TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/04/2026, n. 811
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Decreto cautelare 17 marzo 2026
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Sentenza breve 14 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea motivazione

    Il Collegio ritiene che la mancata presentazione del ricorrente per le operazioni di foto-segnalamento sia di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza. Inoltre, il rigetto era un atto dovuto, pertanto l'omissione del preavviso di rigetto non inficia la validità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per automatismo, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia plurimotivato, includendo anche la mancata presentazione per il foto-segnalamento, che da solo è sufficiente a giustificare il rigetto. Pertanto, l'esame di questa censura è assorbito.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, degli articoli 1 e 2 della legge 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per automatismo, per violazione del principio di proporzionalità, per illegittima imputazione al privato del ritardo amministrativo e per omessa valutazione della conversione del titolo

    Il Collegio ritiene che la mancata presentazione per il foto-segnalamento sia un motivo autonomo e sufficiente a giustificare il rigetto, assorbendo le restanti censure relative alla durata del soggiorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/04/2026, n. 811
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 811
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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