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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
TO LE, OR
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1607/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2012/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 17/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2012/2021 del 21 ottobre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento nn. 143-2020 e 57-2020 emessi in materia di IMU per gli anni 2014-2015, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Triggiano.
Avverso la suddetta sentenza Ricorrente_1 proponeva appello, chiedendo la riforma della impugnata sentenza, con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune di Triggiano al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Triggiano, chiedendo il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Nelle more del giudizio di appello il Comune di Triggiano depositava una nota nella quale si dava atto come tra le parti fosse intervenuta una conciliazione, comprovata dal relativo verbale, che veniva depositato, e con la quale si chiedeva la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio come non vi siano motivi per disattendere la richiesta formulata dal Comune di Triggiano, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
TO LE, OR
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1607/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2012/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 17/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2012/2021 del 21 ottobre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento nn. 143-2020 e 57-2020 emessi in materia di IMU per gli anni 2014-2015, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Triggiano.
Avverso la suddetta sentenza Ricorrente_1 proponeva appello, chiedendo la riforma della impugnata sentenza, con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune di Triggiano al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Triggiano, chiedendo il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Nelle more del giudizio di appello il Comune di Triggiano depositava una nota nella quale si dava atto come tra le parti fosse intervenuta una conciliazione, comprovata dal relativo verbale, che veniva depositato, e con la quale si chiedeva la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio come non vi siano motivi per disattendere la richiesta formulata dal Comune di Triggiano, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.