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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4903/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4903/2025 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Cassiani Luca in virtù di procura in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2 17/04/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 65 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02.08.2020 e il 23.03.2022. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi concordano che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. si allontani dalla casa coniugale dopo l'omologa Parte_1 della separazione, allorquando egli provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei coniugi e gravata da mutuo, alla sig.ra che ivi risiederà unitamente ai due figli minori, e fino a che gli stessi non Pt_2 Per_1 Per_2 saranno economicamente autosufficienti;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa tenere con sé e nel rispetto delle esigenze e del Per_1 Per_2 benessere dei medesimi e compatibilmente con le esigenze lavorative e di vita dei genitori ed in particolare del padre, agente di polizia di stato i cui turni vengono comunicati settimanalmente, secondo accordi tra i genitori o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
− A week-end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
− Un giorno infrasettimanale per cena, da concordare tra i coniugi tra il martedì o il mercoledì, durante la settimana nella quale i minori trascorreranno il week-end con il padre;
− Due giorni infrasettimanali con pernotto, da concordare tra i coniugi, durante la settimana nella quale i minori trascorreranno il week-end con la madre.
Compatibilmente con le esigenze dei bambini e dei genitori e salvo diverso accordo, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli un periodo durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica;
ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze pasquali, laddove la sospensione dell'attività scolastica non superi i 6 giorni, diversamente il periodo verrà equamente diviso con alternanza dei giorni di Pasqua e Pasquetta ovvero tra Pasqua e l'altra festività (25 aprile o altro); tre settimane, anche non consecutive, durante l'estate in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori ripartiranno equamente tra loro, poi, seguendo il criterio dell'alternanza, anche gli altri ponti (25 aprile, 1° maggio ecc.) e/o gli pagina 2 di 3 altri periodi di festività scolastiche (vacanze di carnevale ecc.). Per l'estate 2025 i genitori convengono che ciascuno di essi potrà trascorrere con i figli un periodo anche non continuativo di 15 giorni;
DISPONE che il sig. versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro Parte_1 il primo di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per figlio) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dalla scadenza del 1 anno dall'omologa di separazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che il mutuo gravante sulla casa coniugale verrà pagato interamente dalla sig.ra ; Pt_2
DISPONE che le spese da ritenersi extra, oltre a quelle previste dal protocollo siglato tra Presidente del Tribunale di Torino e Ordine avvocati del 16.06.2016, vengano ripartite fra le parti in ragione del 50%;
DÀ ATTO che le parti convengono che le spese ordinarie relative alla casa coniugale sono pagate dalla sig.ra , mentre le spese straordinarie sono pagate al 50% dai coniugi;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano entrambi ad ogni richiesta di mantenimento;
DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto e/o di documento valido per l'espatrio per i genitori e i figli;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4903/2025 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Cassiani Luca in virtù di procura in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2 17/04/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 65 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02.08.2020 e il 23.03.2022. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi concordano che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. si allontani dalla casa coniugale dopo l'omologa Parte_1 della separazione, allorquando egli provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei coniugi e gravata da mutuo, alla sig.ra che ivi risiederà unitamente ai due figli minori, e fino a che gli stessi non Pt_2 Per_1 Per_2 saranno economicamente autosufficienti;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa tenere con sé e nel rispetto delle esigenze e del Per_1 Per_2 benessere dei medesimi e compatibilmente con le esigenze lavorative e di vita dei genitori ed in particolare del padre, agente di polizia di stato i cui turni vengono comunicati settimanalmente, secondo accordi tra i genitori o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
− A week-end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
− Un giorno infrasettimanale per cena, da concordare tra i coniugi tra il martedì o il mercoledì, durante la settimana nella quale i minori trascorreranno il week-end con il padre;
− Due giorni infrasettimanali con pernotto, da concordare tra i coniugi, durante la settimana nella quale i minori trascorreranno il week-end con la madre.
Compatibilmente con le esigenze dei bambini e dei genitori e salvo diverso accordo, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli un periodo durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica;
ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze pasquali, laddove la sospensione dell'attività scolastica non superi i 6 giorni, diversamente il periodo verrà equamente diviso con alternanza dei giorni di Pasqua e Pasquetta ovvero tra Pasqua e l'altra festività (25 aprile o altro); tre settimane, anche non consecutive, durante l'estate in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori ripartiranno equamente tra loro, poi, seguendo il criterio dell'alternanza, anche gli altri ponti (25 aprile, 1° maggio ecc.) e/o gli pagina 2 di 3 altri periodi di festività scolastiche (vacanze di carnevale ecc.). Per l'estate 2025 i genitori convengono che ciascuno di essi potrà trascorrere con i figli un periodo anche non continuativo di 15 giorni;
DISPONE che il sig. versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro Parte_1 il primo di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per figlio) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dalla scadenza del 1 anno dall'omologa di separazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che il mutuo gravante sulla casa coniugale verrà pagato interamente dalla sig.ra ; Pt_2
DISPONE che le spese da ritenersi extra, oltre a quelle previste dal protocollo siglato tra Presidente del Tribunale di Torino e Ordine avvocati del 16.06.2016, vengano ripartite fra le parti in ragione del 50%;
DÀ ATTO che le parti convengono che le spese ordinarie relative alla casa coniugale sono pagate dalla sig.ra , mentre le spese straordinarie sono pagate al 50% dai coniugi;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano entrambi ad ogni richiesta di mantenimento;
DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto e/o di documento valido per l'espatrio per i genitori e i figli;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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