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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 442/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
BA De Munari DI
Luisa Bettio DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 442/2025 promossa da:
con il patrocinio degli avv. Ghedini Luisa Ippolita e Dalla Costa Elena Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Turlon Federica Controparte_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni conformi delle parti:
“CONCLUSIONI:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori e Controparte_1 CP_2
nel Comune di Padova con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003
[...]
al n. 268 parte I vol. 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 2) la figlia minore rimane affidata in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e Per_1
domicilio presso la madre;
3) la figlia minore starà con il padre secondo il calendario già in essere ovvero: fine Per_1
settimana alternati dal venerdì sera a cena al martedì mattina ed un pomeriggio infrasettimanale;
una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente Natale e l'ultimo dell'anno, dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01; tre giorni nel periodo pasquale, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; almeno tre settimane durante le vacanze estive, con impegno per entrambi i coniugi di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il giorno 30.05. di ogni anno;
ogni altro periodo feriale e/o religioso e ponti ad anni alterni;
4) il sig. si obbliga al versamento del contributo al mantenimento ordinario della figlia minore CP_2
entro il giorno cinque di ogni mese per l'importo complessivo di € 550,00 rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà corrisposto con le seguenti modalità: euro
400,00 sul conto corrente della GN ed euro 150,00 sulla carta prepagata di CP_1
Margherita ovvero sul conto corrente da aprire ed intestare alla stessa, ormai prossima alla maggiore età. Nel caso in cui , divenuta maggiorenne, si assenti dalla casa materna per Per_1
studi anche universitari o post universitari o per lavoro, il Sig. verserà direttamente alla figlia, CP_2
qualora non ancora economicamente autosufficiente, il predetto assegno di mantenimento nella misura di 400,00 Euro mensili, mentre corrisponderà alla madre la somma di euro 150,00 così da mantenere inalterato il complessivo contributo al mantenimento di euro 550,00 con l'inversione delle quote;
5) il sig. si farà altresì carico del pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie CP_2
per la figlia da individuarsi tenuto conto del protocollo in uso al Tribunale di Padova;
Per_1
6) quanto al figlio , già maggiorenne e che ad oggi lavora, le Parti danno atto che lo stesso Per_2
è ritornato a vivere con il padre e che pertanto si intende rinunciata la domanda svolta dalla GN
nel ricorso introduttivo in merito al pagamento da parte del padre di un contributo al CP_1
mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili;
2 7) il sig. si impegna, aderendo alla richiesta della GN , ad iniziare a partire dal CP_2 CP_1
mese di settembre un percorso di coordinazione genitoriale con oneri di spesa a carico di entrambe le parti nella misura della giusta metà;
8) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi economicamente indipendenti, e di non avere reciproche richieste relative all'assegno divorzile.
9) Le Parti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza totale alla predetta emananda sentenza confermativa delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art
329 c.p.c..
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Si autorizzano altresì reciprocamente sin d'ora a richiedere per la figlia minore il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
11) Le Parti concordano che le spese di assistenza legale per il presente procedimento sono integralmente compensate fra loro e che provvederanno al pagamento dei compensi dovuti, ognuno al proprio procuratore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] a [...], e nato il [...] a Teolo, in [...]_1 Controparte_2
20.09.2003 contraevano matrimonio con rito civile a Padova, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 268, parte I, anno 2003.
Dalla loro unione nascevano due figli: , in data 20.12.2004 e , in data 6.10.2008. Per_2 Per_1
Con decreto n. 1065/2023 del 16.02.2023, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi del 15.02.2023.
In data 30.01.2025, depositava ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. Controparte_1
formulando domanda di divorzio nei confronti del resistente.
In data 22.07.2025, si costituiva in giudizio rappresentando che nelle more tra la Controparte_2
notifica del suddetto ricorso e il termine di costituzione, i coniugi erano addivenuti ad un accordo per lo scioglimento del matrimonio a condizioni congiunte di cui in epigrafe.
In seguito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 20.11.2025, dando atto di aver iniziato il percorso di coordinamento genitoriale di cui al punto 7 delle condizioni concordate;
pertanto
3 chiedevano la ricezione delle conclusioni congiunte da parte del Tribunale. Il GD, preso atto di quanto sopra, si riservava di riferire al collegio.
***
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 15.02.2023, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse dei figli anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt.
337 bis e ss. c.c.; pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto ai punti 7, 9, 10 delle rassegante conclusioni, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
contratto in data 20.09.2003 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova, al n. 268, parte I, anno 2003;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
4. spese di lite compensate.
4 Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 20.11.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
BA De Munari DI
Luisa Bettio DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 442/2025 promossa da:
con il patrocinio degli avv. Ghedini Luisa Ippolita e Dalla Costa Elena Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Turlon Federica Controparte_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni conformi delle parti:
“CONCLUSIONI:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori e Controparte_1 CP_2
nel Comune di Padova con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003
[...]
al n. 268 parte I vol. 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 2) la figlia minore rimane affidata in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e Per_1
domicilio presso la madre;
3) la figlia minore starà con il padre secondo il calendario già in essere ovvero: fine Per_1
settimana alternati dal venerdì sera a cena al martedì mattina ed un pomeriggio infrasettimanale;
una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente Natale e l'ultimo dell'anno, dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01; tre giorni nel periodo pasquale, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; almeno tre settimane durante le vacanze estive, con impegno per entrambi i coniugi di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il giorno 30.05. di ogni anno;
ogni altro periodo feriale e/o religioso e ponti ad anni alterni;
4) il sig. si obbliga al versamento del contributo al mantenimento ordinario della figlia minore CP_2
entro il giorno cinque di ogni mese per l'importo complessivo di € 550,00 rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà corrisposto con le seguenti modalità: euro
400,00 sul conto corrente della GN ed euro 150,00 sulla carta prepagata di CP_1
Margherita ovvero sul conto corrente da aprire ed intestare alla stessa, ormai prossima alla maggiore età. Nel caso in cui , divenuta maggiorenne, si assenti dalla casa materna per Per_1
studi anche universitari o post universitari o per lavoro, il Sig. verserà direttamente alla figlia, CP_2
qualora non ancora economicamente autosufficiente, il predetto assegno di mantenimento nella misura di 400,00 Euro mensili, mentre corrisponderà alla madre la somma di euro 150,00 così da mantenere inalterato il complessivo contributo al mantenimento di euro 550,00 con l'inversione delle quote;
5) il sig. si farà altresì carico del pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie CP_2
per la figlia da individuarsi tenuto conto del protocollo in uso al Tribunale di Padova;
Per_1
6) quanto al figlio , già maggiorenne e che ad oggi lavora, le Parti danno atto che lo stesso Per_2
è ritornato a vivere con il padre e che pertanto si intende rinunciata la domanda svolta dalla GN
nel ricorso introduttivo in merito al pagamento da parte del padre di un contributo al CP_1
mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili;
2 7) il sig. si impegna, aderendo alla richiesta della GN , ad iniziare a partire dal CP_2 CP_1
mese di settembre un percorso di coordinazione genitoriale con oneri di spesa a carico di entrambe le parti nella misura della giusta metà;
8) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi economicamente indipendenti, e di non avere reciproche richieste relative all'assegno divorzile.
9) Le Parti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza totale alla predetta emananda sentenza confermativa delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art
329 c.p.c..
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Si autorizzano altresì reciprocamente sin d'ora a richiedere per la figlia minore il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
11) Le Parti concordano che le spese di assistenza legale per il presente procedimento sono integralmente compensate fra loro e che provvederanno al pagamento dei compensi dovuti, ognuno al proprio procuratore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] a [...], e nato il [...] a Teolo, in [...]_1 Controparte_2
20.09.2003 contraevano matrimonio con rito civile a Padova, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 268, parte I, anno 2003.
Dalla loro unione nascevano due figli: , in data 20.12.2004 e , in data 6.10.2008. Per_2 Per_1
Con decreto n. 1065/2023 del 16.02.2023, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi del 15.02.2023.
In data 30.01.2025, depositava ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. Controparte_1
formulando domanda di divorzio nei confronti del resistente.
In data 22.07.2025, si costituiva in giudizio rappresentando che nelle more tra la Controparte_2
notifica del suddetto ricorso e il termine di costituzione, i coniugi erano addivenuti ad un accordo per lo scioglimento del matrimonio a condizioni congiunte di cui in epigrafe.
In seguito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 20.11.2025, dando atto di aver iniziato il percorso di coordinamento genitoriale di cui al punto 7 delle condizioni concordate;
pertanto
3 chiedevano la ricezione delle conclusioni congiunte da parte del Tribunale. Il GD, preso atto di quanto sopra, si riservava di riferire al collegio.
***
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 15.02.2023, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse dei figli anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt.
337 bis e ss. c.c.; pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto ai punti 7, 9, 10 delle rassegante conclusioni, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
contratto in data 20.09.2003 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova, al n. 268, parte I, anno 2003;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
4. spese di lite compensate.
4 Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 20.11.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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