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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Marcello Maggi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5642 del R.G. anno 2015;
TRA
, - rappresentati e difesi dall'Avv. Cosimo Parco;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-ATTORI
E
- rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Tarantino;
Parte_4
CONVENUTO –attore in riconvenzionale
- rappresentata e difesa dall'avv.Pamela Gioia;
Persona_1
-CONVENUTO
All'udienza del 28.11.2024, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in data 14-7-2015 , , esponevano: Parte_1 Parte_2 Parte_3
che in data 15-4-1994 era deceduto nato ad [...] il [...], il quale in vita aveva _2
contratto tre matrimoni dai cui erano nati quattro figli;
che dal primo matrimonio con R_
deceduta il 30-10-1952, erano nati i figli e;
che
[...] Parte_4 Persona_1
era comproprietaria al 50% pro indiviso dell'originaria casa di abitazione sita in Persona_3
Avetrana alla via Mazzini n.14 insieme alla sorella nata il [...] e deceduta il 20- Persona_4
10-1954;che a seguito del decesso di la sua quota parte era stata attribuita ai figli Persona_3 [...]
e per il 25% ciascuno;
che in seconde nozze aveva Parte_4 Persona_1 _2
sposato , deceduta il 20-10-1954, senza che dal matrimonio fossero nati figli;
che in terze Persona_4 nozze aveva sposato e dal matrimonio erano nati i figli _2 Controparte_1 Pt_1
e nata il [...] ,e deceduta il 21-4-1991;che in data 15-4-1994 era deceduto
[...] Persona_5
mentre il 17-12-2011 era venuta a mancare i cui eredi legittimi _2 Controparte_1
erano il figlio e, per rappresentazione della madre , le figlie Parte_1 Parte_5
di costei e;
che la era comproprietaria dei due appartamenti Parte_2 Parte_3 CP_1
siti alla via Mazzini nella misura di 74/108, mentre per 17/108 cadauno gli stessi immobili si appartenevano a e;
che a seguito del decesso di la quota Parte_4 Persona_1 Controparte_1
di proprietà della stessa sui due appartamenti era stata trasferita al figlio per la quota di 74/216, Pt_1
ed alle nipoti e per i 37/216 ciascuna;
che i due appartamenti in Parte_2 Parte_3
Avetrana,il primo al piano terra al civico 18, in catasto al fg.55 p.lla 697 sub 4,ed il secondo al civico 20
al primo piano, in catasto al fg.55 p.lla 697 sub 5, appartenevano pertanto per 34/216 ciascuno a
[...]
e , per 74/216 a e per 37/216 ciascuno alle sorelle Per_1 Parte_4 Parte_1
e ;che le due unità immobiliari erano dotate di un unico ingresso, sicchè Parte_2 Parte_3
per accedere all'appartamento al primo piano occorreva utilizzare una scala interna;
che da diversi anni per concessione gratuita di e poi di Parte_4 _2 Controparte_1
abitava l'appartamento al primo piano al civico 20 ,mentre l'appartamento al piano terra era stato abitato sino alla morte dalla;
che, dopo la morte di quest'ultima, aveva CP_1 Parte_4
continuato ad occupare abusivamente in via esclusiva l'appartamento al piano primo, impedendone il godimento agli altri comproprietari;
che vani erano riusciti i tentativi di divisione bonaria e l'istanza di mediazione;
su tali premesse convenivano dinanzi a questo Tribunale e Parte_4 [...]
,per sentire pronunciare il sequestro giudiziario dell'appartamento al civico 20 della via Mazzini Per_1
in Avetrana abusivamente occupato da parte del primo,e sentir dichiarare la divisione in natura, od in subordine mediante vendita, di entrambe le unità immobiliari in comunione secondo le quote predette ,con condanna di al pagamento della somma di € 9000 o di quell'altra maggiore o Parte_4
minore da accertarsi in corso di causa a titolo di compenso sino al novembre 2014 per il mancato godimento dell'appartamento al civico 20 della via Mazzini in Avetrana, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei,e con vittoria di spese di lite ivi comprese le spese del procedimento di mediazione.
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 24-12-2015 Parte_4 chiedeva che, previo rigetto della richiesta di sequestro giudiziario, fossero respinte le domande
[...]
avverse;spiegava domanda riconvenzionale per sentire accertare che esso convenuto possedeva da oltre venti anni in maniera pacifica ed ininterrotta e con animus rem sibi habendi l'immobile al civico 20 piano primo della via Mazzini in Avetrana in catasto di quel Comune al fg. 55 p.lla 697 sub 5, con acquisto per usucapione unitamente a tutte le accessioni e pertinenze, ivi compresa la scala di accesso che dal piano terra conduce al primo, il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi. Deduceva inoltre che R_
,prima moglie di , era proprietaria della metà dell'immobile in Avetrana alla
[...] _2
via Mazzini n.14, all'epoca costituito da solo piano terra ed alla sua morte in data 30-10-1952 erano subentrati quali eredi legittimi i due figli ed il coniuge;
che quest'ultimo aveva sposato in seconde nozze proprietaria della residua metà dell'immobile, la quale era poi deceduta il 20-10-1954 Persona_4
sicchè a seguito di quest'ultimo evento l'immobile apparteneva per i 74/108 a e per _2
17/108 ciascuno a e;
che in terze nozze aveva Parte_4 Persona_1 _2
sposato e dal matrimonio erano nati i figli , e Controparte_1 Parte_1 Persona_5
nata il [...] e deceduta il 21-4-1991;che l'abitazione era stata poi oggetto di atti dispositivi giacchè
con rogito per notar in data 21-6-1965 la quota di ¾ dell'immobile era stata alienata ai Persona_6
coniugi e da il quale agiva in proprio e quale Controparte_2 CP_3 _2
esercente potestà sui figli minori e giusta autorizzazione del giudice Parte_4 Persona_1
tutelare il quale aveva disposto che il ricavato della vendita fosse investito in buoni fruttiferi postali da intestarsi ai minori;
che nel 1976 in vista delle imminenti nozze del figlio _2 [...]
,aveva fatto demolire e ricostruire l'abitazione di via Mazzini 14 in Avetrana, al fine di Parte_4
ricavarne un primo piano da adibire ad abitazione dello stesso come da progetto approvato dalla
Commissione Edilizia comunale il 3-3-1976;che esso convenuto aveva provveduto a riscuotere i buoni postali consegnandone il ricavato,unitamente ad alcuni doni ricevuti in occasione delle imminenti nozze,al padre per il pagamento dei lavori di costruzione della nuova abitazione;
che il 23-12-1976 esso convenuto aveva sposato e da tale data i coniugi avevano sempre pacificamente abitato Controparte_4
l'immobile di nuova costruzione sito al primo piano dell'edificio alla via Mazzini n.20 quale casa coniugale
,provvedendo anche ad arredarla ed in seguito ad effettuare tutti i necessari lavori di manutenzione anche straordinaria ed al pagamento delle utenze e delle imposte e tasse comunali;
che per il piano terra il 29-7- 1982 i coniugi e avevano modificato il regime patrimoniale di _2 Controparte_1
comunione dei beni in separazione,mentre nel 1988 tale aveva provveduto alla vendita della Persona_7
quota parte dei 74/108 precedentemente appartenuta a a che da _2 Controparte_1
tale atto si poteva evincere che il primo piano non era stato oggetto di alcuna alienazione, essendo consapevoli le parti che il medesimo fosse nella disponibilità di per esercitarvi Parte_4
signoria corrispondente al diritto di proprietà;che in data 8-4-2011 a causa di grave infortunio sul lavoro subito da era stata aperta amministrazione di sostegno nei suoi confronti con la nomina Parte_4
della moglie a tale ufficio;
che in momento successivo su iniziativa dei fratelli era stato incaricato il tecnico geom. per la divisione e volturazione dell'intero immobile,ma a tale iniziativa egli non aveva mai CP_5
formalmente aderito;
che erroneamente quel tecnico aveva inserito nella successione di CP_1
anche l'appartamento al primo piano di via Mazzini 20, il quale in vita non le era mai stato
[...]
trasferito,e che comunque esso convenuto aveva usucapito con il possesso ultraventennale pacifico ed esclusivo unitamente alla relativa scala di accesso.
Si costituiva anche la quale chiedeva pronunciare secondo giustizia in ordine alle Persona_1
domande proposte dalle altre parti,ed in caso di ritenuta indivisibilità di quanto oggetto di divisione chiedeva l'attribuzione di quanto a lei spettante pari a 34/216 sull'asse ereditario di . _2
Istruita documentalmente e con prove orali la causa è stata riservata per la decisione.
Con sentenza non definitiva depositata il 7-3-2019 è stata rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento di usucapione dell'immobile in Avetrana alla via Mazzini n.20 primo piano in catasto al fg.55 p.lla 697 sub.5, proposta da con comparsa di risposta depositata il 24-12- Parte_4
2015, nei confronti di , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
Quindi ,previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata nuovamente riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
******
La domanda principale per come originariamente formulata da Parte_1 Parte_2
ha ad oggetto lo scioglimento di comunione su due appartamenti siti in Avetrana
[...] Parte_3
nello stesso corpo di fabbrica ,corrispondenti al civico 18 della via Mazzini per il piano terra, in catasto al fg.55 p.lla 697 sub 4,ed al civico 20 per il primo piano, in catasto al fg.55 p.lla 697 sub 5. Non pare controverso tra le parti che gli appartamenti in questione vennero costruiti nell'anno 1976 (con progetto approvato dalla Commissione edilizia comunale il 3-3-1976 - doc.2 convenuto e sulla scorta di nulla osta per esecuzione lavori edili del 30-3-1976 rilasciato a ) al posto di un corpo di _2
fabbrica in Avetrana alla via Mazzini n.14, composto da un piano terreno, demolito e ricostruito per iniziativa di per fare posto all'attuale corpo di fabbrica di cui si chiede la divisione. Deve _2
ritenersi che quest'ultimo corpo di fabbrica, dopo la sua edificazione nel 1976, fosse ricaduto in regime di comproprietà tra ,comune dante causa delle parti,ed i figli di primo letto di quest'ultimo _2
- nati dalle nozze con - e . Ciò perché in Persona_3 Parte_4 Persona_1
precedenza per successione ereditaria della stessa e della sorella di quest'ultima Persona_3
seconda moglie di , a quei soggetti si apparteneva pro indiviso la Persona_4 _2
costruzione in Avetrana alla via Mazzini n.14, composta da un piano terreno, e che venne demolita per fare posto alla nuova fabbrica;
dovendosi presumere in mancanza di elementi istruttori in contrario, che la proprietà dell'area di sedime spettasse in precedenza agli stessi contitolari della costruzione sovrastante. A
seguito del decesso di in data 15-4-1994 gli immobili ricaddero in comproprietà per _2
successione ereditaria anche di ,coniuge superstite in terze nozze, del loro figlio Controparte_1
, nonché di , , queste ultime figlie di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_5
,ed eredi di in rappresentazione della madre premorta. _2
In conseguenza del rigetto della domanda di usucapione dell'appartamento al primo piano, deve ritenersi accertato, secondo quanto reso manifesto dall'ausiliare in sede di consulenza di ufficio, che i due immobili per cui è stata chiesta divisione appartengano per 34/216 ciascuno a e Persona_1 Parte_4
, per 74/216 a e per 37/216 ciascuno alle sorelle e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
2- Entrambi gli immobili secondo quanto accertato dal consulente di ufficio presentano difformità dal progetto approvato e sono quindi urbanisticamente illegittimi. Infatti quanto all'appartamento censito al
Foglio n°55, particella 697, sub 4, ubicato in Via Mazzini n.18 è stato osservato dall'ausiliare che “dalla
documentazione reperita presso l'Ufficio Tecnico Competente è risultato un nulla osta per esecuzione
lavori edili del 30.03.1976 intestato al Sig. nato ad [...] il [...] di Demolizione e _2
ricostruzione di una casa per civile abitazione (allegato f.10) nel cui elaborato progettuale sono riportati la pianta piano terreno e primo da realizzarsi. In relazione all'elaborato di cui al nulla osta (allegato f.10)
di cui sopra rispetto all'unità immobiliare così come distribuita (sub 4) si sono potute rilevare le seguenti
difformità:
a) La realizzazione dei due vani della parte più in fondo a confine con altra proprietà adiacenti l'ortale
con ingresso dallo stesso ortale (fotografia n.12-13), di porzione dell'ambiente cucina che parte dal lato
adiacente all'ortale fino al lato adiacente uno dei due vani in fondo(fotografia n.6) e la scala di accesso
dall'ortale al terrazzo indicato nella planimetria catastale (fotografia n.12).
b) Diversa altezza interna pari a circa 3,50 mt rispetto a quella indicata nella sezione del progetto pari a
4,00 mt;
c) Irregolarità geometrica della pianta e variazioni delle superfici.
Quanto all'appartamento censito al foglio n°55, particella 697, sub 5, al primo piano della via Mazzini
n.20, è stato parimenti osservato dall'ausiliare che “dalla documentazione reperita presso l'Ufficio
Tecnico Competente è risultato un nulla osta per esecuzione lavori edili del 30.03.1976 intestato al Sig.
nato ad [...] il [...] di Demolizione e ricostruzione di una casa per civile _2
abitazione (allegato f.10) nel cui elaborato progettuale sono riportati la pianta piano terreno e primo da
realizzarsi.In relazione allo stesso elaborato di cui al nulla osta di cui sopra rispetto all'unità immobiliare
così come distribuita (sub 5) si sono potute rilevare le seguenti difformità:
d) Diversa distribuzione interna (una camera da letto in più adiacente al vano cucina e terrazzo scoperto
accessibile dall'ambiente cucina) e) Diversa altezza interna pari a circa 3,00 mt rispetto a quella indicata
nella sezione del progetto pari a 3,25 mt;
f) Irregolarità geometrica della pianta e variazioni delle superfici.
g) Prospetto edificio su Via Mazzini differente da quello di progetto .
Si fa presente, inoltre, la presenza di un torrino scala sul lastrico solare (foto n.10) il cui accesso avviene
dalla scala del sub 5 non indicato nell'elaborato progettuale. Tenendo presente il lotto nel suo stato attuale
le opere indicate al sub a) del punto 1. di cui sopra, a parere del sottoscritto, non rispettano i requisiti
urbanistici previsti nel P.R.G. del Comune di Avetrana (TA) come da certificato di destinazione urbanistica
della particella in esame (allegato f.6) e nello specifico con la realizzazione delle opere di cui al punto sub
a) non si rispetta l'indice di copertura che è pari allo 0,6. Per le opere indicate al sub b), c), d), e), f), g) che precedono, l'ausiliare ha segnalato la possibilità di chiedere eventuale sanatoria “ferme restando le valutazioni di merito degli Uffici Tecnici competenti”; per la difformità di cui al punto a) che precede, l'ausiliare ne ha ritenuta la non sanabilità, con la conseguenza che sarebbe necessaria la eliminazione delle parti di immobile non legittime, con un esborso quantificato in circa € 9000 nell'ultimo supplemento di consulenza tecnica di ufficio.
Nessuna delle parti ha provveduto ad avviare il procedimento di sanatoria relativo alle difformità relative alle opere indicate al sub b), c), d), e), f), g);né si è detta disposta a procedere alle opere di eliminazione delle parti abusive e non sanabili di cui alla lettera a) che precede.
Gli immobili oggetto di causa sono, allo stato, privi di regolarità urbanistica e non possono quindi essere oggetto di divisione, ai sensi dell'art.40 comma 2 l.47-1985(applicabile ratione temporis in ragione della presumibile epoca di realizzazione degli immobili) a norma del quale “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù,
relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione cui al sesto comma dell'art. 35”. Nella specie i condividenti non hanno promosso il procedimento di sanatoria né quindi ottenuto titolo edilizio in sanatoria ed alla esistenza degli abusi e difformità consegue l'inammissibilità, allo stato, della domanda di divisione. Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 7 ottobre 2019, n. 25021), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la quale ha affermato che "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità
edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
Pertanto allo scioglimento della comunione ereditaria non può conseguire la divisione degli immobili tra i comproprietari essendo inammissibile la relativa domanda fino alla regolarizzazione di quei cespiti.
3- In sede di precisazione delle conclusioni del 28-11-2024 gli attori hanno insistito nella domanda,
proposta nei confronti di , di liquidazione di indennizzo per il mancato godimento Parte_4
dell'appartamento al primo piano alla via Giuseppe Mazzini n.20, in quanto occupato in via esclusiva dallo stesso germano “dal mese di dicembre 2012 ad oggi senza soluzione di continuità”.
Tale domanda deve essere accolta, per quando di ragione. E' incontroverso in causa che Parte_4
abbia utilizzato in via esclusiva l'immobile da ultimo citato quale abitazione propria e del nucleo
[...]
familiare già ben prima del dicembre 2012. Risulta inoltre che quanto meno dal dicembre 2012 era stato conferito, anche dagli odierni attori, incarico professionale al teste geom. al fine di addivenire ad CP_5
una divisione bonaria dei due appartamenti(cfr. la deposizione dello stesso tecnico), il che presupponeva la volontà degli stessi attori di affermarne il comune godimento e non accettarne il godimento esclusivo da parte di . Parte_4
A questo riguardo deve rammentarsi che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili.
Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune è tenuto a corrispondere indennizzo al comproprietario pro indiviso che manifesti volontà di utilizzare l'immobile; da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento, in favore degli altri comunisti che ne facciano richiesta, della corrispondente quota di frutti civili, ritraibili del bene medesimo (cfr. Cass., 4.12.1991, n. 13036; Cass.
6.4.2011, n. 7881). Ne deriva che nella specie la detta indennità deve essere riconosciuta a decorrere dal mese di dicembre 2012 sino alla data di precisazione delle conclusioni(novembre 2024) non essendo in contestazione che ancora a tale momento il condividente fosse nel godimento Parte_4
esclusivo dell'appartamento al primo piano al civico 20 della via Mazzini.
Il CTU ha calcolato per il 2012 un canone mensile medio di mercato per il godimento di tale appartamento,
di Euro 256,00; per il 2013 un canone mensile di Euro 268,80; per il 2014 un canone mensile di Euro
268,80; per il 2015 un canone mensile di Euro 281,60; per il 2016 un canone mensile di Euro 281,60; per il 2017 un canone mensile di Euro 268,80; per il 2018 un canone mensile di Euro 256,00; per il 2019 un canone mensile di Euro 230,40; per il 2020 un canone mensile di Euro 217,60; per il 2021 un canone mensile di Euro 204,80. Tale ultima misura di € 204,80 in assenza di diverse più precise indicazioni può
essere utilizzata per gli anni 2022,2023 e per undici mesi del 2024.
L'ammontare complessivo dei canoni ritraibili dall'appartamento in questione è pertanto di €
34.764,80(dicembre 2012 € 256,00; anno 2013 € 3225,60; anno 2014 € 3225,60,per il 2015 € 3379,20,per il 2016 € 3379,20, per il 2017 € 3225,60, per il 2018 € 3072, per il 2019 € 2764,80, per il 2020 € 2611,20,
per il 2021 € 2457,60, per il 2022 e 2023 € 2457,60, per il 2024 sino al mese di novembre compreso, €
2252,80). Pertanto a spetterà la quota di € 74/216 = € 11.910,16 di tali frutti;
a Parte_1 Parte_2
la quota di 37/216 = € 5.955,08; a la quota di 37/216 = € 5.955,08. Su tali somme
[...] Parte_3
saranno dovuti interessi legali ex art.1284 comma 1 c.civ. a decorrere dal novembre 2014 e sino al saldo per i ratei mensili maturati dal dicembre 2012 al novembre 2014 (allorchè fu effettuata la costituzione in mora con la domanda di mediazione che conteneva anche pretesa di riconoscimento dell'indennizzo), ed a fare data da ciascuna scadenza mensile successiva e sino al saldo per i ratei maturati dal dicembre 2014
al novembre 2024.
va quindi condannato al pagamento delle somme predette in favore di ciascun Parte_4
attore avente diritto.
4 - La domanda dei tre attori rivolta nei confronti di di rilascio dell'appartamento Parte_4
al primo piano al civico 20 della via Mazzini in loro favore al fine di permettere a ciascuno l'esercizio delle facoltà connesse a tale qualità con conseguente nomina di un amministratore o di un custode è stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, e comunque non entro il primo dei tre termini assegnati ex art.183 comma 6 c.p.c. per la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ed è quindi inammissibile. Pur potendosi ritenere che tale domanda integri semplice modifica del petitum originariamente proposto(di scioglimento della comunione e ristoro per il godimento esclusivo di quel cespite) perché afferente alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio,osta alla sua ammissibilità il mancato rispetto delle preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. ( in tal senso per il limite delle preclusioni Cassazione
civile, sez. III, 21/11/2017, n. 27566).
5 – Le spese di lite nel rapporto tra i tre attori ed il convenuto seguono la Parte_4
soccombenza per quanto attiene a quelle afferenti l'esame ,istruzione e trattazione delle domande riconvenzionale di usucapione e di riconoscimento di indennizzo per esclusivo godimento della cosa comune;
possono invece essere compensate tra le stesse parti le spese inerenti l'esame, istruzione e trattazione della domanda di divisione, stante la rilevabilità di ufficio della sua inammissibilità. Nel
rapporto tra gli attori e le spese di lite vanno compensate, dovendosi rilevare a sostegno Persona_1
che la stessa non aveva fatto opposizione alla domanda di divisione, e si era rimessa all'apprezzamento del
Tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione;
le spese di lite possono essere parimenti compensate nel rapporto tra e , giacchè quest'ultima si era Parte_4 Persona_1
rimessa all'apprezzamento del Tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione.
Va infine precisato che le spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate in corso di causa possono essere poste in via definitiva per un terzo ciascuno rispettivamente a carico degli attori(per un terzo), del convenuto (per un terzo) e della convenuta (per il residuo terzo), Parte_4 Persona_1
stante la riconducibilità ad interesse di tutti i comunisti della domanda di divisione, cui la consulenza tecnica di ufficio era principalmente finalizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento di comunione degli immobili in Avetrana alla via
Mazzini n.18 piano terra in catasto al fg.55 p.lla 697 sub.4, ed alla via Mazzini n.20 piano primo in catasto al fg.55 p.lla 697 sub.5, proposta da , , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ; Persona_1 Parte_4
2)condanna al pagamento ,per le causali in motivazione, in favore di Parte_4 Pt_1
della somma di € 11.910,16, in favore di della somma di € 5.955,08 ed in
[...] Parte_2 favore di della somma € 5.955,08 , il tutto oltre interessi legali in favore di ciascun avente Parte_3
diritto, con le decorrenze di cui in motivazione;
3)condanna al pagamento in favore di , , Parte_4 Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio relative all'esame, istruzione e trattazione della domanda Parte_3
riconvenzionale di usucapione e della domanda principale di indennizzo per esclusivo godimento di un immobile, spese liquidate in complessivi € 7802,45 di cui € 7500 per compensi ed € 302,45 per esborsi,
oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge;
compensa le spese di lite nel rapporto tra Persona_1
e relativamente all'esame , istruzione e trattazione della domanda Parte_4
riconvenzionale di usucapione;
4)compensa tra tutte le parti le spese relative all'esame, istruzione e trattazione della domanda di divisione;
pone in via definitiva, nella misura di un terzo ciascuno, rispettivamente a carico degli attori, del convenuto e della convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio Parte_4 Persona_1
come liquidate in corso di causa con decreti depositati il 13-10-2022, 23-5-2023 e 17-1-2024.
Taranto,18-2-2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Marcello Maggi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5642 del R.G. anno 2015;
TRA
, - rappresentati e difesi dall'Avv. Cosimo Parco;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-ATTORI
E
- rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Tarantino;
Parte_4
CONVENUTO –attore in riconvenzionale
- rappresentata e difesa dall'avv.Pamela Gioia;
Persona_1
-CONVENUTO
All'udienza del 28.11.2024, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in data 14-7-2015 , , esponevano: Parte_1 Parte_2 Parte_3
che in data 15-4-1994 era deceduto nato ad [...] il [...], il quale in vita aveva _2
contratto tre matrimoni dai cui erano nati quattro figli;
che dal primo matrimonio con R_
deceduta il 30-10-1952, erano nati i figli e;
che
[...] Parte_4 Persona_1
era comproprietaria al 50% pro indiviso dell'originaria casa di abitazione sita in Persona_3
Avetrana alla via Mazzini n.14 insieme alla sorella nata il [...] e deceduta il 20- Persona_4
10-1954;che a seguito del decesso di la sua quota parte era stata attribuita ai figli Persona_3 [...]
e per il 25% ciascuno;
che in seconde nozze aveva Parte_4 Persona_1 _2
sposato , deceduta il 20-10-1954, senza che dal matrimonio fossero nati figli;
che in terze Persona_4 nozze aveva sposato e dal matrimonio erano nati i figli _2 Controparte_1 Pt_1
e nata il [...] ,e deceduta il 21-4-1991;che in data 15-4-1994 era deceduto
[...] Persona_5
mentre il 17-12-2011 era venuta a mancare i cui eredi legittimi _2 Controparte_1
erano il figlio e, per rappresentazione della madre , le figlie Parte_1 Parte_5
di costei e;
che la era comproprietaria dei due appartamenti Parte_2 Parte_3 CP_1
siti alla via Mazzini nella misura di 74/108, mentre per 17/108 cadauno gli stessi immobili si appartenevano a e;
che a seguito del decesso di la quota Parte_4 Persona_1 Controparte_1
di proprietà della stessa sui due appartamenti era stata trasferita al figlio per la quota di 74/216, Pt_1
ed alle nipoti e per i 37/216 ciascuna;
che i due appartamenti in Parte_2 Parte_3
Avetrana,il primo al piano terra al civico 18, in catasto al fg.55 p.lla 697 sub 4,ed il secondo al civico 20
al primo piano, in catasto al fg.55 p.lla 697 sub 5, appartenevano pertanto per 34/216 ciascuno a
[...]
e , per 74/216 a e per 37/216 ciascuno alle sorelle Per_1 Parte_4 Parte_1
e ;che le due unità immobiliari erano dotate di un unico ingresso, sicchè Parte_2 Parte_3
per accedere all'appartamento al primo piano occorreva utilizzare una scala interna;
che da diversi anni per concessione gratuita di e poi di Parte_4 _2 Controparte_1
abitava l'appartamento al primo piano al civico 20 ,mentre l'appartamento al piano terra era stato abitato sino alla morte dalla;
che, dopo la morte di quest'ultima, aveva CP_1 Parte_4
continuato ad occupare abusivamente in via esclusiva l'appartamento al piano primo, impedendone il godimento agli altri comproprietari;
che vani erano riusciti i tentativi di divisione bonaria e l'istanza di mediazione;
su tali premesse convenivano dinanzi a questo Tribunale e Parte_4 [...]
,per sentire pronunciare il sequestro giudiziario dell'appartamento al civico 20 della via Mazzini Per_1
in Avetrana abusivamente occupato da parte del primo,e sentir dichiarare la divisione in natura, od in subordine mediante vendita, di entrambe le unità immobiliari in comunione secondo le quote predette ,con condanna di al pagamento della somma di € 9000 o di quell'altra maggiore o Parte_4
minore da accertarsi in corso di causa a titolo di compenso sino al novembre 2014 per il mancato godimento dell'appartamento al civico 20 della via Mazzini in Avetrana, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei,e con vittoria di spese di lite ivi comprese le spese del procedimento di mediazione.
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 24-12-2015 Parte_4 chiedeva che, previo rigetto della richiesta di sequestro giudiziario, fossero respinte le domande
[...]
avverse;spiegava domanda riconvenzionale per sentire accertare che esso convenuto possedeva da oltre venti anni in maniera pacifica ed ininterrotta e con animus rem sibi habendi l'immobile al civico 20 piano primo della via Mazzini in Avetrana in catasto di quel Comune al fg. 55 p.lla 697 sub 5, con acquisto per usucapione unitamente a tutte le accessioni e pertinenze, ivi compresa la scala di accesso che dal piano terra conduce al primo, il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi. Deduceva inoltre che R_
,prima moglie di , era proprietaria della metà dell'immobile in Avetrana alla
[...] _2
via Mazzini n.14, all'epoca costituito da solo piano terra ed alla sua morte in data 30-10-1952 erano subentrati quali eredi legittimi i due figli ed il coniuge;
che quest'ultimo aveva sposato in seconde nozze proprietaria della residua metà dell'immobile, la quale era poi deceduta il 20-10-1954 Persona_4
sicchè a seguito di quest'ultimo evento l'immobile apparteneva per i 74/108 a e per _2
17/108 ciascuno a e;
che in terze nozze aveva Parte_4 Persona_1 _2
sposato e dal matrimonio erano nati i figli , e Controparte_1 Parte_1 Persona_5
nata il [...] e deceduta il 21-4-1991;che l'abitazione era stata poi oggetto di atti dispositivi giacchè
con rogito per notar in data 21-6-1965 la quota di ¾ dell'immobile era stata alienata ai Persona_6
coniugi e da il quale agiva in proprio e quale Controparte_2 CP_3 _2
esercente potestà sui figli minori e giusta autorizzazione del giudice Parte_4 Persona_1
tutelare il quale aveva disposto che il ricavato della vendita fosse investito in buoni fruttiferi postali da intestarsi ai minori;
che nel 1976 in vista delle imminenti nozze del figlio _2 [...]
,aveva fatto demolire e ricostruire l'abitazione di via Mazzini 14 in Avetrana, al fine di Parte_4
ricavarne un primo piano da adibire ad abitazione dello stesso come da progetto approvato dalla
Commissione Edilizia comunale il 3-3-1976;che esso convenuto aveva provveduto a riscuotere i buoni postali consegnandone il ricavato,unitamente ad alcuni doni ricevuti in occasione delle imminenti nozze,al padre per il pagamento dei lavori di costruzione della nuova abitazione;
che il 23-12-1976 esso convenuto aveva sposato e da tale data i coniugi avevano sempre pacificamente abitato Controparte_4
l'immobile di nuova costruzione sito al primo piano dell'edificio alla via Mazzini n.20 quale casa coniugale
,provvedendo anche ad arredarla ed in seguito ad effettuare tutti i necessari lavori di manutenzione anche straordinaria ed al pagamento delle utenze e delle imposte e tasse comunali;
che per il piano terra il 29-7- 1982 i coniugi e avevano modificato il regime patrimoniale di _2 Controparte_1
comunione dei beni in separazione,mentre nel 1988 tale aveva provveduto alla vendita della Persona_7
quota parte dei 74/108 precedentemente appartenuta a a che da _2 Controparte_1
tale atto si poteva evincere che il primo piano non era stato oggetto di alcuna alienazione, essendo consapevoli le parti che il medesimo fosse nella disponibilità di per esercitarvi Parte_4
signoria corrispondente al diritto di proprietà;che in data 8-4-2011 a causa di grave infortunio sul lavoro subito da era stata aperta amministrazione di sostegno nei suoi confronti con la nomina Parte_4
della moglie a tale ufficio;
che in momento successivo su iniziativa dei fratelli era stato incaricato il tecnico geom. per la divisione e volturazione dell'intero immobile,ma a tale iniziativa egli non aveva mai CP_5
formalmente aderito;
che erroneamente quel tecnico aveva inserito nella successione di CP_1
anche l'appartamento al primo piano di via Mazzini 20, il quale in vita non le era mai stato
[...]
trasferito,e che comunque esso convenuto aveva usucapito con il possesso ultraventennale pacifico ed esclusivo unitamente alla relativa scala di accesso.
Si costituiva anche la quale chiedeva pronunciare secondo giustizia in ordine alle Persona_1
domande proposte dalle altre parti,ed in caso di ritenuta indivisibilità di quanto oggetto di divisione chiedeva l'attribuzione di quanto a lei spettante pari a 34/216 sull'asse ereditario di . _2
Istruita documentalmente e con prove orali la causa è stata riservata per la decisione.
Con sentenza non definitiva depositata il 7-3-2019 è stata rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento di usucapione dell'immobile in Avetrana alla via Mazzini n.20 primo piano in catasto al fg.55 p.lla 697 sub.5, proposta da con comparsa di risposta depositata il 24-12- Parte_4
2015, nei confronti di , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
Quindi ,previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata nuovamente riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
******
La domanda principale per come originariamente formulata da Parte_1 Parte_2
ha ad oggetto lo scioglimento di comunione su due appartamenti siti in Avetrana
[...] Parte_3
nello stesso corpo di fabbrica ,corrispondenti al civico 18 della via Mazzini per il piano terra, in catasto al fg.55 p.lla 697 sub 4,ed al civico 20 per il primo piano, in catasto al fg.55 p.lla 697 sub 5. Non pare controverso tra le parti che gli appartamenti in questione vennero costruiti nell'anno 1976 (con progetto approvato dalla Commissione edilizia comunale il 3-3-1976 - doc.2 convenuto e sulla scorta di nulla osta per esecuzione lavori edili del 30-3-1976 rilasciato a ) al posto di un corpo di _2
fabbrica in Avetrana alla via Mazzini n.14, composto da un piano terreno, demolito e ricostruito per iniziativa di per fare posto all'attuale corpo di fabbrica di cui si chiede la divisione. Deve _2
ritenersi che quest'ultimo corpo di fabbrica, dopo la sua edificazione nel 1976, fosse ricaduto in regime di comproprietà tra ,comune dante causa delle parti,ed i figli di primo letto di quest'ultimo _2
- nati dalle nozze con - e . Ciò perché in Persona_3 Parte_4 Persona_1
precedenza per successione ereditaria della stessa e della sorella di quest'ultima Persona_3
seconda moglie di , a quei soggetti si apparteneva pro indiviso la Persona_4 _2
costruzione in Avetrana alla via Mazzini n.14, composta da un piano terreno, e che venne demolita per fare posto alla nuova fabbrica;
dovendosi presumere in mancanza di elementi istruttori in contrario, che la proprietà dell'area di sedime spettasse in precedenza agli stessi contitolari della costruzione sovrastante. A
seguito del decesso di in data 15-4-1994 gli immobili ricaddero in comproprietà per _2
successione ereditaria anche di ,coniuge superstite in terze nozze, del loro figlio Controparte_1
, nonché di , , queste ultime figlie di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_5
,ed eredi di in rappresentazione della madre premorta. _2
In conseguenza del rigetto della domanda di usucapione dell'appartamento al primo piano, deve ritenersi accertato, secondo quanto reso manifesto dall'ausiliare in sede di consulenza di ufficio, che i due immobili per cui è stata chiesta divisione appartengano per 34/216 ciascuno a e Persona_1 Parte_4
, per 74/216 a e per 37/216 ciascuno alle sorelle e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
2- Entrambi gli immobili secondo quanto accertato dal consulente di ufficio presentano difformità dal progetto approvato e sono quindi urbanisticamente illegittimi. Infatti quanto all'appartamento censito al
Foglio n°55, particella 697, sub 4, ubicato in Via Mazzini n.18 è stato osservato dall'ausiliare che “dalla
documentazione reperita presso l'Ufficio Tecnico Competente è risultato un nulla osta per esecuzione
lavori edili del 30.03.1976 intestato al Sig. nato ad [...] il [...] di Demolizione e _2
ricostruzione di una casa per civile abitazione (allegato f.10) nel cui elaborato progettuale sono riportati la pianta piano terreno e primo da realizzarsi. In relazione all'elaborato di cui al nulla osta (allegato f.10)
di cui sopra rispetto all'unità immobiliare così come distribuita (sub 4) si sono potute rilevare le seguenti
difformità:
a) La realizzazione dei due vani della parte più in fondo a confine con altra proprietà adiacenti l'ortale
con ingresso dallo stesso ortale (fotografia n.12-13), di porzione dell'ambiente cucina che parte dal lato
adiacente all'ortale fino al lato adiacente uno dei due vani in fondo(fotografia n.6) e la scala di accesso
dall'ortale al terrazzo indicato nella planimetria catastale (fotografia n.12).
b) Diversa altezza interna pari a circa 3,50 mt rispetto a quella indicata nella sezione del progetto pari a
4,00 mt;
c) Irregolarità geometrica della pianta e variazioni delle superfici.
Quanto all'appartamento censito al foglio n°55, particella 697, sub 5, al primo piano della via Mazzini
n.20, è stato parimenti osservato dall'ausiliare che “dalla documentazione reperita presso l'Ufficio
Tecnico Competente è risultato un nulla osta per esecuzione lavori edili del 30.03.1976 intestato al Sig.
nato ad [...] il [...] di Demolizione e ricostruzione di una casa per civile _2
abitazione (allegato f.10) nel cui elaborato progettuale sono riportati la pianta piano terreno e primo da
realizzarsi.In relazione allo stesso elaborato di cui al nulla osta di cui sopra rispetto all'unità immobiliare
così come distribuita (sub 5) si sono potute rilevare le seguenti difformità:
d) Diversa distribuzione interna (una camera da letto in più adiacente al vano cucina e terrazzo scoperto
accessibile dall'ambiente cucina) e) Diversa altezza interna pari a circa 3,00 mt rispetto a quella indicata
nella sezione del progetto pari a 3,25 mt;
f) Irregolarità geometrica della pianta e variazioni delle superfici.
g) Prospetto edificio su Via Mazzini differente da quello di progetto .
Si fa presente, inoltre, la presenza di un torrino scala sul lastrico solare (foto n.10) il cui accesso avviene
dalla scala del sub 5 non indicato nell'elaborato progettuale. Tenendo presente il lotto nel suo stato attuale
le opere indicate al sub a) del punto 1. di cui sopra, a parere del sottoscritto, non rispettano i requisiti
urbanistici previsti nel P.R.G. del Comune di Avetrana (TA) come da certificato di destinazione urbanistica
della particella in esame (allegato f.6) e nello specifico con la realizzazione delle opere di cui al punto sub
a) non si rispetta l'indice di copertura che è pari allo 0,6. Per le opere indicate al sub b), c), d), e), f), g) che precedono, l'ausiliare ha segnalato la possibilità di chiedere eventuale sanatoria “ferme restando le valutazioni di merito degli Uffici Tecnici competenti”; per la difformità di cui al punto a) che precede, l'ausiliare ne ha ritenuta la non sanabilità, con la conseguenza che sarebbe necessaria la eliminazione delle parti di immobile non legittime, con un esborso quantificato in circa € 9000 nell'ultimo supplemento di consulenza tecnica di ufficio.
Nessuna delle parti ha provveduto ad avviare il procedimento di sanatoria relativo alle difformità relative alle opere indicate al sub b), c), d), e), f), g);né si è detta disposta a procedere alle opere di eliminazione delle parti abusive e non sanabili di cui alla lettera a) che precede.
Gli immobili oggetto di causa sono, allo stato, privi di regolarità urbanistica e non possono quindi essere oggetto di divisione, ai sensi dell'art.40 comma 2 l.47-1985(applicabile ratione temporis in ragione della presumibile epoca di realizzazione degli immobili) a norma del quale “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù,
relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione cui al sesto comma dell'art. 35”. Nella specie i condividenti non hanno promosso il procedimento di sanatoria né quindi ottenuto titolo edilizio in sanatoria ed alla esistenza degli abusi e difformità consegue l'inammissibilità, allo stato, della domanda di divisione. Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 7 ottobre 2019, n. 25021), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la quale ha affermato che "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità
edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
Pertanto allo scioglimento della comunione ereditaria non può conseguire la divisione degli immobili tra i comproprietari essendo inammissibile la relativa domanda fino alla regolarizzazione di quei cespiti.
3- In sede di precisazione delle conclusioni del 28-11-2024 gli attori hanno insistito nella domanda,
proposta nei confronti di , di liquidazione di indennizzo per il mancato godimento Parte_4
dell'appartamento al primo piano alla via Giuseppe Mazzini n.20, in quanto occupato in via esclusiva dallo stesso germano “dal mese di dicembre 2012 ad oggi senza soluzione di continuità”.
Tale domanda deve essere accolta, per quando di ragione. E' incontroverso in causa che Parte_4
abbia utilizzato in via esclusiva l'immobile da ultimo citato quale abitazione propria e del nucleo
[...]
familiare già ben prima del dicembre 2012. Risulta inoltre che quanto meno dal dicembre 2012 era stato conferito, anche dagli odierni attori, incarico professionale al teste geom. al fine di addivenire ad CP_5
una divisione bonaria dei due appartamenti(cfr. la deposizione dello stesso tecnico), il che presupponeva la volontà degli stessi attori di affermarne il comune godimento e non accettarne il godimento esclusivo da parte di . Parte_4
A questo riguardo deve rammentarsi che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili.
Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune è tenuto a corrispondere indennizzo al comproprietario pro indiviso che manifesti volontà di utilizzare l'immobile; da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento, in favore degli altri comunisti che ne facciano richiesta, della corrispondente quota di frutti civili, ritraibili del bene medesimo (cfr. Cass., 4.12.1991, n. 13036; Cass.
6.4.2011, n. 7881). Ne deriva che nella specie la detta indennità deve essere riconosciuta a decorrere dal mese di dicembre 2012 sino alla data di precisazione delle conclusioni(novembre 2024) non essendo in contestazione che ancora a tale momento il condividente fosse nel godimento Parte_4
esclusivo dell'appartamento al primo piano al civico 20 della via Mazzini.
Il CTU ha calcolato per il 2012 un canone mensile medio di mercato per il godimento di tale appartamento,
di Euro 256,00; per il 2013 un canone mensile di Euro 268,80; per il 2014 un canone mensile di Euro
268,80; per il 2015 un canone mensile di Euro 281,60; per il 2016 un canone mensile di Euro 281,60; per il 2017 un canone mensile di Euro 268,80; per il 2018 un canone mensile di Euro 256,00; per il 2019 un canone mensile di Euro 230,40; per il 2020 un canone mensile di Euro 217,60; per il 2021 un canone mensile di Euro 204,80. Tale ultima misura di € 204,80 in assenza di diverse più precise indicazioni può
essere utilizzata per gli anni 2022,2023 e per undici mesi del 2024.
L'ammontare complessivo dei canoni ritraibili dall'appartamento in questione è pertanto di €
34.764,80(dicembre 2012 € 256,00; anno 2013 € 3225,60; anno 2014 € 3225,60,per il 2015 € 3379,20,per il 2016 € 3379,20, per il 2017 € 3225,60, per il 2018 € 3072, per il 2019 € 2764,80, per il 2020 € 2611,20,
per il 2021 € 2457,60, per il 2022 e 2023 € 2457,60, per il 2024 sino al mese di novembre compreso, €
2252,80). Pertanto a spetterà la quota di € 74/216 = € 11.910,16 di tali frutti;
a Parte_1 Parte_2
la quota di 37/216 = € 5.955,08; a la quota di 37/216 = € 5.955,08. Su tali somme
[...] Parte_3
saranno dovuti interessi legali ex art.1284 comma 1 c.civ. a decorrere dal novembre 2014 e sino al saldo per i ratei mensili maturati dal dicembre 2012 al novembre 2014 (allorchè fu effettuata la costituzione in mora con la domanda di mediazione che conteneva anche pretesa di riconoscimento dell'indennizzo), ed a fare data da ciascuna scadenza mensile successiva e sino al saldo per i ratei maturati dal dicembre 2014
al novembre 2024.
va quindi condannato al pagamento delle somme predette in favore di ciascun Parte_4
attore avente diritto.
4 - La domanda dei tre attori rivolta nei confronti di di rilascio dell'appartamento Parte_4
al primo piano al civico 20 della via Mazzini in loro favore al fine di permettere a ciascuno l'esercizio delle facoltà connesse a tale qualità con conseguente nomina di un amministratore o di un custode è stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, e comunque non entro il primo dei tre termini assegnati ex art.183 comma 6 c.p.c. per la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ed è quindi inammissibile. Pur potendosi ritenere che tale domanda integri semplice modifica del petitum originariamente proposto(di scioglimento della comunione e ristoro per il godimento esclusivo di quel cespite) perché afferente alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio,osta alla sua ammissibilità il mancato rispetto delle preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. ( in tal senso per il limite delle preclusioni Cassazione
civile, sez. III, 21/11/2017, n. 27566).
5 – Le spese di lite nel rapporto tra i tre attori ed il convenuto seguono la Parte_4
soccombenza per quanto attiene a quelle afferenti l'esame ,istruzione e trattazione delle domande riconvenzionale di usucapione e di riconoscimento di indennizzo per esclusivo godimento della cosa comune;
possono invece essere compensate tra le stesse parti le spese inerenti l'esame, istruzione e trattazione della domanda di divisione, stante la rilevabilità di ufficio della sua inammissibilità. Nel
rapporto tra gli attori e le spese di lite vanno compensate, dovendosi rilevare a sostegno Persona_1
che la stessa non aveva fatto opposizione alla domanda di divisione, e si era rimessa all'apprezzamento del
Tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione;
le spese di lite possono essere parimenti compensate nel rapporto tra e , giacchè quest'ultima si era Parte_4 Persona_1
rimessa all'apprezzamento del Tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione.
Va infine precisato che le spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate in corso di causa possono essere poste in via definitiva per un terzo ciascuno rispettivamente a carico degli attori(per un terzo), del convenuto (per un terzo) e della convenuta (per il residuo terzo), Parte_4 Persona_1
stante la riconducibilità ad interesse di tutti i comunisti della domanda di divisione, cui la consulenza tecnica di ufficio era principalmente finalizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento di comunione degli immobili in Avetrana alla via
Mazzini n.18 piano terra in catasto al fg.55 p.lla 697 sub.4, ed alla via Mazzini n.20 piano primo in catasto al fg.55 p.lla 697 sub.5, proposta da , , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ; Persona_1 Parte_4
2)condanna al pagamento ,per le causali in motivazione, in favore di Parte_4 Pt_1
della somma di € 11.910,16, in favore di della somma di € 5.955,08 ed in
[...] Parte_2 favore di della somma € 5.955,08 , il tutto oltre interessi legali in favore di ciascun avente Parte_3
diritto, con le decorrenze di cui in motivazione;
3)condanna al pagamento in favore di , , Parte_4 Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio relative all'esame, istruzione e trattazione della domanda Parte_3
riconvenzionale di usucapione e della domanda principale di indennizzo per esclusivo godimento di un immobile, spese liquidate in complessivi € 7802,45 di cui € 7500 per compensi ed € 302,45 per esborsi,
oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge;
compensa le spese di lite nel rapporto tra Persona_1
e relativamente all'esame , istruzione e trattazione della domanda Parte_4
riconvenzionale di usucapione;
4)compensa tra tutte le parti le spese relative all'esame, istruzione e trattazione della domanda di divisione;
pone in via definitiva, nella misura di un terzo ciascuno, rispettivamente a carico degli attori, del convenuto e della convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio Parte_4 Persona_1
come liquidate in corso di causa con decreti depositati il 13-10-2022, 23-5-2023 e 17-1-2024.
Taranto,18-2-2025 Il Giudice