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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2024, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2466/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Severino, dom.ta come in atti;
Parte_1
appellante
CONTRO
in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Ferdinando Frasca, dom.ta come in atti;
appellata
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 255/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lauro, pubblicata in data 01.04.2020, con cui è stata rigettata la domanda della IG.ra , in quanto Parte_1
non adeguatamente provata, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Contro la suddetta sentenza la ha proposto appello dinanzi a codesto Tribunale per Parte_1
sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 1) riformare la sentenza nella parte in cui il GDP ritiene infondata la domanda attorea, in quanto non provata;
2) condannare parte appellata al risarcimento dei danni subiti, in favore della IG.ra , quantificati nella somma di € 3.184,36 Parte_1
oppure di quella diversa somma che il Giudice adito vorrà ravvisare, oltre interessi a far data dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese processuali
(comprensive di € 400,00 per CTU) inerenti il doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore costituitosi antistatario.
Si è costituita ente subentrante allo Controparte_2
scioglimento e messa in liquidazione della che ha contestato i motivi di appello CP_1
chiedendone il rigetto;
il tutto vinte le spese.
1. Nel merito.
L'appello è fondato.
L'appellante, nel merito, ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado per mancata valutazione delle prove fotografiche e documentali allegate nella produzione di parte e mancata applicazione dell'art. 2051 c.c. al caso di specie.
In particolare la ha dedotto che la sentenza de quo va riformata nella parte in cui il giudice Parte_1 di primo grado ha rigettato la propria pretesa risarcitoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente ai danni subiti a seguito del sinistro occorsole, affermando testualmente che
“agli atti non è stato depositato alcun rilievo fotografico della lesione del gradino”, quando invece risultano allegati ben quattro rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi oggetto di controversia.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che i fatti dedotti farebbero riferimento ad un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte appellante.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza. Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva fatta salva la prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
La IG.ra ha dedotto che in data 19.11.2014 nello scendere la rampa di scale, in Parte_1
Comiziano (NA) alla via S. Benedetto is. A scala Q, poggiava il piede su di un gradino lesionato e, a seguito della rottura dello stesso, perdeva l'equilibrio, rovinando al suolo e riportando così lesioni come da certificazione medica allegata.
Durante l'escussione testimoniale di primo grado, il IG. , all'udienza del Testimone_1
12.10.2018, ha precisato che “la IGnora appoggiò il piede destro su un gradino di marmo lesionato il quale si spaccò e così facendo la IGnora cadde a terra col ginocchio destro”, precisando altresì che “il marmo delle scale era di colore bianco, la scala era illuminata, non vi erano segnali che segnalavano il pericolo del gradino lesionato” e che successivamente all'evento ha personalmente
“provveduto alla sostituzione del pezzo di marmo”.
Ebbene sul piano dell'onere della prova grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, spetta al convenuto invece dare prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di interrompere il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi “semplificato” per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa e dalla sua pericolosità - è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte appellante, in cui risultano allegati 4 rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi oggetto di controversia, risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato avente ad oggetto il fatto dannoso ed il rapporto di causalità con le lesioni riportate. L'attrice ha dimostrato, allegando le foto, che il gradino, nel punto della caduta, era spaccato in maniera evidente.
Tali immagini, inoltre, venivano esibite al testimone nel corso dell'escussione, riconosciute e sottoscritte dallo stesso.
Pertanto alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res e, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.).
Con l'ulteriore precisazione per cui è ravvisabile un profilo di colpa in capo alla convenuta a causa dell'assenza di dispositivi anticaduta o affissione di segnali di messa in sicurezza del gradino, o presidi di sicurezza la cui adozione era necessaria considerate le caratteristiche dello stesso.
Parte appellata inoltre non ha ottemperato al proprio onere della prova avente ad oggetto l'eventuale caso fortuito.
2. Esistenza del danno e liquidazione.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni subiti da parte appellante, è opportuno porre in evidenza come dalla documentazione in atti esaminata dal CTU in primo grado risulti che, in seguito all'infortunio del 19.11.2014, la riportava “esiti di trauma contusivo-distorsivo della Parte_1 caviglia e del ginocchio a destra”; inoltre il ctu ha confermato la sussistenza di nesso di causalità tra il sinistro di cui è rimasta vittima la ricorrente e le lesioni dalla stessa riportate.
Il ctu ha concluso quindi per: una inabilità temporanea totale di due giorni (I.T.T. 2 gg); inabilità temporanea parziale di trenta giorni al 50% (I.T.P. 30 gg); inabilità temporanea parziale di venti giorni al 25% (I.T.P. 20 gg); nonché una invalidità permanente, considerata sulla base del danno biologico alla persona, non essendovi alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica e generica del periziato, determinata nella misura complessiva del 2%.
Ritenuta corretta la percentualizzazione degli indicati postumi nella misura del 2%, ed il calcolo della
ITT ed ITP, perché rispondenti ai normali criteri tabellari, quanto alla liquidazione dei danni si osserva quanto segue.
La menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo concorde giurisprudenza di merito e di legittimità, di un IGnificato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. Si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
Assumendo come parametro di liquidazione le tabelle per le lesioni micropermanenti di cui al DM
16.10.2023, risulta un danno liquidabile (considerato l'aumento del 10% per il danno morale) di €
3031,86, somma che va devalutata e rivalutata secondo legge per pervenire alla somma finale di €
3303,60.
Ne consegue che l'appello va accolto con integrale riforma della sentenza di primo grado e conseguente condanna di al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra Controparte_3 [...]
per complessivi € 3303,60 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino Pt_1
all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e in riforma della sentenza impugnata Parte_1 condanna , al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_2 dell'appellante della somma di € 3303,60, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore dell'avvocato Severino, dichiaratosi antistatario;
e per il presente grado in € 1400,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa, oltre esborsi per € 174,00, con attribuzione.
- Pone a carico di parte soccombente anche le spese di ctu come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 10.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2466/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Severino, dom.ta come in atti;
Parte_1
appellante
CONTRO
in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Ferdinando Frasca, dom.ta come in atti;
appellata
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 255/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lauro, pubblicata in data 01.04.2020, con cui è stata rigettata la domanda della IG.ra , in quanto Parte_1
non adeguatamente provata, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Contro la suddetta sentenza la ha proposto appello dinanzi a codesto Tribunale per Parte_1
sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 1) riformare la sentenza nella parte in cui il GDP ritiene infondata la domanda attorea, in quanto non provata;
2) condannare parte appellata al risarcimento dei danni subiti, in favore della IG.ra , quantificati nella somma di € 3.184,36 Parte_1
oppure di quella diversa somma che il Giudice adito vorrà ravvisare, oltre interessi a far data dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese processuali
(comprensive di € 400,00 per CTU) inerenti il doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore costituitosi antistatario.
Si è costituita ente subentrante allo Controparte_2
scioglimento e messa in liquidazione della che ha contestato i motivi di appello CP_1
chiedendone il rigetto;
il tutto vinte le spese.
1. Nel merito.
L'appello è fondato.
L'appellante, nel merito, ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado per mancata valutazione delle prove fotografiche e documentali allegate nella produzione di parte e mancata applicazione dell'art. 2051 c.c. al caso di specie.
In particolare la ha dedotto che la sentenza de quo va riformata nella parte in cui il giudice Parte_1 di primo grado ha rigettato la propria pretesa risarcitoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente ai danni subiti a seguito del sinistro occorsole, affermando testualmente che
“agli atti non è stato depositato alcun rilievo fotografico della lesione del gradino”, quando invece risultano allegati ben quattro rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi oggetto di controversia.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che i fatti dedotti farebbero riferimento ad un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte appellante.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza. Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva fatta salva la prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
La IG.ra ha dedotto che in data 19.11.2014 nello scendere la rampa di scale, in Parte_1
Comiziano (NA) alla via S. Benedetto is. A scala Q, poggiava il piede su di un gradino lesionato e, a seguito della rottura dello stesso, perdeva l'equilibrio, rovinando al suolo e riportando così lesioni come da certificazione medica allegata.
Durante l'escussione testimoniale di primo grado, il IG. , all'udienza del Testimone_1
12.10.2018, ha precisato che “la IGnora appoggiò il piede destro su un gradino di marmo lesionato il quale si spaccò e così facendo la IGnora cadde a terra col ginocchio destro”, precisando altresì che “il marmo delle scale era di colore bianco, la scala era illuminata, non vi erano segnali che segnalavano il pericolo del gradino lesionato” e che successivamente all'evento ha personalmente
“provveduto alla sostituzione del pezzo di marmo”.
Ebbene sul piano dell'onere della prova grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, spetta al convenuto invece dare prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di interrompere il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi “semplificato” per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa e dalla sua pericolosità - è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte appellante, in cui risultano allegati 4 rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi oggetto di controversia, risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato avente ad oggetto il fatto dannoso ed il rapporto di causalità con le lesioni riportate. L'attrice ha dimostrato, allegando le foto, che il gradino, nel punto della caduta, era spaccato in maniera evidente.
Tali immagini, inoltre, venivano esibite al testimone nel corso dell'escussione, riconosciute e sottoscritte dallo stesso.
Pertanto alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res e, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.).
Con l'ulteriore precisazione per cui è ravvisabile un profilo di colpa in capo alla convenuta a causa dell'assenza di dispositivi anticaduta o affissione di segnali di messa in sicurezza del gradino, o presidi di sicurezza la cui adozione era necessaria considerate le caratteristiche dello stesso.
Parte appellata inoltre non ha ottemperato al proprio onere della prova avente ad oggetto l'eventuale caso fortuito.
2. Esistenza del danno e liquidazione.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni subiti da parte appellante, è opportuno porre in evidenza come dalla documentazione in atti esaminata dal CTU in primo grado risulti che, in seguito all'infortunio del 19.11.2014, la riportava “esiti di trauma contusivo-distorsivo della Parte_1 caviglia e del ginocchio a destra”; inoltre il ctu ha confermato la sussistenza di nesso di causalità tra il sinistro di cui è rimasta vittima la ricorrente e le lesioni dalla stessa riportate.
Il ctu ha concluso quindi per: una inabilità temporanea totale di due giorni (I.T.T. 2 gg); inabilità temporanea parziale di trenta giorni al 50% (I.T.P. 30 gg); inabilità temporanea parziale di venti giorni al 25% (I.T.P. 20 gg); nonché una invalidità permanente, considerata sulla base del danno biologico alla persona, non essendovi alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica e generica del periziato, determinata nella misura complessiva del 2%.
Ritenuta corretta la percentualizzazione degli indicati postumi nella misura del 2%, ed il calcolo della
ITT ed ITP, perché rispondenti ai normali criteri tabellari, quanto alla liquidazione dei danni si osserva quanto segue.
La menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo concorde giurisprudenza di merito e di legittimità, di un IGnificato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. Si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
Assumendo come parametro di liquidazione le tabelle per le lesioni micropermanenti di cui al DM
16.10.2023, risulta un danno liquidabile (considerato l'aumento del 10% per il danno morale) di €
3031,86, somma che va devalutata e rivalutata secondo legge per pervenire alla somma finale di €
3303,60.
Ne consegue che l'appello va accolto con integrale riforma della sentenza di primo grado e conseguente condanna di al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra Controparte_3 [...]
per complessivi € 3303,60 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino Pt_1
all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e in riforma della sentenza impugnata Parte_1 condanna , al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_2 dell'appellante della somma di € 3303,60, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore dell'avvocato Severino, dichiaratosi antistatario;
e per il presente grado in € 1400,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa, oltre esborsi per € 174,00, con attribuzione.
- Pone a carico di parte soccombente anche le spese di ctu come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 10.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino