Art. 2. Presentazione della domanda 1. La domanda, intesa ad ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 1, puo' essere presentata soltanto da un organismo pubblico o da una impresa iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La domanda, in carta bollata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio di prova, deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi (viale America, 201 - 00144 Roma), di seguito indicata come "direzione"; essa deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) residenza o sede del richiedente;
c) nome del laboratorio candidato;
d) sede del laboratorio;
e) norme tecniche europee, norme armonizzate e norme tecniche nazionali per le quali si richiede l'accreditamento;
f) nome del responsabile dei rapporti con la direzione;
g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la direzione;
h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio;
i) elenco degli allegati;
j) dichiarazione di osservanza di quanto richiesto dall' articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 2001 ;
k) firma del richiedente.
3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, e' presentata una domanda distinta.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda:
a) ove la richiesta provenga da un organismo pubblico, un attestato comprovante tale natura;
b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come impresa;
c) una polizza di assicurazione per responsabilita' civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente e' un organismo pubblico;
d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;
e) due copie del manuale della qualita', redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della qualita'.
Nota all' art. 2 :
- Per l' art. 9, comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si veda nota all'art. 1.
2. La domanda, in carta bollata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio di prova, deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi (viale America, 201 - 00144 Roma), di seguito indicata come "direzione"; essa deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) residenza o sede del richiedente;
c) nome del laboratorio candidato;
d) sede del laboratorio;
e) norme tecniche europee, norme armonizzate e norme tecniche nazionali per le quali si richiede l'accreditamento;
f) nome del responsabile dei rapporti con la direzione;
g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la direzione;
h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio;
i) elenco degli allegati;
j) dichiarazione di osservanza di quanto richiesto dall' articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 2001 ;
k) firma del richiedente.
3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, e' presentata una domanda distinta.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda:
a) ove la richiesta provenga da un organismo pubblico, un attestato comprovante tale natura;
b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come impresa;
c) una polizza di assicurazione per responsabilita' civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente e' un organismo pubblico;
d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;
e) due copie del manuale della qualita', redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della qualita'.
Nota all' art. 2 :
- Per l' art. 9, comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si veda nota all'art. 1.