Decreto cautelare 17 marzo 2026
Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/04/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Invidia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 29 dicembre 2025, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. CA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente medesimo in data 20 ottobre 2023.
Dalla motivazione di tale provvedimento si evince che lo stesso si configura come un atto plurimotivato, adottato sia perché il ricorrente «non risulta essersi mai presentato per le operazioni di foto segnalamento e identificazione per il giorno 17/10/2024, come da invito visibile sul sito portaleimmigrazione.it» , sia perché, il ricorrente stesso risulta aver già usufruito del periodo massimo di soggiorno previsto dall’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale “il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi”. Tuttavia nel dispositivo del provvedimento impugnato si legge che l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è rigettata «per decorrenza dei termini indicati dall’art. 24 co.7 del D.Lgs. 286/98».
Inoltre nella motivazione del provvedimento impugnato è stato evidenziato che, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non si è proceduto a comunicare il preavviso di rigetto dell’istanza, previsto dall’art. 10-bis della medesima legge n. 241/1990, perché l’avversato provvedimento di rigetto si configura come un atto dovuto.
2. In punto di fatto il ricorrente espone che: A) egli, unitamente al datore di lavoro, in data 20 ottobre 2023 ha sottoscritto regolare contratto di soggiorno presso la Prefettura di -OMISSIS- ed ha provveduto ad inoltrare una domanda di rilascio del permesso di soggiorno, mediante inoltro di un kit postale, a fronte della quale è stato fissato un appuntamento per il giorno 17 ottobre 2024; B) contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non corrisponde al vero che in data 17 ottobre 2024 egli non si è presentato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di -OMISSIS-, perché in realtà egli «regolarmente convocato e presentatosi, non veniva sottoposto a fotosegnalamento solo perché sprovvisto del modello 209».
4. Del provvedimento impugnato il ricorrente chiede l’annullamento, affidando la propria domanda ai seguenti motivi.
I) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea motivazione.
Sebbene il ricorrente in data 17 ottobre 2024 si sia presentato presso l’Ufficio immigrazione, non sono state eseguite le operazioni di foto-segnalamento; inoltre non è stato notificato il preavviso di rigetto dell’istanza e non è stato fissato un nuovo appuntamento per le operazioni di foto-segnalamento, ragion per cui si configura una palese lesione del diritto del diritto a partecipare al procedimento avviato a seguito dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
II) Violazione dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per automatismo, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
Il rigetto dell’istanza si fonda «esclusivamente sulla ritenuta decorrenza del termine massimo di nove mesi previsto per il lavoro stagionale» , previsto dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, e il provvedimento impugnato è qualificato come un atto dovuto, mentre la giurisprudenza «è costante nel ritenere che in materia di soggiorno dello straniero l’Amministrazione debba sempre procedere ad una valutazione concreta e individualizzata della posizione del richiedente, non essendo ammissibili automatismi espulsivi fondati sul mero dato formale del decorso del termine». Inoltre il provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare il decorso del termine di cui all’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, risulta carente sotto il profilo motivazionale.
III) Violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, degli articoli 1 e 2 della legge 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per automatismo, per violazione del principio di proporzionalità, per illegittima imputazione al privato del ritardo amministrativo e per omessa valutazione della conversione del titolo.
Il ricorrente – premesso che l’appuntamento per il foto-segnalamento è stato, fissato a distanza di circa un anno dalla presentazione della domanda, ossia in un momento sostanzialmente coincidente con la durata massima del titolo di soggiorno richiesto – deduce che il superamento del termine di cui all’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, maturato durante la pendenza del procedimento è conseguenza esclusiva delle tempistiche dell’Amministrazione, e non già di una condotta negligente imputabile al ricorrente medesimo. Pertanto il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto, secondo un principio generale dell’ordinamento, l’inerzia della Pubblica Amministrazione non può tradursi in un pregiudizio per il privato diligente.
Inoltre, a detta del ricorrente, la conseguenza espulsiva derivante dal rigetto della sua istanza risulta manifestamente sproporzionata in quanto egli «ha adempiuto agli obblighi previsti, ha lavorato regolarmente e ha manifestato la volontà di stabilizzare la propria posizione mediante conversione del titolo». Dunque l’Amministrazione, «invece di favorire la regolarizzazione di un lavoratore pienamente inserito nel tessuto economico, ha adottato una misura gravemente pregiudizievole fondata su un termine maturato durante un periodo di inerzia amministrativa».
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 2 aprile 2026 e in pari data ha depositato una relazione a firma del dirigente responsabile dell’Ufficio immigrazione della Questura di -OMISSIS- nella quale si afferma, tra l’altro che: A) il ricorrente riferisce circostanze che risultano non veritiere in quanto egli è stato convocato presso l’Ufficio immigrazione, per le prescritte procedure di foto-segnalamento, per il giorno 17 ottobre 2024, ma in tale data non si è presentato; B) il cittadino straniero quando si presenta presso l’Ufficio immigrazione, a seguito di convocazione relativa ad un’istanza di permesso di soggiorno, viene sempre e in ogni caso sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, proprio per acquisire un riscontro della sua identità e della sua presenza sul territorio nazionale; C) l’acquisizione delle impronte e della fotografia dell’interessato è prevista dall’art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, anche nel caso in cui l’istanza risulti palesemente infondata, irricevibile, e/o inammissibile; D) dalle banche dati nazionali Stranieri Web e AFIS, non risultano segnalazioni di avvenuto foto-segnalamento del ricorrente e l’attestazione relativa a fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale che li riferisce, costituisce un atto pubblico, ragion per cui, per contestare l’attestazione stessa, è necessario proporre una querela di falso; E) la «fantasiosa giustificazione» del ricorrente, secondo il quale il foto-segnalamento non sarebbe stato eseguito sol perché egli era «sprovvisto del modello 209» , è ulteriormente smentita dal fatto che il modello 209 era già stato precedentemente acquisito dall’Amministrazione in quanto il ricorrente medesimo lo aveva regolarmente inviato unitamente all’istanza presentata il 20 ottobre 2023, ragion per cui l’addetto allo sportello non avrebbe potuto contestare la carenza documentale, essendo il predetto modello già nella piena disponibilità dell’Amministrazione.
6. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
2. Passando al merito, nel caso in esame assume decisivo rilievo stabilire se il provvedimento impugnato si configuri, o meno, come un atto plurimotivato – ossia fondato su una pluralità di motivi, autonomi tra loro – in quanto, secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668), qualora sia impugnato un atto plurimotivato, il rigetto delle censure relative ad una delle ragioni poste a fondamento del provvedimento stesso rende superfluo l’esame di quelle relative alle ragioni e, quindi, il giudice può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle restanti censure, indipendentemente dall’ordine con cui sono articolati i motivi di ricorso, in quanto la conservazione dell’atto implica il venir meno dell’interesse del ricorrente all’esame delle restanti doglianze.
Ciò posto, nonostante l’impropria formulazione letterale del dispositivo del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene che - differenza di quanto affermato dal ricorrente, secondo il quale il rigetto della sua istanza si fonda «esclusivamente sulla ritenuta decorrenza del termine massimo di nove mesi previsto per il lavoro stagionale ai sensi dell’art. 24, comma 7, D.Lgs. 286/1998» - il provvedimento stesso si fondi su due distinti motivi, autonomi tra loro, in quanto in motivazione è stato rilevato: A) sia che il ricorrente «non risulta essersi mai presentato per le operazioni di foto segnalamento e identificazione per il giorno 17/10/2024, come da invito visibile sul sito portaleimmigrazione.it» ; B) sia che il ricorrente stesso risulta aver già usufruito del periodo massimo di soggiorno previsto dall’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale “il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi”.
A tale conclusione deve pervenirsi innanzi tutto perché, come evidenziato nella relazione a firma del dirigente responsabile dell’Ufficio immigrazione della Questura di -OMISSIS-, l’art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 - secondo il quale “Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici” - dev’esse inteso nel senso che l’acquisizione delle impronte e della fotografia dell’istante costituisce una fase imprescindibile del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno, che deve, quindi, essere negato se l’interessato si sottrae a tale adempimento.
Pertanto, come evidenziato nella predetta relazione, il cittadino straniero, quando si presenta presso l’Ufficio immigrazione a seguito della convocazione relativa ad un’istanza di permesso di soggiorno, viene sempre e in ogni caso sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici per acquisire un riscontro diretto della sua identità e della sua presenza sul territorio nazionale e, quindi, la mancata presentazione dell’interessato comporta che il rigetto della sua istanza si configuri come un atto dovuto.
Inoltre di ciò mostra di essere pienamente consapevole lo stesso ricorrente, il quale, oltre che nella parte in fatto del primo ricorso, sia nel primo motivo (pur incentrato sulla violazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge), sia nel primo motivo (pur incentrato sulla violazione dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998) ha affermato che - contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato - egli in data 17 ottobre 2024 si è presentato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di -OMISSIS-, ma non è stato sottoposto a fotosegnalamento «solo perché sprovvisto del modello 209».
3. Tuttavia tali affermazioni – oltre a non essere supportate neppure da un principio di prova del ricorrente – risultano smentite dalla relazione a firma del dirigente responsabile dell’Ufficio immigrazione della Questura di -OMISSIS-.
In particolare in tale relazione si legge che: A) il ricorrente, convocato presso l’Ufficio per le prescritte procedure di foto-segnalamento, per il giorno 17 ottobre 2024, in tale data non si è presentato; B) dalle banche dati in uso all’Amministrazione non risultano segnalazioni di avvenuto foto-segnalamento del ricorrente e l’attestazione del pubblico ufficiale relativa a fatti percepiti direttamente costituisce un atto pubblico, ragion per cui, per contestare l’attestazione stessa, occorre proporre una querela di falso; C) la «fantasiosa giustificazione» del ricorrente è ulteriormente smentita dal fatto che il modello 209 era già stato precedentemente acquisito dall’Amministrazione, ragion per cui l’addetto allo sportello non avrebbe potuto contestare la carenza documentale, essendo il modello stesso già nella piena disponibilità dell’Amministrazione.
Ebbene il Collegio condivide la tesi dell’Amministrazione secondo la quale l’attestazione relativa alle risultanze delle banche dati in uso all’Amministrazione deve ritenersi effettuata nell’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti gestiti dall’Amministrazione stessa, con l’ulteriore conseguenza che tale attestazione risulta assistita dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. (Consiglio di Stato sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970). Tuttavia un’attestazione della specie non è stata prodotta in giudizio dall’Amministrazione, che si è limitata a far menzione delle risultanze delle banche dati in uso all’Amministrazione stessa.
Invece, come già accennato, assume decisivo rilievo la circostanza che il ricorrente non abbia offerto neppure un principio di prova per dimostrare che egli ha risposto alla convocazione dell’Amministrazione, presentandosi in data 17 ottobre 2024 presso l’Ufficio per consentire l’esecuzione delle prescritte operazioni di foto-segnalamento. Dunque la mera affermazione del ricorrente non vale a smentire la sussistenza della causa ostativa all’accoglimento della sua istanza incentrata sulla mancata presentazione per le predette operazioni.
Inoltre le affermazioni del ricorrente sono smentite dal fatto che il modello 209 era stato precedentemente acquisito dall’Amministrazione (che infatti lo ha autonomamente prodotto in giudizio) in data 20 ottobre 2023, quando il ricorrente si è recato presso lo Sportello Unico presso la Prefettura di -OMISSIS- (unitamente al legale rappresentante della società Iter Veda Tours e Services) per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Pertanto, come correttamente affermato nella relazione a firma del dirigente responsabile dell’Ufficio immigrazione della Questura di -OMISSIS-,
l’addetto allo sportello non avrebbe potuto contestare la carenza documentale, essendo il modello stesso già nella piena disponibilità dell’Amministrazione.
4. Tenuto conto di quanto precede - essendo la circostanza che il ricorrente «non risulta essersi mai presentato per le operazioni di foto segnalamento e identificazione» da sola idonea a giustificare il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente medesimo - viene meno l’interesse all’esame delle restanti censure, tranne quelle dedotte con il primo motivo, incentrate sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e sul fatto che non sia stata disposta una seconda convocazione per le operazioni di foto-segnalamento.
Tuttavia non coglie nel segno il ricorrente quando lamenta che - anche volendo considerare la mancata presentazione in data 17 ottobre 2024 - comunque il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non gli è stato comunicato un nuovo appuntamento. Difatti era onere del ricorrente presentarsi all’appuntamento fissato per il giorno 17 ottobre 2024 o, quantomeno, addurre una valida giustificazione della mancata presentazione. Invece, come innanzi evidenziato, il ricorrente ha fornito una «fantasiosa giustificazione» , puntualmente smentita dall’Amministrazione.
Inoltre, con riferimento alla censura incentrata sull’omissione del preavviso di rigetto, il Collegio deve far applicazione della c.d. regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa, sancita dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e, in particolare, della previsione di cui al primo periodo di tale comma, secondo il quale “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Difatti, come innanzi evidenziato, la reiezione dell’istanza del ricorrente si configura come un atto dovuto, ragion per cui, per le ragioni innanzi esposte, seppure il ricorrente fosse stato messo in condizione di presentare osservazioni, comunque l’esito del procedimento non sarebbe stato diverso.
5. Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto perché infondato.
6. Sebbene la reiezione del presente ricorso sia dipeso anche dall’applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, a fronte dell’acclarata violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, tuttavia le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al decreto presidenziale n. 176 del 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Consigliere
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.