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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4528/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale U'Zizzicchiu 2.0, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caminiti, presso il cui studio in Scaletta Zanclea, via Merenda n.
14 ha eletto domicilio opponente contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), in CP_1 C.F._2 proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Risto Formiture” CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Casablanca, presso il cui studio in
[...]
Messina, via Dogali n. 25 ha eletto domicilio opposto
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Parte_1 con domanda riconvenzionale avverso il decreto ingiuntivo n. 1174/2020 emesso dal
Tribunale di Messina in data 02.09.2020 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 13.000,00 oltre interessi e spese del giudizio in favore di CP_1 riferendo quanto di seguito richiamato.
Le odierne parti in causa stipulavano un accordo con cui il si impegnava a smontare CP_1
e rimontare il forno per pane a legna del e a consegnare un nuovo arredo per Pt_1
l'apertura del panificio di quest'ultimo, pattuendo un corrispettivo di complessivi € 24.000,00, un acconto di € 8.500,00 e la corresponsione della restante parte in rate mensili.
Il , tuttavia, non adempiva alla propria obbligazione nel termine prefissato e si CP_1 limitava a consegnare esclusivamente i macchinari revisionati (e non anche il nuovo arredo) dopo circa venti giorni dalla scadenza pattuita, chiedendo altresì un ulteriore acconto per completare il lavoro. Tale richiesta veniva riscontrata dal che si Pt_1 rifiutava di corrispondere somme ulteriori sino a quando l'attività commissionata non fosse stata ultimata.
Non trovando un punto di incontro, le parti decidevano di sottoscrivere una nuova scrittura privata, in cui il dichiarava di abbassare le richieste economiche inerenti ai CP_1 lavori eseguiti e da eseguire ad € 14.000,00; di aver effettivamente consegnato solo una parte dei lavori, peraltro in ritardo;
di accettare il pagamento delle somme restante dilazionato.
Il corrispondeva, quindi, una ulteriore somma di € 1.000,00, come pattuito nella Pt_1 scrittura privata, ma a fronte di tale pagamento il non eseguiva nessun ulteriore CP_1 lavoro e anzi riferiva che i ritardi erano dovuti al periodo estivo e/o alle ferie delle ditte esterne chiamate ad eseguire i lavori commissionati. Il , allora, rintracciava tali Pt_1 ditte esterne, le quali riferivano di non aver potuto svolgere le proprie attività in quanto mai pagati dal per i lavori precedentemente eseguiti e per mancanza di contatto con CP_1 lo stesso.
Prima della scadenza della seconda rata fissata nella scrittura privata, il comunicava CP_1 la presenza dei suoi operai sul posto per eseguire i lavori, ma nessuno si presentava, sicché il , avendo necessità di procedere con i lavori, interrompeva i pagamenti e si Pt_1 rivolgeva ad altre ditte di fiducia.
Con il primo e unico motivo di opposizione il deduceva l'illegittimità del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto, eccependo che, a fronte della mancata ultimazione dei lavori da parte del e/o la mancata esecuzione degli stessi a regola d'arte, era suo diritto recedere CP_1 dal contratto.
Per tale ragione chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato;
di dichiarare nulla o comunque improduttiva di effetti giuridici la scrittura privata stipulata dalle parti per mancata prestazione di controparte;
di condannare il al risarcimento CP_1 dei danni subiti e subendi;
con vittoria di spese e compensi. Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio contestando quanto CP_1 dedotto da controparte e riferendo quanto di seguito riportato.
L'originario contratto di esecuzione lavori stipulato tra le odierne parti in causa in data
23.09.2019 prevedeva la consegna dei lavori nel termine di giorni trenta e, a fronte di un corrispettivo totale di € 24.000,00, il pagamento di un acconto di € 8.500,00.
A causa di vicissitudini da imputare ad entrambi i contraenti, i lavori venivano tuttavia consegnati con un ritardo di giorni 15 rispetto alla data pattuita. Il chiedeva, quindi, CP_1 il pagamento di quanto dovuto, pari ad € 17.800,00 (IVA esclusa) di cui € 15.500,00 per il saldo di quanto previsto in contratto, ed € 2.300,00 per lavori extra contratto, consistenti nell'acquisto di un motore per il forno, delle vaporiere e della sostituzione dei tappetini.
Il si rifiutava di pagare, lamentando l'esistenza di vizi all'arredo fornito e Pt_1
l'incompletezza dei lavori eseguiti, sicché al fine di dirimere ogni controversia, le odierne parti in causa stipulavano in data 31.07.2019 una scrittura privata.
In tale accordo l'importo per i lavori eseguiti dal veniva riformulato in complessivi CP_1
€ 14.000,00 (IVA esclusa), che il si impegnava a corrispondere in rate mensili di Pt_1
€ 1.000,00 per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 e con un saldo finale di €
10.000,00 da corrispondere entro novembre 2019; il , da parte sua, si obbligava a CP_1 completare i lavori rimasti incompleti
Il corrispondeva unicamente la prima rata del mese di luglio, rimanendo debitore Pt_1 nei confronti del della restante somma di € 13.000,00, azionata in via monitoria. CP_1
Inoltre, impediva materialmente al di completare i lavori rimasti incompleti, come CP_1 segnalato al legale di parte opponente con missive del 02.09.2019 e del 15.10.2019, non riscontrate.
Chiedeva, quindi, di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto, e di confermare il d.i. opposto;
con vittoria di spese e compensi
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione dei testi indicati da parte opponente e all'udienza del 05.11.2025 a trattazione scritta – in cui subentrava la scrivente a seguito di cambio di titolarità del ruolo – la causa veniva assunta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
In via assolutamente preliminare si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio e si svolge nel contraddittorio delle parti, in seno al quale il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. La posizione processuale delle parti risulta essere invertita, in quanto l'opponente, che è attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale. Incombe, pertanto, sull'opposto l'onere di provare la fondatezza della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020, Cass. civ. n. 27564/2011).
A tale principio va associato, in considerazione delle contrapposte posizioni sostanziali assunte dalle parti, quello altrettanto univoco in giurisprudenza secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o per ottenere l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa – quale l'avvenuto adempimento – o di circostanze, a lui non imputabili, che abbiano impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (Cass. SS.UU. n. 13533/2001 e in senso conforme Cass. civ. n. 15659/2011).
Nel caso di specie, la ditta appaltatrice (parte opposta) agiva in via monitoria nei confronti del committente (parte opponente), chiedendo il pagamento del saldo relativamente alle prestazioni svolte in suo favore per un importo totale di € 13.000,00 (IVA esclusa), ponendo a fondamento della propria pretesa l'accordo transattivo stipulato tra le parti in data 31.07.2019 (all. 1 comparsa di costituzione), in cui si prevedeva il pagamento della somma complessiva di € 14.000,00 in quattro acconti mensili di € 1.000,00 ciascuno per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 ed un saldo finale di € 10.000,00 ed allegando l'avvenuto pagamento della sola rata di luglio 2019.
A fronte delle deduzioni del , il proponeva opposizione, formulando CP_1 Pt_1
l'exceptio non rite adimplenti contractus di cui all'art. 1460 c.c., allegando di aver interrotto i pagamenti a causa dell'inadempimento di controparte che non eseguiva i lavori appaltati.
Orbene, il summenzionato principio di diritto relativo al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento di una obbligazione contrattuale trova applicazione anche nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, nel senso che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e sarà il creditore agente a dover dimostrare di aver correttamente adempiuto (Cass. civ. n. 3373/2010).
Ed infatti, con specifico riferimento ai contratti di appalto, la giurisprudenza di legittimità
è unita nel riconoscere che il committente, citato in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo pattuito, possa eccepire l'inadempimento delle prestazioni contrattualmente poste a carico di quest'ultimo, limitandosi a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sull'appaltatore l'onere di provare aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. In tali casi il committente non potrà essere condannato al pagamento del corrispettivo se contesti l'inadempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata (Cass. civ. n. 936/2010, Cass. civ. n.
8736/2014, Cass. civ. n. 98/2019, Cass. civ. n. 3472/2008).
Nel caso di specie, parte opposta eccepiva di aver interrotto il pagamento dei lavori appaltati dopo che la ditta appaltatrice non procedeva all'esecuzione di tutti i lavori rimasti incompleti.
Tutto ciò premesso, appare opportuno ricostruire la vicenda in esame alla luce della documentazione in atti.
È circostanza documentalmente provata che le odierne parti in causa stipulavano in data
23.03.2019 contratto di appalto per l'esecuzione dei seguenti lavori: “smontaggio e rimontaggio forno per pane a legna, arredo per panificio” per un importo complessivo di € 24.000,00 (IVA esclusa), di cui € 16.000,00 per i lavori di arredo ed € 8.000,00 per i lavori di revisione, smontaggio, montaggio e trasporto del forno e che il provvedeva a versare un Pt_1 acconto di € 8.500,00 (cfr. all. 2 ricorso).
È altresì documentalmente provato che in data 31.07.2019 le odierne parti in causa stipulavano un atto di transazione (cfr. all. 1 comparsa di costituzione) per dirimere la controversia tra le stesse insorta, posto che il si rifiutava di pagare il saldo di Pt_1 quanto dovuto, pari ad € 15.500,00, nonché la somma di € 2.300,00 per i lavori realizzati extra appalto, lamentando il mancato completamento dei lavori commissionati al . CP_1
In tale transazione le parti si accordavano prevedendo una diminuzione della pretesa economica dell'appaltatore, che accettava di ricevere la somma inferiore di € 14.000,00
(iva esclusa), dilazionati in quattro rate mensili da € 1.000,00 e un saldo finale di €
10.000,00; e al contempo prevedendo il completamento dei lavori appaltati “come da contratto originariamente sottoscritto tra le parti ed, in particolare: pavimento della camera del forno e vetri della chiusura della camera del forno” a cui il si obbligava (art. 4 della transazione). CP_1
Infine, è documentalmente provato che il procedeva a corrispondere la prima Pt_1 delle suddette rate mensili, pagando in contanti, giusta dichiarazione del 31.07.2019 (cfr. all. 2 comparsa di costituzione).
A fronte della documentazione richiamata e delle difese delle parti in causa deve dirsi provato che il committente, nel mese di agosto 2019, interrompeva il pagamento dei lavori appaltati così come risultanti dall'accordo transattivo del 31.07.2019. Risulta altresì provato che i lavori appaltati al venivano eseguiti dalla ditta appaltatrice soltanto in CP_1 parte, in quanto al momento in cui veniva stipulata la transazione risultavano ancora incompleti i lavori di pavimentazione della camera del forno e i lavori di montaggio dei vetri di chiusura della camera da forno.
Tali circostanze, peraltro, non venivano specificamente contestate dalle parti in causa, sicché le stesse devono dirsi pienamente provate alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 761/2002).
Se su tali circostanze nulla quaestio, le odierne parti in causa divergono sulle ragioni dei rispettivi inadempimenti.
Ed infatti, parte opponente riferiva di aver interrotto il pagamento delle somme pattuite in quanto la ditta appaltatrice – nonostante l'accordo transattivo – non eseguiva i lavori stabiliti paventando ritardi dovuti al periodo estivo o alle ferie delle ditte esterne chiamate ad eseguire i lavori;
mentre parte opposta riferiva di non aver potuto concludere i lavori rimasti incompleti a causa del comportamento del committente (e della madre di lui) che impediva materialmente alla di recarsi sui luoghi e di effettuare le opere Parte_2 commissionate.
Orbene, posto che le deduzioni di parte opponente vanno inquadrate nell'ambito di applicazione dell'art. 1460 c.c., in quanto il opponendosi al pagamento degli Pt_1 importi richiesti dal e posti a fondamento del decreto monitorio, eccepiva CP_1
l'inadempimento di controparte a causa dell'esistenza di vizi nei lavori consegnati e il mancato completamento di parte dei lavori commissionati, si ricorda che l'eccezione di inadempimento sottende due specifici presupposti, ossia l'esistenza di un reciproco inadempimento e la proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, da valutare in relazione alla situazione oggettivamente considerata (Cass. civ. n. 17020/2022). Ne consegue che nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di reciproche inadempienze, il Giudice è chiamato a comparare il comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti, causando il comportamento della controparte e, quindi, la alterazione del sinallagma contrattuale (Cass. civ. n. 13627/2017).
Ciò posto, rilevato che allorquando il committente citato in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo pattuito eccepisca l'inadempimento contrattuale di controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c., grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione eseguendo l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte o che sussistevano circostanze, a lui non imputabili, che avevano impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale.
Nel caso di specie, non si ritiene che parte opposta abbia dato prova di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e al successivo accordo transattivo.
Al contrario, dall'atto di transazione prodotto in atti emerge chiaramente come il , CP_1 all'epoca dell'accordo, non avesse provveduto a completare interamente le opere commissionate dal , avendo omesso di effettuare i lavori relativi a “pavimento della Pt_1 camera del forno e vetri della chiusura della camera del forno”.
Anche a seguito della transazione, poi, tali lavori non venivano ultimati dal , come CP_1 pacificamente ammesso da entrambe le parti in giudizio, tanto che il committente si rivolgeva ad altre ditte per completare i lavori necessari.
Parte opposta si difendeva deducendo di non aver potuto adempiere l'obbligazione contrattualmente assunta a causa del comportamento dello stesso committente che, unitamente alla madre, gli impediva l'accesso sui luoghi. A riprova di tale allegazione il citava quale teste un suo collaboratore, . CP_1 Testimone_1
Si deve ritenere che le dichiarazioni testimoniali rese dallo siano inconferenti ai Tes_1 fini della prova delle deduzioni di parte opposta, in quanto chiaramente contraddittorie.
Ed infatti, il teste confermava i capitolati di prova d) ed e) formulati da parte Tes_1 opposta, in cui veniva richiesto se fosse vero o meno che il , unitamente alla Pt_1 madre, aveva materialmente impedito agli operai della ditta di accedere al panificio CP_1 per eseguire i lavori rimasti incompleti, nonostante gli operai si fossero recati sui luoghi
“svariate volte”; il teste precisava di sapere ciò in quanto lui stesso personalmente si era recato presso il panificio del per ultimare i lavori concordati e che l'accesso gli Pt_1 veniva impedito da madre del committente. Persona_1
Tuttavia, escusso a prova contraria sui capitolati di prova formulati da parte opponente, il teste riferiva di essersi recato sul posto “solo una volta per risolvere la situazione” e che in quella occasione gli fu impedito l'accesso dalla Per_1
La contraddittorietà delle dichiarazioni dello si può ulteriormente cogliere nella Tes_1 parte in cui, dopo aver riferito di essersi recato presso i luoghi in una sola occasione e che l'accesso al locale gli veniva impedito, riferiva di aver potuto verificare che “tutte le macchine erano funzionanti (…) dopo circa due mesi da quanto mi presentavo per la prima volta”.
Le dichiarazioni rese dal teste, quindi, restituiscono un racconto confuso della vicenda che occupa. Dapprima, il teste confermava che agli operai della ditta veniva impedito CP_1
l'accesso al locale del “svariate volte” e che tale rifiuto era causa della mancata Pt_1 ultimazione dei lavori. Successivamente, tuttavia, riferiva di essersi recato presso i luoghi una sola volta e che solo in quella occasione la madre del non gli consentiva di Pt_1 accedere ai locali.
Trattasi, pertanto, di testimonianza de relato, il cui già debole valore probatorio non risulta corroborato da ulteriori oggettivi elementi di giudizio, idonei a confermare la deposizione testimoniale.
Peraltro, la ricostruzione dei fatti fornita dall'appaltatore veniva sconfessata dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal il quale confermava che Pt_1
“gli operai della ditta non sono mai venuti dopo la transazione” e che non era mai stato CP_1 impedito l'accesso ai locali né da parte sua né da parte della madre.
In ogni caso, l'eventuale singolo rifiuto all'accesso ai locali riferito dal teste non Tes_1 può certamente ritenersi sufficiente a giustificare la mancata corretta esecuzione della prestazione contrattuale da parte della ditta appaltatrice, posto che il , dal suo Pt_1 lato, si mostrava disponibile ad eseguire la propria prestazione, corrispondendo già alla data della transazione (31.07.2019) il primo degli acconti pattuiti e sospendeva il pagamento soltanto allorquando, successivamente, non venivano eseguiti gli ulteriori lavori commissionati.
L'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, quindi, può ritenersi fondata, dovendosi ritenere che il abbia legittimamente sospeso l'adempimento della Pt_1 propria obbligazione, a fronte dell'inadempimento del . CP_1 Per tali ragioni, il decreto ingiuntivo n. 1174/2020 emesso dal Tribunale di Messina in data 02.09.2020 va revocato.
Circa la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da parte opponente, la stessa va rigettata in quanto inammissibile, stante la totale genericità delle richieste del . Pt_1
Si osserva, infatti, che sebbene l'intestazione dell'atto di citazione contenga il riferimento ad una “domanda riconvenzionale”, la richiesta risarcitoria veniva omessa de plano nelle difese articolate da parte opponente, il quale soltanto in sede di conclusioni faceva generico riferimento ad un non meglio precisato risarcimento dei danni, senza però fornire alcun riferimento, nel corpo dell'atto stesso, a deduzioni o allegazioni che permettano di verificare l'an o il quantum di quanto richiesto.
In punto di spese, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa, in considerazione della soccombenza reciproca data dall'accoglimento dell'opposizione – e quindi dal rigetto della domanda attorea azionata in via monitoria dal – e dal rigetto CP_1 della domanda riconvenzionale proposta in questa sede dal . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Viviana
Scaramuzza, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
4528/2020 R.G. così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1174/2020 emesso dal Tribunale di Messina;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Messina, l'11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina