Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2302 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ROSSI ANDREA
ATTRICE OPPONENTE
e
, c.f. , difesa dall'avv. DEL NERI RICCARDO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da odierna udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
664/2023 del 11.6.2023, fasc. R.G. n. 1401/2023, notificato in data 16.6.2023, con cui si ingiungeva il pagamento di € 18.117,00 oltre accessori in favore di CP_1
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 21.9.2023 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna depositata da parte opponente).
Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo la tardività dell'opposizione.
L'eccezione è fondata.
Il termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 664/2023 scadeva in data 26.7.2023.
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A nulla rileva – a prescindere dalla data in cui è stata conferita la procura (14.7.2023) che il difensore avesse, invece, la residenza o il domicilio professionale in uno di detti
Comuni.
L'opponente invoca, infatti, l'art. 2, comma 4, d.l. 61/2024, che ha riguardo esclusivamente alla residenza, al domicilio o comunque alla sede legale o operativa della parte e non anche a quella del difensore, che invece viene in rilievo nel caso in cui si invochi l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 2 (“
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita
l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. 3.
Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, ((salve quelle)) che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.”), norme del tutto inconferenti al caso di specie perché la notifica del decreto ingiuntivo è successiva al 31.5.2023, e quindi al termine finale della sospensione prevista dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così definitivamente provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2 b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in € 5.077 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
25.3.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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