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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4041/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4070/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018002DI0000002520001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 S.r.l. in persona dell'Amministratore Unico e Legale rapp.te dott. Rappresentante_1 impugnava con ricorso/reclamo ex art 17 c. 1 bis DLgs 546/92 l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione di sanzioni 2018002DI0000002520001, notificato in data 21.02.2019, di importo complessivo pari ad € 415,00 di cui € 400,00 a titolo di imposta di registro ed € 15,00 a titolo di spese di notifica, per i seguenti motivi:
1. inapplicabilità alla fattispecie del principio di enunciazione di cui all'articolo 22 d.P.R. 131/1986, per insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi disposti ex lege;
2. carenza assoluta di motivazione dell'atto tributario, non essendo indicati in esso i presupposti fattuali e giuridici dell'imposizione tributaria, oltre che per la mancata allegazione del provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria e degli atti enunciati, ripresi a tassazione.
Concludeva chiedendo disporsi l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate rigettava il reclamo e, in data 09.06.2020, si costituiva in giudizio controdeducendo:
L'Agenzia delle Entrate depositava due erronee controdeduzioni, rispettivamente in data 21.04.2020 e 09.06.2020, entrambe concernenti la Resistente_1 S.r.l. ma relative a diversi procedimenti recanti diverso numero RG.
La prima concerne il procedimento promosso dalla Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di liquidazione 2016/001/DI/000002768/0/001, Anno di registrazione: 2019 - Tributo: REGISTRO - Valore economico della controversia: 624,00 Euro, mentre la seconda afferisce all'avviso di liquidazione 2018002DI0000002520001 –
Anno di registrazione 2018 - Tributo: REGISTRO - Valore economico della controversia: 400,00 Euro.
I Giudici di prime cure non hanno rilevato l'errore commesso dall'Ufficio-
L'atto impugnato è l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione di sanzioni
2018002DI0000002520001 e non quello 2016/001/DI/000002768/0/001 riportato dai Giudici di prime cure a pag. 2 della impugnata sentenza, nel primo capoverso dello “svolgimento del processo”.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania propone appello per Error in iudicando.
L'appellato non è costituito.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In tema di imposta di registro, con riguardo all'enunciazione di atti non registrati, il D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, art. 22, nel disporre al comma 1 che “se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69”, ha inteso includere fra gli atti assoggettati ad imposta anche quelli soggetti a registrazione in caso d'uso. Infatti, poichè la mera enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del precedente art. 6, non configura, di per sè, un “uso”, deve ritenersi che tali atti siano assoggettati all'imposta a prescindere dall'uso” dei medesimi di cui all'art. 6, e quindi sulla base della sola enunciazione” (Cass. n. 5946 del 2007-Cass. n. 8669 del 2021)
L'atto è illegittimo in quanto l'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla tassazione del provvedimento giudiziale, tenendo conto del contratto di cessione del credito vantato nei confronti del Signor Nominativo_1, dalla società Società_1 S.P.A. (P.IVA P.IVA_2) poi ceduto con contratto di cessione dei crediti pecuniari individuali in blocco alla Resistente_1 Srl.
Pertanto, l'Ufficio ha erroneamente tassato il Decreto con le due tasse fisse: una perché trattasi di operazioni soggette ad IVA, art. 40, del D.P.R. 131/1986 e una per la registrazione dell'atto giudiziale, nel caso in specie di recupero del credito e quindi in caso d'uso, l'atto sconta l'imposta fissa (Caso d'uso, art. 5 del D.P.R.
131/1986”.
La tassazione è dovuta in misura fissa solo per un atto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata dichiara illegittimo l'avviso di liquidazione in epigrafe cosi come in motivazione.
Nulla sulle spese
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO IC TA IG AR
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4041/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4070/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018002DI0000002520001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 S.r.l. in persona dell'Amministratore Unico e Legale rapp.te dott. Rappresentante_1 impugnava con ricorso/reclamo ex art 17 c. 1 bis DLgs 546/92 l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione di sanzioni 2018002DI0000002520001, notificato in data 21.02.2019, di importo complessivo pari ad € 415,00 di cui € 400,00 a titolo di imposta di registro ed € 15,00 a titolo di spese di notifica, per i seguenti motivi:
1. inapplicabilità alla fattispecie del principio di enunciazione di cui all'articolo 22 d.P.R. 131/1986, per insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi disposti ex lege;
2. carenza assoluta di motivazione dell'atto tributario, non essendo indicati in esso i presupposti fattuali e giuridici dell'imposizione tributaria, oltre che per la mancata allegazione del provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria e degli atti enunciati, ripresi a tassazione.
Concludeva chiedendo disporsi l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate rigettava il reclamo e, in data 09.06.2020, si costituiva in giudizio controdeducendo:
L'Agenzia delle Entrate depositava due erronee controdeduzioni, rispettivamente in data 21.04.2020 e 09.06.2020, entrambe concernenti la Resistente_1 S.r.l. ma relative a diversi procedimenti recanti diverso numero RG.
La prima concerne il procedimento promosso dalla Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di liquidazione 2016/001/DI/000002768/0/001, Anno di registrazione: 2019 - Tributo: REGISTRO - Valore economico della controversia: 624,00 Euro, mentre la seconda afferisce all'avviso di liquidazione 2018002DI0000002520001 –
Anno di registrazione 2018 - Tributo: REGISTRO - Valore economico della controversia: 400,00 Euro.
I Giudici di prime cure non hanno rilevato l'errore commesso dall'Ufficio-
L'atto impugnato è l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione di sanzioni
2018002DI0000002520001 e non quello 2016/001/DI/000002768/0/001 riportato dai Giudici di prime cure a pag. 2 della impugnata sentenza, nel primo capoverso dello “svolgimento del processo”.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania propone appello per Error in iudicando.
L'appellato non è costituito.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In tema di imposta di registro, con riguardo all'enunciazione di atti non registrati, il D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, art. 22, nel disporre al comma 1 che “se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69”, ha inteso includere fra gli atti assoggettati ad imposta anche quelli soggetti a registrazione in caso d'uso. Infatti, poichè la mera enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del precedente art. 6, non configura, di per sè, un “uso”, deve ritenersi che tali atti siano assoggettati all'imposta a prescindere dall'uso” dei medesimi di cui all'art. 6, e quindi sulla base della sola enunciazione” (Cass. n. 5946 del 2007-Cass. n. 8669 del 2021)
L'atto è illegittimo in quanto l'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla tassazione del provvedimento giudiziale, tenendo conto del contratto di cessione del credito vantato nei confronti del Signor Nominativo_1, dalla società Società_1 S.P.A. (P.IVA P.IVA_2) poi ceduto con contratto di cessione dei crediti pecuniari individuali in blocco alla Resistente_1 Srl.
Pertanto, l'Ufficio ha erroneamente tassato il Decreto con le due tasse fisse: una perché trattasi di operazioni soggette ad IVA, art. 40, del D.P.R. 131/1986 e una per la registrazione dell'atto giudiziale, nel caso in specie di recupero del credito e quindi in caso d'uso, l'atto sconta l'imposta fissa (Caso d'uso, art. 5 del D.P.R.
131/1986”.
La tassazione è dovuta in misura fissa solo per un atto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata dichiara illegittimo l'avviso di liquidazione in epigrafe cosi come in motivazione.
Nulla sulle spese
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO IC TA IG AR