Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/03/2026, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2026, proposto da Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini, Benedetto Cesarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
nei confronti
NY ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’
e l’ annullamento del silenzio rifiuto da parte della Agenzia delle Entrate, in ordine all’istanza di accesso agli atti prot. 8444/2025 del 25/11/2025, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 7/8/1990, n. 241, con pec inviata dal ricorrente Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta in data 25/11/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NY ON e dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa ES LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 14.01.2025 e depositato il 4.02.2025, la parte ricorrente ha agito avverso il silenzio rifiuto da parte della Agenzia delle Entrate, in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 7/8/1990, n. 241, in data 25.11.2025, avente ad oggetto le copie di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dal dott. NY ON ( controinteressato) tra il 2019 e il 2025 e di tutte le certificazioni uniche ai redditi percepiti dallo stesso nei medesimi anni;
- l’Amministrazione resistente ha trasmesso i dati richiesti il 6.02.2026;
- con memoria del 6.03.2026, parte ricorrente ha chiesto, stante la trasmissione dei documenti richiesti, la cessazione della materia del contendere, con richiesta di condanna alle spese della parte resistente e del controinteressato, per soccombenza virtuale;
- l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, l’improcedibilità dello stesso per cessazione della materia del contendere e ha chiesto la compensazione delle spese;
- il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, in quanto il deposito dello stesso sarebbe avvenuto dopo le comunicazioni interlocutorie con l’Amministrazione resistente e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria;
Ritenuto che, diversamente da quanto prospettato dal controinteressato, il silenzio sull’istanza della parte ricorrente si è formato il 25.12.2025 e che la nota dell’Amministrazione resistente del 30.12.2025, con cui comunicava alla parte ricorrente di aver inoltrato l’istanza al controinteressato al fine dell’eventuale opposizione, non solo è tardiva ma non è satisfattiva della pretesa della parte ricorrente medesima della trasmissione della documentazione richiesta, che, infatti, è pervenuta solo in data 6.02.2026 ( successivamente, dunque, al deposito del ricorso avverso il silenzio);
Considerato, infatti, che l’obbligo di provvedere “non può considerarsi assolto mediante l'adozione di atti meramente interlocutori, finalizzati a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, per propria natura non idonei a manifestare la volontà dispositiva dell'ente procedente e, dunque, a configurare una decisione provvedimentale sulle questioni oggetto del procedimento " ( T.A.R. OL Campania sez. III, 08.11.2023, n. 6135);
Considerato, inoltre, che come emerge dalla documentazione in atti, l’esigenza conoscitiva della parte ricorrente circa le retribuzioni del controinteressato per il periodo di riferimento è stata determinata da una scarsa (se non nulla) collaborazione del controinteressato medesimo con riguardo alla comunicazione di dati necessari per il pagamento allo stesso di quanto dovutogli in base alla sentenza n. 2787/25 della Corte d’Appello di OL, che nel riconoscere al controinteressato il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo ha chiarito che lo stesso dovesse calcolarsi “ dedotto quanto percepito dallo stesso nel medesimo periodo per effetto di rapporti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, consulenze, collaborazioni, partecipazioni, rapporti di amministrazione o gestori o per l’esercizio di attività di impresa ”;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente e del controinteressato, secondo il principio della soccombenza virtuale e nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente e il controinteressato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (€ 1.500,00 ciascuno), oltre oneri di legge, e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI RE Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
ES LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LL | LI RE Di OL |
IL SEGRETARIO