019, richiamata nell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. N. Martina per la parte ricorrente, avv.ti F. Romano e L. Astuto per le PP.AA.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che l’associazione ricorrente impugna l’ordinanza prot. 538/2019 del 28 marzo 2019, con cui il Comune di Lecce le ha interdetto lo svolgimento dell’attività che si svolgeva presso i suoi locali, in quanto configurava una non autorizzata attività di asilo nido, di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, carente anche dei requisiti minimi igienico-sanitari e strutturali.
2) Rilevato che:
- a) l’ordinanza impugnata si fonda sul verbale di sopralluogo del 1° marzo 2019 della Polizia locale (v. doc. 4 memoria difensiva ASL del 6 luglio 2019), nel quale si accerta, tra le altre cose, che sul posto erano presenti 17 minori di presumibile età compresa tra i 12 mesi e i 10 anni, i quali venivano lasciati presso la struttura dai genitori, senza che questi ultimi vi accedessero, e presi in carico da personale interno;
- b) come si legge sempre nel verbale, la struttura accoglie « minori in età da asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria. Viene riferito che l’orario scolastico abbraccia la fascia oraria 08.30/17.00. L’aspetto didattico per la scuola primaria è curato [dalla persona generalizzata nel verbale], a turno con altre associate »;
- c) nell’ordinanza si è ritenuto quindi che l’attività svolta presso tale associazione configurasse una attività di asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, esercitata in assenza delle autorizzazioni previste e in carenza dei requisiti (meglio descritti in ordinanza) igienico-sanitari e strutturali previsti per tali strutture.
3) Ritenuto che il ricorso sia infondato, in quanto:
- a) per quanto emerge dal verbale di sopralluogo, è evidente che l’attività riscontrata in sito configurasse, a tutti gli effetti, una non autorizzata attività scolastica di asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, come tale non riconducibile alla mera estrinsecazione degli scopi dell’associazione, nemmeno nella forma dell’istruzione parentale;
- b) tanto si desume inequivocabilmente dal fatto che i genitori lasciassero i bambini presso la struttura in orario scolastico e davanti all’ingresso (come se li accompagnassero a scuola) e che vi fosse una attività didattica svolta presso la struttura, profili, questi, nemmeno oggetto di specifica contestazione di parte ricorrente;
- c) tanto è sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato che, essendo plurimotivato, si giustifica già solo per il fatto di aver interdetto la suddetta attività scolastica – in quanto non autorizzata –, a prescindere, quindi, dallo scrutinio degli altri profili nello stesso indicati e censurati da parte ricorrente.
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto.
5) Ritenuto che vada respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (come già da decreto dell’apposita Commissione n. 9 del 17 gennaio 2020).
6) Ritenuto che le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Rigetta altresì la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come segue:
- euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Lecce;
- euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore dell’ASL di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO