Articolo 18 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 17Articolo 19
Versione
20 giugno 1990
Art. 18. Sanzioni per controlli e ispezioni 1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui al precedente articolo 10 sono puniti:
a) l'allevatore con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;
b) il macellatore con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;
c) il produttore con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;
d) il commerciante o qualsiasi altro soggetto diverso da quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c), con la sanzione pecuniaria da centomila ad un milione di lire.
2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dal consorzio abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990