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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7310 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12439/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al r.g.2439/20
Tra
nato a [...] il [...] CF. Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] CF. Parte_2
- residenti in [...]47 - C.F._2 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 nata a [...] il [...] CF. ed ivi residente
[...] C.F._3
alla via Comunale Sartania n.40/47, tutti rappresentati, assistiti e difesi, in virtù di procura su atto separato, dall'Avv. Francesco Criscuolo (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in C.F._4
Napoli alla via Carlo De Cesare, 64.
- Parte ricorrente
contro
(c.f. ) residente in (80126) Controparte_1 C.F._5
Napoli alla via Sandro Botticelli n. 64.
- Parte resistente contumace nonché contro già mediante fusione Controparte_2 Controparte_3
per incorporazione di in che ha Controparte_4 Controparte_5
1
assunto la denominazione di P.IVA dal CP_2 P.IVA_1
01/01/2025, in sostituzione della con sede alla Controparte_6
Via della Bufalotta n. 374, 00139 Roma, giusto mandato irrevocabile di rappre- sentanza anno 2023, in persona del Responsabile – Dott. , a Controparte_7 tanto autorizzato in virtù di procura speciale del 28/05/2021 per notar Per_2
di Bologna, ai nn. 95130/11214 di rep./fasc., con sede in Bologna alla
[...]
via Stalingrado n.45, rapp.ta e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, da
, P.IVA si costitui- Parte_3 P.IVA_2
scono l'Avv. , C.F. e l'Avv. Rita Na- Parte_3 C.F._6 politano, C.F. , sia congiuntamente e/o disgiuntamente, C.F._7
con studio in Napoli alla Via G. Rossini n. 22, dove elett.te domiciliano.
- Resistente
Conclusioni come da note scritte che si trascrivono:
Per i ricorrenti, sig. e sig.ra nella quali- Parte_1 Parte_2
tà di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_3
ci si riporta al contenuto del ricorso depositato di cui si chiede integrale
[...]
accoglimento, con vittoria di spese e competenze ed attribuzione al procura- tore antistatario. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodot- to, eccepito e concluso in quanto infondato ed in fatto ed in diritto. In partico- lare sulla sollevata e reiterata eccezione di incompetenza per valore del giudi- ce adito, questione già dibattuta nel contraddittorio tra le parti, se ne ribadisce l'assoluta insussistenza, in quanto questa difesa ha richiesto ab origine una valutazione dei danni onnicomprensiva e con una valutazione per valore rien- trante nella competenza del giudice adito. Sulla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. e sulla richiesta di una personalizzazione del danno patito dalla minore nel sinistro de quo, ci si riporta alle depositate note di riscontro, riba- dendo l'impossibilità dei ricorrenti di far fronte alle spese per interventi chi- rurgici estetici necessari all'eliminazione o riduzione degli esiti cicatriziali insistenti a seguito del sinistro per cui è causa. Per quanto riguarda, poi, la compensazione integrale delle spese e competenze di lite, si ribadisce quanto già argomentato;
non è un elemento “estraneo al merito del risarcimento”
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come dichiara controparte, in quanto incide in maniera rilevante rispetto al godimento dell'importo per il risarcimento proposto sulla base delle tabelle di calcolo di danno biologico e temporale da parte della minore lesionata, in quanto somme che evidentemente dovrebbero essere scontate dall'importo per sorte capitale. Si chiede, pertanto, al giudicante di valutare la possibilità di formulare una proposta conciliativa che possa maggiormente soddisfare entrambe le parti del giudizio ovvero si chiede introitarsi la causa in decisio- ne.
Per la compagnia assicurativa.
In via preliminare, dichiari l'incompetenza per valore, conseguentemente emetta tutti i provvedimenti del caso e dichiari competente il Giudice di Pace di Napoli, fissando un termine entro cui è possibile riassumere la causa (ex art. 38 c.p.c.). Condanna alle spese, diritti ed onorari. Accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità, del conducente del veicolo del tipo Honda SH
Tg. EF16220; Rigettare la domanda della ricorrente in quanto assolutamente infondata, improponibile ed inammissibile, comunque priva di ogni sostegno probatorio e chiede che l'On.le Giudice tenga conto nella decisione della cau- sa della mancata adesione alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e ritualmente notificato i ricorrenti chiedeva- no il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti un sini- stro stradale.
I ricorrenti esponevano nel ricorso che in data 1 agosto 2022, alle ore 18:50, la minore alla guida del ciclomotore Peugeot Tweet targato Persona_1
X4FSW2, di proprietà del sig. , percorreva via Nelson Man- Controparte_8
dela in Napoli.
Nel corso della marcia, la minore veniva tamponata lateralmente sul lato anterio- re destro da un motociclo Honda SH targato EF16220, condotto dal sig. CP_1
il quale, nel tentativo di effettuare una manovra di sorpasso a destra e
[...]
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immediata svolta a sinistra, finiva per urtare il ciclomotore condotto dalla mino- re.
A seguito dell'urto, la minore riportava diverse lesioni ed era trasportata al Pron- to Soccorso dell'Ospedale San Paolo – ASL Napoli 1, dove le venivano diagno- sticati numerosi traumi.
A seguito del sinistro, veniva regolarmente trasmessa alla compagnia assicurati- va del veicolo antagonista una richiesta risarcito- Controparte_6 ria come prescritto dagli artt. 144, 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005. A fronte di ta- le richiesta la società di assicurazione ometteva di nominare un proprio fiduciario e non provvedeva al risarcimento del danno richiesto.
Stante l'inerzia della compagnia, i genitori della minore, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, proponevano istanza di accertamento tecnico preventi- vo, accolta dal Tribunale competente, con nomina del consulente medico-legale che, all'esito degli accertamenti, depositava perizia medico-legale evidenziando i postumi permanenti e temporanei riportati dalla minore.
Il procedimento di ATP si concludeva senza conciliazione tra le parti.
Poiché nessun risarcimento è stato corrisposto, i ricorrenti promuovevano il pre- sente giudizio per ottenere il ristoro integrale del danno subito.
Nell'udienza del 20.05.2025 il procuratore dei ricorrenti chiedeva al giudice di avanzare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. La proposta, formulata dal giudicante, non veniva accettata dalle parti.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
Invece, si costituiva ritualmente in giudizio la in Controparte_3 sostituzione dell'originaria impresa come com- Controparte_6
pagnia assicurativa del veicolo condotto dal responsabile civile.
Nella propria comparsa di costituzione, eccepiva Controparte_3 preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale adito, ritenendo compe- tente il giudice di pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c., in quanto la controversia, per va- lore e materia, rientrerebbe nei limiti di competenza del giudice onorario.
In via subordinata, la resistente contestava la fondatezza della domanda attorea, sollevando plurime eccezioni, tra cui:
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• L'inammissibilità della domanda in ragione del fatto che la minore all'epoca del sinistro non aveva ancora compiuto Persona_1
l'età minima prevista dalla legge per la conduzione del veicolo;
• La mancanza di prova idonea in ordine ai danni lamentati, sia pa- trimoniali che non patrimoniali, e la carenza di nesso causale tra l'urto denunciato e le lesioni fisiche riportate dalla minore;
• L'improcedibilità della domanda, rilevando la mancata trasmissione della richiesta risarcitoria con raccomandata A/R (mentre invece i ricorrenti hanno inviato via PEC la richiesta) secondo quanto pre- scritto dagli artt. 145 e ss. del Codice delle Assicurazioni Private
(D.Lgs. 209/2005), requisito ritenuto essenziale ai fini della proce- dibilità della domanda giudiziaria;
• La genericità delle circostanze di tempo e luogo indicate nel ricorso introduttivo, con assenza di elementi probatori specifici volti a di- mostrare la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale dei danni alla condotta del proprio assicurato.
Alla luce di quanto sopra, concludeva chiedendo Controparte_3 il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese.
In via istruttoria, la resistente formulava istanza per CTU medico-legale volta all'accertamento dell'effettiva esistenza e quantificazione delle lesioni subite dal- la minore e del relativo nesso causale rispetto al sinistro descritto e CTU tecnica comparativa tra i veicoli coinvolti, volta a verificare la compatibilità materiale tra le versioni fornite dalle parti in ordine alla dinamica del sinistro e i danni denun- ciati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il contraddittorio risulta regolarmente instaurato.
La parte ricorrente ha provveduto alla notifica dell'atto introduttivo sia all'impresa assicuratrice, sia al conducente-proprietario del veicolo danneggiante, entrambi litisconsorti necessari in forza dell'art. 144 del Codice delle Assicura- zioni Private, il quale impone al danneggiato, che intenda muovere azione diretta
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contro l'assicuratore, di coinvolgere anche il responsabile civile . Ciò assicura la validità del processo e consente la piena trattazione del merito.
Sull'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla resistente, questa è in- fondata. La domanda risarcitoria, come formulata nell'atto introduttivo, ha valore dichiarato superiore a € 25.000, includendo sia danni patrimoniali che non patri- moniali, e rientra quindi nella competenza del Tribunale ex art. 7 c.p.c. che limita proprio ad euro 25000,00 la competenza del Giudice di Pace.
Il valore della causa si determina in base alla domanda e non sulla stima succes- siva del danno né tantomeno sulle risultanze istruttorie esperite in corso di causa o prima di essa, come nel caso di specie.
Anche l'eccezione di improcedibilità, sollevata in relazione alla presunta viola- zione degli artt. 145-148 Codice delle assicurazioni private, deve essere rigettata.
La richiesta di risarcimento è stata inoltrata, infatti, a mezzo posta elettronica cer- tificata (PEC), strumento giuridicamente equivalente alla raccomandata ai sensi della normativa vigente e secondo l'interpretazione consolidata della giurispru- denza (Cass. civ. n. 10015/2020).
La richiesta, comprensiva del referto medico, elemento necessario per permettere all'assicurazione di avanzare una proposta risarcitoria, non ha ricevuto alcun ri- scontro da parte dell'impresa assicurativa, né in senso adesivo né istruttorio, così come previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Ne consegue che la condizione di procedibilità risulta pienamente rispettata e la domanda è ammissibile.
Entrando nel merito della causa, è opportuno sottolineare in via preliminare che la circostanza, segnalata dalla resistente, secondo cui la minore danneggiata non aveva l'età minima prevista dalla legge per la conduzione del ciclomotore, non incide in alcun modo sulla valutazione del nesso causale e della responsabilità.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, la violazione di una norma amministra- tiva (nel caso l'art. 115 Codice della Strada) non è di per sé sufficiente a esclude- re o ridurre il risarcimento in assenza di prova che tale violazione abbia contri- buito causalmente al verificarsi del fatto illecito.
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Circa l'imputabilità della responsabilità, trattandosi di una responsabilità di natu- ra extra-contrattuale, in caso di scontro tra veicoli a motore trova applicazione il secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale prevede una presunzione di pari re- sponsabilità tra i conducenti.
La presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Simmetricamente la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento delle rispettive responsabilità, in forza del quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro.
In tema di scontro tra veicoli, per quanto l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, tuttavia, una volta che sia stato possibile ricostruire la dinami- ca del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 comma 2 c.c. Tale presunzione può essere, quindi, superata solo mediante la dimostrazione da parte del danneggiato di:
• di aver adottato una condotta conforme alle regole di prudenza e circolazione;
• la condotta colpevole della controparte, individuata nella violazione di norma cautelare scritta o di una norma cautelare generale.
L'istante ha assolto tale onere superando la presunzione di corresponsabilità, co- me si evince dalla prova testimoniale, considerato che alcun intervento da parte della polizia è avvenuto in loco e alcun verbale, dal quale ricostruire la dinamica dell'incidente, è stato redatto.
Nello specifico in data 22.04.2025 è stata escussa la testa la Testimone_1
quale testualmente riporta “La ragazza procedeva nella stessa direzione nella
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quale io correvo. Rispetto ai motorini, ero dietro. C'era un altro motorino, di cui non ricordo il modello, con alla guida un ragazzo. Posso dire di non ricordare il colore di nessuno dei motorini, ma che erano entrambi scuri. Anche questo mo- torino proseguiva nella stessa direzione di marcia, e superava il motorino della ragazza sul lato destro, e girava sulla sinistra. Il secondo motorino urtava il mo- torino della ragazza al lato destro, e la faceva cadere a sinistra. E l'impatto av- veniva tra la parte sinistra del secondo motorino e la parte destra del motorino della ragazza.” Ancora la teste proseguiva “Preciso che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, che sulla sinistra della strada principale vi è una stradina secondaria. Non so specificare se la strada principale dov' è avvenuto il sinistro sia a doppio senso di marcia, ma ho visto veicoli procedere in entrambe le direzioni. Posso dire che c'era il divieto di svoltare su questa stradina posta alla sinistra. Il motorino condotto dal ragazzo, tentava il sorpasso del motorino della ragazza per poi spostarsi alla sinistra per svoltare in questa stradina late- rale.”
Nel caso di specie quindi è provato come l'evento di danno sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa del danneggiante. La colpa specifica, per tale intendendosi la violazione di regole cautelari scritte, risiede, quindi, nella inosservanza degli artt. 148 (regole di sorpasso) e 154 (regole su cambio di direzione e corsia) del Codice della strada. Non è emersa, invece, al- cuna impudenza da parte della ricorrente tale da giustificare un alleggerimento dell'addebito a carico del danneggiante.
La convenuta, per contro, non ha fornito alcuna prova idonea a interrompere il nesso causale o a dimostrare un eventuale concorso di colpa con la controparte.
Circa, infine, alla connessione causale tra il sinistro e i danni di cui i ricorrenti chiedono il ristoro, la documentazione allegata (nello specifico il verbale di pron- to soccorso dell'01.08.2022 redatto immediatamente dopo l'evento di danno) unitamente alle risultanze dell'ATP comprovano la sussistenza del nesso ezio- logico.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, questa avviene sulla base dell'accertamento tecnico preventivo svolto in fase stragiudiziale, le cui risultan-
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ze sono ritenute dal questo giudice complete, attendibili e coerenti con la copiosa documentazione medica allegata nel ricorso introduttivo.
L'elaborato peritale ha quantificato il danno biologico nella misura del 7%, una invalidità temporanea del 75% per 30 gg, una invalidità del 50% per 30 gg ed una invalidità del 25% per 20 gg. Ha descritto esiti cicatriziali marcati e residui inestetismi ed ha escluso la sussistenza di malattia psicologica o disturbo post- traumatico di rilievo, precisando che la minore non ha sviluppato manifestazioni clinicamente significative sul piano relazionale o psico-affettivo.
Risulta quindi fondata la domanda relativamente alla quantum elaborato nella fa- se peritale ante causam.
Relativamente alla personalizzazione del danno biologico, di cui si chiede la li- quidazione, è emerso che, sebbene l'Accertamento Tecnico Preventivo non abbia riconosciuto l'esistenza di una patologia psichiatrica stabilizzata e clinicamente diagnosticabile, tuttavia la documentazione sanitaria allegata e non contestata, costituita da certificazioni mediche, relazioni specialistiche e prescrizioni farma- cologiche, comprova la presenza di un quadro sintomatico compatibile con una condizione di stress post-traumatico, con manifestazioni ansiose e depressive, in- sorte nei mesi immediatamente successivi al sinistro, dovute specialmente ai re- sidui cicatriziali particolarmente marcati dell'incidente in zone normalmente esposte e delicate in una ragazzina di 13 anni.
In particolare, risulta documentalmente accertato che la danneggiata abbia soffer- to di disturbi ed episodi di panico, sintomi che hanno reso necessario il ricorso a terapia farmacologica, come risulta da plurimi referti specialistici allegati in atti
(cfr. referti del 06.12.2022 e del 14.02.2023)
Tali elementi, pur non integrando formalmente una lesione permanente di natura psichica, integrano comunque un quadro clinico transitorio ma significativo, con ricadute apprezzabili sulla sfera personale ed esistenziale dell'attrice.
Ai sensi dell'art. 139, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, è am- messa la personalizzazione del risarcimento del danno biologico in presenza di circostanze concrete e peculiari che abbiano inciso in modo più gravoso rispetto alla media sulla vittima. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche l'insorgenza di disturbi psichici transitori, purché adeguatamente documentati,
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può costituire valida ragione per la personalizzazione del danno;
nel caso in esa- me gli esiti cicatriziali evidenti dovuti al sinistro su una ragazzina di 13 anni al tempo dell'incidente hanno, come documentato, prodotto conseguenze più gra- vose rispetto a quelle che si sarebbero verificate su un tipo vittimologico generi- co.
In applicazione di tale principio, e valutato il complesso delle sofferenze patite dalla danneggiata nei mesi successivi all'evento, questo giudice ritiene equo ri- conoscere una maggiorazione del 20% dell'importo risarcitorio relativo al danno biologico, a titolo di personalizzazione, stante la comprovata incidenza delle con- seguenze materiali del sinistro sull'estetica e quindi sull'equilibrio psico-fisico della danneggiata. La maggiorazione di 1/3 richiesta dai ricorrenti non può essere accolta in considerazione che in tema di danno biologico di lieve entità conse- guente un sinistro stradale la personalizzazione non può spingersi oltre 1/5 del danno riconosciuto, come stabilito dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni.
E' opportuno sottolineare che la quantificazione del danno viene effettuata sulla base delle tabelle vigenti al momento della liquidazione. Come più volte afferma- to dalla Cassazione, infatti, la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione stessa, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del dan- no, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta “illecito”: è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto.
Per tale motivo il ricorso viene accolto con una rimodulazione del quantum risar- citorio, dato che il calcolo effettuato dai ricorrenti si è basato sulle Tabelle del
2023. Da qui il risarcimento va quantificato in euro 14.757,80, più la maggioran- za del 20% pari a euro 2.951,54.
Questo giudice ritiene di riconoscere anche la rivalutazione e gli interessi com- pensativi sulla somma liquidata, nonostante i ricorrenti non abbiano fatto alcun esplicita richiesta in tal senso.
I predetto risarcimento è un, infatti, debito di valore, sicché in caso di ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma
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svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del evento dannoso.
In altre parole, questi interessi, per tale motivo denominati compensativi, sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una ne- cessaria componente.
Ne consegue, innanzi tutto, che nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria.
Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre quindi che si consideri, in sede di liquidazione (oltre alla svalutazione, che ha la funzio- ne di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla con- sumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario sotto forma di interessi compensativi (lucro cessante) subito a causa della manca- ta tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento
(somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Il tutto sulla base del criterio come indicato dall'arresto di cui alle S.U. del 1995
n. 1712.
Per quanto concerne le spese di lite, esse sono poste a carico integralmente dei resistenti, atteso che la domanda attorea è stata accolta in misura assai poco di- stante da quanto richiesto.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accerta la responsabilità di nella produzione dell'evento di Controparte_1 danno di cui è causa;
- condanna in solido e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
complessivo di euro 20628.33 a titolo di capitale ed interessi e rivalutazione cal- colati sulla base dell'arresto di cui alle S.U. n. 1712 del 1995, oltre interessi lega- li dalla data della sentenza al soddisfo.
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- condanna le parti e in solido delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 5.077 per compensi, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), IVA e c.p.a. ed al pa- gamento per le spese sostenute nell'ATP da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti;
Napoli 21.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al r.g.2439/20
Tra
nato a [...] il [...] CF. Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] CF. Parte_2
- residenti in [...]47 - C.F._2 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 nata a [...] il [...] CF. ed ivi residente
[...] C.F._3
alla via Comunale Sartania n.40/47, tutti rappresentati, assistiti e difesi, in virtù di procura su atto separato, dall'Avv. Francesco Criscuolo (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in C.F._4
Napoli alla via Carlo De Cesare, 64.
- Parte ricorrente
contro
(c.f. ) residente in (80126) Controparte_1 C.F._5
Napoli alla via Sandro Botticelli n. 64.
- Parte resistente contumace nonché contro già mediante fusione Controparte_2 Controparte_3
per incorporazione di in che ha Controparte_4 Controparte_5
1
assunto la denominazione di P.IVA dal CP_2 P.IVA_1
01/01/2025, in sostituzione della con sede alla Controparte_6
Via della Bufalotta n. 374, 00139 Roma, giusto mandato irrevocabile di rappre- sentanza anno 2023, in persona del Responsabile – Dott. , a Controparte_7 tanto autorizzato in virtù di procura speciale del 28/05/2021 per notar Per_2
di Bologna, ai nn. 95130/11214 di rep./fasc., con sede in Bologna alla
[...]
via Stalingrado n.45, rapp.ta e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, da
, P.IVA si costitui- Parte_3 P.IVA_2
scono l'Avv. , C.F. e l'Avv. Rita Na- Parte_3 C.F._6 politano, C.F. , sia congiuntamente e/o disgiuntamente, C.F._7
con studio in Napoli alla Via G. Rossini n. 22, dove elett.te domiciliano.
- Resistente
Conclusioni come da note scritte che si trascrivono:
Per i ricorrenti, sig. e sig.ra nella quali- Parte_1 Parte_2
tà di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_3
ci si riporta al contenuto del ricorso depositato di cui si chiede integrale
[...]
accoglimento, con vittoria di spese e competenze ed attribuzione al procura- tore antistatario. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodot- to, eccepito e concluso in quanto infondato ed in fatto ed in diritto. In partico- lare sulla sollevata e reiterata eccezione di incompetenza per valore del giudi- ce adito, questione già dibattuta nel contraddittorio tra le parti, se ne ribadisce l'assoluta insussistenza, in quanto questa difesa ha richiesto ab origine una valutazione dei danni onnicomprensiva e con una valutazione per valore rien- trante nella competenza del giudice adito. Sulla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. e sulla richiesta di una personalizzazione del danno patito dalla minore nel sinistro de quo, ci si riporta alle depositate note di riscontro, riba- dendo l'impossibilità dei ricorrenti di far fronte alle spese per interventi chi- rurgici estetici necessari all'eliminazione o riduzione degli esiti cicatriziali insistenti a seguito del sinistro per cui è causa. Per quanto riguarda, poi, la compensazione integrale delle spese e competenze di lite, si ribadisce quanto già argomentato;
non è un elemento “estraneo al merito del risarcimento”
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come dichiara controparte, in quanto incide in maniera rilevante rispetto al godimento dell'importo per il risarcimento proposto sulla base delle tabelle di calcolo di danno biologico e temporale da parte della minore lesionata, in quanto somme che evidentemente dovrebbero essere scontate dall'importo per sorte capitale. Si chiede, pertanto, al giudicante di valutare la possibilità di formulare una proposta conciliativa che possa maggiormente soddisfare entrambe le parti del giudizio ovvero si chiede introitarsi la causa in decisio- ne.
Per la compagnia assicurativa.
In via preliminare, dichiari l'incompetenza per valore, conseguentemente emetta tutti i provvedimenti del caso e dichiari competente il Giudice di Pace di Napoli, fissando un termine entro cui è possibile riassumere la causa (ex art. 38 c.p.c.). Condanna alle spese, diritti ed onorari. Accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità, del conducente del veicolo del tipo Honda SH
Tg. EF16220; Rigettare la domanda della ricorrente in quanto assolutamente infondata, improponibile ed inammissibile, comunque priva di ogni sostegno probatorio e chiede che l'On.le Giudice tenga conto nella decisione della cau- sa della mancata adesione alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e ritualmente notificato i ricorrenti chiedeva- no il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti un sini- stro stradale.
I ricorrenti esponevano nel ricorso che in data 1 agosto 2022, alle ore 18:50, la minore alla guida del ciclomotore Peugeot Tweet targato Persona_1
X4FSW2, di proprietà del sig. , percorreva via Nelson Man- Controparte_8
dela in Napoli.
Nel corso della marcia, la minore veniva tamponata lateralmente sul lato anterio- re destro da un motociclo Honda SH targato EF16220, condotto dal sig. CP_1
il quale, nel tentativo di effettuare una manovra di sorpasso a destra e
[...]
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immediata svolta a sinistra, finiva per urtare il ciclomotore condotto dalla mino- re.
A seguito dell'urto, la minore riportava diverse lesioni ed era trasportata al Pron- to Soccorso dell'Ospedale San Paolo – ASL Napoli 1, dove le venivano diagno- sticati numerosi traumi.
A seguito del sinistro, veniva regolarmente trasmessa alla compagnia assicurati- va del veicolo antagonista una richiesta risarcito- Controparte_6 ria come prescritto dagli artt. 144, 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005. A fronte di ta- le richiesta la società di assicurazione ometteva di nominare un proprio fiduciario e non provvedeva al risarcimento del danno richiesto.
Stante l'inerzia della compagnia, i genitori della minore, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, proponevano istanza di accertamento tecnico preventi- vo, accolta dal Tribunale competente, con nomina del consulente medico-legale che, all'esito degli accertamenti, depositava perizia medico-legale evidenziando i postumi permanenti e temporanei riportati dalla minore.
Il procedimento di ATP si concludeva senza conciliazione tra le parti.
Poiché nessun risarcimento è stato corrisposto, i ricorrenti promuovevano il pre- sente giudizio per ottenere il ristoro integrale del danno subito.
Nell'udienza del 20.05.2025 il procuratore dei ricorrenti chiedeva al giudice di avanzare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. La proposta, formulata dal giudicante, non veniva accettata dalle parti.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
Invece, si costituiva ritualmente in giudizio la in Controparte_3 sostituzione dell'originaria impresa come com- Controparte_6
pagnia assicurativa del veicolo condotto dal responsabile civile.
Nella propria comparsa di costituzione, eccepiva Controparte_3 preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale adito, ritenendo compe- tente il giudice di pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c., in quanto la controversia, per va- lore e materia, rientrerebbe nei limiti di competenza del giudice onorario.
In via subordinata, la resistente contestava la fondatezza della domanda attorea, sollevando plurime eccezioni, tra cui:
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• L'inammissibilità della domanda in ragione del fatto che la minore all'epoca del sinistro non aveva ancora compiuto Persona_1
l'età minima prevista dalla legge per la conduzione del veicolo;
• La mancanza di prova idonea in ordine ai danni lamentati, sia pa- trimoniali che non patrimoniali, e la carenza di nesso causale tra l'urto denunciato e le lesioni fisiche riportate dalla minore;
• L'improcedibilità della domanda, rilevando la mancata trasmissione della richiesta risarcitoria con raccomandata A/R (mentre invece i ricorrenti hanno inviato via PEC la richiesta) secondo quanto pre- scritto dagli artt. 145 e ss. del Codice delle Assicurazioni Private
(D.Lgs. 209/2005), requisito ritenuto essenziale ai fini della proce- dibilità della domanda giudiziaria;
• La genericità delle circostanze di tempo e luogo indicate nel ricorso introduttivo, con assenza di elementi probatori specifici volti a di- mostrare la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale dei danni alla condotta del proprio assicurato.
Alla luce di quanto sopra, concludeva chiedendo Controparte_3 il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese.
In via istruttoria, la resistente formulava istanza per CTU medico-legale volta all'accertamento dell'effettiva esistenza e quantificazione delle lesioni subite dal- la minore e del relativo nesso causale rispetto al sinistro descritto e CTU tecnica comparativa tra i veicoli coinvolti, volta a verificare la compatibilità materiale tra le versioni fornite dalle parti in ordine alla dinamica del sinistro e i danni denun- ciati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il contraddittorio risulta regolarmente instaurato.
La parte ricorrente ha provveduto alla notifica dell'atto introduttivo sia all'impresa assicuratrice, sia al conducente-proprietario del veicolo danneggiante, entrambi litisconsorti necessari in forza dell'art. 144 del Codice delle Assicura- zioni Private, il quale impone al danneggiato, che intenda muovere azione diretta
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contro l'assicuratore, di coinvolgere anche il responsabile civile . Ciò assicura la validità del processo e consente la piena trattazione del merito.
Sull'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla resistente, questa è in- fondata. La domanda risarcitoria, come formulata nell'atto introduttivo, ha valore dichiarato superiore a € 25.000, includendo sia danni patrimoniali che non patri- moniali, e rientra quindi nella competenza del Tribunale ex art. 7 c.p.c. che limita proprio ad euro 25000,00 la competenza del Giudice di Pace.
Il valore della causa si determina in base alla domanda e non sulla stima succes- siva del danno né tantomeno sulle risultanze istruttorie esperite in corso di causa o prima di essa, come nel caso di specie.
Anche l'eccezione di improcedibilità, sollevata in relazione alla presunta viola- zione degli artt. 145-148 Codice delle assicurazioni private, deve essere rigettata.
La richiesta di risarcimento è stata inoltrata, infatti, a mezzo posta elettronica cer- tificata (PEC), strumento giuridicamente equivalente alla raccomandata ai sensi della normativa vigente e secondo l'interpretazione consolidata della giurispru- denza (Cass. civ. n. 10015/2020).
La richiesta, comprensiva del referto medico, elemento necessario per permettere all'assicurazione di avanzare una proposta risarcitoria, non ha ricevuto alcun ri- scontro da parte dell'impresa assicurativa, né in senso adesivo né istruttorio, così come previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Ne consegue che la condizione di procedibilità risulta pienamente rispettata e la domanda è ammissibile.
Entrando nel merito della causa, è opportuno sottolineare in via preliminare che la circostanza, segnalata dalla resistente, secondo cui la minore danneggiata non aveva l'età minima prevista dalla legge per la conduzione del ciclomotore, non incide in alcun modo sulla valutazione del nesso causale e della responsabilità.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, la violazione di una norma amministra- tiva (nel caso l'art. 115 Codice della Strada) non è di per sé sufficiente a esclude- re o ridurre il risarcimento in assenza di prova che tale violazione abbia contri- buito causalmente al verificarsi del fatto illecito.
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Circa l'imputabilità della responsabilità, trattandosi di una responsabilità di natu- ra extra-contrattuale, in caso di scontro tra veicoli a motore trova applicazione il secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale prevede una presunzione di pari re- sponsabilità tra i conducenti.
La presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Simmetricamente la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento delle rispettive responsabilità, in forza del quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro.
In tema di scontro tra veicoli, per quanto l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, tuttavia, una volta che sia stato possibile ricostruire la dinami- ca del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 comma 2 c.c. Tale presunzione può essere, quindi, superata solo mediante la dimostrazione da parte del danneggiato di:
• di aver adottato una condotta conforme alle regole di prudenza e circolazione;
• la condotta colpevole della controparte, individuata nella violazione di norma cautelare scritta o di una norma cautelare generale.
L'istante ha assolto tale onere superando la presunzione di corresponsabilità, co- me si evince dalla prova testimoniale, considerato che alcun intervento da parte della polizia è avvenuto in loco e alcun verbale, dal quale ricostruire la dinamica dell'incidente, è stato redatto.
Nello specifico in data 22.04.2025 è stata escussa la testa la Testimone_1
quale testualmente riporta “La ragazza procedeva nella stessa direzione nella
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quale io correvo. Rispetto ai motorini, ero dietro. C'era un altro motorino, di cui non ricordo il modello, con alla guida un ragazzo. Posso dire di non ricordare il colore di nessuno dei motorini, ma che erano entrambi scuri. Anche questo mo- torino proseguiva nella stessa direzione di marcia, e superava il motorino della ragazza sul lato destro, e girava sulla sinistra. Il secondo motorino urtava il mo- torino della ragazza al lato destro, e la faceva cadere a sinistra. E l'impatto av- veniva tra la parte sinistra del secondo motorino e la parte destra del motorino della ragazza.” Ancora la teste proseguiva “Preciso che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, che sulla sinistra della strada principale vi è una stradina secondaria. Non so specificare se la strada principale dov' è avvenuto il sinistro sia a doppio senso di marcia, ma ho visto veicoli procedere in entrambe le direzioni. Posso dire che c'era il divieto di svoltare su questa stradina posta alla sinistra. Il motorino condotto dal ragazzo, tentava il sorpasso del motorino della ragazza per poi spostarsi alla sinistra per svoltare in questa stradina late- rale.”
Nel caso di specie quindi è provato come l'evento di danno sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa del danneggiante. La colpa specifica, per tale intendendosi la violazione di regole cautelari scritte, risiede, quindi, nella inosservanza degli artt. 148 (regole di sorpasso) e 154 (regole su cambio di direzione e corsia) del Codice della strada. Non è emersa, invece, al- cuna impudenza da parte della ricorrente tale da giustificare un alleggerimento dell'addebito a carico del danneggiante.
La convenuta, per contro, non ha fornito alcuna prova idonea a interrompere il nesso causale o a dimostrare un eventuale concorso di colpa con la controparte.
Circa, infine, alla connessione causale tra il sinistro e i danni di cui i ricorrenti chiedono il ristoro, la documentazione allegata (nello specifico il verbale di pron- to soccorso dell'01.08.2022 redatto immediatamente dopo l'evento di danno) unitamente alle risultanze dell'ATP comprovano la sussistenza del nesso ezio- logico.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, questa avviene sulla base dell'accertamento tecnico preventivo svolto in fase stragiudiziale, le cui risultan-
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ze sono ritenute dal questo giudice complete, attendibili e coerenti con la copiosa documentazione medica allegata nel ricorso introduttivo.
L'elaborato peritale ha quantificato il danno biologico nella misura del 7%, una invalidità temporanea del 75% per 30 gg, una invalidità del 50% per 30 gg ed una invalidità del 25% per 20 gg. Ha descritto esiti cicatriziali marcati e residui inestetismi ed ha escluso la sussistenza di malattia psicologica o disturbo post- traumatico di rilievo, precisando che la minore non ha sviluppato manifestazioni clinicamente significative sul piano relazionale o psico-affettivo.
Risulta quindi fondata la domanda relativamente alla quantum elaborato nella fa- se peritale ante causam.
Relativamente alla personalizzazione del danno biologico, di cui si chiede la li- quidazione, è emerso che, sebbene l'Accertamento Tecnico Preventivo non abbia riconosciuto l'esistenza di una patologia psichiatrica stabilizzata e clinicamente diagnosticabile, tuttavia la documentazione sanitaria allegata e non contestata, costituita da certificazioni mediche, relazioni specialistiche e prescrizioni farma- cologiche, comprova la presenza di un quadro sintomatico compatibile con una condizione di stress post-traumatico, con manifestazioni ansiose e depressive, in- sorte nei mesi immediatamente successivi al sinistro, dovute specialmente ai re- sidui cicatriziali particolarmente marcati dell'incidente in zone normalmente esposte e delicate in una ragazzina di 13 anni.
In particolare, risulta documentalmente accertato che la danneggiata abbia soffer- to di disturbi ed episodi di panico, sintomi che hanno reso necessario il ricorso a terapia farmacologica, come risulta da plurimi referti specialistici allegati in atti
(cfr. referti del 06.12.2022 e del 14.02.2023)
Tali elementi, pur non integrando formalmente una lesione permanente di natura psichica, integrano comunque un quadro clinico transitorio ma significativo, con ricadute apprezzabili sulla sfera personale ed esistenziale dell'attrice.
Ai sensi dell'art. 139, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, è am- messa la personalizzazione del risarcimento del danno biologico in presenza di circostanze concrete e peculiari che abbiano inciso in modo più gravoso rispetto alla media sulla vittima. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche l'insorgenza di disturbi psichici transitori, purché adeguatamente documentati,
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può costituire valida ragione per la personalizzazione del danno;
nel caso in esa- me gli esiti cicatriziali evidenti dovuti al sinistro su una ragazzina di 13 anni al tempo dell'incidente hanno, come documentato, prodotto conseguenze più gra- vose rispetto a quelle che si sarebbero verificate su un tipo vittimologico generi- co.
In applicazione di tale principio, e valutato il complesso delle sofferenze patite dalla danneggiata nei mesi successivi all'evento, questo giudice ritiene equo ri- conoscere una maggiorazione del 20% dell'importo risarcitorio relativo al danno biologico, a titolo di personalizzazione, stante la comprovata incidenza delle con- seguenze materiali del sinistro sull'estetica e quindi sull'equilibrio psico-fisico della danneggiata. La maggiorazione di 1/3 richiesta dai ricorrenti non può essere accolta in considerazione che in tema di danno biologico di lieve entità conse- guente un sinistro stradale la personalizzazione non può spingersi oltre 1/5 del danno riconosciuto, come stabilito dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni.
E' opportuno sottolineare che la quantificazione del danno viene effettuata sulla base delle tabelle vigenti al momento della liquidazione. Come più volte afferma- to dalla Cassazione, infatti, la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione stessa, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del dan- no, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta “illecito”: è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto.
Per tale motivo il ricorso viene accolto con una rimodulazione del quantum risar- citorio, dato che il calcolo effettuato dai ricorrenti si è basato sulle Tabelle del
2023. Da qui il risarcimento va quantificato in euro 14.757,80, più la maggioran- za del 20% pari a euro 2.951,54.
Questo giudice ritiene di riconoscere anche la rivalutazione e gli interessi com- pensativi sulla somma liquidata, nonostante i ricorrenti non abbiano fatto alcun esplicita richiesta in tal senso.
I predetto risarcimento è un, infatti, debito di valore, sicché in caso di ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma
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svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del evento dannoso.
In altre parole, questi interessi, per tale motivo denominati compensativi, sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una ne- cessaria componente.
Ne consegue, innanzi tutto, che nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria.
Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre quindi che si consideri, in sede di liquidazione (oltre alla svalutazione, che ha la funzio- ne di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla con- sumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario sotto forma di interessi compensativi (lucro cessante) subito a causa della manca- ta tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento
(somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Il tutto sulla base del criterio come indicato dall'arresto di cui alle S.U. del 1995
n. 1712.
Per quanto concerne le spese di lite, esse sono poste a carico integralmente dei resistenti, atteso che la domanda attorea è stata accolta in misura assai poco di- stante da quanto richiesto.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accerta la responsabilità di nella produzione dell'evento di Controparte_1 danno di cui è causa;
- condanna in solido e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
complessivo di euro 20628.33 a titolo di capitale ed interessi e rivalutazione cal- colati sulla base dell'arresto di cui alle S.U. n. 1712 del 1995, oltre interessi lega- li dalla data della sentenza al soddisfo.
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- condanna le parti e in solido delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 5.077 per compensi, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), IVA e c.p.a. ed al pa- gamento per le spese sostenute nell'ATP da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti;
Napoli 21.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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