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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Dott. Alessandro D'Aniello Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in[...]
Titolo di studio: diploma
Professione: operaia con l'Avv. Alba Pizzolato e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in[...]
Titolo di studio: diploma
Professione: elettricista con l'Avv. l'Avv. Alba Pizzolato
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Veniano (CO) in data 16/07/2016
(anno 2016, atto n. 7, parte 2, serie C) regime patrimoniale: separazione dei beni
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti
- nata il [...] Per_1
- ata il 17/05/2019 Per_2
Fatto
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/10/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Bulgarograsso Via Antonio Meucci n.5, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo ipotecario, viene assegnata alla moglie che vi abiterà con le figlie minori.
3. Il signor asporterà dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali, la televisione, la Parte_2
Playstation, il Bimby e il computer;
il resto degli arredi rimarrà assegnato alla signora Pt_1
Il signor lascerà l'abitazione coniugale entro il 20/12/2024, con riconsegna delle chiavi. Parte_2
4. Le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni delle minori, dei loro bisogni e delle loro capacità.
Ciascun genitore potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per i periodi in cui avrà con sé la prole.
5. Le figlie minori saranno collocate prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
6. Il padre terrà con sé le figlie secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra le parti, e nell'interesse primario delle minori:
- a week-end alternati, quando la madre fa il turno del mattino, dal venerdì alle ore 12.40 sino alla domenica dopo cena;
- in settimana almeno due pomeriggi, indicativamente lunedì e mercoledì, dall'uscita di scuola sino a dopo cena. Quando la madre fa il turno del mattino andrà a recuperare le bambine a casa del padre dopo cena. Durante le festività o le vacanze estive le bambine potranno anche pernottare presso il padre.
7. I genitori, salvo diversi accordi, trascorreranno con le figlie durante il periodo estivo almeno due settimane, anche non consecutive, da spalmare nei mesi da giugno a settembre;
tale periodo andrà concordato fra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente la località prescelta per le vacanze con le figlie.
Per quanto riguarda le festività natalizie, salvo diversi accordi fra le parti, le figlie alterneranno ogni anno con i genitori le festività di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Sant'Angelo.
8. A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il Signor verserà la somma di € 250,00 Parte_2 per ciascuna figlia (€ 500,00 complessivi) entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat.
9. I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Como, che le parti dichiarano di conoscere.
10. L'assegno famigliare per le figlie erogato in favore dei lavoratori svizzeri di 400,00 franchi al mese, attualmente percepito dal signor verrà richiesto e percepito integralmente dalla Parte_2 madre in qualità di genitore collocatario. Fino ad allora il padre verserà quanto percepisce alla madre.
11. Le parti concordano che dal suddetto importo di 400 franchi, a decorrere dalla sentenza di separazione, verrà accantonato mensilmente l'importo di € 100,00, che sarà versato nella misura del 50% su libretti postali intestati a ciascuna figlia. 12. Il mutuo ipotecario gravante sull'immobile in comproprietà, di circa € 960,00 mensili, continuerà ad essere versato nella misura del 50% dalle parti.
13. Il finanziamento attualmente in essere con Findomestic, con una rata mensile di € 488,00, continuerà ad essere sostenuto al 50% dalle parti.
14. L'autovettura Yaris, intestata ad entrambi i coniugi ma in uso alla signora rimarrà a Pt_1 quest'ultima; le spese di trapasso verranno sostenute al 50% dalle parti.
15. coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno verso l'altro anche a titolo di contributo al mantenimento.
16. I coniugi si rilasciano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare. E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. Diritto il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1
e
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 16/07/2016, in Veniano (CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Veniano
(anno 2016, atto n. 7, parte 2, Serie C) 2) Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Veniano per quanto di competenza
Così deciso in COMO, il 10.01.2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao
In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Dott. Alessandro D'Aniello Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in[...]
Titolo di studio: diploma
Professione: operaia con l'Avv. Alba Pizzolato e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in[...]
Titolo di studio: diploma
Professione: elettricista con l'Avv. l'Avv. Alba Pizzolato
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Veniano (CO) in data 16/07/2016
(anno 2016, atto n. 7, parte 2, serie C) regime patrimoniale: separazione dei beni
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti
- nata il [...] Per_1
- ata il 17/05/2019 Per_2
Fatto
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/10/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Bulgarograsso Via Antonio Meucci n.5, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo ipotecario, viene assegnata alla moglie che vi abiterà con le figlie minori.
3. Il signor asporterà dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali, la televisione, la Parte_2
Playstation, il Bimby e il computer;
il resto degli arredi rimarrà assegnato alla signora Pt_1
Il signor lascerà l'abitazione coniugale entro il 20/12/2024, con riconsegna delle chiavi. Parte_2
4. Le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni delle minori, dei loro bisogni e delle loro capacità.
Ciascun genitore potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per i periodi in cui avrà con sé la prole.
5. Le figlie minori saranno collocate prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
6. Il padre terrà con sé le figlie secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra le parti, e nell'interesse primario delle minori:
- a week-end alternati, quando la madre fa il turno del mattino, dal venerdì alle ore 12.40 sino alla domenica dopo cena;
- in settimana almeno due pomeriggi, indicativamente lunedì e mercoledì, dall'uscita di scuola sino a dopo cena. Quando la madre fa il turno del mattino andrà a recuperare le bambine a casa del padre dopo cena. Durante le festività o le vacanze estive le bambine potranno anche pernottare presso il padre.
7. I genitori, salvo diversi accordi, trascorreranno con le figlie durante il periodo estivo almeno due settimane, anche non consecutive, da spalmare nei mesi da giugno a settembre;
tale periodo andrà concordato fra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente la località prescelta per le vacanze con le figlie.
Per quanto riguarda le festività natalizie, salvo diversi accordi fra le parti, le figlie alterneranno ogni anno con i genitori le festività di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Sant'Angelo.
8. A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il Signor verserà la somma di € 250,00 Parte_2 per ciascuna figlia (€ 500,00 complessivi) entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat.
9. I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Como, che le parti dichiarano di conoscere.
10. L'assegno famigliare per le figlie erogato in favore dei lavoratori svizzeri di 400,00 franchi al mese, attualmente percepito dal signor verrà richiesto e percepito integralmente dalla Parte_2 madre in qualità di genitore collocatario. Fino ad allora il padre verserà quanto percepisce alla madre.
11. Le parti concordano che dal suddetto importo di 400 franchi, a decorrere dalla sentenza di separazione, verrà accantonato mensilmente l'importo di € 100,00, che sarà versato nella misura del 50% su libretti postali intestati a ciascuna figlia. 12. Il mutuo ipotecario gravante sull'immobile in comproprietà, di circa € 960,00 mensili, continuerà ad essere versato nella misura del 50% dalle parti.
13. Il finanziamento attualmente in essere con Findomestic, con una rata mensile di € 488,00, continuerà ad essere sostenuto al 50% dalle parti.
14. L'autovettura Yaris, intestata ad entrambi i coniugi ma in uso alla signora rimarrà a Pt_1 quest'ultima; le spese di trapasso verranno sostenute al 50% dalle parti.
15. coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno verso l'altro anche a titolo di contributo al mantenimento.
16. I coniugi si rilasciano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare. E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. Diritto il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1
e
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 16/07/2016, in Veniano (CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Veniano
(anno 2016, atto n. 7, parte 2, Serie C) 2) Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Veniano per quanto di competenza
Così deciso in COMO, il 10.01.2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao