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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11041/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI SIMONA MARIA Parte_1 C.F._1
DOMENICA e l'avv. FORESTI ELENA LUCREZIA CARLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv.CURTI SILVIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.3.25 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto in Brescia il
03.07.2005 in Brescia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 167, P. II, Serie
A, Anno 2005, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alla relativa annotazione. Per_
2. Affido in via esclusiva alla madre della figlia minore , con collocamento presso la stessa, con diritto di visita nei confronti del padre secondo la volontà ed i desideri della figlia, previo accordo con la moglie.
pagina 1 di 3 3. Assegnazione della casa coniugale alla moglie, con relative pertinenze ed i beni mobili ed arredi ivi contenuti, già di proprietà esclusiva della stessa.
4.Disporsi che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una somma mensile non inferiore ad euro 300,00 (euro 150 per ciascun figlio), somma da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, nonché da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T..
5. Disporsi che il marito versi il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
[omissis]
6.Disporsi che la signora richieda e percepisca integralmente l'Assegno Unico Universale. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.9.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonii con celebrato in Brescia (Bs) il 03/07/2005, da cui Controparte_1
erano nati i figli il 24.2.2011 e il 2.7.2006, premettendo che, in data 5.2.2024 era stata Per_1 Per_2
omologata la separazione consensuale a mezzo di accordo di negoziazione assistita e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe, con rinuncia ai termini per memorie finali e impugnazioni.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della sottoscrizione e omologa dell'accordo di negoziazione assistita di separazione (5.2.2024), è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
pagina 2 di 3 Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della figlia minorenne non risultando alcuna circostanza che deponga Per_1
in senso contrario, trattandosi di affido esclusivo non rafforzato che consente alla madre l'assunzione disgiunta delle decisioni ordinarie e il percepimento dell'assegno unico per l'intero, a fronte dell'indisponibilità del padre a curarsi della prole per ragioni di salute.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Brescia il 03/07/2005, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune, anno 2005, n. 167, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
5) spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11041/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI SIMONA MARIA Parte_1 C.F._1
DOMENICA e l'avv. FORESTI ELENA LUCREZIA CARLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv.CURTI SILVIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.3.25 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto in Brescia il
03.07.2005 in Brescia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 167, P. II, Serie
A, Anno 2005, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alla relativa annotazione. Per_
2. Affido in via esclusiva alla madre della figlia minore , con collocamento presso la stessa, con diritto di visita nei confronti del padre secondo la volontà ed i desideri della figlia, previo accordo con la moglie.
pagina 1 di 3 3. Assegnazione della casa coniugale alla moglie, con relative pertinenze ed i beni mobili ed arredi ivi contenuti, già di proprietà esclusiva della stessa.
4.Disporsi che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una somma mensile non inferiore ad euro 300,00 (euro 150 per ciascun figlio), somma da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, nonché da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T..
5. Disporsi che il marito versi il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
[omissis]
6.Disporsi che la signora richieda e percepisca integralmente l'Assegno Unico Universale. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.9.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonii con celebrato in Brescia (Bs) il 03/07/2005, da cui Controparte_1
erano nati i figli il 24.2.2011 e il 2.7.2006, premettendo che, in data 5.2.2024 era stata Per_1 Per_2
omologata la separazione consensuale a mezzo di accordo di negoziazione assistita e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe, con rinuncia ai termini per memorie finali e impugnazioni.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della sottoscrizione e omologa dell'accordo di negoziazione assistita di separazione (5.2.2024), è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
pagina 2 di 3 Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della figlia minorenne non risultando alcuna circostanza che deponga Per_1
in senso contrario, trattandosi di affido esclusivo non rafforzato che consente alla madre l'assunzione disgiunta delle decisioni ordinarie e il percepimento dell'assegno unico per l'intero, a fronte dell'indisponibilità del padre a curarsi della prole per ragioni di salute.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Brescia il 03/07/2005, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune, anno 2005, n. 167, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
5) spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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