Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01660/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2023, proposto da
Studio di Diagnostica per Immagini e Terapia Fisica di ELEL IA & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Carbone e Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IA Luigia Schiano Di Colella Lavina e Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli e Lucia Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto di Radiologia e Medicina Nucleare S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
a) del decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 59 del 7.8.2023) recante il consuntivo per l’anno 2022 dei limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione della DGRC n. 215/2022;
b) degli allegati 5 e 5 bis/Radiologia e delle tabelle di sintesi allegate al predetto decreto n. 509/2023 (sez. A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5) recanti il riepilogo del consuntivo con la specificazione dei tetti di spesa netta ex DGRC 215/2022, il consuntivo liquidabile, i sottoutilizzi dei vari centri e gli sforamenti oltre il 10% (e loro remunerazione);
ove occorrer possa anche:
c) della DGRC n. 309/2022 recante i criteri di utilizzo degli accantonamenti da distribuire per l’esercizio 2022, se e in quanto lesiva degli interessi del centro ricorrente;
d) della nota dell’8.2.2023, prot. n. 69394 con cui la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha chiesto ai Direttori Generali delle ASL di compilare e restituire sollecitamente un apposito file informatico con i dati (consuntivo di produzione liquidabile al netto e al lordo degli abbattimenti e sottoutilizzi/sforamenti) di ciascuna struttura accreditata;
e) delle note di riscontro da parte dell’A.S.L. di Salerno alla richiesta sub d) incluse le note a firma del D.G. n. 102674 del 18.5.2023, nella quale si rappresenta che il tavolo tecnico locale è ancora in fase di effettuazione;
f) della nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023 con cui l’A.S.L. Salerno ha comunicato il valore medio della prestazione per la branca della radiodiagnostica al 31.12.2022 per complessivi € 52,74;
g) di qualsivoglia risposta, nota e/o verbale in riscontro alle richieste sub d) ed e) allo stato sconosciute;
h) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo ai precedenti, cognito e non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’A.S.L. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. MA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania con nota dell’8.2.2023, prot. n. 69394, ha chiesto ai Direttori Generali delle AA.SS.LLL. di compilare e restituire sollecitamente un apposito file informatico, in cui raccogliere per ogni A.S.L. / branca / struttura privata accreditata tutti i dati essenziali, relativamente alla assegnazione definitiva del tetto di spesa 2022, al consuntivo della produzione 2022 liquidabile (al lordo e al netto degli abbattimenti) ed agli eventuali sotto utilizzi dei limiti di spesa o, viceversa, agli eventuali sforamenti per extra tetto, suddivisi tra sforamenti entro il 10% del tetto individuale e sforamenti ulteriori.
Tale richiesta è stata finalizzata a pervenire alla definitiva determinazione di tutti gli elementi di conteggio del consuntivo 2022 dell’assistenza specialistica ambulatoriale, erogata dalle strutture private accreditate, sia per quanto riguarda le modifiche dei limiti di spesa di diversi centri privati, operate dalle AA.SS.LL. con i criteri stabiliti dalla DGRC n. 215/2022 sopra richiamati, sia in relazione alla determinazione regionale della percentuale di extra tetto riconoscibile in regressione tariffaria, nonché per la compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi e/o l’autorizzazione ad eventuali integrazioni.
Le AA.SS.LL. hanno riscontrato la suddetta nota, fornendo i dati richiesti.
Con il decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 la Giunta Regionale:
- ha preso atto per sei diverse branche, tra cui quella di radiologia di interesse ai fini del presente giudizio, dei dati forniti dalle AA.SS.LL. recanti per ogni struttura privata accreditata, relativamente all’esercizio 2022:
a) i limiti di spesa assegnati dai provvedimenti regionali e, in alcuni casi, modificati dalle AA.SS.LL. con i criteri stabiliti dalla DGRC n. 215/2022;
b) il consuntivo delle prestazioni erogate con oneri a carico del SSR in quantità e valore economico lordo e netto compartecipazione dell’assistito;
c) il dettaglio degli abbattimenti del fatturato, operati dall’A.S.L.;
d) il fatturato netto riconosciuto liquidabile, suddiviso tra: importo liquidato entro il tetto di spesa; eventuale sforamento entro il limite del 10% del tetto di spesa individuale e, quindi, remunerabile interamente, oppure, in parziale regressione tariffaria, sulla base dei criteri fissati nelle DGRC n. 209/2022 e n. 309/2022 sopra richiamati; eventuale sforamento oltre il limite del 10% del tetto di spesa individuale;
- ha utilizzato tali tabelle per redigere tabelle di sintesi parimenti allegate al predetto decreto;
- ha dato atto che “ le tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 espongono i dati consuntivi della produzione 2022 e il limite di spesa definitivo assegnato alle singole strutture private accreditate elencate nelle medesime tabelle, che il presente decreto assume per presa d’atto, come disposto dalla DGRC n. 215/2022 ”;
- ha disposto l’invio del provvedimento alle AA.SS.LL.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.10.2023 e depositato in data 6.11.2023) la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ I. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 8 E SS., D.LGS. 502/1992; ARTT. 1, 3, 7, 10 E 11, L. 241/1990; ARTT. 23, 24, 32, 41, 97 E 113 COST.; ART 9 L. 192/1998; ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, DI BUON ANDAMENTO, DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”;
a) la ricorrente ha prima di tutto dedotto l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui avrebbero riconosciuto un fatturato (lordo + netto) superiore a quello reale per le prestazioni di radiodiagnostica erogate dal centro ricorrente nell’anno 2022;
più nel dettaglio, la ricorrente ha dedotto di aver realizzato nell’anno 2022 nell’ambito delle prestazioni accreditate per la radiodiagnostica con l’A.S.L. intimata: un fatturato netto di € 491.059,28 nel rispetto del limite di € 495.621,00 fissato dalla Regione nell’ambito della DGRC n. 215/2022; un fatturato lordo di € 544.582,06 nel rispetto del limite di € 572.000,00 fissato dalla Regione nell’ambito della DGRC n. 215/2022;
tali fatturati sarebbero documentalmente supportati e non sarebbero stati contestati dall’A.S.L.;
sarebbero palesi gli errori del consuntivo del 2022 approvato dalla Regione con decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023, avendo attribuito l’A.S.L. e la Regione al centro ricorrente in tale atto un fatturato lordo pari ad € 593.019,00 ed uno netto pari ad € 525.816,00, i quali sarebbero ampiamente superiori rispetto al suddetto fatturato reale ed alle predette soglie di cui alla DGCR n. 215/2022;
si tratterebbe di errore che comporterebbe le seguenti conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente: ingenti decurtazioni delle prestazioni liquidabili a titolo di VM (decurtazioni che ove si fossero presi a riferimento i fatturati corretti non vi sarebbero in alcun modo state); un erroneo sottoutilizzo di prestazioni erogate sempre nel 2022; un’erronea riduzione dei tetti massimi di budget riconoscibili per l’attuale anno e per quelli a venire;
b) la ricorrente, previa illustrazione della ratio del VM (evitare che i centri si concentrino sulle prestazioni più remunerative, e perciò più dispendiose, trascurando le altre) ha sostenuto che con il passaggio dal meccanismo dei tetti di branca a quello dei tetti di struttura anche il VM avrebbe dovuto essere calcolato non già per branca, bensì per singola struttura, anche sulla scorta di quanto risultante dagli artt. 4, comma 4, e 8, comma 2, del contratto stipulato dalla ricorrente per l’anno 2022;
la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità degli atti impugnati, poiché vi sarebbe stato un errore relativamente all’individuazione dell’importo di € 65,92 stimato a titolo di valore medio della prestazione (VM); tale errore avrebbe comportato la decurtazione del fatturato liquidabile in favore della ricorrente per la cifra di € 63.689,00;
ad avviso della ricorrente il VM della struttura sarebbe stato pari ad € 60,97 (pari al fatturato lordo della ricorrente di € 544.582,06 / n. 8931 prestazioni) e, quindi, di gran lunga inferiore rispetto a quello di € 65,92 indicato dalle amministrazioni nel provvedimento impugnato;
moltiplicando l’importo di € 4,95 per le prestazioni erogate si avrebbero € 44.208,45 per abbattimenti per VM illegittimamente disposti;
in definitiva, i dati riportati nel consuntivo 2022 e gli abbattimenti operati nei confronti del centro ricorrente a titolo di VM sarebbero errati e gravemente viziati sul profilo istruttorio e motivazionale poiché completamente avulsi dal fatturato reale;
“ II. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 8 E SS., D.LGS. 502/1992; ARTT. 1, 3, 7, 10 E 11, L. 241/1990; ARTT. 23, 24, 32, 41, 97 E 113 COST.; ART 9 L. 192/1998; ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, DI BUON ANDAMENTO, DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”;
ad avviso della ricorrente il VM avrebbe dovuto essere calcolato dividendo il budget lordo annuo per il numero di prestazioni massime contrattualmente assegnati alla singola struttura e parametrando la risultante di tale rapporto con riguardo alle diverse tipologie funzionali e tecnologiche dei vari centri, suddivisi nelle categorie e/o fasce A, B, C e D;
invece, la Regione e l’A.S.L. avrebbero quantificato tali valori in maniera incomprensibile ed arbitraria, assegnando a tutte le strutture appartenenti alla fascia C lo stesso VM di € 52,40, come risulta dall’allegato 5 bis all’impugnato decreto dirigenziale n. 509/2023;
l’assegnazione di un unico VM per tutte le strutture appartenenti alla stessa fascia sarebbe stato giustificato nel precedente sistema dei tetti di branca, ma non in quello attuale dei tetti di struttura; nell’attuale sistema vi dovrebbero essere tanti VM quanti sono le strutture accreditate;
la scelta fatta dalle amministrazioni sarebbe stata illogica rispetto a quanto previsto dalla DGRC n. 215/2022 che ha disposto il passaggio ai tetti di struttura;
in secondo luogo, la fascia C avrebbe comunque subito un’ingiusta decurtazione e sarebbe stata penalizzata (allo stesso modo della fascia D) rispetto alle fasce di minore importanza, la A e la B, per le quali la Regione e l’A.S.L. avrebbero riconosciuto aumenti delle soglie medie rispettivamente di 0,85 e 3,0 punti; in particolare, per la fascia A sarebbe stato riconosciuto un VM di € 28,85 più elevato del valore medio di € 28,00 (valore medio ottenuto dividendo il budget lordo per il numero di prestazioni delle strutture di quella fascia) e per la fascia B un VM di € 40,13 più elevato del valore medio di € 37,30;
nonostante la fascia C sia categoria migliore rispetto alle precedenti (dal punto di vista tecnologico, professionale e organizzativo) il valore medio di € 52,89 sarebbe stato ridotto di 0,40 punti, al fine di pervenire a quello di € 52,40;
in tal modo la ricorrente avrebbe subito un’ingiusta ed immotivata penalizzazione, con riduzione del VM da € 52,89 ad € 52,40;
il VM di € 52,40 sarebbe poi contrastante ed inferiore rispetto a quello di € 52,74 comunicatole dall’A.S.L. con la nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023; l’ammontare di € 53,50 indicato a marzo 2022, giugno 2022 e settembre 2022;
non sarebbe comprensibile il motivo per cui soltanto in sede di consuntivo vi sia stato lo scostamento rispetto ai predetti dati; la Regione e l’A.S.L. avrebbero quindi dovuto utilizzare come riferimento quello comunicato con riguardo alle prestazioni erogate fino al 31.12.2022;
neppure sarebbe chiaro: in che modo si sia pervenuti al VM di € 52,40 per il centro ricorrente; per quale motivo tutti i centri della fascia C abbiano avuto attribuito tale identico valore; la ragione per cui i centri di fascia A e B siano stati favoriti rispetto agli altri centri;
in sostanza, il censurato valore di € 52,40 a titolo di VM sarebbe viziato per deficit motivazionale, non essendo stato spiegato sulla base di quali dati si sia pervenuti allo stesso;
“ III. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 8 E SS., D.LGS. 502/1992; ARTT. 1, 3, 7, 10 E 11, L. 241/1990; ARTT. 23, 24, 32, 41, 97 E 113 COST.; ART 9 L. 192/1998; ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, DI BUON ANDAMENTO, DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”;
la ricorrente ha poi evidenziato che essendo per l’anno 2022 il suo fatturato lordo pari ad € 544.852,06 ed il numero di prestazioni erogate pari a 8.931 il VM della stessa sarebbe dovuto essere € 60,97; in base alla DGRC n. 215/2022 il VM avrebbe dovuto essere pari ad € 58,17 (tenuto conto del rapporto tra budget lordo di struttura e numero di prestazioni riconosciute ed applicata la maggiorazione del 10% ai sensi dell’art. 8 del contratto);
la differenza tra tali due VM sarebbe pari ad € 2,80, importo che moltiplicato per il numero di prestazioni erogate (2,8 x 8.931) darebbe come risultato € 25.006,80 e non già € 63.689,00, ragion per cui, a tutto concedere, l’abbattimento avrebbe dovuto esservi nella misura del primo di tali importi;
in sostanza, il centro ricorrente avrebbe subito abbattimenti maggiori rispetto a quelli dovuti;
in secondo luogo, anche a prendere in considerazione il VM assegnato dalle amministrazioni intimate nel decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 comunque tale doglianza sarebbe fondata; in effetti, applicando l’incremento del 10% si otterrebbe un importo del VM pari ad € 57,64;
sottraendo da € 60,97 l’importo di € 57,64 si avrebbe una differenza pari ad € 3,33; moltiplicando tale importo per il numero di prestazioni erogate (8.931) si avrebbe come risultato la somma di € 29.740,24 e non già € 63.689,00 di cui all’atto impugnato;
i vizi denunciati avrebbero leso la posizione della ricorrente anche in relazione alle prestazioni ed al budget riconoscibili per l’anno 2023, dovendo questi essere determinati sulla scorta del fatturato liquidabile nell’annualità precedente;
in pratica, il centro ricorrente oltre a vedersi privato di ingenti somme per il 2022 sarebbe pregiudicato anche rispetto al fatturato per l’anno 2023 e per quelli a venire;
gli importi indicati dalle amministrazioni intimate sarebbero illegittimamente refluiti nell’ambito dei sottoutilizzi della branca radiodiagnostica dell’A.S.L. di Salerno e, per l’effetto, sarebbero stati messi a disposizione dei centri (quale il controinteressato) che hanno sforato il proprio budget nel limite del 10% ( overselling );
invece, andrebbe escluso che la ricorrente abbia posto in essere un sottoutilizzo sulla scorta delle precedenti considerazioni.
3. Si è costituita l’A.S.L. ed ha dedotto:
- l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità dello stesso in ragione dell’omessa tempestiva impugnazione degli atti emanati dall’A.S.L. e del carattere non provvedimentale e non autonomamente impugnabile dei relativi atti; in particolare, gli atti impugnati sarebbero diretta promanazione ed esecuzione delle DD.GG.RR. nn. 599/2021 e 215/2022, sulla base dei quali si è giunti a dettagliare i dati consuntivi della produzione 2022 e successivamente il limite di spesa definitivo assegnato nel 2022 alle singole strutture accreditate;
- l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’avvenuta sottoscrizione da parte della ricorrente in data 30.3.2022 e 15.12.2022 di contratto recante clausola di salvaguardia;
- l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a tutti i controinteressati, perché l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe che determinare una modifica (in aumento o in diminuzione) delle somme attribuite agli altri centri ricadenti nel perimetro dell’A.S.L.;
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dei provvedimenti impugnati, mancando il requisito dell’attualità dell’interesse della ricorrente;
- l’infondatezza del ricorso alla luce di quanto indicato nella nota prot. n. 225790 del 22.11.2023 del Direttore dell’U.O.C. Assistenza Accreditata dell’A.S.L. di Salerno.
4. Si è costituita la Regione Campania, la quale ha dedotto:
- che le richieste avanzate dalla ricorrente sarebbero state esaminate, come dimostrato dalle modifiche ed integrazioni apportate d’ufficio al decreto n. 509/2023 per mezzo del decreto n. 779/2023, con conseguente inammissibilità ed infondatezza delle censure della ricorrente;
- l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta modifica dell’impugnato decreto n. 509/2023.
5. Proposta domanda cautelare, all’udienza camerale del 28.11.2023 la causa è stata cancellata dal ruolo su istanza della ricorrente.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito l’A.S.L. e la ricorrente hanno depositato memorie per insistere nelle rispettive deduzioni.
All’udienza pubblica del 25.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, va prima di tutto sgombrato il campo da buona parte delle eccezioni in rito proposte dall’A.S.L. e dalla Regione.
6.1. Iniziando da quella di irricevibilità del ricorso per tardività per omessa impugnazione degli atti che hanno preceduto il decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 e gli altri atti impugnati è sufficiente considerare che la lesione della sfera giuridica del centro ricorrente si è determinata soltanto con l’avvenuta approvazione (per mezzo del decreto n. 509) da parte della Regione dei dati forniti da parte dell’A.S.L. di Salerno al fine di predisporre la tabelle che espongono i dati consuntivi della produzione 2022 e il limite di spesa definitivo assegnato alle singole strutture private accreditate elencate nelle medesime tabelle.
Tale decreto non può in alcun modo essere ritenuto a contenuto puramente consequenziale rispetto a quanto prescritto dalla DGRC n. 215/2022, in quanto soltanto con l’impugnato decreto n. 509/2023 si è pervenuti alla definitiva determinazione di tutti gli elementi di conteggio del consuntivo 2022 dell’assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture private accreditate (determinazione definitiva, invece, assente nell’ambito della DGRC n. 215/2022).
6.2. Non risulta meritevole di condivisione l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di lesività del decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023, risultando invece tale decreto lesivo nei confronti della ricorrente per i plurimi profili esposti dalla stessa in ricorso ed attese le ricadute derivanti nei confronti della ricorrente (tra cui in punto di abbattimento) dalla determinazione dei consuntivi e dei VM per l’anno 2022.
Invece, coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’A.S.L. con riferimento all’impugnazione degli atti dalla stessa emanati, poiché quanto alla nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023 viene in rilievo la mera comunicazione di un dato e non già un autentico provvedimento e rispetto alla nota a firma del D.G. dell’A.S.L. n. 102674 del 18.5.2023 si tratta del pari di atto meramente interlocutorio che non contiene alcuna determinazione dell’A.S.L..
6.3. Non si può poi ritenere che il ricorso sia inammissibile con riferimento all’impugnazione del decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 e degli allegati 5 e 5 bis in ragione dell’intervenuta sottoscrizione di clausola di salvaguardia. Come già evidenziato da questa Sezione in vicenda simile alla presente risulta assorbente la considerazione che tale decreto dirigenziale ed i relativi allegati siano stati “ adottati soltanto dopo l’avvenuta sottoscrizione del contratto. Invece, la clausola di salvaguardia fa riferimento unicamente a provvedimenti “già adottati e conoscibili” al momento della sottoscrizione del contratto ” (v. sentenza n. 1189/2025 di questa Sezione).
6.4. Neppure può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso a tutti i centri accreditati controinteressati. Sul punto va tenuto conto che il ricorso è necessariamente volto all’annullamento del decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 nell’esclusiva parte riferita alla società ricorrente, con la conseguenza che non sono configurabili controinteressati in senso tecnico.
6.5. Infine, si arriva alla difesa della Regione per cui il ricorso sarebbe inammissibile e/o improcedibile a causa della sopravvenuta adozione del decreto n. 779/2023 per mezzo del quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto n. 509/2023.
Sul punto è sufficiente osservare come dalla lettura del decreto n. 779/2023, nonché del documento intitolato “Allegato Elenco Variazioni” prodotto dalla Regione Campania, non risulta che in ordine alla posizione della ricorrente vi siano state variazioni rispetto ai dati esposti nell’impugnato decreto n. 509/2023 (v. pag. 3 di tale allegato), né tantomeno che vi sia stato alcuno specifico vaglio della posizione della ricorrente.
Alla stessa conclusione porta l’esame della tabella 5 per come rettificata in seguito al decreto n. 779/2023 (v. documentazione depositata dalla Regione in data 23.11.2023), non cogliendosi differenze con riferimento alla riga relativa alla ricorrente tra tale tabella e quella allegata all’impugnato decreto n. 509/2023.
7. Procedendo al vaglio nel merito della fondatezza delle censure rivolte dalla ricorrente il ricorso risulta soltanto in parte fondato.
Le doglianze della ricorrente risultano in parte sovrapposte tra i vari motivi di ricorso con la necessità di esaminarli congiuntamente.
8. Iniziando dalla censura (sopra contrassegnata con la lett. a nell’ambito del primo motivo di ricorso) secondo cui le amministrazioni intimante avrebbero attribuito un erroneo fatturato lordo e netto alla ricorrente tale doglianza coglie nel segno sotto il profilo del difetto di istruttoria.
Non risultano sul punto chiari, documentalmente riscontrati e convincenti i chiarimenti forniti dall’A.S.L. nella nota prot. 225790 del 22.11.2023 depositata nel presente giudizio dall’A.S.L. (si tratta della relazione richiamata dall’A.S.L. nella propria memoria; v. all. C depositato dall’A.S.L. in data 23.11.2023).
In effetti, in ordine all’asserita attribuzione con il contratto stipulato tra l’A.S.L. e la ricorrente in data 15.12.2022 di un budget di struttura netto di € 495.621,00 a ben vedere si tratta di importo indicato nel contratto stipulato in data 30.3.2022. Tuttavia, questo Collegio non può non rilevare che nel contratto stipulato tra tali parti il 15.12.2022 (prodotto dall’A.S.L. unitamente all’altro contratto) vengono indicati i seguenti valori: n. 8.569 prestazioni da erogare; limite di spesa lordo pari ad € 568.214,00 e limite di spesa netto pari ad € 488.612,00.
Risulta quindi un primo errore nell’impugnato decreto nella parte in cui all’allegato 5 fa riferimento al tetto di spesa definitivo 2022 che era stato fissato nel contratto del marzo 2022 invece che a quello fissato nel dicembre 2022. Essendo quest’ultimo contratto intervenuto successivamente non poteva che ritenersi che questo avesse pienamente sostituito il precedente a tal proposito.
Con riferimento poi all’avvenuta erogazione da parte della struttura ricorrente di “ 8.931 prestazioni per un fatturato netto complessivo pari ad € 525.815,76 corrispondente ad un fatturato lordo pari ad € 593.018,76 ” tale affermazione non viene ancorata ad alcun ulteriore supporto documentale.
Risultano poi contraddittorie le affermazioni contenute in tale relazione per cui da una parte la struttura avrebbe erogato “ 8.931 prestazioni per un fatturato netto complessivo pari ad € 525.815,76 corrispondente ad un fatturato lordo pari ad € 593.018,76 ”, salvo poi poche righe dopo affermare che la ricorrente avrebbe emesso “ fatture per un importo complessivo pari ad € 492.544,20 corrispondente ad un fatturato lordo pari ad € 556.185,15 per n. 8.431 prestazioni erogate ”, non risultando comprensibile al lettore in che modo il fatturato netto e lordo possa essere variato.
9. Non coglie nel segno l’assunto di fondo della ricorrente (ribadito nei diversi motivi di ricorso) per cui con il passaggio al sistema dei tetti di struttura il VM dovrebbe essere diverso per ciascuna struttura e non potrebbe essere identico tra più strutture appartenenti alla medesima tipologia nell’ambito della stessa branca, dovendosi sul punto ribadire le considerazioni già svolte da questa Sezione nella sentenza n. 1189/2025.
9.1. Sul punto va prima di tutto considerato che la DGRC n. 599/2021, nel mantenere la programmazione provvisoria dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa (assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2022 dalla DGRC n. 354/2021), ha approvato le disposizioni necessarie per applicare dall’1.1.2022 l’impostazione dei tetti di spesa “di struttura” anche alle branche della Diabetologia, Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi), Medicina Nucleare, Radiodiagnostica e Radioterapia, attraverso i successivi passaggi specificati nell’“Allegato A - Nota Metodologica” alla medesima delibera.
La DGRC n. 599/2021 ha previsto una fase provvisoria per il periodo gennaio – aprile 2022, durante la quale raccogliere dalle AA.SS.LL. ed istruire la documentazione dettagliatamente elencata nell’Allegato A alla stessa delibera, prevedendo che: “ … sulla base dell’esame della ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti … e degli approfondimenti intervenuti con le ASL medesime e con i soggetti privati e/o loro Associazioni, entro il 30 aprile 2022 si procederà ad approvare in via definitiva i tetti di spesa “di struttura” per l’esercizio 2022, con le eventuali modifiche ed aggiornamenti, rispetto a quelli approvati in via provvisoria dalla presente delibera ”.
Con la DGRC n. 215/2022, recante assegnazione per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, nell’allegato B – Relazione Tecnica e nell’allegato B, è stata definita poi una nuova “ Metodologia per l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, sulla base degli elementi informativi raccolti e della valutazione delle attività svolte nel corso dell’anno precedente” , indicando “ le innovazioni ed i miglioramenti, introdotti rispetto alla disciplina recata dalla DGRC n. 599/2021, sia in relazione alle proposte ed osservazioni pervenute dalle ASL, dalle Associazioni di Categoria, da singoli centri privati, ecc., anche al fine di “garantire, da un anno all’altro, dinamismo e variabilità nella determinazione dei tetti individuali di struttura, in modo da premiare i comportamenti ritenuti maggiormente performanti ”.
La DGRC n. 215/2022 ha espressamente approvato “ tutte le indicazioni e disposizioni dettagliatamente esposte nelle premesse alla presente delibera e nel documento “Allegato B – Metodologia per l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, sulla base degli elementi informativi raccolti e della valutazione delle attività svolte nel corso dell’anno precedente” ”.
Nell’Allegato B alla DGRC n. 215/2022:
- è stata esposta “ la metodologia da impiegare per l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale ”.
- è previsto che “ entro il mese di marzo di ciascun anno viene assunto il provvedimento dei tetti di spesa per l’anno in corso, sulla base delle istruttorie condotte dalle ASL e dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute sui dati raccolti al 31 dicembre dell’anno precedente ”;
- “ Il provvedimento da assumere entro il mese di marzo di ciascun anno trova fondamento sui seguenti elementi di base:
…
2. valore medio delle prestazioni erogate nell’anno precedente, come calcolato da ciascuna ASL, articolato per branca e differenziato in base alle diverse tipologie funzionali, ove previste, delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell’ambito della stessa branca d’appartenenza (ci si riferisce alle tipologie A, B, C e D, previste dagli schemi di contratto ed attribuite in funzione della dotazione tecnologica posseduta e della presenza o meno dei settori specializzati della patologia clinica);
… ”.
Tale disposizione non prevede in alcun modo una diversificazione del VM per ciascuna struttura.
L’impugnato decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 è stato poi adottato dalla Giunta Regionale in esecuzione della DGRC n. 215/2022 e si è dato atto che “ le tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 espongono i dati consuntivi della produzione 2022 e il limite di spesa definitivo assegnato alle singole strutture private accreditate elencate nelle medesime tabelle, che il presente decreto assume per presa d’atto, come disposto dalla DGRC n. 215/2022 ”.
9.2. Neppure dall’invocato contratto stipulato tra la ricorrente e l’A.S.L. risulta la correttezza degli assunti della ricorrente.
In effetti, dal contratto stipulato in data 15.12.2022 (che si uniforma ai nuovi schemi approvati dalla DGRC n. 309/2022, da applicarsi in sostituzione di quelli approvati in via provvisoria dalla DGRC n. 599/2021) si ricavano dati contrari.
Così, il comma 4 dell’art. 4 del contratto dispone che il VM vada declinato “ in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6 ”.
Inoltre, la lett. c) del comma 3 dell’art. 6 del contratto prevede che al tavolo tecnico aziendale spetti, tra l’altro, il compito di determinare “ il valore medio delle prestazioni differenziato in base alle diverse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione ” articolata quanto alla radiodiagnostica nelle tipologie A, B, C e D.
Da tali previsioni si ricava la determinazione del VM in modo unitario per tipologia funzionale nell’ambito della stessa branca.
9.3. In definitiva, correttamente interpretando il contratto suddetto anche alla luce del disposto dell’Allegato B alla DGRC n. 215/2022, risulta del tutto corretto l’operato delle amministrazioni intimate nel senso di determinare il VM in modo generale per ciascuna diversa tipologia funzionale di struttura (A, B, C e D) nell’ambito della singola branca.
Ne deriva che correttamente le amministrazioni hanno attribuito a tutte le strutture accreditate rientranti nella medesima fascia lo stesso identifico valore del VM.
Nel caso delle strutture rientranti nella fascia C (quella a cui appartiene la ricorrente) è stato quindi legittimamente attribuito un unico VM.
10. Neppure sussiste l’asserita disparità di trattamento della fascia C (relativa alla radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN minore o uguale a 1 tesla) rispetto alle fasce A e B.
In effetti, dalla lettura dell’allegato 5 bis all’impugnato decreto dirigenziale si ricava chiaramente come la tipologia C risulta avere un VM pari ad € 52,40, ben più elevato rispetto al VM delle tipologie A e B.
Così, il VM della tipologia A relativa alla radiografia tradizionale di base ed ecografia è di importo pari ad € 28,85, vale a dire poco più della metà di quello della tipologia C. Quanto poi al VM della tipologia B relativa alla radiografia tradizionale, ecografia e TAC esso è pari ad € 40,13 e, quindi, comunque inferiore a quello della tipologia C.
Risulta quindi chiaro che le amministrazioni intimate hanno debitamente tenuto conto della diversità tra le prestazioni ricadenti in ciascuna categoria a seconda della fascia in cui ricade la singola struttura e, quindi, della diversa dotazione tecnologica posseduta.
11. Questo Collegio ritiene invece meritevole di condivisione (in continuità con quanto osservato dalla Sezione nella sentenza n. 1189/2025) la doglianza che il VM definitivo di € 52,40 (di cui al decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 ed agli allegati 5 e 5 bis dello stesso) si è discostato da quelli maggiori in precedenza comunicati dall’A.S.L., senza che da alcun atto si ricavino il modo in cui l’A.S.L. è arrivata a determinare tale esatto importo e le precise ragioni di discostamento dal valore di € 52,74 del VM indicato a consuntivo dell’anno 2022 nella nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023 (l’indicazione è riferita al dato al 31.12.2022).
Per quanto sia sicuramente vero che i precedenti valori richiamati nel contratto stipulato in data 15.12.2022 e nei precedenti monitoraggi avessero carattere provvisorio e come tale non vincolante per l’A.S.L. la stessa neppure nel presente giudizio ha chiarito precisamente come sia pervenuta a determinare l’importo di € 52,40.
In effetti, l’A.S.L. non ha in alcun modo chiarito in quale maniera l’avvenuta sottoscrizione del contratto nel dicembre 2022 abbia inciso sulla determinazione del VM, né tantomeno ha puntualmente indicato e prodotto gli atti relativi all’attività di istruttoria e verifica che l’ha portata a variare il dato del VM da € 52,74, come da nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023, a quello di € 52,40 comunicato alla Regione e dalla stessa incorporato nel relativo decreto. Del resto, indicazioni di questo tipo sono altresì mancate nella nota prot. 225790 del 22.11.2023 depositata nel presente giudizio dall’A.S.L. (si tratta della relazione richiamata dall’A.S.L. nella propria memoria per sostenere l’infondatezza del ricorso; v. all. C depositato dall’A.S.L. in data 23.11.2023).
In definitiva, sul punto sussiste il difetto di istruttoria e di motivazione lamentato dalla ricorrente.
12. In conclusione, il ricorso proposto va in parte accolto, con conseguente annullamento del decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 e degli allegati 5 e 5 bis soltanto nella parte in cui con riferimento all’A.S.L. di Salerno ed alla posizione della ricorrente (nei limiti di interesse per la stessa) tali atti hanno indicato gli importi relativi al fatturato lordo e netto di cui al consuntivo 2022 della ricorrente ed hanno fissato per la ricorrente il VM in misura pari ad € 52,40. È fatta salva l’ulteriore attività dell’A.S.L. e della Regione in relazione agli ulteriori atti da porre in essere per effetto dei difetti istruttori e motivazionali rilevati da questa Sezione nella presente sede.
La questione vagliata esaurisce la vicenda sottoposta all’esame del Tribunale, per l’assorbenza del motivo di ricorso accolto ed essendo pertanto stato valutato l’aspetto rilevante e decisivo a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale deve essere rimborsato dall’A.S.L. (responsabile dei dati relativi alla ricorrente che la Regione si è limitata a recepire) alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate, ad eccezione del versato contributo unificato di € 650,00, che deve essere rimborsato dall’A.S.L. alla società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
MA OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OL | LU SS |
IL SEGRETARIO