CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 599/2021 depositato il 16/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pula - Corso Vittorio Emanuele 28 09010 Pula CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.pula.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 14/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20140000368 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado e conseguentte annullamento del provvedimento impugnato.
Appellato: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 229/2020, il signor Ricorrente_1
impugnava il provvedimento in epigrafe con il quale il Comune di Pula aveva accertato quanto dovuto per IMU 2014; deduceva mezzi di impugnazione relativi alla procedura seguita e al merito delle valutazioni operate dal Comune, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato e il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Prima, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza il signor Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
L'appellante ha depositato memoria.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Collegio condvide infatti, e conferma, l'orientamento già espresso da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 969 in data 6 agosto 2025.P iù precisamente, è stato affermato che: "La vertenza nasce dal fatto che i terreni oggetto dell'accertamento del Comune, sulla base del piano regolatore, dovevano essere considerati edificabili.
Tuttavia, il contribuente eccepisce che i terreni in oggetto, a seguito della revoca del piano di lottizzazione, non sono edificabili e come tali non soggetti a tassazione ai fini ICI e comunque il Comune non ha motivato il valore ad essi attribuito. Al riguardo, i primi giudici hanno affermato che:” da quanto emerge dagli atti l'area di proprietà del Ricorrente_1 è utilizzabile a scopo edificatorio sulla base del piano regolatore generale, approvato dalla Regione
Sardegna”.
Al riguardo si osserva che i terreni avevano formato già dal 2000 oggetto di lottizzazione e di successiva convenzione edilizia - rilasciata in data 14 giugno 2001- e di concessione edilizia, rilasciata in data 9.01.2002,
e quindi da considerare aree con espansione urbanistica convenzionata.
Nella determinazione del valore delle aree il Comune non ha tenuto conto delle vicende successive, che indubbiamente ne hanno causato un notevole mutamente del valore.
Successivamente all'approvazione della concessione edilizia del 2002, sono intervenuti i seguenti fatti:
- la presenza di vincoli giuridici alla libera edificabilità (PPR Ras del 2006, L.R. 4/2009);
- la riduzione di volumetria edificabile in rapporto mc/mq in virtù dei provvedimenti comunali e regionali succedutisi nel tempo;
- la revoca della concessione edilizia in forza del provvedimento del 2003;
- di fatto la retrocessione delle aree da edificabili ad agricole, in virtù della Delibera n. 36/2011 del Consiglio
Comunale (poi confermata dal PUC). Senza tenere conto di tali determinanti elementi, il Comune ha indicato il valore dei terreni del Ricorrente_1 con gli stessi valori presi a base per terreni similari fabbricabili, ma che non avevano le stesse limitazioni.
Il Comune di Pula ha fatto ricorso “al minor valore” desumibile dalla relazione tecnica commissionata nel
2005 all'Ingegnere Nominativo_1, che assume come unico riferibile, dove non sono considerate tutte le vicende successive che hanno interessato i terreni del Ricorrente_1. In sostanza, la vertenza non riguarda su quanto di intrinseco deve essere riconosciuto al ”valore venale” relativo ad immobile classificabile ed inserito in “area fabbricabile ad espansione urbanistica non urbanizzata” ovvero se esso sia frutto di “sconto” applicato dal Comune impositore oppure se esso sia da considerare come “unico valore idoneo” (in quel momento disponibile) a rappresentare le caratteristiche di edificabilità delle dette aree, ma sul fatto che il valore risultato applicato agli atti tributari oggetto dell'impugnazione, non era assolutamente aderente alla realtà e soprattutto del tutto immotivato.
È questo risulta in modo evidente dal fatto che il Comune si è richiamato ad una valutazione del 2005 che non era assolutamente aderente alla situazione dell'anno oggetto del controllo.
Ma soprattutto deve considerarsi valore pregnante alle risultanze della C.T.U. del 5.03.2018, commissionata dal Tribunale di Cagliari (allegata agli atti), nel procedimento civile RG n. 4673/2006, in cui si constata la complessiva inidoneità edificatoria delle aree del Ricorrente_1. Deve, pertanto, concludersi che l'avviso, in relazione al valore determinato dal Comune, è censurabile per
“difetto di motivazione”."
Condividendo il Collegio, deve ribadirsi, quanto affermato nei precedenti di questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso deve essere accolto, per l'effatto annullando il provvedimento impugnato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando accoglie l'appello in epigrafe e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune appellato al pagamento di spese e onorari del giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.200,00 (duemiladuecento/00) per il primo grado del presente giudizio, ed € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per il secondo grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2025, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 599/2021 depositato il 16/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pula - Corso Vittorio Emanuele 28 09010 Pula CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.pula.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 14/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20140000368 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado e conseguentte annullamento del provvedimento impugnato.
Appellato: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 229/2020, il signor Ricorrente_1
impugnava il provvedimento in epigrafe con il quale il Comune di Pula aveva accertato quanto dovuto per IMU 2014; deduceva mezzi di impugnazione relativi alla procedura seguita e al merito delle valutazioni operate dal Comune, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato e il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Prima, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza il signor Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
L'appellante ha depositato memoria.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Collegio condvide infatti, e conferma, l'orientamento già espresso da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 969 in data 6 agosto 2025.P iù precisamente, è stato affermato che: "La vertenza nasce dal fatto che i terreni oggetto dell'accertamento del Comune, sulla base del piano regolatore, dovevano essere considerati edificabili.
Tuttavia, il contribuente eccepisce che i terreni in oggetto, a seguito della revoca del piano di lottizzazione, non sono edificabili e come tali non soggetti a tassazione ai fini ICI e comunque il Comune non ha motivato il valore ad essi attribuito. Al riguardo, i primi giudici hanno affermato che:” da quanto emerge dagli atti l'area di proprietà del Ricorrente_1 è utilizzabile a scopo edificatorio sulla base del piano regolatore generale, approvato dalla Regione
Sardegna”.
Al riguardo si osserva che i terreni avevano formato già dal 2000 oggetto di lottizzazione e di successiva convenzione edilizia - rilasciata in data 14 giugno 2001- e di concessione edilizia, rilasciata in data 9.01.2002,
e quindi da considerare aree con espansione urbanistica convenzionata.
Nella determinazione del valore delle aree il Comune non ha tenuto conto delle vicende successive, che indubbiamente ne hanno causato un notevole mutamente del valore.
Successivamente all'approvazione della concessione edilizia del 2002, sono intervenuti i seguenti fatti:
- la presenza di vincoli giuridici alla libera edificabilità (PPR Ras del 2006, L.R. 4/2009);
- la riduzione di volumetria edificabile in rapporto mc/mq in virtù dei provvedimenti comunali e regionali succedutisi nel tempo;
- la revoca della concessione edilizia in forza del provvedimento del 2003;
- di fatto la retrocessione delle aree da edificabili ad agricole, in virtù della Delibera n. 36/2011 del Consiglio
Comunale (poi confermata dal PUC). Senza tenere conto di tali determinanti elementi, il Comune ha indicato il valore dei terreni del Ricorrente_1 con gli stessi valori presi a base per terreni similari fabbricabili, ma che non avevano le stesse limitazioni.
Il Comune di Pula ha fatto ricorso “al minor valore” desumibile dalla relazione tecnica commissionata nel
2005 all'Ingegnere Nominativo_1, che assume come unico riferibile, dove non sono considerate tutte le vicende successive che hanno interessato i terreni del Ricorrente_1. In sostanza, la vertenza non riguarda su quanto di intrinseco deve essere riconosciuto al ”valore venale” relativo ad immobile classificabile ed inserito in “area fabbricabile ad espansione urbanistica non urbanizzata” ovvero se esso sia frutto di “sconto” applicato dal Comune impositore oppure se esso sia da considerare come “unico valore idoneo” (in quel momento disponibile) a rappresentare le caratteristiche di edificabilità delle dette aree, ma sul fatto che il valore risultato applicato agli atti tributari oggetto dell'impugnazione, non era assolutamente aderente alla realtà e soprattutto del tutto immotivato.
È questo risulta in modo evidente dal fatto che il Comune si è richiamato ad una valutazione del 2005 che non era assolutamente aderente alla situazione dell'anno oggetto del controllo.
Ma soprattutto deve considerarsi valore pregnante alle risultanze della C.T.U. del 5.03.2018, commissionata dal Tribunale di Cagliari (allegata agli atti), nel procedimento civile RG n. 4673/2006, in cui si constata la complessiva inidoneità edificatoria delle aree del Ricorrente_1. Deve, pertanto, concludersi che l'avviso, in relazione al valore determinato dal Comune, è censurabile per
“difetto di motivazione”."
Condividendo il Collegio, deve ribadirsi, quanto affermato nei precedenti di questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso deve essere accolto, per l'effatto annullando il provvedimento impugnato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando accoglie l'appello in epigrafe e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune appellato al pagamento di spese e onorari del giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.200,00 (duemiladuecento/00) per il primo grado del presente giudizio, ed € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per il secondo grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2025, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.